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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE LIGURIA CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA RE- GIONE LIGURIA E DI ALTRI ENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA LIGURIA. ( CIG 4 3 4 8 6 8 5 8 6 1 ) Il giorno 21 febbraio 2013, presso la sede della Regione Liguria in Genova - Via Fieschi, 15 - avanti a me Dott. Federico Marenco - Ufficiale rogante - tale nominato con Decreto del Segretario Generale n. 9 del 16.03.2012, senza assistenza di testimoni per avervi i comparenti, con il mio consenso, concordemente rinunziato, sono comparsi i Signori: Sig. Maurizio Caviglia, nato a Varazze (SV) il 09.11.1958, in qualità di procuratore - tale nominato con procura speciale n. repertorio 62673 in data 24.05.2006 del Dott. Massimo Di Paolo, Notaio in Genova - di QUI! GROUP S.p.A. con sede in Via XX Settembre, 29/7-16121 Genova - codice fiscale 03105300101; Dott. Nicola Giancarlo Poggi, Dirigente del Settore Amministrazione Generale - tale individuato ai sensi dell art. 17 della legge regionale 11.03.2008, n. 5 - in rappresentanza della REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15-16121 Genova - codice fiscale 00849050109; della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo; PREMESSO CHE a) in esecuzione del decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. 1949 del 11.06.2012, esecutivo ai sensi di legge, veniva indetta una gara mediante procedura aperta per l affidamento per il perio- Pagina 1 di 8

do di tre anni del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti della Regione Liguria, degli enti del settore regionale allargato e degli enti strumentali presenti sul territorio ligure; b) con decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. 552 del 6 febbraio 2013, esecutivo ai sensi di legge, è stata dichiarata aggiudicataria della gara di cui sopra QUI! GROUP S.p.A. con sede in Genova (di seguito definita Ditta appaltatrice ); c) l art. 6 della l.r. n. 13/2003, come modificato dall art. 21 della l.r. n. 51 del 21.12.2012 dispone - fra l altro - che gli Enti ed Aziende del servizio sanitario regionale, per forniture e servizi non aventi peculiarità di tipo sanitario, così come le Società regionali in house usufruiscano dell attività effettuata dalla Regione quale centrale di committenza; Si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Premesse 1. Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il rapporto è regolato dalla presente convenzione. Articolo 2 - Oggetto della convenzione 1. Oggetto della convenzione è l effettuazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (buono pasto a valore), di qualsiasi valore nominale, per i dipendenti della Regione Liguria, degli Enti del settore regionale allargato e degli Enti strumentali della Regione, degli Enti ed Aziende del servizio sanitario regionale, delle Società regionali in house nonché di altri Enti e Pubbliche amministrazioni aventi Pagina 2 di 8

sede sul territorio della Regione Liguria che volessero aderire, di seguito denominate Amministrazioni Contraenti. 2. Il valore nominale dei buoni pasto, che sarà indicato dalle singole Amministrazioni Contraenti, rappresenta l importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati. 3. La stipula della presente convenzione non vincola in alcun modo la Regione e le altre Amministrazioni Contraenti aderenti alla convenzione medesima ad acquistare quantitativi minimi o predeterminati di buoni pasto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo da parte della Ditta appaltatrice di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di fornitura buoni pasto a valore deliberati dalle amministrazioni aderenti fino alla concorrenza dell importo massimo indicato all art. 6. 4. L erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati con la Ditta appaltatrice, dietro presentazione di buoni pasto cartacei, secondo quanto regolamentato nella presente convenzione e nel capitolato speciale d appalto, ove compatibile, sottoscritto per accettazione dalla Ditta appaltatrice in sede di gara (di seguito "capitolato"), che si allega - ai sensi dell articolo 137 del DPR n. 207/2010 - quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, nonché nell'offerta in data 09.08.2012 presentata dalla Ditta medesima (di seguito "offerta"), che le parti dichiarano di ben conoscere, dispensando il sottoscritto Ufficiale rogante dall allegarla materialmente quale parte integrante alla presente convenzione. 5. I buoni pasto cartacei forniti dalla Ditta appaltatrice dovranno presentare tutte le indicazioni e le caratteristiche indicate all art. 3 del capitolato. Pagina 3 di 8

Articolo 3 - Adesione alla convenzione da parte delle altre Amministrazioni Contraenti 1. Per la Regione Liguria la presente convenzione ha valore di contratto; la Regione provvederà comunque ad inviare alla Ditta appaltatrice la modulistica prevista dal capitolato al fine di fornire alla stessa le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio. 2. Gli Enti espressamente indicati all art. 1.3 del capitolato, gli Enti del servizio sanitario regionale, le Società regionali in house e gli altri Enti e Pubbliche amministrazioni liguri interessati potranno aderire alla presente convenzione mediante la presentazione alla Ditta appaltatrice della modulistica a tale scopo prevista dal capitolato. 3. Con l adesione alla presente convenzione le Amministrazioni Contraenti di cui al precedente paragrafo 2 si impegnano a garantire la copertura finanziaria delle rispettive spese derivanti dall adesione medesima per tutta la durata contrattuale tramite le proprie risorse finanziarie. 4. Le Amministrazioni Contraenti di cui al precedente paragrafo 2 potranno aderire alla presente convenzione inderogabilmente entro un anno dalla data di decorrenza della stessa e nel limite dell importo massimo indicato all art. 6. 5. Gli Enti e le Pubbliche amministrazioni di cui al precedente paragrafo 2 dovranno obbligatoriamente trasmettere alla Regione copia dei Moduli ordinativi di fornitura buoni pasto a valore inviati alla Ditta appaltatrice. Articolo 4 - Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha validità per la Regione dal 1 marzo 2013 al 29 febbraio 2016. Pagina 4 di 8

2. Per le altre Amministrazioni contraenti l accordo avrà validità per il periodo indicato nei rispettivi Ordinativi di fornitura di Buoni Pasto a valore, la cui durata temporale non potrà in alcun modo eccedere la scadenza della presente convenzione (29 febbraio 2016). 3. Al raggiungimento dell importo massimo indicato all art. 6 la convenzione è da considerarsi conclusa. Articolo 5 - Monitoraggio e verifiche ispettive 1. Per quanto riguarda il monitoraggio del servizio e le eventuali verifiche ispettive da parte della Regione durante il periodo contrattuale, si fa integrale riferimento a quanto previsto dall articolo 8 del capitolato. Articolo 6 - Importo della convenzione 1. L importo complessivo triennale della presente convenzione viene quantificato in Euro 11.429.789,00.= (undicimilioniquattrocentoventinovemilasettecentottantanove e zero centesimi) I.V.A. 4 % inclusa (pari ad Euro 10.990.182,00.= I.V.A. esclusa), meglio di seguito indicativamente dettagliato: a) Euro 3.300.000,00.= I.V.A. 4 % inclusa: importo triennale massimo per il fabbisogno della Regione; b) Euro 1.700.000,00.= I.V.A. 4 % inclusa: importo triennale massimo per i fabbisogni degli Enti del settore regionale allargato e degli Enti strumentali liguri indicati all art. 1.3 del capitolato; c) Euro 6.429.789,00.= I.V.A. 4 % inclusa: importo triennale massimo per i fabbisogni degli Enti del servizio sanitario regionale, delle Società regionali in house aventi l obbligo di aderire alla convenzione, nonché di altri Enti e Pubbliche amministrazioni liguri che potranno Pagina 5 di 8

aderire alla convenzione nel corso di validità della stessa. 2. La Ditta appaltatrice applicherà sul valore facciale del buono pasto indicato dalle singole Amministrazioni contraenti un ribasso percentuale del 17,21 % (diciassette virgola ventuno per cento); la Ditta medesima si impegna ad applicare una percentuale massima di commissione - sia agli esercizi convenzionati che a quelli non convenzionati presso i quali verranno comunque spesi i buoni pasto - pari al 5,15 % (cinque virgola quindici per cento) nonché ad effettuare il pagamento dei buoni pasto agli esercizi medesimi entro 7 (sette) giorni solari consecutivi. Per le altre condizioni del servizio si rimanda all offerta. 4. Per quanto riguarda le modalità di fatturazione e pagamento, si fa integrale riferimento a quanto previsto dall articolo 6 del capitolato. 5. La Ditta appaltatrice, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Articolo 7 - Penali 1. Per quanto riguarda le ipotesi di applicazione di penali per ritardi o per difformità nell esecuzione del servizio, si fa integrale riferimento all art. 10 del capitolato. Articolo 8 - Cauzione 1. La Ditta appaltatrice a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto presta una cauzione di Euro 549.509,10.= (cinquecentoquarantanovemilacinquecentonove e dieci centesimi). 2. La suddetta cauzione viene costituita a favore dell Amministrazione mediante polizza fideiussoria n. 2013/13/6196117 emessa in data Pagina 6 di 8

18.01.2013 da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. e relativa appendice di aumento in data 05.02.2013. 3. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce. Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte della Ditta appaltatrice si procederà, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario, all incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale la Ditta appaltatrice presta il suo consenso, fermo restando il diritto dell Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da detta inadempienza dovessero derivare. 4. In caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta appaltatrice deve immediatamente ricostituire la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto. Articolo 9 - Foro competente 1. Per eventuali controversie che emergessero in ordine all interpretazione ed all esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione l unico foro competente in via esclusiva è quello di Genova. Articolo 10 - Spese 1. Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione, presenti e future, sono a carico della Ditta appaltatrice. Articolo 11 - Domicilio 1. La Ditta appaltatrice elegge domicilio legale presso la propria sede in Genova - Via XX Settembre, 29/7 - e l Amministrazione presso la propria sede in Genova - Via Fieschi, 15. Articolo 12 - Norme di rinvio Pagina 7 di 8

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio al capitolato speciale d appalto sottoscritto per accettazione dalla Ditta appaltatrice in sede di offerta, all offerta in data 09.08.2012 presentata dalla Ditta medesima nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. Con la sottoscrizione del presente atto l Amministrazione attesta, ai sensi degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto che si compone di numero otto pagine ed è stato da me letto ai comparenti, che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà. Il presente atto - ai sensi dell art. 11, comma 13, del D.lgs n. 163/2006, come modificato dalla legge n. 221/2012 - viene stipulato in modalità elettronica e viene sottoscritto dai comparenti e da me Ufficiale rogante con firma digitale. Si dà atto che l imposta di bollo relativa all originale della convenzione viene assolta mediante versamento dell importo dovuto tramite modello F23. Sig. Maurizio Caviglia Dott. Nicola Giancarlo Poggi L Ufficiale rogante Dott. Federico Marenco Pagina 8 di 8