STATUTO UNICO VOMERO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 E costituita in Napoli, ai sensi degli artt.14 e ss del Codice civile, l Associazione di promozione sociale denominata UNICO VOMERO. 1.2 L Associazione ha sede in Napoli, alla Piazza Vanvitelli nr. 15, presso lo Studio Romano. Potranno essere istituite, con decisione dell organo amministrativo, sedi secondarie e rappresentanze, in Italia ed all Estero. ART. 2- DURATA L Associazione svolgerà la propria attività per tutto il tempo necessario al perseguimento dello scopo sociale. ART. 3 - SCOPO E OGGETTO L Associazione persegue lo scopo di : - mobilitare sinergicamente le persone cresciute professionalmente e culturalmente nel quartiere Vomero, nonché tutti coloro interessati alla crescita ed allo sviluppo culturale, sociale ed economico del quartiere; - orientare e coordinare attività finalizzate alla promozione ed allo sviluppo del quartiere Vomero secondo principi di solidarietà, equità, inclusione sociale e sostenibilità ambientale, attraverso forme di partecipazione consapevoli ed innovative; - realizzare una comunità di persone interessate e legate al quartiere Vomero che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e relazioni, allo sviluppo del quartiere e della comunità vomerese. - ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso una raccolta di fondi finalizzata agli scopi ivi indicati. Nello svolgimento della missione, l Associazione favorirà lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra i sostenitori al fine di accrescere e rafforzare la base associativa. L associazione non ha scopo di lucro e i proventi derivanti dallo svolgimento dell attività sociale sono indivisibili tra i suoi membri. Per il raggiungimento dello scopo sociale l Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa: a) favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del quartiere e della comunità territoriale del Vomero; b) promuovere e diffondere politiche di interesse del quartiere e della comunità Unico Vomero ; c) sviluppare relazioni, studi e ricerche per la realizzazione degli scopi sociali;
d) supportare le attività degli associati e di altri soggetti interessati allo sviluppo delle attività che ne facciano richiesta; e) contribuire alla visibilità e al prestigio del quartiere e della sua comunità; f) promuovere e diffondere le politiche di cooperazione, la mobilità e lo scambio culturale; g) mantenere il legame ideale tra vecchie e nuove generazioni della comunità territoriale; h) promuovere ogni attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali. i) creare piattaforme elettroniche per la realizzazione degli scopi indicati e per la raccolta dei fondi. l) individuare forme creative e diversificate per la valorizzazione territoriale e della comunità di riferimento L Associazione potrà, inoltre, ai fini del conseguimento dello scopo statutario: 1. acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; 2. assumere partecipazioni e/o rappresentanze, purché in attività i cui scopi siano analoghi, collegati o strumentali a quelli dell Associazione; 3. istituire, nell ambito del proprio patrimonio, Fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; 4. in generale svolgere qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie. ART. 4 SOCI 4.1 I Soci sono distinti in: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Sostenitori; d) Soci Onorari. 4.2 Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l Associazione, così come si evincono dall Atto costitutivo. Ai soci Fondatori è riconosciuto l onore, dopo ampia discussione e dopo aver consultato tutti i soci, di redigere la lista dei soggetti che potranno essere eletti al Consiglio Direttivo. 4.3 Sono Soci Ordinari coloro che, previa domanda di ammissione, sono ammessi a far parte dell Associazione e versano la quota associativa annuale stabilita dall Assemblea. 4.4 Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla vita dell associazione, esprimono pareri consultivi e che contribuiscono in misura rilevante al rafforzamento culturale e patrimoniale dell Associazione.
4.5 Sono Soci Onorari le persone fisiche che vengono designate per particolari meriti dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera. Anche ad essi è demandato l onere, dopo ampia discussione e dopo aver consultato tutti i soci, di redigere la lista dei soggetti che potranno essere eletti al Consiglio Direttivo. 4.6 L iscrizione all Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale, salvo recesso o esclusione del Socio. Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento. 4.7 Il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa annua entro la data del 31 gennaio decade successivamente a tale data dall esercizio del diritto di voto, se previsto, e non potrà partecipare ad alcuna attività riservata agli Associati fino alla regolarizzazione della quota medesima. Sono altresì esclusi i soci che in via diretta o indiretta ostacolino il raggiungimento dello scopo sociale. 4.8 Le attività svolte dai soci a favore dell associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, sono svolte e a titolo di volontariato e totalmente gratuite. 4.9 I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi i non possono chiedere indennizzi o attribuzione di beni della associazione. ART. 5 - ORGANI E STRUTTURA DELL ASSOCIAZIONE 5.1 Gli organi dell Associazione sono: a) l Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Vicepresidente; d) il Consiglio Direttivo; e) il Tesoriere; f) il Segretario. 5.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito. ART. 6 ASSEMBLEA L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. L Assemblea nomina il Consiglio direttivo sulla base dei nominativi indicati dai soci fondatori e dai soci onorari, fatto salvo il primo consiglio direttivo, nominato in sede di costituzione della associazione. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione. Il socio non potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio neanche con delega scritta.
ART. 7- CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno per l approvazione del Bilancio consultivo e di quello preventivo e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità facendone richiesta al Presidente. L'Assemblea ordinaria in particolare: 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo; 2) elegge il Consiglio Direttivo secondo le norme statutarie. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice- presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età presente in assemblea. Le convocazioni sono effettuate mediante posta elettronica da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci. ART. 8- VALIDITA DELL ASSEMBLEA L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. ART. 9- VOTAZIONI Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per le quali è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). ART. 10- VERBALIZZAZIONE Le deliberazioni adottate dal comitato dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente, o da chi ne fa le veci, anche in forma digitale equipollente ai fini di legge. Le delibere assembleari devono essere fruibili a tutti i soci.
ART. 11- CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo è nominato dall assemblea tra coloro indicati dai soci fondatori e dai soci onorari. Il Consiglio direttivo è l organo di amministrazione e di direzione dell Associazione; esso cura l attuazione degli indirizzi forniti dalla Assemblea, coordina l attuazione di progetti ed iniziative, definisce modalità operative esecutive per gli stessi ed approva le forme organizzative necessarie (aree di studio, gruppi di lavoro, forme organizzative interne etc.). Esso è formato da 5 membri. Il consiglio direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente. Nomina, inoltre, il Segretario ed il Tesoriere. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme statutarie. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 2) curare l organizzazione di tutte le attività dell Associazione; 3) curare l osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; 6) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età presente alla seduta. Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno due volte l anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate per via telematica, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti in formato elettronico a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci non presenti. L ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 riunioni consecutive del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
La composizione, la durata, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il funzionamento dell organo direttivo sono del tutto rimesse all autonomia statutaria. Il consiglio direttivo può stabilire per il raggiungimento di fini sociali di ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo, se necessario. ART. 12- IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti. Egli è il rappresentante dell Associazione, nonché Presidente dell Assemblea dei soci. Al Presidente compete promuovere l attività dell Associazione coordinando l esecuzione dele deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare le sue funzioni a singoli membri del Consiglio Direttivo per mansioni specifiche o su ambiti territoriali delimitati, tramite delega scritta. La delega decade con il rinnovo della carica di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo, ovvero per revoca o rinuncia. ART. 13- I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI I libri sociali e i registri contabili essenziali che l Associazione deve tenere sono: 1) il libro dei soci; 2) il libro verbale Assemblea; 3) il libro verbale Consiglio direttivo.. ART. 14- IL VICE PRESIDENTE Il Vice presidente rappresenta l Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega scritta dal Presidente stesso, anche in forma semplificata (fax, E- mail, sms etc.). Non è ammessa la delega verbale.
ART. 15- IL TESORIERE Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca, della tenuta dei libri contabili e deve rendicontare semestralmente o su richiesta del Consiglio direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall Associazione nello svolgimento dell attività sociale. E nominato dal Consiglio direttivo. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, non avendo diritto di voto. ART. 16- IL SEGRETARIO Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo. Egli cura i verbali delle Assemblee, dirige gli uffici di segreteria dell Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, non avendo diritto di voto. ART. 17- PATRIMONIO Il patrimonio sociale è indivisibile. Da esso l Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito: 1. da beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo; 2. dai contributi dei propri soci; 3. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi; I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall Assemblea nella prima seduta e da eventuali contributi straordinari. E vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus od Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 18- ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell Associazione i 10 giorni che precedono l Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. ART. 19- SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea dei soci per giusta causa con il voto favorevole dei 2/3 dei soci. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe. ART. 20 REGIME FISCALE L Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell imposizione tributaria. ART. 21- RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.