SCRITTURA PRIVATA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA)



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SCRITTURA PRIVATA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) HERA SPA con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, rappresentata dall Amministratore Delegato Dott. Maurizio Chiarini in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di HERA spa nella seduta del 2/5/2011, 17/12/2012, 28/2/2013 (di seguito per brevità HERA o Gestore); E il COMUNE di BAZZANO (di seguito per brevità COMUNE ) con sede in Bazzano, Piazza Garibaldi, 1 (Prov. BO) Codice Fiscale 00577940372 pec: comune.bazzano@cert.provincia.bo.it, rappresentato da Dott. Andrea Diolaiti, in qualità di Responsabile 4^ settore Lavori pubblici e manutenzione patrimonio e 5^ settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive, il quale dichiara di intervenire in questo atto in virtù dei poteri a lui conferiti con decreto n. 2 del 01/02/2013; di seguito congiuntamente definite Parti ; Premesso che: 1. HERA è il gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (di seguito anche SGRUA ) nel territorio comunale; 2. tale servizio è, regolato dalla convenzione di affidamento sottoscritta con l Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n.5 della Provincia di Bologna ( ora Atersir ), in data 20/12/2004, valida fino al 20/12/2011 e prorogata a per le annualità 2012, 2013 e 2014; 3. fino al 31/12/2012, il Comune copriva i costi del servizio SGRUA mediante il regime di TIA 2; 4. l art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 nel testo integrato dall art. 1, co.387, della Legge di Stabilità n. 228/2012, ha confermato l istituzione, con decorrenza 1/1/2013, per i Comuni in regime a Tariffa (sia TIA1 che TIA2) e a Tassa rifiuti (TARSU), del tributo sui rifiuti e servizi denominato Tares -, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché dei servizi indivisibili, mediante l applicazione della maggiorazione di 0,30 /mq modificabile in aumento a 0,40 /mq con deliberazione dell ente locale, anche graduata alla tipologia dell immobile e zona di ubicazione; 5. la gestione del Tributo TARES è di competenza comunale, salvo che il Comune la affidi al soggetto che alla data del 31/12/2012 svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, TIA1 o TIA2, facoltà prevista dal co. 35 dell art. 14 della L. n. 214/2011 nel testo integrato dalla Legge di Stabilità n. 228/2012, per il

solo 2013, in deroga alle previsioni dell art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che la riserva alle imprese di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali iscritte all albo di cui al D.P.R. n. 43 del 1988; 6. il Comune, viste le facoltà consentite dall art. 10, co. 2, del D.L. 8/4/2013 n. 35 ha adottato la delibera consiliare n.31 del 6/5/2013 con la quale, nelle more della regolamentazione comunale della TARES, ha stabilito la riscossione di numero 2 (due) rate in acconto del tributo TARES limitatamente alla quota rifiuti, che il Gestore HERA spa è autorizzato a riscuotere per conto del Comune, relative al 1 e 2 quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente al 10/7 e al 30/9/2013, da effettuarsi mediante le modalità previste per TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), il cui importo, è commisurato all ammontare TIA di competenza del cliente per l anno 2012, nel quale è incorporata l IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo, in base all art. 14, co.35, del D.L.n. 201/2011; 7. la riscossione della TARES sia a regime ai sensi dell art. 14 D.L.n. 201/2011 sia in acconto - ai sensi dell art. 10, co. 2, dell art. del D.L. 8/4/2013 n. 35, costituisce un entrata per il Comune ed anche qualora riscossa dall agente della riscossione o dal gestore del servizio rifiuti, va versata nelle casse comunali mentre il Comune dovrà corrispondere al gestore il costo del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA), per cui si rende necessario regolamentare le modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo al gestore, a decorrere dall'1/1/2013; 8. Atersir, previo parere del Consiglio Locale n.26 del 21/12/2012 e n.1 fel 20/3/2013, con atto del Consiglio di Ambito n.8 del 27/3/2013 ha approvato il Piano Finanziario SGRUA del Comune per il 2013 al netto dell IVA, di sconti e riduzioni previsti per legge e regolamento comunale, dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ; 9. dato atto che il Comune con atto di C. C. n. 41 nella seduta del 20/6/2013 ha approvato il bilancio comunale di previsione per il 2013 contenente la previsione di spesa dell importo di 1,059,804,48 per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale, oltre IVA prevista per legge, sconti e riduzioni, accantonamenti per morosità, costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 10. il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE del 16/2/2011, in materia di armonizzazione dei pagamenti e di rafforzamento della tutela delle imprese contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede l obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni all interno dell UE, di provvedere ai pagamenti nei confronti delle imprese entro un termine di 30 gg. prorogabile ad un massimo 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, circostanza che va motivata; 11. il perseguimento di obiettivi di equilibrio finanziario dei bilanci Comunali tra gli oneri di gestione del servizio SGRUA ed i tempi di riscossione della TARES, consigliano prudenzialmente l adozione del termine massimo di pagamento previsto per legge;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto; 1. Oggetto Si conviene e stipula quanto segue La presente scrittura ha ad oggetto la regolamentazione della fatturazione e pagamento al gestore, del corrispettivo del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale, sulla base del Piano finanziario approvato da Atersir. 2. Fatturazione HERA emetterà fatture mensili in acconto con data fine mese pari ad 1/12 dell importo risultante dal Piano finanziario SGRUA approvato da Atersir per il 2012, oltre IVA prevista per legge. HERA emetterà una fattura di conguaglio del corrispettivo per il servizio, sempre con data fine mese, a Dicembre 2013, per il pagamento del maggior / minor corrispettivo eventualmente dovuto sulla base del PEF 2013 del servizio SGRUA e di variazioni degli standard di servizio o di servizi extracontrattuali, convenuti tra HERA, Comune ed Atersir nel corso dell esercizio 2013. La fattura dovrà recare il codice CIG Codice identificativo di gara attribuito dall AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per la gestione del servizio SGRUA, obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,, che il Comune si impegna a comunicare e che HERA inserirà, a pena di nullità, nei contratti passivi soggetti alla L.136/2010. 3. Pagamenti Cessione del credito La condizione di pagamento delle fatture emesse, relativamente al corrispettivo del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA), è pari a 60 gg dall emissione della fattura. In deroga all'art. 4, co. 4, del D.Lgs. n. 192/2012 ed a valere solo per le fatture emesse nell esercizio 2013, i termini di pagamento delle fatture mensili sono concordemente fissati a 30 giorni da ciascuna scadenza delle rate di versamento della TARES stabilite dal Comune, per tutte le fatture mensili di data antecedente o pari a ciascuna delle predette scadenze. La deroga è espressamente stabilita per il motivo oggettivo che il Comune solo a ciascuna di dette scadenze incassa le rate del tributo destinato a finanziare il servizio SGRUA e quindi dispone del flusso di cassa occorrente ad effettuare i relativi pagamenti. I versamenti saranno eseguiti sui Conti Correnti dedicati istituiti ai sensi della L. n. 136/2010 che saranno comunicati separatamente da HERA unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su tali Conti. HERA si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dalle fatture di cui all art. 2 nel rispetto di quanto previsto dall'art 117, co. 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. In particolare, tali cessioni

saranno effettuate mediante scrittura privata autenticata e debitamente notificate con le modalità previste per legge, senza preventiva comunicazione. Gli oneri finanziari sostenuti da Hera per la cessione delle suddette fatture oltre che per i pagamenti effettuati in deroga ai sensi del comma 2 del presente articolo saranno imputati al piano finanziario SGRUA del 2014, come previsto dalla lettera di Atersir prot. AT/2013/0000754 del 4 febbraio 2013. 4. Durata - Modifiche Il presente atto regola le attività di fatturazione e pagamenti del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) a decorrere dall'1/1/2013 fino ad adozione di eventuali nuovi accordi tra le parti. Ogni modifica della presente scrittura dovrà risultare da atto scritto. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che impatti sugli aspetti economici definiti nella presente convenzione, le parti convengono fin d ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari. 5. Spese contrattuali La presente scrittura è da registrare in solo caso d uso con oneri a carico della parte richiedente. 6. Foro Competente Per qualunque controversia tra le parti avente ad oggetto l interpretazione e l esecuzione della presente scrittura il foro competente esclusivo è quello di Bologna. Letto approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma. Data Comune di Bazzano (BO) Hera S.p.A.