REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE SUL TERRITORIO COMUNALE



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Transcript:

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE SUL TERRITORIO COMUNALE APRILE 2009

INDICE Art. 1 OBIETTIVI...3 Art. 2 FINALITÀ...3 Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE...3 ART. 4 DEFINIZIONI...4 Art. 5 PIANO PER L INSERIMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE...5 Art. 6 INSERIMENTO DI NUOVE STAZIONI RADIO BASE SUL TERRITORIO...5 Art. 7 AREE DI SVILUPPO...6 Art. 8 MONITORAGGIO...6 Art. 9 CONTROLLO...6 ART. 10 IMPIANTI MICROCELLULARI...7 ART. 11 IMPIANTI SU STRUTTURE MOBILI...7 ART. 12 TIPOLOGIE D IMPIANTO...7 Pag. n 2

Art. 1 OBIETTIVI Con il presente Regolamento per l installazione delle Stazioni Radio Base sul territorio comunale (di seguito definito Regolamento) il Comune di Carrara intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, e precipuamente conseguire fini di tutela paesaggistica e ambientale, questi ultimi consistenti nella minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sull intero territorio comunale. Art. 2 FINALITÀ Il presente Regolamento è redatto al fine di: 1. garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi di cui alle normative in materia di regolamentazione dell esposizione alle onde elettromagnetiche vigenti e future, attraverso un inserimento più razionale degli impianti sul proprio territorio; 2. garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, e conseguentemente la minimizzazione della esposizioni ai campi elettromagnetici da parte della popolazione, anche attraverso l'uso delle più avanzate e innovative tecnologie disponibili, nonché con interventi di "risanamento"; 3. pianificare le attività di monitoraggio degli impianti per verificare, con carattere di continuità, il costante rispetto dei valori imposti dalla normativa (DPCM 8 Luglio 2003); tali attività vengono svolte secondo modalità e termini stabiliti dall Amministrazione di concerto con Arpat e Asl; 4. garantire alla popolazione una costante informazione sui livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica alle infrastrutture per impianti radioelettrici ed alla modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, all'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS e futuri standard che l evoluzione tecnologica possa realizzare. Il Comune può motivatamente prevedere deroghe alle prescrizioni del presente Regolamento nel caso in cui gli impianti installati o da installare siano utilizzati per servizi di pubblica sicurezza, di protezione civile e di emergenza. Pag. n 3

ART. 4 DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni: esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) L. n 36/01; valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) L. n 36/01. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; obiettivi di qualità sono: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 L. n 36/01; i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) L. n 36/01, ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui al capoverso precedente e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia; impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica. Pag. n 4

Art. 5 PIANO PER L INSERIMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE Il presente Piano, tenuto conto dell art. 8 comma 6 della L. n 36 del 22/02/01 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici viene redatto sulla base dei seguenti principi e criteri: a) minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico sul territorio e contenimento del loro incremento previsionale a seguito delle nuove installazioni b) ricerca ed impiego preferenziale di aree di proprietà pubblica ove installare gli impianti c) realizzazione preferenziale di impianti in co-siting d) mitigazione ed inserimento ambientale e) garanzia della copertura minima del servizio Il Piano, denominato Adeguamento del documento di pianificazione per l inserimento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare sul territorio comunale - Anno 2009 è composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnica con gli allegati cartografici Localizzazione degli Impianti Dettaglio Catastale Art. 6 INSERIMENTO DI NUOVE STAZIONI RADIO BASE SUL TERRITORIO L installazione dei nuovi impianti di ricetrasmissione, sia fissi che mobili, o il loro adeguamento, dovrà essere conforme alle previsioni di localizzazione contenute nel seguente elaborato: Localizzazione degli Impianti Dettaglio Catastale Ogni stazione radio base inserita negli atti pianificatori del Comune è prevista nella sua configurazione più completa GSM, DCS e UMTS. Le stazioni radio base già presenti sul territorio e pertanto conformi alla precedente pianificazione (anno 2005), possono essere riconfigurate per i nuovi servizi. Relativamente alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti è necessario prevedere soluzioni tecniche che minimizzino l impatto paesaggistico ambientale delle installazioni, privilegiando le progettazioni che sfruttino la multifunzionalità dei pali di supporto (co-siting). Nel caso si rendano indisponibili aree pubbliche, per ragioni di soddisfacimento dell interesse pubblico, sulle quali è prevista dal presente Regolamento l installazione di impianti è consentito l utilizzo di aree pubbliche adiacenti a quelle resesi non utilizzabili. Pag. n 5

Art. 7 AREE DI SVILUPPO Nell elaborato denominato Localizzazione degli Impianti Dettaglio Catastale sono individuate con apposita campitura in azzurro le possibili aree di sviluppo ed implementazione della rete. In tali aree, possono essere attivate SRB solo se si riscontrano esigenze di servizio tali per cui l apporto ed il contributo di tali infrastrutture risulti indispensabile per il raggiungimento degli standard minimi di servizio. All interno di tali aree di sviluppo può essere individuato ed attivato al più, un impianto per ciascun gestore. La definizione puntuale dei siti, all interno delle aree di sviluppo, dovrà essere espressamente approvata dalla Giunta Comunale e varrà quale modifica al Piano. Art. 8 MONITORAGGIO Il Comune, sulla base degli obiettivi di cui all art. 2 del presente regolamento, tenuto conto del Protocollo d intesa stipulato con i gestori nell anno 1999, provvede alla redazione di un Progetto di Monitoraggio delle Emissioni (di seguito definito Progetto) finanziato, in parte dal Comune medesimo ed in parte dai Gestori della telefonia mobile presenti sul territorio comunale. Il Progetto prevede di intensificare i controlli e sviluppare un attività di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, nei luoghi che presentano particolari criticità o con presenza di particolari ricettori (presenza di persone anziane, bambini o ammalati). Il Progetto viene sviluppato in collaborazione con il Dipartimento Provinciale di ARPAT che ne assumerà il coordinamento. L Amministrazione entro il I semestre di ciascun anno, concorda con i Gestori l entità del contributo al finanziamento del Progetto per l anno successivo. Art. 9 CONTROLLO Il Comune, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale in attuazione alla normativa vigente, utilizza la struttura del Dipartimento Provinciale dell ARPAT, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 e s.m.i. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale. Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell ARPAT le attività di controllo e vigilanza volte a garantire: Pag. n 6

il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici; il mantenimento dei parametri tecnici dell impianto dichiarati dal concessionario. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza ART. 10 IMPIANTI MICROCELLULARI Si considerano impianti microcellulari gli impianti di telefonia cellulare con Potenza Massima Irradiata minore o uguale a 5 W o qualsiasi altro impianto di tipo Wi-Fi, Wi-Fi Max ect... Tali impianti microcellulari non potranno essere installati sulle facciate dei fabbricati, ne tantomeno ad una altezza inferiore a 3 mt. da qualunque piano di calpestio. ART. 11 IMPIANTI SU STRUTTURE MOBILI Gli impianti di cui al presente Regolamento sono da considerarsi sempre e comunque impianti fissi, ancorati su strutture inamovibili. Può essere consentita l installazione di SRB ancorate sopra un carrello mobile (carrato) per un periodo massimo di mesi sei, ed una sola volta per ciascun sito. Su motivata istanza del gestore, potrà essere concessa una sola proroga per uguale periodo. Più gestori possono ancorarsi sul medesimo carrato. Dal punto di vista autorizzativo, il posizionamento di una stazione radio base su carrato è equiparata all installazione di un impianto fisso, con tutto ciò che ne consegue in termini di acquisizione dei titoli secondo le attuali norme vigenti (D.Lgs. n 214 del 15 Settembre 2003). ART. 12 TIPOLOGIE D IMPIANTO Nella realizzazione di un sito, qualora sia prevista o necessaria la costruzione di due distinte strutture di supporto, è possibile lo scambio della posizione tra più gestori purché il numero complessivo dei medesimi previsti sul sito rimanga immutato. Pag. n 7