CIRCOLARE SPECIALE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENTI DAL 1 AL 20 AGOSTO 2011 Vicenza, Luglio 2011 Con la presente circolare, lo studio desidera informare e aggiornare i Signori Clienti in merito al differimento dei termini scadenti nel periodo feriale. Cordialità. Sede di Vicenza Via del Commercio, 56-36100 Vicenza Tel: +39 0444.839600 - Fax: +39 0444.839629 Siamo presenti a: Milano Verona Padova Bassano del Grappa
1) Il differimento dei termini nel periodo feriale L art. 3 del DPCM 12.5.2011 effettua il consueto differimento dei termini che cadono nel periodo feriale. I versamenti con il modello F24 e gli altri adempimenti fiscali scadenti nel periodo dal 1 al 20.8.2011 possono essere effettuati entro il 22.8.2011. Versamenti con il modello F24 Vengono differiti al 20.8.2011, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1 al 20.8.2011, dei tributi, dei contributi (es. INPS ed ENPALS) e dei premi INAIL rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), compresi gli importi rateizzati. Tuttavia, poiché il 20.8.2011 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2011. Versamenti rientranti nel differimento A titolo esemplificativo, beneficiano del differimento al 22.8.2011 i seguenti versamenti fiscali e contributivi, la cui scadenza ordinaria è il 16 agosto: l IVA del mese di luglio 2011; l IVA del trimestre aprile-giugno 2011, dovuta sia dai contribuenti trimestrali per opzione che da quelli per natura ; le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2011; le rate del saldo delle addizionali IRPEF regionali e comunali trattenute a luglio 2011 dai sostituti d imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati oggetto di conguaglio di fine anno relativo al 2010; le rate dell acconto per il 2011 dell addizionale comunale IRPEF trattenute a luglio 2011 dai sostituti d imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; le addizionali IRPEF regionali e comunali trattenute dai sostituti d imposta in relazione ai conguagli per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati avvenuti a luglio 2011; gli importi trattenuti nel mese di luglio 2011 per effetto dei conguagli derivanti dai modelli 730/2011; le somme dovute dai soggetti IRES con periodo d imposta coincidente con l anno solare, che hanno approvato il bilancio o il rendiconto a giugno 2011 o che avrebbero dovuto approvarlo entro tale termine; i contributi INPS dei lavoratori dipendenti, in relazione alle retribuzioni del mese di luglio 2011; i contributi INPS degli artigiani e commercianti (seconda rata dei contributi fissi ); 2
i contributi INPS dei soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, spedizionieri doganali, ecc.), in relazione ai compensi corrisposti nel mese di luglio 2011; i contributi ENPALS relativi al mese di luglio 2011; gli importi rateizzati dei saldi e degli acconti di imposte e contributi, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA; l imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese di luglio 2011, da parte dei soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo; l imposta sugli intrattenimenti e l IVA dovuta dai gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento installati a luglio 2011, sulla base degli imponibili forfetari medi annui. Premi INAIL L INAIL, con la nota 18.5.2011 n. 3698, ha chiarito che la proroga al 22.8.2011 riguarda i premi assicurativi dovuti ai sensi del DPR 30.6.65 n. 1124, i versamenti rateali, le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo dal 1 al 20.8.2011. Versamenti esclusi dal differimento Per espressa previsione dell art. 3 del DPCM 12.5.2011, resta ferma la suddetta scadenza del 5.8.2011 relativa al versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della cedolare secca sugli affitti. Versamenti rateizzati che scadono l 1.8.2011 Devono ritenersi differiti al 22.8.2011 anche i versamenti delle rate delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché dell acconto della cedolare secca sugli affitti, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, che scadono l 1.8.2011. Infatti, la scadenza ordinaria per i suddetti versamenti, cadente domenica 31.7.2011, slitta automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l applicazione dell ulteriore proroga al 22.8.2011. Gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi alla scadenza ordinaria del 31.7.2011. 3
Altri versamenti che scadono l 1.8.2011 Analogamente, devono ritenersi differiti al 22.8.2011 anche gli altri versamenti con il modello F24 che scadono domenica 31.7.2011, ad esempio: l IVA dovuta dagli enti non commerciali e dai produttori agricoli esonerati, sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati a giugno 2011; l imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2011. Ravvedimenti operosi Sono prorogati al 22.8.2011 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso breve, vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza, con la sanzione ridotta del 3% oltre agli interessi legali dell 1,5%, in relazione ai versamenti scaduti il 18.7.2011. Il termine per effettuare tali ravvedimenti, infatti, scade il 17.8.2011. Altri adempimenti fiscali Sono prorogati al 20.8.2011, con ulteriore slittamento a lunedì 22.8.2011, anche gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti con il modello F24, aventi scadenza tra il 1 e il 20.8.2011. A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento al 22.8.2011 i seguenti adempimenti fiscali: l obbligo di emissione e di registrazione delle fatture differite per le cessioni di beni effettuate nel mese di luglio 2011 (scadenza ordinaria 15.8.2011); l annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese di luglio 2011, per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale (scadenza ordinaria 15.8.2011); la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese di luglio 2011, di importo inferiore a 300,00 euro (scadenza ordinaria 15.8.2011); la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di luglio 2011, da parte delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi (scadenza ordinaria 15.8.2011); la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d intento ricevute dagli esportatori abituali nel mese di luglio 2011 (scadenza ordinaria 16.8.2011); l annotazione nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti supersemplificati dell ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento 4
conseguiti nell esercizio di attività commerciali nel mese di luglio 2011, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e proloco che hanno esercitato l opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398 (scadenza ordinaria 15.8.2011); l annotazione sull apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di luglio 2011, da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare (scadenza ordinaria 5.8.2011). Analogamente ai versamenti con il modello F24, devono ritenersi differiti al 22.8.2011 anche gli altri adempimenti fiscali che scadono ordinariamente domenica 31.7.2011 e che quindi slittano automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l applicazione dell ulteriore proroga al 22.8.2011. A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento al 22.8.2011 i seguenti adempimenti fiscali: la trasmissione telematica dei dati delle operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paradisi fiscali, relative al mese di giugno o al trimestre aprile-giugno 2011; la trasmissione telematica della richiesta di rimborso o dell utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale del trimestre aprile-giugno 2011, ai sensi dell art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72; la presentazione, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, del modello INTRA-12 relativo a giugno 2011; l annotazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese di luglio 2011; l emissione, da parte dei soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi, delle autofatture relative al mese di maggio 2011. Presentazione dei modelli 770/2011 In particolare, viene quindi differito al 22.8.2011 anche il termine per la trasmissione telematica dei modelli 770/2011 Semplificato e Ordinario. Infatti, la scadenza ordinaria per i suddetti adempimenti, cadente domenica 31.7.2011, slitta automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l applicazione dell ulteriore proroga al 22.8.2011. Conseguentemente, deve ritenersi differito al 22.8.2011 anche il termine per regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso: l infedele presentazione dei modelli 770/2010 Semplificato e/o Ordinario, relativi al 2009; l omessa effettuazione, nel 2010, delle ritenute; 5
l omessa applicazione, nel 2010, delle imposte sostitutive; l omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate nel 2010. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. 6