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PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PREFETTURA DI AREZZO, LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO, GLI ISTITUTI DI CREDITO DELLA PROVINCIA, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE ASSOCIAZIONI ANTIUSURA E ANTIRACKET PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA E DEL RACKET AREZZO, 24 SETTEMBRE 2009 1

PREMESSO CHE il 14 giugno 2007 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra la Prefettura di Arezzo, gli Istituti di credito della provincia, le Associazioni di categoria e le Associazioni antiusura ed antiracket, per la prevenzione del fenomeno dell usura e del racket e per la migliore utilizzazione delle risorse del fondo speciale antiusura di cui all art. 15 della Legge n. 108/96; CONSIDERATO CHE, nel quadro delle iniziative relative all istituzione presso le Prefetture dell Osservatorio sul finanziamento all economia previsto dall art. 12, comma 6, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, si sono svolte presso la Prefettura di Arezzo alcune riunioni del medesimo Osservatorio nel corso delle quali è emerso che la crisi economica in atto e le conseguenti contrazioni nei flussi di credito possono costituire fattori di rischio rilevanti per un possibile espandersi del fenomeno criminale dell usura; RITENUTO CHE, ai fini della prevenzione dei predetti fenomeni, appare opportuno migliorare le possibilità di incontro fra domanda ed offerta di credito legale, in particolare fra coloro che si trovano in crisi di liquidità - e sono garantiti da un Consorzio Garanzia Fidi o dalla Fondazione Toscana per la prevenzione dell usura - e gli istituti di credito che hanno sottoscritto il presente Protocollo; VERIFICATA, nel corso della riunione tenutasi il 23 giugno 2009, la disponibilità degli istituti bancari aderenti al Protocollo a migliorare l iter per la concessione di finanziamenti, in particolare per ciò che riguarda l individuazione di regole uniformi per la valutazione delle richieste da parte delle banche, per ridurre il più possibile i tempi istruttori, con l assicurazione di tempi rapidi per l erogazione delle relative somme; PRESO ATTO della disponibilità dei predetti istituti di credito ad abbreviare i tempi di risposta sulle richieste di finanziamento avanzate da soggetti garantiti -in base all art. 15 della Legge 108/96- da un Consorzio garanzia fidi della provincia o dalla Fondazione Toscana per la Prevenzione dell Usura, nonché a migliorare il valore del moltiplicatore applicato al rapporto garanzia prestata/prestito erogato; RAVVISATA L OPPORTUNITÀ, a seguito di verifica congiunta, di adottare modifiche in senso migliorativo degli accordi assunti con il citato Protocollo sostituendo integralmente gli att. 4 e 5, ferme restando le determinazioni precedentemente assunte con il protocollo di intesa sottoscritto in data14 giugno 2007, di cui si riportano integralmente le parti alle quali non sono state apportate modifiche; SI CONCORDA 2

ART. 1 (Attività dell Osservatorio) La Prefettura di Arezzo, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo, le Banche, le Associazioni di categoria ed i Confidi, firmatari del presente Protocollo", si impegnano a costituire un "Osservatorio" con sede nella Prefettura di Arezzo, volto ad effettuare una verifica periodica delle Convenzioni stipulate tra Banche, Fondazioni e Confidi - finalizzate all uso dei fondi assegnati :per la prevenzione del fenomeno dell usura (art. 15 della legge n. 108/96) - nonché ad accertare il livello di reale utilizzo dei fondi in questione. L' "Osservatorio", attesa l' incidenza del fenomeno usuraio in provincia, si riunisce alla bisogna e comunque almeno una volta l' anno, su convocazione del Prefetto. ART. 2 (Finalità) Il Protocollo ha la finalità di: intensificare la collaborazione tra i soggetti firmatari in funzione di prevenzione del fenomeno dell' usura; attivare procedure operative più snelle ed efficaci per la migliore utilizzazione dei fondi antiusura di cui all'art. 15 della legge n. 108/96; potenziare il rapporto tra Banche, Fondazioni ed Associazioni antiusura nella prospettiva di una maggiore operatività degli anzidetti fondi per le famiglie ed altri soggetti che non hanno accesso ai Confidi. ART. 3 (Referente per i finanziamenti) Le banche aderenti al presente protocollo si impegnano, entro il termine del 31 luglio 2007¹, ad individuare al proprio interno uno o più soggetti con adeguata capacità professionale con il compito di seguire l' iter istruttorio delle pratiche di fido relative all'utilizzo dei Fondi di prevenzione dell'usura (art. 15 della legge n. 108/1996) e di interloquire con i Confidi; nonché con le Fondazioni e le Associazioni antiusura e antiracket (di seguito denominate Fondazioni e Associazioni) in convenzione con le Banche stesse. I nominativi dei referenti dovranno essere comunicati alla Prefettura di Arezzo. ¹ Per effetto della sottoscrizione del nuovo testo del protocollo il termine è da intendersi fissato al 31 ottobre 2009. 3

Art. 4 (Rapidità di risposte 2 ) Le Banche aderenti al presente Protocollo si impegnano, tenendo nella massima considerazione le relazioni dei Confidi, nonché della Fondazione Toscana per la prevenzione dell usura, per quanto riguarda, in particolare, il rapporto garanzia/credito erogato, ad assumere le decisioni sulle proposte di finanziamento in tempi rapidi, rapportabili, in media, a 15 giorni e comunque non superiori a 30 giorni e, acquisita la necessaria documentazione, ad erogare negli stessi tempi le somme relative. Art. 5 (Moltiplicatore³) Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni aderenti al presente Protocollo si impegnano a prevedere, all interno delle singole convenzioni già stipulate, i moltiplicatori da applicare, con riferimento ai fondi antiusura, nella misura minima di 2, per i prestiti a privati, e nella misura minima di 4 per i prestiti ad imprese (ivi comprese le ditte individuali e le imprese famigliari), salvo specifiche situazioni che potranno essere aggiornate soltanto in misura crescente. 2 Si riporta di seguito il testo dell art. 4 di cui al protocollo di intesa sottoscritto in data 14 giugno 2007: Dal momento della presentazione della proposta di finanziamento da parte dei Confidi, delle Fondazioni e Associazioni, corredata dalla documentazione indicata nella convenzione, la relativa decisione è assunta dalla Banca in tempi ragionevoli, di norma non superiori a trenta giorni. ³ Si riporta di seguito il testo dell art. 5 di cui al protocollo di intesa sottoscritto in data 14 giugno 2007: Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni individueranno all'interno delle singole convenzioni stipulate il moltiplicatore da applicare con riferimento ai fondi antiusura a disposizione dei Confidi, delle Fondazioni e delle Associazioni, da comunicare alla Prefettura di Arezzo. Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni convengono, previa verifica dei livelli di insolvenza, di procedere ad un eventuale aggiornamento dei moltiplicatori contenuti nelle convenzioni. Tale attività di verifica sarà effettuata con cadenza annuale. 4

ART. 6 (Soggetti beneficiari) Le Banche, i Confidi, 1e Fondazioni e le Associazioni convengono che nell' esame del merito creditizio del soggetto richiedente l' affidamento, non possa essere considerata di per sé pregiudizievole la condizione di "protestato" e non possa esserlo in ogni caso se vi è stata la cancellazione. Le Banche, i Confidi, 1e Fondazioni e le Associazioni si impegnano, altresì, ad una valutazione approfondita dei singoli casi, con particolare riferimento a quelli in cui la garanzia complessivamente offerta copra il 100% del rischio. Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni si impegnano, inoltre, a prestare una particolare attenzione nella valutazione del merito creditizio nei confronti di quegli operatori economici che si siano opposti al racket e che abbiano presentato una domanda di elargizione, anche sulla base di una segnalazione alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 44/1999. ART. 7 (Promozione) I firmatari del presente "'Protocollo" si impegnano a promuovere iniziative di informazione, d intesa con la Prefettura, allo scopo di far conoscere l' opportunità di utilizzo di detti fondi antiusura, recependo l eventuale disponibilità dei mass media operanti sul territorio. ART. 8 (Soggetti firmatari) Al presente protocollo possono aderire, anche successivamente tutti i soggetti riconosciuti ai sensi dell art. 15 della legge 108/96. 5

Arezzo, 24 settembre 2009 Soggetti firmatari: Il Prefetto di Arezzo C.C.I.A.A. Associazione Provinciale Industriali Associazione Provinciale Commercianti Confesercenti API CONFAPI Associazione Piccole e medie imprese C.N.A. Confartigianato Imprese Lega Regionale Toscana Cooperative Confcooperative 6

Federazione Provinciale Coldiretti Unione Provinciale Agricoltori Confederazione Italiana Agricoltori Fondazione Toscana per la Prevenzione dell Usura Artigiancredito Toscana Arciconfraternita Misericordia Credito Cooperativo di Anghiari e Stia Monte dei Paschi di Siena Banca Etruria Unicredit Banca di Roma 7

Banca Popolare di Cortona Cassa di Risparmio di Cesena Cassa di Risparmio di San Miniato Banca Carifirenze Intesa Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Cassa di Risparmio di Città di Castello Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro Banca del Valdarno Credito Cooperativo 8