Milano, 19 Settembre 2011



Documenti analoghi
Proposta d Accordo Datori di Lavoro

Relatore: Rocco Vitale

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DATORI DI LAVORO (ART. 34 D.LGS. 81/08)

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Versione del 6 Agosto 2014

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Collaborazione con gli ORGANISMI PARITETICI

IL PERCORSO FORMATIVO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Premessa. Soggetti formatori

NOTIZIARIO SULLA SICUREZZA N IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 7 LUGLIO 2016

Il nuovo accordo sulla formazione di RSPP/ASPP e le novità introdotte per le altre figure aziendali

La formazione dei datori di lavoro RSPP LA FORMAZIONE. Durata Art. 34 D.Lgs. 81/08

Formazione Dirigenti, Preposti e Lavoratori secondo l Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

FORMAZIONE RSPP E ASPP - NUOVO ACCORDO CONFERENZA PERMANENTE STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

La formazione per lavoratori, dirigenti e preposti

Le modifiche sulla formazione per RSPP, ASPP, Lavoratori e altre figure con il nuovo Accordo Stato-Regioni

CIRCOLARE N DEL 28 LUGLIO 2016 CONFERENZA STATO REGIONI NUOVO ACCORDO PER FORMAZIONE RSPP - 2

ACCORDO 7 LUGLIO CONFERENZA STATO REGIONI ANALISI DEI CONTENUTI PRINCIPALI

Corso di aggiornamento RSPP aziende edili. Lezione: Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale

formazione alla sicurezza le novità

Novità su formazione RSPP e ASPP

Accordo Stato Regioni 7 Luglio 2016

IL NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE DEI R.S.P.P. E DEGLI A.S.S.P. Corrado Cigaina

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSI ENTE-AZIENDA-STUDIO

Corso di formazione e aggiornamento per RSPP

FORMAZIONE PER RESPONABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA. organizzati da ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SOGGETTI FORMATORI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO (Allegato A - Punto 2) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016

La formazione in materia di salute e sicurezza

Linee Guida 5 ottobre 2006 attuative art. 8-bis D.Lgs. n. 626/94 427

DELIBERAZIONE N. DEL PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO

Preambolo. La Giunta regionale

CORSO PER TECNICO DELLA SICUREZZA

Decreto legislativo n. 276/03 artt

Liceo Ginnasio Statale Umberto I Piazza G. Amendola, , NAPOLI

Corso di formazione per RSPP Datore di lavoro

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 Articolazione del percorso formativo I requisiti dei soggetti formatori in materia di sicurezza

ALLEGATO A 1432 DEL 08/07/2019

Il comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32, citato dal comma 5, recita che:

Regione Siciliana. Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Formazione Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datore di Lavoro che svolge il ruolo di RSPP Schema di accordo in Conferenza Stato - Regioni

Il contenuti del nuovo accordo per quanto concerne la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tabelle riassuntive della formazione sicurezza lavoro. Tabelle estratte dal dlgs81 appendice normativa

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE

Intervento a cura di: dott. Marco MORONE. Milano, 22 LUGLIO 2016

CORSO RLS SETTORE CHIMICO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA

Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della Provincia di L Aquila (Ese-Cpt L Aquila)

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L A CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

La formazione per Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro

RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STATO- REGIONI/PROVINCE AUTONOME DEL PER LA REALIZZAZIONE DI:

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

CORSO RLS SETTORE CHIMICO

Riepilogo sull Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016

CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO RSPP

FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP E ASPP) I NUOVI REQUISITI

DECRETO LEGISLATIVI 81/2008 e 106/2009

Corso di formazione per ASPP - RSPP (MOD. A) - Corso abilitante alla funzione -

VISTO che FEDERSICUREZZA ITALIA è Associazione Sindacale Nazionale Datoriale;

CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO FNM INDICE

Scheda di sintesi Accordo Stato Regioni in materia di Formazione per Lavoratori Preposti Dirigenti

1 Ambito di applicazione e finalità

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA REGIONALE NELL AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI CUI AL D. LGS. 167/2011

La formazione nel Sistema di Gestione della Sicurezza

Riepilogo iniziativa CF_1319_I_2015

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO DELLA DURATA DI 64 ORE

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro

Gli accordi Stato-Regioni

(S.O. n G.U. n. 101 del ) TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento

RAPPRESENTANTE LAVORATORI RLS

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO. Capo I Apprendistato Art. 47. Definizione, tipologie e limiti quantitativi

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

SOMMARIO: Bozza: Accordo Stato - Regioni

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Servizi per l Organ Oi. l Organizzazione ii. ro e la Creazione. dell Occupazionep. del Lavoro e la Cre. dell Occupazione. Solco per i professionisti

Aggiornamento n luglio 2013 Indice aggiornamenti al Quaderno di cantiere

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA R.L.S. Decreto Legislativo n. 81/2008, art.

Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Società.. Indirizzo P.IVA/C.F... Associato prot. n. (a cura di Federsicurezza Italia)

La formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Data del corso: Ottobre 2016 Sede Formativa: Sicurezza Lab, via Giotto, 78 - Palermo In collaborazione con PROPONENTE:

2 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Società.. Indirizzo P.IVA/C.F... Associato prot. n. (a cura di Federsicurezza Italia)

LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili

CORSO RLS + AGGIORNAMENTO

dalla normativa alla tecnologia

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI

L Accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione e quindi a partire dal 12/03/2013.

CIRCOLARE CORSI DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Porreca.it e Silea Isforp Bari CONVEGNO

Transcript:

CAROZZI & ASSOCIATI Carozzi Dozio Ferri Avv. Giorgio Carozzi carozzi@studiolegalecarozzi.i t Avv. Luca Dozio dozio@studiolegalecarozzi.it Avv. Roberto Ferri ferri@studiolegalecarozzi.it Avv. Rita Galeone galeone@studiolegalecarozzi.i t Milano, 19 Settembre 2011 Spett.le AIAS Via del Vecchio Politecnico n. 7 20123 Milano Oggetto: Parere legale sulla possibilita' da parte di AIAS di emettere attestati inerenti eventi formativi con validita' legale 20124 Milano Viale Tunisia, 13 Tel. 02 201240 Tel. 02 40095116 Fax 02 29406965 segreteria@studiolegalecarozz i.it Avv. Gabriella Giupponi giupponi@studiolegalecarozz i.it Dott.ssa Laura Colombo colombo@studiolegalecarozzi.it 22100 Como Via Milano, 138 Tel. 031 264340 Fax 031 242393 www.studiolegalecarozzi.it Il quadro normativo di riferimento per fornire la risposta al quesito in oggetto è dettato dal D.Lgs 276/03 in materia di occupazione e mercato del lavoro (la cd. legge Biagi ) nel combinato disposto con il D.Lgs 81/08 e leggi collegate visto l ambito di attività di AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza. La Legge Biagi all Art. 2. riporta le seguenti Definizioni: f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli àmbiti regionali di riferimento, omissis ; i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, omissis, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. In questo quadro si inserisce la specifica normativa in materia di formazione sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, a partire dall Art. 32 del D.Lgs 81/08, che recita: Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni omissis - 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di omissis un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. -Omissis giorgiomarcelloantonio.carozzi@cert.ordineavvocatimilano.it luca.dozio@cert.ordineavvocatimilano.it roberto.ferri@cert.ordineavvocatimilano.it rita.galeone@cert.ordineavvocatimilano.it

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati - omissis - dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni Assume rilevanza anche il successivo Art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi omissis - 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano omissis - La norma quadro in materia è comunque contenuta nell Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti omissis - 7-bis. La formazione di Dirigenti e Preposti può essere effettuata anche omissis - presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti il successivo comma 12. prescrive solo che avvenga a cura del DdL stesso, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, ed anche in questo caso le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vanno registrate nel libretto formativo del cittadino previsto dalla Legge Biagi, come disposto dal comma 14. Rilevante anche l Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove si dispone che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di puntuali requisiti tra cui, indispensabile, l attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni o, in via alternativa, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori La Conferenza Stato/Regioni con il Provvedimento 26 gennaio 2006 ha definito I percorsi di formazione delle due figure professionali di RSPP e ASPP e tale provvedimento è stato recepito dalla Legge come sopra riportato. Oggi è pendente il nuovo provvedimento in materia di formazione alla Sicurezza e Salute dei lavoratori, con la disciplina, ai sensi dell articolo 34 del D.Lgs. n. 81/08, commi 2 e 3, dei contenuti, delle articolazioni e delle modalità di espletamento del percorso formativo e dell aggiornamento per il datore di lavoro. Le bozze di accordo in Conferenza prevedono al Paragrafo 1 individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento esplicitamente quali soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Questi possono operare in proprio o avvalersi di di soggetti formatori esterni alla propria struttura, e in tal caso questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009. Nella nota al Paragrafo si precisa ulteriormente che le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione. L Ente formatore è chiamato a garantire Paragrafo 2 che i docenti possiedano i requisiti richiesti dalle norme (ancora da emanare) a organizzare i corsi Paragrafo 3 sulla base dei seguenti requisiti: a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente; b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35; c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il docente; d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. E inoltre chiamato ad assicurare Paragrafo 4 una metodologia di insegnamento e di apprendimento, che privilegi le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento, nell ambito di una articolazione del percorso formativo Paragrafo 5 che tenga conto dei tre differenti livelli di rischio.

Il successivo - Paragrafo 6 detta le regole per la valutazione e certificazione ai fini del rilascio degli attestati, che saranno rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al paragrafo 1 e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: o Denominazione del soggetto formatore o Normativa di riferimento o Dati anagrafici del corsista o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato o Periodo di svolgimento del corso o Firma del soggetto che rilascia l attestato, il quale può essere anche il docente. In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull intero territorio nazionale, per cui valgono le procedure burocratiche di comunicazione agli Enti di Vigilanza competenti per territorio ai fini del riconoscimento della certificazione. Per i lavoratori, preposti e dirigenti, nonché per la formazione facoltativa dei soggetti di cui all articolo 21 (componenti dell Impresa famigliare) in applicazione dell articolo 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08, lo stesso Provvedimento della Conferenza Stato/Regioni attualmente in discussione prevede che la formazione venga svolta dal Datore di Lavoro, sia in aula che nel luogo di lavoro, ed indica modalità e metodologie che sono raffrontabili, per quanto possibile ed in quanto pertinenti, a quelle stabilite per i Datori di Lavoro. I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, o agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell ente bilaterale o dell organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall ente bilaterale o dall organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. E richiesta quindi la collaborazione degli enti bilaterali, o degli organismi paritetici (in alternativa l uno all altro) ove presenti nel settore e nel territorio, ma tale collaborazione non è vincolante, in applicazione del principio del silenzio assenso. Va invece evidenziato il disposto della legge, art. 37, comma 7-bis. La formazione di cui al comma 7 (dirigenti e preposti) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Le associazioni sindacali si confermano pertanto soggetti formatori a tutti gli effetti, potendo sostituire anche gli Organismi paritetici. In questa sede non è opportuno approfondire gli aspetti legati alla valenza legale degli attestati, alla loro certificabilità, alle procedure di comunicazione verso la P.A., e questo perché alla data odierna la Conferenza /Stato/Regioni non si è ancora pronunciata in via definitiva, e tuttavia possiamo ritenere le bozze di testo disponibili pressocchè definitive sui punti evidenziati, e pertanto la situazione della formazione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro può essere così sintetizzata: figure professionali e soggetti che, nello svolgimento della propria attività o mansione, devono essere formati: Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi art. 34, comma 2. Datore di Lavoro che svolge il ruolo di addetto alle emergenze - art. 34 comma 2-bis. RSPP - articoli 2, 32 (e accordo Stato-Regioni 26.01.2006 e smi). ASPP articoli 2, 32 (e accordo Stato-Regioni 26.01.2006 e smi). Coordinatori per la progettazione e per l esecuzione - sicurezza di cantiere, art. 98. Dirigenti - articoli 2, art. 15, comma 1, lettera o), art 37, comma 7 (in attesa di disposizioni della Conferenza S/R).

Preposti articoli 2, art. 15, comma 1 lettera O, art 19, art 37, comma 7 (in attesa di disposizioni della Conferenza S/R) Per tutte queste figure è esplicitamente prevista l attestazione della formazione qualificata a cura delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori Lavoratori (tutti) - articoli 2, art 20, art. 37 (e DM 17.01.1997, in attesa di modifica).. Lavoratori che operano in situ di incidente rilevante (DM 16.03.1998). RLS articoli 2, 37 (e DM 17.01.1997, in attesa di modifica). Addetti al primo soccorso - articolo 45 (D.M. 15 luglio 2003 n. 388). Addetti alla prevenzione incendi articolo 46. Per le figure di questo secondo elenco vale quanto riportato nella Circolare Min. Lav. n 20/20 del 29/07/2011, ove si attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori. I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all'articolo 2 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico" a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato, come prescritto dall art. 51. In questo quadro le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori partecipano agli Organismi Bilaterali di cui anzi sono i soggetti di riferimento, cui pertanto il Datore di Lavoro deve rivolgersi per richiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37, comma 12, D.lgs. n. 81/2008). Non si può chiudere il quadro di riferimento legale relativo alla formazione alla SSL senza il doveroso richiamo alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, contenente tra l altro l invito agli Stati Membri di adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle Autorità competenti contengano un chiaro riferimento in base ai sistemi nazionali delle qualifiche all'appropriato livello del Quadro europeo delle qualifiche. Raccomandazione che trova AIAS in posizione rilevante essendo inserita nella struttura ENSHPO che raggruppa le associazioni consorelle degli Stati europei. E doveroso anche richiamare la norma UNI ISO 29990 del Maggio 2011 sui Servizi per l apprendimento relativi all istruzione e alla formazione non formale, con l indicazione dei Requisiti di base per i fornitori del servizio: norma tecnica, come tale riconosciuta ai sensi dell art. 2 del D.lgs. 81/08. AIAS quale associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori Appurato al di là di ogni ragionevole dubbio che le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori sono soggetto qualificato per la progettazione, pianificazione, erogazione e certificazione della formazione prevista dalle norme sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, resta da definire l esatto profilo dell Associazione ai fini dell applicazione della norma sulla formazione e del ruolo che l Associazione stessa può svolgere in questo ambito. L acronimo AIAS, significa Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, e lo Statuto, art. 1 comma 4, dichiara che L Associazione si configura come Ente esponenziale della categoria anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale degli operatori dei settori della sicurezza, della salute e dell ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, settori di seguito espressi come settori della prevenzione. L Art. 2, al comma 1 individua per l Associazione i seguenti scopi: a) rappresentanza, valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche attraverso la qualificazione e

la certificazione volontaria; in particolare con l istituzione d organismi di figure professionali specialistiche per i vari campi della prevenzione; b) promozione dell aggiornamento e dell avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale; Superfluo proseguire nell analisi dello Statuto associativo, visto che il profilo sindacale dell Associazione è esplicitamente dichiarato, vi si parla di rappresentanza, valorizzazione e tutela delle figure professionali, e di qualificazione e la certificazione volontaria per le figure professionali specialistiche per i vari campi della prevenzione. Proprio in ottemperanza allo Statuto l Associazione ha costituito un Ente di certificazione, l ICPrev, riconosciuto da ACCREDIA. L associazione è stata costituita nel 1975, lo Statuto ha ricevuto l ultima revisione nel 2006, nessuno può dubitare del suo profilo sindacale e della sua missione ai fini della crescita degli standard di Sicurezza e Salute sul lavoro nel nostro paese e della formazione specialistica di professionisti e lavoratori. AIAS quale Associazione Sindacale Datoriale a struttura ed organizzazione nazionale, è iscritta a CONFCOMMERCIO Imprese per l'italia, ed alla sua struttura territoriale, UNIONE CONFCOMMERCIO di Milano, il cui Statuto Sostiene, sviluppa, tutela, coordina e rappresenta tutti gli operatori attivi nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. In questa veste si riferisce agli Enti Bilaterali partecipati da CONFCOMMERCIO, tra cui l EBITER, Ente Bilaterale per lo sviluppo dell occupazione della professionalità e della tutela sociale nel settore terziario creato da Unione CTSP, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL, che vede la voce sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro tra le sua principali priorità. AIAS ha per oggetto sociale l Ambiente e la Sicurezza sul lavoro, ed è pertanto trasversale alle categorie economiche ed ai settori ATECO ai fini della sicurezza, raggruppando i professionisti (dipendenti o lavoratori autonomi) attivi in tutti i settori economici e per tutte le tipologie di rischio. Con la sua struttura organizzativa presente sull intero territorio nazionale si qualifica come Ente di riferimento per la specifica materia ed Ente esponenziale della categoria professionale degli specialisti di settore, e si presenta quindi dotata di tutti i requisiti necessari per svolgere le attività previste per le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori con le relative prerogative. E in corso il procedimento per il suo riconoscimento quale libera Associazione Professionale ai sensi delle direttive CEE92/51 e 89/48. Sulla base della attuale situazione normativa, ed in attesa del Provvedimento della Conferenza Stato/Regioni sulla specifica materia, ritengo di aver fornito risposta adeguata al quesito posto. In fede Avv. Giorgio Carozzi