Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 240 78993 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 2 marzo 2012, n. 379 Applicazione della misura "Investimenti" per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna 2011/2012 secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 04 marzo 2011 n. 1831, in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008 Il relatore comunica: Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, Recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l articolo 103 duovicies; Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 Investimenti ; Preso atto della ripartizione della dotazione finanziaria OCM (Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli) vino relativa all anno 2012, disposta dal Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) con decreto di data 10 novembre 2011 n. 7462, che assegna alla Provincia Autonoma di Trento l importo di Euro 547.025,00 per la misura investimenti; Preso atto della nota n. 0010029 del 01 dicembre 2010 con la quale il MIPAAF ha notificato alla Commissione europea la modifica alla misura investimenti del programma nazionale di sostegno con particolare riferimento ai criteri di demarcazione e complementarietà con analoghe misure previste del programma di sviluppo rurale; Preso atto che nella deliberazione n. 998 di data 30 aprile 2010 che applica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, non è previsto il finanziamento di barriques; Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 04 marzo 2011 n. 1831 che indica le Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura degli investimenti; Visto in particolare che il Decreto di cui al precedente punto: - all art. 2, comma 6 determina che le Regioni e le Province autonome adottino i provvedimenti utili per l applicazione della misura degli investimenti con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità; - all art. 2, comma 7 determina che il MIPAAF verifichi la conformità degli atti regionali alla normativa comunitaria entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi; Considerato che è necessario dare attuazione alla misura degli investimenti nella Provincia di Tren-
Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 241 to per finanziare interventi relativi all acquisto di barriques, ovvero botti di legno per l invecchiamento dei vini, volti all adeguamento delle strutture aziendali alla produzione finalizzata alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività del settore, così come previsto all Allegato del Decreto delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 04 marzo 2011; Viste le circolari di Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) Area Coordinamento di data 16 gennaio 2012 prot. n. ACIU.2012.014 e di data 24 gennaio 2012 prot. n. ACIU.2012.026 che modifica la circolare prot. n. ACIU.2011.265 di data 07 aprile 2011; Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che all art. 72 prevede che il contributo deve restare acquisito ad un operazione di investimento per 5 anni; Ritenuto di prevedere un eventuale successivo adeguamento del presente provvedimento qualora intervenissero sostanziali modifiche all atto nazionale di riferimento normativo o nel caso in cui il presente atto fosse giudicato dal MIPAAF non conforme alla normativa comunitaria; Ritenuto di adottare la misura Investimenti per la campagna vitivinicola 2011/2012 così come riportato nell Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Tutto ciò premesso: LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - visti i pareri dei servizi di staff della Provincia Autonoma di Trento; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la Misura Investimenti prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2011/2012 così come riportato nell Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di non dare esecutività all art. 5, comma 5 del Decreto Ministeriale di data 04 marzo 2011 n. 1831 che prevede la possibilità di pagamento anticipato del 20% dell aiuto concesso previa stipula di fidejussione pari al 110% dell importo dell anticipo, in quanto troppo oneroso; 3. di dare atto che le domande di aiuto per beneficiare del contributo per l investimento acquisto barriques devono essere presentate all Organismo Pagatore competente, secondo le modalità stabilite da Agea Area Coordinamento e dall Organismo Pagatore competente; 4. di dare atto che le modalità applicative della misura, le modalità per la presentazione delle domande, di erogazione del contributo, le procedure di controllo nonché la gestione del flusso di informazioni sono definite da Agea Area Coordinamento e dall Organismo Pagatore competente; 5. di dare atto che il contributo viene erogato direttamente dall Organismo Pagatore competente, al singolo beneficiario; 6. di rinviare a successivi provvedimenti dell Amministrazione l approvazione di eventuali modifiche e
Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 242 integrazioni che si rendessero necessarie per l attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni nazionali; 7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea per la verifica della conformità dello stesso alla normativa comunitaria. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 243 Allegato parte integrante MISURA INVESTIMENTI - OCM VINO REG. (CE) N. 555/2008 FINALITÀ AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO TIPOLOGIE DI INTERVENTO SPESE AMMISSIBILI CONTRIBUTO CRITERI DI PRIORITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FINALITA La Misura Investimenti è una misura attivata nell ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, e finanzia investimenti relativi all acquisto di nuove Barriques finalizzate alla produzione di vino di migliore qualità che consenta di aprirsi a una maggiore domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio provinciale per la campagna 2011/2012. E prevista la conservazione degli investimenti assoggettati a contributo per 5 anni dalla data dell investimento. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima dei cinque anni previsti dalla data di richiesta di collaudo, è fatto obbligo al titolare del contributo di inviare motivata comunicazione dell operazione e le spese per la sostituzione delle barriques dismesse si intendono interamente a carico dell utente medesimo. Rimane comunque l obbligo di conservare le nuove barriques acquistate rispetto a quelle finanziate per il periodo che residua a totale copertura dei 5 anni previsti. Qualora le barriques non vengano mantenute in azienda per i 5 anni previsti, si provvederà al recupero della somma di contributo erogata, proporzionata al periodo di mancato utilizzo a raggiungere l intera copertura del periodo previsto, con l applicazione degli interessi legali calcolati al tasso di interesse legale vigente alla data di adozione del provvedimento di revoca. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO Ai sensi dell art. 3 del D.M. d.d. 4 marzo 2011 n. 1831 sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti i seguenti soggetti: 1) LE MICROIMPRESE, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE così come definite ai sensi dell articolo 2, del titolo I dell allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 06 maggio 2003, la cui attività sia: - produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fine della sua commercializzazione; - produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; - in via prevalente, l elaborazione l affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione. 2) LE IMPRESE INTERMEDIE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera
Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 244 i 200 milioni Euro, la cui classificazione non è indicata alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003, ma è altresì prevista nel Reg. (CE) n. 1234/2007 al comma 2 dell art. 103 duovicies. La attività prevista per tali imprese è la seguente: - produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fine della sua commercializzazione; - produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; - in via prevalente, l elaborazione l affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione. I soggetti di cui ai punti precedenti devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009. Le aziende agricole devono inoltre essere in regola con la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004. Alla luce delle summenzionate normative, sono esclusi da tale contributo i commercianti, ovvero coloro che esercitano la sola attività di commercializzazione di vino. TIPOLOGIE DI INTERVENTO: - Acquisto di Barriques. SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili gli investimenti per l acquisto di nuove barriques. Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione dei beni esistenti che non comportano un miglioramento degli stessi. Le spese devono essere sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto. Non sono ammessi a contributo gli investimenti che già beneficiano di contributi pubblici a qualunque titolo erogati. CONTRIBUTO Il contributo è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) qualora l investimento sia realizzato da una impresa classificabile come micro, piccola e media. Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) qualora l investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni. Saranno finanziate solo domande con una spesa ammissibile compresa tra 1.000,00 e 100.000,00.
Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/2012 245 CRITERI DI PRIORITA Nel caso in cui le disponibilità finanziare messe a disposizione dal MIPAAF siano insufficienti a finanziare tutte le domande presentate, saranno redatte graduatorie a livello provinciale. Il Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole provvederà annualmente al riparto delle risorse assegnate sulla base delle richieste di finanziamento presentate, dando priorità a: 1) imprenditore agricolo; 2) aziende condotte da giovani agricoltori con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda (in caso di azienda non individuale l età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda di aiuto); 3) aziende che effettuano investimenti inferiori a 10.000,00 Euro; 4) altre imprese. A parità di punteggio la priorità verrà data tenendo conto delle seguenti priorità: a) all agricoltore donna; b) minore età anagrafica (nel caso di azienda non individuale è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda di aiuto); c) conduzione biologica (Reg. CE n. 834/07, Reg. CE n. 2092/91). Di seguito sono definiti i punteggi per la redazione delle graduatorie: Criteri per la stesura della graduatoria Punteggio Imprenditore agricolo 5 Azienda condotta da giovani agricoltori con 3 un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda Azienda che effettua investimenti inferiori a 2 10.000 euro. Altre imprese 1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande, per beneficiare del premio, dovranno essere presentate all Organismo Pagatore - Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), secondo le modalità stabilite dallo stesso.