Somministrazione Somministrazione all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie) Descrizione Per somministrazione all interno di pubblici esercizi si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande sia all interno dei locali dell esercizio sia in un area attrezzata aperta al pubblico. Per pubblici esercizi si intendono ad esempio bar, tavole fredde, ristoranti. Ai sensi dell articolo 63 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6, le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere le seguenti denominazioni: ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza» bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell esercente riguarda l assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l attività discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento,
ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all attività di svago, ma quest ultima è prevalente rispetto alla prima. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 25/08/1991, n. 287, gli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonchè i pasti che somministrano e i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme vigenti per gli esercizi di vicinato. Requisiti Requisiti per l'esercizio dell'attività: L'esercizio dell'attività in zone del territorio comunale non sottoposte a programmazione territoriale è subordinato alla presentazione di SCIA per somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 69 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Il Comune di Passirano non è soggetto a limiti numerici di licenze. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali. Requisiti morali per l'attività commerciale di vendita e somministrazione: Ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, non possono esercitare l attività commerciale di vendita e di somministrazione: coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale; coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159), ovvero a misure di sicurezza non detentive; Ai sensi dell'articolo 71, comma 2 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Ai sensi dell'articolo 71, comma 4 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. Chi deve possederli? Per le Società, associazioni e organismi collettivi: Legale Rappresentante Tutti i soggetti di cui all articolo 2, comma 3 del Decreto del presidente della Repubblica 03/06/1998 n. 252. Per le imprese individuali: Titolare Requisiti professionali per il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari ad uso umano:
Ai sensi dell'articolo 71, comma 6 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Ai sensi della Circolare Regionale 10/03/2011, n. 01.2011.2774, inoltre, la pregressa iscrizione al REC quale requisito di accesso all'attività commerciale, ancorché non più prevista dalla Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, si ritiene debba, comunque, essere considerata in quanto restano validi presupposti che hanno permesso l'iscrizione. Chi deve possederli? Per le Società, associazioni e organismi collettivi: Legale Rappresentante Per le imprese individuali: Titolare Requisiti strutturali: L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d uso compatibile con l attività stessa e, in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità ai sensi del Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare,
regolamenti locali di polizia urbana annonaria). Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all' igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti. Adempimenti AVVIO ATTIVITA' E MODIFICA ATTIVITA' SCIA MODELLO A Scheda 1 attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita; Scheda 2 SCIA requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande; Scheda 5 SCIA compatibilità ambientale in caso di trattenimenti musicali e/o danzanti e in tutti i casi in cui l'attività presenti caratteristiche di rilevanza ambientale, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione (es. emissioni in atmosfera, rischio incendio, impatto acustico); copia del documento di identità del dichiarante e del preposto; i cittadini stranieri non comunitari devono allegare copia del permesso di soggiorno; documentazione comprovante la disponibilità dei locali (contratto di acquisto/affitto) o autocertificazione; modello agibilità di edifici destinati ad attività economiche o certificato di agibilità già rilasciato. In caso di opere edilizie, certificato di fine lavori; planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, superfici e rapporto aereo illuminante; ricevuta di pagamento diritti sanitari all ASL di euro 40,00 c.c. n. 13707252 intestato ad ASL Provincia di Brescia Attività di prevenzione - Servizio Tesoreria; ai sensi dell'articolo 5 della Deliberazione della Giunta Regionale 08/03/02, n. 7/8313, l'attività è soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico in caso congiunto di: locali strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo; utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno. Oppure, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, l'attività è soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora, ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In caso contrario è necessario autocertificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
SUBINGRESSO, SOSPENSIONE E RIPRESA, CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE SCIA modello B Scheda 2 requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande; Scheda 5 compatibilità ambientale in caso di trattenimenti musicali e/o danzanti e in tutti i casi in cui l'attività presenti caratteristiche di rilevanza ambientale, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione (es. emissioni in atmosfera, rischio incendio, impatto acustico) copia del documento di identità del dichiarante e del preposto; i cittadini stranieri non comunitari devono allegare copia del permesso di soggiorno; copia della certificazione notarile di subingresso o di variazione ragione sociale; documentazione comprovante la disponibilità dei locali (contratto di acquisto/locazione) o autocertificazione; planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, superfici e rapporto aereo illuminante; ricevuta di pagamento diritti sanitari all ASL di euro 40,00 c.c. n. 13707252 intestato ad ASL Provincia di Brescia Attività di prevenzione - Servizio Tesoreria; CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' SCIA modello B copia del documento di identità del dichiarante. Normativa DISCIPLINA DEI CORSI ABILITANTI La Giunta Regionale ha provveduto a disciplinare le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 30/2003 (ora sostituito dall'art. 66, comma1, lettera a) della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6. I corsi per la somministrazione di alimenti e bevande sono finalizzati a fornire agli operatori del settore le conoscenze necessarie affinché la vendita e la somministrazione di alimenti e
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) bevande sia effettuata nel rispetto delle condizioni e delle norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori. Tali corsi sono organizzati dalle Associazioni di categoria, dagli enti da queste costituiti, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e, in generale, dai soggetti accreditati ai sensi dell' ex art. 5 della deliberazione di giunta regionale 23 maggio 2003, n. VII/13083 nella macrotipologia della formazione superiore e della formazione continua e permanente. Normativa di riferimento Testo coordinato della Deliberazione Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. VII/20117 "Disciplina dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6, comma 5 della Legge Regionale n. 30 del 24 dicembre 2003...rettificata dalla DGR n. VII/20374 del 27 gennaio 2005...". PUBBLICI ESERCIZI ED INQUINAMENTO ACUSTICO I pubblici esercizi, in modo particolare i locali aperti fino a tarda sera, possono essere causa di problemi di inquinamento acustico. Essi sono soggetti alla normativa in materia di inquinamento acustico adottata per tutelare l'ambiente esterno ed abitativo con l'obiettivo di salvaguardare il benessere dei cittadini. Di seguito i provvedimenti di riferimento: Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (allegata in calce). Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 - "Norme in materia di inquinamento acustico". Deliberazione di giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 - "Legge n. 447/1995 Legge Quadro sull'inquinamento acustico e Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico". Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n.12 Serie ordinaria del 18 marzo 2002.