CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Leggete attentamente quello che stanno preparando i nostri politici!

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

Punti patente e comunicazione trasgressore

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOFFA, BOCCI, ENZO CARRA, NARDUCCI, SAMPERI, VELO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ministero dell Interno

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, MONAI

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

1, ,50 3 non previste

Disegno di legge A.S. n. 3080

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Ecco l occasione giusta per valutare la tua preparazione!

- RIFERIMENTI OPERATIVI - APPLICAZIONE ART. 126-bis CDS di Franco MEDRI *

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI

PATENTE A PUNTI NORMATIVA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2678

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Giurisprudenza di legittimità CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 29 settembre 2011, n

XVI Legislatura Camera dei deputati Atto n con Testo Unificato. Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 6.7.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 3 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1791)

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIGILANZA AUSILIARIA. Art. 1 Oggetto e finalità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del )

8) Quale sanzione accessoria è prevista dall art. 116 del codice della strada in caso di recidiva nel reato di guida senza patente? a. La sanzione acc

16. Ai sensi dell art. 143 del D.Lgs. 285/1992, nei centri abitati il limite di velocità

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

QUESTIONARIO N Ai sensi dell art. 22, lett. c) della Legge 241/1990 per controinteressati si intendono

Giurisprudenza. Corte di Cassazione Sezioni Unite - n del 27 luglio 2015

PATENTE PROTETTA Scheda tecnica

N. 300/A/1/44248/109/16/1 Roma, 12 agosto 2003

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2015

Chi comunica la decurtazione punti patente. Autore : Redazione. Data: 01/05/2018

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

PATENTE PROTETTA Scheda tecnica

Periodico informativo n. 127/2011. La patente a punti nell edilizia

Prot /8.7.3 Roma, 6 dicembre Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero dei punti.

PATENTE A PUNTI I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l obbligo della preventiva comunicazione.

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

Giurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 25 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1908)

Alcol, droga e giovani

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

Consiglio di Stato Sezione IV - 29 settembre 2011, n Pres. Trotta Rel. Forlenza

Prot. n /8.7.3 Roma, 6 dicembre 2016

Approfondimenti RINNOVO CQC SCADUTA DA OLTRE DUE ANNI: LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Violazione articolo 186 Codice della Strada Violazione articolo 187 Codice della Strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ministero dell Interno

del servizio sanitario nazionale), l autorizzazione all esercizio dell attività di trasporto sanitario, realizzata

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739)

Prot. n Roma, 22 luglio 2016

Determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto

Ministero dell Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Ministero dell Interno

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato STRADELLA. Disposizioni concernenti l accesso alla professione di costruttore edile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

VIGILANZA TERRITORIALE

Insegnante di autoscuola

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI

CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA. AC 4358 Proposta di legge DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI DI MAIO MARCO. (presentata il 10/03/2017)

Art. 1 Obblighi per gli utenti

- TITOLO V - IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sanzioni per la violazione delle disposizioni ANSF sulla sicurezza ferroviaria

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GALLETTI. Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli eimotoveicoli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1908

PROVA PRESELETTIVA TEST N. 3

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. l 11 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1167)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BINETTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

Delibera n. 116/ 2017

PATENTE DI GUIDA CORSI PER IL RECUPERO DEI PUNTI. DISCIPLINA CONTRATTUALE AZIENDALE (Applicazione art. 10 CCNL 18 novembre/14 dicembre 2004)

COMUNE DELL AQUILA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE REPORT 2017 AT TIVITA DELLA POLIZIA MUNICIPALE L AQUILA, 8 FEBBRAIO 2018

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BOCCUZZI

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI MAZZANO, CON I CORRISPONDENTI TEMPI DI EVASIONE E RESPONSABILI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1579 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FALLICA, FLORESTA, ANGELINO ALFANO, GERMANÀ, GIU- DICE, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO, MISURACA, MOR- MINO, GIOACCHINO ALFANO, BAIAMONTE, BERNARDO, BO- NAIUTI, BRUSCO, CARLUCCI, CRIMI, FERRIGNO, GREGORIO FONTANA, FRATTA PASINI, LA LOGGIA, LENNA, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, RICEVUTO, RIVOLTA, RO- MAGNOLI, SANZA, SIMEONI Disposizioni per l introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti Presentata il 3 agosto 2006 ONOREVOLI COLLEGHI! Ogni anno si verificano gravi incidenti in mare per la collisione di imbarcazioni di cui sono vittime decine di persone soprattutto durante il periodo estivo quando il traffico in mare è maggiore. Con questa proposta di legge, che introduce la patente nautica a punti e il patentino nautico a punti, quest ultimo per la guida di natanti e imbarcazioni al di sotto dei requisiti tecnici previsti dall articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vogliono ridurre gli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni. Dopo l esito positivo avuto con la patente a punti per le auto, che ha ridotto di molto gli incidenti sulle strade ed autostrade, questo testo legislativo propone un analogo sistema sanzionatorio per i conducenti di natanti e imbarcazioni in modo da regolare con metodo rigoroso il traffico in mare. Si tratta di una norma equa e giusta che consentirà un maggiore controllo del traffico marittimo e consentirà di ridurre

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1579 gli incidenti con una maggiore responsabilizzazione dei conducenti di natanti. Il sistema a punti per la patente nautica e il patentino nautico garantirà, anche con l introduzione, prevista dall articolo 2 della presente proposta di legge, di una banca dati in cui sono raccolti tutti i dati per l individuazione dei natanti e delle imbarcazioni, un più ordinato e disciplinato traffico marittimo da diporto. La sicurezza in mare, infatti, sarà maggiore e ciò consentirà una più facile vigilanza marittima, a tutto vantaggio dell incolumità delle persone che vanno in mare per porto, e soprattutto dei bagnanti e dei subacquei.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1579 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto). 1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio annotato nella banca dati istituita ai sensi dell articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall articolo 4 a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 2. L organo da cui dipende l agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell organo di polizia, dell avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1579 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati di cui all articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1579 ART. 2. (Banca dati). 1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. 2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati: a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione; b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell articolo 5 del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente; d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l indicazione dei danni causati a persone e cose; e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall articolo 1, comma 3.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1579 ART. 3. (Patentino nautico a punti). 1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti. 2. Con decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti. 3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino. ART. 4. (Delega al Governo). 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3,sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l indicazione del numero dei punti decurtati; c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

PAGINA BIANCA

C= 0,30 *15PDL0018000* *15PDL0018000*