Trattatotra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti dell America settentrionale



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Transcript:

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Trattatotra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti dell America settentrionale 0.142.113.361 Conchiuso il 25 novembre 1850 Approvato dall Assemblea federale il 17 dicembre 1850/21 luglio 1855 2 Istrumenti di ratificazione scambiati l 8 novembre 1855 Entrato in vigore l 8 novembre 1855 (Stato 29 marzo 1901) La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti dell America settentrionale, egualemente animati da vivo desiderio, sia di mantenere e viemeglio stringere i vincoli d amicizia sì felicemente esistenti fra le due Repubbliche, sia d invigorire e con ogni per loro disponibile mezzo dare incremento ai rapporti commerciali de rispettivi loro cittadini, sonosi l una e l altra risolute di conchiudere un generale Trattato di Amicizia, di reciproco Stabilimento, di Commercio e di Estradizione dei delinquenti. A quest uopo hanno le due Repubbliche nominato a loro Plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali fattisi mutua comunicazione de pieni poteri rispettivi, sono convenuti ne seguenti articoli: Art. I 3 I cittadini degli Stati Uniti d America e i cittadini della Svizzera sono ammessi e trattati sur un piede d eguaglianza reciproca ne due paesi, quando questa ammissione e questo trattamento nulla avranno di contrario alle disposizioni costituzionali o legali, siano federali che degli Stati e de Cantoni delle parti contraenti. I cittadini degli Stati Uniti e i cittadini della Svizzera, come pure i membri di loro famiglie, purché si conformino alle disposizioni costituzionali e legali sopra mentovate e che portino osservanza alle leggi, regolamenti ed usi del paese ove verranno ad avere stanza, potranno andare, venire, soggiornare temporariamente, prendere domicilio fisso o stabilirsi di permanenza, quelli ne Cantoni della Confederazione Svizzera, gli Svizzeri negli Stati dell Unione americana; ivi acquisire, possedere e alienare proprietà (come è spiegato all art. V); trattar loro affari, esercitar loro professioni, industria e commercio, tenere stabilimenti e magazzini, consegnarvi i loro prodotti e RU V 188 e CS 11 717; FF 1850 III 727 e 1855 II 39 ediz. ted., 1850 III 621 e 1855 II 35 ediz. franc. 1 Dal testo originale francese. 2 Dopo l approvazione del presente tratt. da parte dell AF il 17 dic. 1850 (Ris. dell AF non pubblicata nella RU), il Senato degli Stati Uniti d America ne modificò gli art. I, V, VI e XIX. Di queste mod., approvate dall AF il 21 lug. 1855 (RU V 187), si è tenuto conto nel presente testo. 3 RU V 206 1

0.142.113.361 Migrazione le loro merci, venderli all ingrosso e al minuto, sia direttamente, sia per opera di mediatori o altri agenti quali a loro torneranno in grado; essi avranno libero accesso davanti i tribunali e potranno far valere i loro diritti in giustizia come i nazionali, sia in persona, sia mediante avvocati, patrocinatori, o altri agenti di libera elezione. Per la dimora o per lo stabilimento o per l esercizio dei diritti summenzionati non si potrà imporre loro alcuna condizione pecuniaria od altra più onerosa di quello avvenga a cittadini del paese da loro abitato, nè alcuna condizione a cui questi ultimi non fossero obbligati. Nei vantaggi sopra noverati non è però compreso l esercizio dei diritti politici nè la partecipazione ai beni de comuni, delle corporazioni e delle fondazioni, nelle quali i cittadini dell un paese domiciliati nell altro non sono stati ammessi come membrio o comproprietari. Art. II I cittadini dell uno de due Stati, dimoranti o stabiliti nell altro Stato saranno esenti dal personale servizio militare, ma per compensazione saranno tenuti a prestazioni o pecuniarie o materiali, come i cittadini del paese da loro abitato, esentuati dal medesimo servizio. 4 Dai cittadini dell un paese abitanti o domiciliati nell altro non si potrà esigere imposta, sotto nessuna denominazione, maggiore di quella cui vanno soggetti i cittadini del paese ov essi abitano, nè contribuzione qualunque che non fosse esatta anche da questi ultimi. 5 In caso di guerra o di espropriazione per causa di pubblica utilità, i cittadini dell un paese abitanti o stabiliti nell altro saranno parificati ai natii per quanto riguarda l indennizzazione de danni sofferti. Art. III I cittadini di una delle due Repubbliche dimoranti o stabiliti nell altra, saranno in ogni tempo e circostanza ricivuti, essi, loro donne e loro legittimi discendenti, nel paese cui originariamente appartengono e in cui avranno conservato lor diritti conforme alle leggi, e ciò sia nel caso che vogliano ritornare alla primitiva loro patria, o sia che vi vengano rimandati per giuridica sentenza, o per misure di polizia, o in conseguenza delle leggi e dei regolamenti sulla moralità e sulla mendicità. 4 Vedi anche la Conv. dell 11 nov. 1937 tra gli Stati Uniti d America e la Svizzera concernente gli obblighi militari delle persone aventi la doppia cittadinanza (RS 0.141.133.6). 5 Vedi anche l art. XVIII della Conv. del 24 mag. 1951 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [RU 1951 920. RU 1999 1460 art. 29 n. 4] e la Conv. del 9 lug. 1951 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie (RS 0.672.933.62). 2

Tratt. con gli Stati Uniti 0.142.113.361 Art. IV A constatare la loro qualità di cittadini degli Stati d America o di cittadini svizzeri, gli attinenti de due paesi contraenti devono andar forniti di passaporti o di altre carte in debita forma, attestanti la nazionalità loro non meno che de membri di loro famiglia, rilasciate o vidimate da un agente diplomatico o consolare della loro nazione, residente in quel paese ove intendono abitare. Art. V 6 I cittadini di ciascuna delle parti contraenti potranno liberamente disporre de loro beni personali situati nella giurisdizione dell altra parte, sia con vendita, testamento, donazione, o sia comunque, e i loro eredi testamentari o ab intestato o i loro successori quali che essi siano, cittadini dell altra parte, acquistano o ereditano detti beni, di cui ponno prendere possesso sia direttamente, sia mediante incaricati, potranno de medesimi disporre a beneplacito, non avendo a pagare altri diritti che quelli cui sono soggetti in pari caso gli stessi abitanti del paese dove codesti beni sono posti. In assenza dell erede o degli eredi o degli altri successori, l autorità prenderà per la conservazione dei detti beni le medesime cure che sarebbero impartite alla conservazione de beni di un nativo dello stesso paese, e ciò sino a che il proprietario legale de beni non abbia potuto prendere le convenienti misure per averli in suo dominio. Le suespresse disposizioni s applicheranno in pieno alle proprietà immobili situate negli Stati dell Unione americana o nei Cantoni della Confederazione Svizzera, ne quali gli esteri sono ammessi alla possessione in natura o all eredità di proprietà fondiarie. Ma se beni stabili situati nel territorio di una delle due parti venissero a toccare in pertinenza ad un cittadino dell altra parte, il quale per la sua qualità di forestiero non fosse ammesso al possesso in natura di tali proprietà nello Stato o nel Cantone ove queste son poste, a questo erede o successore qualunque sarebbe accordato quel termine che le leggi dello Stato o del Cantone permettono per vendere queste proprietà; egli potrà sempre ritirarne ed esportarne il prodotto senza difficoltà e senza pagare al Governo altro diritto che quale in caso analogo sarebbe dovuto da un abitante del paese ove gli stabili sono posti. Art. VI 7 Insorgendo controversie fra pretendenti di una successione, intorno al sapere a chi i beni debbano appartenere, esse saranno recate a tribunali e giudicate giusta le leggi del paese ove giace la proprietà. 6 RU V 208 211 7 RU V 210 3

0.142.113.361 Migrazione Art. VII 8 Le parti contraenti si accordano reciprocamente il diritto di avere, nelle grandi città ed importanti piazze di commercio de loro rispettivi Stati, Consoli e Viceconsoli da loro nominati, i quali nell esercizio di loro doveri godranno de medesimi privilegi ed attributi di quelli delle nazioni più favorite. Ma prima che un Console o Viceconsole possa agire in siffatta qualità, deve essere nella debita forma riconosciuto dal governo presso cui è accreditato. Per gli affari privati e commerciali i Consoli e Viceconsoli saranno sommessi alle leggi e agli usi medesimi che i privati che sono cittadini del luogo ove risiedono. Ritenuto che in caso d infrazione alle leggi da parte di un Console o Viceconsole, il Governo presso cui è accreditato può ritirargli l exequatur, espellerlo dal paese o farlo punire a tenor di legge, secondo le circostanze; ritenuto però in pari tempo che esso Governo debba nunciare all altro Governo i motivi del suo procedere. Gli archivi e le carte pertinenti al Consolato saranno rispettati come inviolabili, né membro di magistratura nè funzionario alcuno può per qualsiasi pretesto ricercarli, porvi sequestro, o comechesia immischiarvisi. Art. VIII a XII 9 Art. XIII a XVII 10 Art. XVIII Il presente Trattato è conchiuso per la durata di dieci anni, contando dal giorno dello scambio delle ratifiche; e se un anno innanzi allo spirare di questo periodo nè l una nè l altra delle parti contraenti non dichiara per officiale notificazione fatta all altra parte di rinunciare al Trattato, dura in vigore ancora per dodici mesi, e così via d anno in anno, sino allo spirare di que dodici mesi che seguono alla dichiarata rinunzia, qualunque sia stato il momento in cui ebbe luogo l officiale notificazione. Art. XIX 11 Questo Trattato sarà sottomesso d ambo le parti all approvazione e alla ratifica delle rispettive competenti autorità di ciascuna parte contraente; e lo scambio delle ratifiche seguirà a Washington tostochè le circostanze il consentiranno. 8 Vedi anche la Conv. di Vienna del 24 apr. 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02). 9 Abrogati a contare dal 24 mar. 1900 (RU 17 200). 10 Abrogati dall art. XIV del Trattato d estradizione del 14 mag. 1900 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d America, con effetto dal 29 mar. 1901 (CS 12 223). 11 RU V 211 4

Tratt. con gli Stati Uniti 0.142.113.361 In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno, sotto riserva delle mentovate ratifiche, firmato i suesposti articoli in lingua francese e inglese, e vi hanno apposto il loro sigillo. Così fatto in quadruplo a Berna oggi venticinque Novembre dell anno di grazia mille ottocento cinquanta. H. Druey F. Frey-Herosée A. Dudley-Mann 5

0.142.113.361 Migrazione 6