SENATO DELLA REPUBBLICA



Documenti analoghi
approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

Approvato dal Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

SENATO DELLA REPUBBL1C

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3349)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA

Servizio di documentazione tributaria

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

Legge 28 marzo 2001, n. 129

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1430)

ENATO DELLA REPUBBL VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. approvato dalla Camera dei deputati nella seduta, del 15 febbraio 1979 (V. Stampato n.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVIII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Servizio di documentazione tributaria

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)) Art. 2

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

SENATO DELLA REPUBBLIC

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1709

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge 12 luglio 2006, n. 228

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati.

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. (GU n.151 del Suppl. Ordinario n. 26)

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) (LETTA) E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI)

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale ;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTO l articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Servizio di documentazione tributaria

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle Finanze (FORMICA) di concerto col Ministro del Tesoro (CARLI) col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (CIRINO POMICINO) e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo (TOGNOLI) (V. Stampato Camera n. 4695) approvato dalla Camera dei deputati nella seduta pomeridwna del 15 magglo 1990 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 11 16 maggio 1990 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 marzo 1990, n.59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 fipogr,\fia D_L 'Sf:.:-'Aro (BOO) (GIOchI e lottene - S/Jort)

DISEG!':I 2 Atti parlamentari della RepubbllCa DI LEGGE E RELAZIOI DOCUME:-JTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il decretolegge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizza ti in occasione dello svolgimento dei mon diali 1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla pre sente legge.

3 Attt parlamentan della Repubblica DI LEGGE E RELAZIONI ALLEGA TO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETOLEGGE 24 MARZO 1990, N. 59 All' articolo J, il comma J è sosttluito dal seguente: «1. La quota prevista dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, è interamente destinata, per il tramite della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio, quale indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio. L'ulteriore quota del 29,8 per cento, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 3, viene destinata al CONI per lo stesso scopo in caso di insufficiente ammontare delle somme accantonate con la quota del 32,2 per cento». Dopo l'articolo J, è aggiunto il seguente: «Art. 1bis. 1. Le maggiori entrate relative alla quota del 29,8 per cento, valutate in lire 80 miliardi per il 1990, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono destinate, comunque in misura non inferiore a 15 miliardi di lire, all'ulteriore finanziamento dei piani di eliminazione delle baniere architettoniche di cui all'articolo 29, comma 2, della legge Il marzo 1988, n. 67, e all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

4 Atti parlamentari della Repubblica X LEGISl.ATURA DI LEGGE E RELAZIONI DecrelU-legge 24 marz.o 1990, 11.59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.72 del 27 marz.o 1990. TESTO DEL DECRETOLEGGE Disposizioni concernenti i concorsi pronostid speciali del totocal do organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di predeterminare la quota di spettanl:a del Comitato olimpico nal:ionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici speciali del totocalco, connessi con le partite del prossimo campionato mondiale di calcio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio (.' della programmal:ione economica e del turismo e dello spettacolo; EMANA il seguente decretolegge: Articolo l. l. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n.555, la quota di spettanza del Comitato olimpico nal:ionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati III connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, viene determinata nella misura del 62 per cento dell'ammontare delle poste di gioco. Rimane ferma l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nella misura del 38 per cento dall'al1icolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117. L'ammontare della quota di spettanza del CONI è interamente destinato, per il tramite della FederaL:ione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio quale indenniuo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio.

5 Atti par/amen/an della ReplIbbhca DI LEGGE E RELAZIONI. TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Articolo 1. 1. La quota prevista dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, d! spettanza del Comitato olimpico nalionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall's giugno all's luglio 1990, è interamente destinata, per il tramite della Federalione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio, quale indennizlo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio. L'ulteriore quota del 29,8 per cento, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 3, viene destinata al CONI per lo stesso scopo in caso di insufficiente ammontare delle somme accantonate con la quota del 32,2 per cento.

Sellato FORMICA CARll Atti parlamentari 6 della Repllbblicà DI LEGGE E RELAZIONI (Segue: Testo del decreto-legge) 2. Con decreto del Ministro del tulismo e dello spettacolo, da emanarsi entro il 30 aprile 1990, saranno stabiliti, previa parere del CONI, le modalità ed i criteri per la concessione degli indennizzi di cui al comma 1. A11icolo 2. l. IJ presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz.etta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di Carlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1990. Visto, il GlIardasigllli: VASSALLI COSSIGA ANDREOTTI CIRINO POMICI NO TOGNOLl

7 Atti parlamentan della Repllbb/zca DI LEGGE E RELAZIONI (Segue: Testo comprendente le 1J1Odificazioni apportate dalla Camera dei deplltati) 2. ldt?n/ico. Articolo 1bis. 1. Le maggiori entrate relative alla quota del 29,8 per cento, valutate in lire 80 miliardi per il 1990, non utilizzate per le finalità di cui al comma l dell'articolo l, sono destinate, comunque in misura non inferiore a 15 miliardi di lire, all'ulteriore finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 29, comma 2, della legge Il marzo 1988, n. 67, e all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.