COMUNE DI CESENA P.G.N. 32054/117 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI IL SINDACO Richiamato il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320; Richiamata la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; Richiamata la legge regionale 7 aprile 2000 n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina ; Richiamata la legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5 Norme a tutela del benessere animale ; Vista la legge 20 luglio 2004 n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate ; Richiamata la legge regionale 4 maggio 1982 n. 19 Norme per l esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ; Richiamate le seguenti ordinanze sindacali: - P.G.N. 21642/452 del 17 giugno 1998 Utilizzo di animali vivi in manifestazioni, esposizioni, etc nonché le indicazioni in materia di applicazione della succitata ordinanza adottate con provvedimento P.G.N. 21959/452 del 19 giugno 1998; - P.G.N. 7622/117 del 7 marzo 2003 Misure preventive per la detenzione e l utilizzo di cani appartenenti ad alcune razze considerate pericolose. Riadozione ; Richiamata l ordinanza adottata dal Ministero della salute in data 12 dicembre 2006 Tutela dell incolumità pubblica dall aggressione di cani, pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2007, così come successivamente modificata con ordinanza ministeriale del 28 marzo 2007, pubblicata sulla G.U. n. 104 del 7 maggio 2007; Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 27 marzo 2006 recante Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale ; Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 14 maggio 2007 recante Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali parziale modifica alla delibera 394/2006 ; Ritenuto di doversi adeguare alle nuove disposizioni in materia previste dalla succitata recente normativa;
ORDINA ARTICOLO 1 1. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare l aggressività dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all elenco allegato; c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività; d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000 n. 376; e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali; 2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria. ARTICOLO 2 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, hanno l obbligo di: a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto. 2. I proprietari e i detentori di cani appartenenti alle razze di cui all elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto. 3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida. ARTICOLO 3 1. E fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli stessi possano proteggersi dalle intemperie. 2. I cani che vengono tenuti legati devono essere fissati ad una catena lunga a terra almeno due metri, munita di occhiello che consenta lo scorrimento su di un filo orizzontale lungo almeno quattro metri. Nell impossibilità di garantirne lo scorrimento, la catena deve essere di lunghezza a terra non inferiore a cinque metri. 3. La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell animale, impermeabile alla pioggia e adeguatamente riparata dall esposizione al sole, rialzata da terra e collocata in posizione che ne garantisca la salubrità. 4. Gli animali che vengono tenuti alla catena devono poter sempre raggiungere il riparo ed i contenitori dell acqua e del cibo e poter sgambare liberamente almeno una volta al giorno.
5. Gli animali da compagnia dovranno essere detenuti secondo le modalità definite dalla Legge Regionale n. 5/2005 e dalle disposizioni tecniche di attuazione di tale norma adottate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2006 citata in premessa. ARTICOLO 4 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all allegato elenco ha l obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. ARTICOLO 5 1. L uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004 n. 189. ARTICOLO 6 1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. 2. Il Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Cesena tiene aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica. 3. Per quanto riguarda i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell animale ai fini della prevenzione delle morsicature da cani di proprietà si applicano le norme tecniche di attuazione della L.R. n. 5/2005 adottate con deliberazione di Giunta Regionale n. 647/2007, citata in premessa. 4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all allegato elenco e di cui al comma 1 del presente articolo: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi sia sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189; e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità. 5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui al comma 1 del presente articolo o appartenente alle razze inserite nell allegato elenco, che non sia in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di gestione dell animale stesso. 6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco. ARTICOLO 7 1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette
manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate dalle associazioni di cui all art. 1 della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero. 2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici. 3. Non è consentito l utilizzo di animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell accattonaggio. ARTICOLO 8 Fatta salva la denuncia all autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente ordinanza è passibile delle seguenti sanzioni amministrative: a) da 258,00 a 1291,00 per la violazione delle norme di cui all art. 2; b) da 100 a 300 per la violazione delle norme di cui all art. 1, lettera e), all art.3, all art. 4 e all art.7; Per le violazioni delle disposizioni di cui dell art.1 - comma 1 - lettere a), b) e c) e dell art. 6 - comma 4 - si applica quanto previsto dalle norme tecniche applicative della L.R. 5/2005 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 647/2007 citata in premessa, relativamente alla rilevazione del rischio connesso a cani con aggressività non controllata ed ai relativi percorsi di controllo. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e abroga, sostituendoli integralmente a tutti gli effetti, gli atti sotto indicati: - Ordinanza P.G.N. 21642/452 del 17 giugno 1998 Utilizzo di animali vivi in manifestazioni, esposizioni, etc ; - Provvedimento sindacale P.G.N. 21959/452 del 19 giugno 1998 Indicazioni in materia di applicazione dell ordinanza P.G.N. 21642/452 del 17 giugno 1998 ; - Ordinanza P.G.N. 7622/117 del 7 marzo 2003 Misure preventive per la detenzione e l utilizzo di cani appartenenti ad alcune razze considerate pericolose. Riadozione ; Il Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Cesena, il Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile di cui alla L.R. 27/2000 e tutti gli agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati del controllo e dell esecuzione della presente ordinanza. Cesena, 3 agosto 2007 IL SINDACO
Allegato: Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività: - American Bulldog - Cane da pastore di Charplanina - Cane da pastore dell'anatolia - Cane da pastore dell'asia centrale - Cane da pastore del Caucaso - Cane da Serra da Estrella - Dogo Argentino - Fila brazileiro - Perro da canapo majoero - Perro da presa canario - Perro da presa Mallorquin - Pit bull - Pit bull mastiff - Pit bull terrier - Rafeiro do alentejo - Rottweiler - Tosa inu