5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per una serie di investimenti in impianti funiviari e piste da sci.



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1. Procedimento. Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti. 2. Descrizione

Mi pregio informarla che la Commissione non intende sollevare obiezioni in merito al regime d aiuti in oggetto.

L'aiuto sarà concesso in base a due regimi di aiuti a finalità regionale, più precisamente:

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Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.04.2009 C(2009)2883 Oggetto: aiuto di Stato n. N 572/2008 Italia Modifiche alla misura di aiuto N 397/2003 a favore degli impianti a fune. Provincia autonoma di Trento. Signor Ministro, I. Sintesi 1. Sono lieta di poterla informare che la Commissione europea ha valutato la misura Modifiche al regime di aiuti N 397/2003. Provincia autonoma di Trento (in appresso la misura ) e ha deciso di non sollevare obiezioni poiché l aiuto di Stato in oggetto è compatibile con il trattato CE. II. Procedura 2. Il 12 novembre 2008 le autorità italiane hanno notificato alcune modifiche al regime di aiuti N 397/2003 per gli impianti a fune e le piste da sci per il 2003 e gli anni seguenti, approvato dalla Commissione con decisione dell 11.11.2003. Le modifiche sono state disposte nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1375 del 29 giugno 2007 e n. 2495 del 3 ottobre 2008. Il 7 gennaio 2009 la Commissione ha domandato ulteriori informazioni che le autorità italiane hanno fornito il 24 febbraio 2009. Il 16 marzo 2009 le autorità italiane hanno trasmesso informazioni supplementari. Gli effetti delle deliberazioni della Giunta provinciale sono sospesi in attesa dell approvazione della Commissione S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.

III. Descrizione della misura 3. La misura originaria. La deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 27 giugno 2003 dispone aiuti a favore di microimprese, piccole e medie imprese 1 attive nel settore degli impianti a fune e delle piste da sci. Le imprese beneficiarie devono essere operanti in provincia di Trento. Il regime prevede la possibilità di concedere finanziamenti anche a enti pubblici e ad associazioni senza fini di lucro che gestiscono impianti a fune destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali o utilizzati per il mero uso locale. 4. Gli stanziamenti annui di bilancio previsti per il regime sono pari a 5 milioni di euro (totale degli impegni che si prevede di assumere per ciascun anno). Il numero stimato di beneficiari è compreso tra 10 e 50. 5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per una serie di investimenti in impianti funiviari e piste da sci. 6. In base al tipo di beneficiario, sono state stabilite intensità di aiuto diverse: per le microimprese l intensità di aiuto autorizzata era del 35 o del 40%, a seconda del tipo di investimento; per le imprese di piccole dimensioni, l intensità di aiuto era del 15% (soggetta a una maggiorazione temporanea fino al 2006); per le imprese di medie dimensioni, l intensità massima di aiuto era del 7,5% (soggetta a una maggiorazione temporanea fino al 2006); per altri beneficiari, ed esclusivamente per impianti ad uso locale o per esigenze di mobilità generale, l intensità di aiuto era pari al 35 o al 40%, a seconda del tipo di investimento. 7. Nella decisione dell 11.11.2003 relativa al caso n. N 397/2003 Misure d'aiuto per gli impianti a fune e le piste da sci per il 2003 e gli anni seguenti. Provincia autonoma di Trento, Italia 2, la Commissione era giunta alla conclusione che il finanziamento pubblico di impianti a fune ad uso puramente locale non costituisce aiuto ai sensi dell articolo 87 del trattato CE, mentre i finanziamenti pubblici alle PMI potevano essere dichiarati compatibili con le regole vigenti all epoca 3, con una maggiorazione temporanea dell intensità di aiuto per 5 anni 4. 8. La misura modificata. Le modifiche notificate dalle autorità italiane riguardano gli aiuti a favore degli impianti a fune e interessano in particolare due elementi: a) la definizione di impianti funiviari di interesse locale; b) l intensità massima di aiuto per le PMI. 1 2 3 4 Come definite nella raccomandazione della Commissione 96/280/CE, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese. GU L 107 del 30.4.1996, pagg. 4 9. GU C 34 del 7.2.2004. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Si veda il punto 26 della decisione della Commissione relativa al caso n. N 397/2007. Il periodo transitorio si è concluso nel 2006. 2

9. La definizione originaria di impianti ad uso puramente locale faceva riferimento a due parametri: la portata oraria media degli impianti e la loro lunghezza inclinata. Di conseguenza, secondo tale definizione, gli impianti ad uso puramente locale sono unicamente quelli presenti in località in cui la loro lunghezza complessiva non è superiore a tremila metri o la loro portata non è superiore alle mille persone all ora 5. 10. Secondo la nuova definizione proposta dalle autorità italiane, sono considerati impianti a fune ad uso locale quelli ubicati alternativamente in: i) località sciistiche con le seguenti caratteristiche: a) il numero di pass settimanali venduti nell intera stagione non supera il 15% del numero totale dei pass venduti e b) il numero di posti letto alberghieri nella località sciistica è inferiore a 2 000; oppure ii) località sciistiche con meno di tre impianti funiviari, per una lunghezza massima inclinata di 3 km. Una medesima "località sciistica" può ricomprendere diverse località che condividono le medesime strutture. Gli impianti a fune ubicati nelle aree dedicate allo sci da fondo saranno anch essi considerati di mero interesse locale. 11. Le autorità italiane affermano che il sostegno agli impianti a fune, definiti secondo i criteri di cui al punto 10 della presente decisione, non incide sugli scambi e non costituisce pertanto aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 12. Le intensità massime di aiuto inizialmente previste per le piccole e medie imprese, indicate al punto 6 della presente decisione, sono state ora allineate a quelle previste all articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia 6 e di conseguenza sono pari al 20% per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese. Gli aiuti alle microimprese, nonché le restanti parti dello schema originario, rimangono soggetti all'autorizzazione concessa con decisione della Commissione dell'11/11/2003 7. IV. Valutazione della misura 13. Le misure sono finanziate tramite il bilancio della Provincia, ossia mediante risorse pubbliche. Esse costituiscono un vantaggio economico per il beneficiario che è sgravato di una parte della spesa connessa all investimento necessario per la sua attività. 14. Mentre, in genere, si ritiene che i finanziamenti pubblici ad impianti a fune situati in stazioni turistiche alterino la concorrenza e incidano sugli scambi fra Stati membri, si riconosce che nel caso di impianti ad uso puramente locale, ubicati in aree con una ricettività turistica assente o limitata e con uno scarso numero di strutture dedicate alla pratica degli sport invernali, gli utenti sono principalmente residenti di dette località e, di solito, non considererebbero come alternativa gli impianti in un diverso Stato membro. In tal caso si 5 6 Si veda il punto 18 della decisione della Commissione relativa al caso n. N 397/2007. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). GU L 214 del 9.8.2008. 7 Caso n. N 397/2003, cit. alla nota 2. 3

potrebbe quindi ammettere che il finanziamento pubblico non provoca distorsioni di concorrenza, né ostacola gli scambi tra Stati membri e di conseguenza non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 15. La Commissione condivide l analisi delle autorità italiane in merito all assenza di effetti sugli scambi fra Stati membri per gli impianti ubicati in località che soddisfano i criteri definiti al punto 10 della presente decisione. I criteri che le autorità intendono utilizzare sono identici a quelli già accettati dalla Commissione nelle sue decisioni relative ai casi n. N 676/2002 - Impianti funiviari Valle d Aosta 8 e n. N 731/2007 Aiuti a favore delle aree sciabili d'interesse locale del Veneto 9. 16. La Commissione conclude pertanto che le modifiche in questione sono pienamente conformi alla sua prassi. In merito alla nuova definizione di impianti a fune ad uso puramente locale, si può concludere che il finanziamento pubblico di tali impianti non incide sugli scambi intracomunitari e quindi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 17. Per quanto riguarda le modifiche delle intensità di aiuto per le PMI, esse sono state semplicemente adeguate ai massimali previsti all articolo 15, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria 10 e di conseguenza sono pari al 20% per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese. Pertanto esse possono essere considerate compatibili con il mercato interno. V. Decisione 18. Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ritiene che le modifiche alla misura di aiuto siano compatibili con il trattato CE. 19. Si ricorda alle autorità italiane che ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE, esse sono obbligate a comunicare alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica alla misura in oggetto. 8 9 10 Decisione della Commissione del 7.5.2004, GU C 131 del 28.5.2005. Decisione della Commissione del 27.2.2008, GU C 106 del 26.4.2008. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). GU L 214 del 9.8.2008. 4

20. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. La richiesta deve essere trasmessa mediante messaggio di posta elettronica criptato all indirizzo stateaidgreffe@ec.europa.eu oppure inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione Generale Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato Rue de Spa 3 B-1049 Bruxelles Fax: +32 2 2961242 Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 5