PROVINCIA DI VERONA. Settore ambiente Servizio gestione rifiuti U.O. Rifiuti Speciali



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PROVINCIA DI VERONA Settore ambiente Servizio gestione rifiuti U.O. Rifiuti Speciali OGGETTO: Iscrizione della ditta Zantei s.r.l. al numero 73 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata. determinazione n. 650/15 del 25 febbraio2015 Decisione Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona 1 : 1. assegna alla ditta Zantei s.r.l., con sede legale ed operativa in Via Germania n. 4 nel comune di Verona (VR), il numero 73 di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi; 2. da atto che la ditta è autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero di rifiuti previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 2 a partire dal 25 febbraio 2015 fino al 24 febbraio 2020; 3. da atto che la ditta è ammessa a svolgere l'attività di recupero di rifiuti con la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi riportati nella comunicazione di inizio attività pervenuta in data 15 ottobre 2014 3, come integrata dalla comunicazione pervenuta in data 4 dicembre 2014 4. Fatto Con nota pervenuta in data 15 ottobre 2014 5 la ditta Zantei s.r.l. ha presentato la comunicazione di inizio di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. 1 L articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, l art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del settore ambiente, obiettivo 1, azione 3. 2 Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (d.m. 05/02/1998). 3 Pratica n. 02805130230-08102014-0950 Prot. 0047861 del 14/10/2014 acquisita al n. 101003 del 14 ottobre 2014 4 Pratica n. 02805130230-08102014-0950 Prot. 0057125 del 03/12/2014 acquisita al n. 119865 del 4 dicembre 2014 5 Pratica n. 02805130230-08102014-0950 Prot. 0047861 del 14/10/2014 acquisita al n. 101003 del 14 ottobre 2014

Con nota del 24 novembre 2014 6 ho comunicato i motivi ostativi all'iscrizione della ditta Zantei s.r.l. al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Con nota pervenuta in data 4 dicembre 2014 7 la ditta Zantei s.r.l. ha trasmesso integrazioni documentali alla propria comunicazione pervenuta in data 15 ottobre 2014. Con nota n. 24559 del 23 gennaio 2015 8 il Comune di Verona ha trasmesso il proprio parere negativo all'avvio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi proposta dalla ditta Zantei s.r.l.. Con nota del 3 febbraio 2015 9 ho integrato i motivi ostativi all'iscrizione della ditta Zantei s.r.l. al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Con nota n. 45246 dell'11 febbraio 2015 10 il Comune di Verona ha integrato il proprio parere in merito all'avvio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi proposta dalla ditta Zantei s.r.l. esprimendo parere favorevole all'autorizzazione per la durata richiesta di 5 anni. In data 24 febbraio 2015, personale del settore Ambiente e della Polizia Provinciale della Provincia di Verona ha compiuto un sopralluogo 11 presso l'impianto della ditta Zantei s.r.l. nel corso del quale sono state rilevate alcune non conformità a quanto dichiarato dalla ditta con la comunicazione pervenuta in data 15 ottobre 2014, come integrata dalla nota pervenuta in data 4 dicembre 2014. Con nota del 25 febbraio 2015 12 ho comunicato che la Commissione provinciale V.I.A. ha ritenuto di non assoggettare a verifica di assoggettabilità a V.I.A. il progetto... subordinando qualsiasi rinnovo o modifica ad ulteriore parere della pianificazione territoriale del Comune di Verona. Motivazione Obblighi La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria 13 effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla disciplina tecnica contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998. La ditta Zantei s.r.l. è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, in particolare la ditta deve: 1) svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I,Capo V, del decreto legislativo n. 152/2006, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, secondo la citata comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata pervenuta in data 15 ottobre 2014, come integrata dalla comunicazione pervenuta in data 4 dicembre 2014, di seguito schematizzato: 6 Iscritta al n. 115995 del 24 novembre 2014 7 Pratica n. 02805130230-08102014-0950 Prot. 0057125 del 03/12/2014 acquisita al n. 119865 del 4 dicembre 2014 8 Acquisita al n. 7538 del 26 gennaio 2015 9 Iscritta al n. 10492 del 3 febbraio 2015 10 Acquisita al n. 13899 dell'11 febbraio 2015 11 Verbale iscritto al n. 17932 del 24 febbraio 2015 12 Iscritta al n. 18165 del 25 febbraio 2015 13 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e s.m.i.; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i..

Tipologia rifiuti Attività di recupero Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i. 3.1 3.1 3.2 Codice C.E.R. 12.01.01 12.01.02 17.04.05 19.12.02 12.01.01 12.01.02 17.04.05 19.12.02 12.01.03 12.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.07 19.10.02 19.12.03 12.01.03 12.01.04 17.04.01 17.04.02 3.2 17.04.03 17.04.04 17.04.07 19.10.02 19.12.03 5.1 16.01.06 16.01.16 16.01.18 Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i. art. 3, lettera b), [ferro, acciaio] ed art. 4, lettera b), [alluminio] del Regolamento n. 333/2011/UE Sigla R4-R13 Paragrafo d.m. 05/02/1998 art. 3, lettera c), [ferro, acciaio] ed art. 4, lettera c), [alluminio] del Regolamento n. 333/2011/UE art. 3, lettera b), [ferro, acciaio] ed art. 4, lettera b), [alluminio] del Regolamento n. 333/2011/UE; art. 3, punto 3), del Regolamento n. 715/2013/UE [rame]; par. 3.2.3 c) del d.m. 05/02/1998 [altri metalli] R4-R13 art. 3, lettera c), [ferro, acciaio] ed art. 4, lettera c), [alluminio] del Regolamento n. 333/2011/UE; art. 3, punto 1), del Regolamento n. 715/2013/UE [rame]; par. 3.2.4 c) del d.m. 05/02/1998 [altri metalli]

5.2 5.8 16.01.22 16.01.06 16.01.16 16.01.18 16.01.22 16.01.22 16.02.16 17.04.11 Determinazione n. 650/15 Tipologia Sigla Quantità annua di rifiuti trattati Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero 3.1 R4-R13 1'900 t 6'650 m 3 100 t 740 m 3 3.1 R13 200 t 700 m 3 20 t 150 m 3 3.2 R4-R13 50 t 250 m 3 30 t 150 m 3 3.2 R13 40 t 200 m 3 15 t 72 m 3 5.1 R13 1'500 t 10'500 m 3 5 t 75 m 3 5.2 R13 100 t 300 m 3 25 t 75 m 3 5.8 R13 40 t 100 m 3 30 t 72 m 3 Totale 3'830 t 18'700 m 3 225 t 1'334 m 3 2) rispettare le prescrizioni dei regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2013/UE 14 per le tipologie di rifiuti appartenenti al paragrafo 3.1 del d.m. 05/02/1998 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici; 3) gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi; 4) accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la voce specchio con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo; 5) garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme indicato dalle norme tecniche 14 Il Regolamento del consiglio dell'unione europea del 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE, (entrato in vigore il 9 ottobre 2011) ed il Regolamento della Commissione europea del 25 giugno 2013, n. 715/2013/UE, (entrato in vigore il 15 agosto 2013) recano i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tra questi si ricordano in particolare i criteri di organizzazione e gestione dell'impianto con la necessità di applicare un sistema di gestione della qualità e puntuali obblighi di monitoraggio delle diverse fasi del processo al fine di poter ottenere materie prime e/o prodotti dai rottami metallici.

del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni; 6) versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98; 7) poiché la sola attività di messa in riserva R13, trattandosi di mero stoccaggio, non produce materia prima secondaria e pertanto i residui ricevuti in impianto mantengono la connotazione giuridica di rifiuto e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo, l'impresa deve accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente. Avvertenze L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione, entro trenta (30) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.g.r.v. n. 2721/2014 15 la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014 16 ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti). La presente iscrizione al Registro provinciale scade il 24 febbraio 2020. Prima 17 della scadenza e comunque in caso di modifica sostanziale 18 delle operazioni di recupero, la ditta deve rinnovare la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando l'apposita modulistica. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la Provincia di Verona si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa. Sono demandati all'a.r.p.a.v. i controlli successivi al fine di verificare che l attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento. La Provincia di Verona, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio stabilite dalla Parte IV-Titolo I-Capo V del d.lgs. n. 152/2006, dal d.m. 05/02/1998 e dal d.lgs. n.151/2005, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione. Il presente atto è adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006 e non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al S.U.A.P. del Comune di Verona affinché provveda ad inoltrarla al legale rappresentante della ditta Zantei s.r.l., al Comune di Verona, al dipartimento provinciale di Verona dell Agenzia per la prevenzione e protezione dell ambiente del Veneto. 15 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in meteria (d.g.r.v. n. 2721/2014). 16 Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 17 La comunicazione di rinnovo va presentata con congruo anticipo, almeno 3 mesi prima della scadenza, onde consentire alla Provincia di svolgere le verifiche d'ufficio. 18 Per modifica sostanziale si intende un potenziamento dell'impianto che possa produrre effettivi negativi sull'ambiente. Le modifiche sostanziali diventano operative con il decorso di 90 giorni dalla loro comunicazione alla Provincia.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo 19 o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica 20. Il dirigente Carlo Poli 19 Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione. 20 Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.