COMUNE DI MASSA LUBRENSE

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COMUNE DI MASSA LUBRENSE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 16 gennaio 2012 1

Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell imposta di soggiorno nel Comune di Massa Lubrense nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute nell art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. Art. 2 Istituzione dell imposta e destinazione del gettito 1. L imposta di soggiorno è istituita sul territorio del Comune di Massa Lubrense in base alle disposizioni dell art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e suo Regolamento di attuazione. 2. Il gettito dell imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione del territorio nell ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui: a. marketing turistico e territoriale b. realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali c. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 79 d. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione e. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti f. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali g. progetti ed interventi destinati alla formazione e all aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell occupazione giovanile h. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici. Art. 3 Presupposto del imposta 1. Il presupposto dell imposta è il pernottamento, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno solare, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Massa Lubrense fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi. Art. 4 Definizione di struttura ricettiva 1. Tra le strutture ricettive sono comprese: a) Le strutture ricettive alberghiere; b) Le strutture ricettive extra alberghiere; c) Strutture ricettive all aperto. 2. In ogni caso si rimanda alle tipologie di classificazione come specificate nella normativa regionale di riferimento. Art. 5 Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari 1. Il soggetto attivo dell imposta è il Comune di Massa Lubrense. 2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell imposta. 2

Art. 6 Soggetto passivo 1. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Massa Lubrense di cui al precedente art. 4 del presente regolamento. Art. 7 Misura dell imposta 1. L imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell art. 4. 2. Le aliquote dell imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell art. 42 comma 2 lettera f del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Art. 8 Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) I soggetti iscritti nell anagrafe dei residenti del Comune di Massa Lubrense; b) I soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto diciotto anni di età o hanno compiuto settantacinque anni di età; c) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venticinque turisti; d) Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni; e) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa; f) I portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore; g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. Art. 9 Versamento dell imposta 1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza dell importo riscosso. 2. Il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Massa Lubrense gli importi riscossi, entro: 15 luglio per i pagamenti fino al 30 giugno; 15 novembre per i pagamenti fino al 31 ottobre; in una delle seguenti modalità: bollettino postale o bonifico bancario; pagamento diretto presso Tesoreria comunale; altre forme di pagamento attivate dall Amministrazione comunale. Art. 10 Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive 1. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare, in appositi spazi e/o sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell imposta di soggiorno mediante avvisi multilingue predisposti dal Comune. 2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dichiarare al Comune di Massa Lubrense, entro le scadenze di cui al precedente art. 9 (15 luglio e 15 novembre), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo di riferimento, i giorni di permanenza, l imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa e gli estremi del versamento del pagamento effettuato nei termini previsti. 3

3. La dichiarazione è redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune e va trasmessa, secondo le modalità stabilite dall Ente, entro il giorno quindici del mese successivo al periodo di riferimento. 4. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto passivo deve effettuare il versamento. Art. 11 Poteri istruttori ed accertamento 1. Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive, l esibizione ed il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima della data dell accesso. 2. Ai fini dell attività di accertamento dell imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 3. Gli avvisi di accertamento per l omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta sono motivati e notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Art. 12 Sanzioni ed interessi 1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473. 2. Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l omesso, parziale o tardivo versamento dell imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell imposta non versata. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all at. 16 del decreto legislativo 472 del 1997. 3. Ai sensi dell art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni degli obblighi riportati agli artt. 10 e 11, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad 500,00. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 13 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute all Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. Art. 14 Rimborsi 1. Nel caso di versamento al Comune in misura superiore rispetto al dovuto, l importo in eccedenza è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all art. 10 del presente regolamento. 2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 3. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 4 dell art. 12 del presente regolamento. 4. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori ad euro quindici. 4

Art. 15 Contenzioso 1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l applicazione dell imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Art. 16 Osservatorio permanente 1. E istituito un osservatorio permanente formato dall Amministrazione comunale e dalla Consulta del Turismo con il compito di monitorare gli effetti dell applicazione dell imposta e di formulare eventuali proposte correttive. 2. Tra i compiti dell osservatorio vi è anche la discussione preliminare di una relazione predisposta dall Amministrazione comunale sulla realizzazione degli interventi da presentare al consiglio comunale. Tale relazione è inviata telematicamente all osservatorio nazionale del turismo istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Art. 17 Disposizioni transitorie e finali 1. Ai sensi dell art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività. 2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 5

COMUNE DI MASSA LUBRENSE Provincia di Napoli Servizio Economico Finanziario Ufficio Turismo Spettacolo Cultura - Sport IMPOSTA DI SOGGIORNO TARIFFE ANNO 2012 (G.C. N. 5/2012) Strutture ricettive alberghiere Classificazione Tariffa imposta di soggiorno Alberghi, motel e residenze turistico-alberghiere 1, 2 e 3 stelle 1,00 Alberghi, motel e residenze turistico-alberghiere 4 stelle 1,50 Alberghi, motel e residenze turistico-alberghiere 5 stelle e 5 stelle lusso 2,00 Strutture ricettive extra alberghiere Affittacamere, case per vacanze e case per ferie 1,50 Attività ricettive in residenze rurali e alberghi diffusi 1,50 Rifugi di montagna, case religiose di ospitalità 1,00 Ostelli per la gioventù 1,00 Bed & breakfast 1,00 Agriturismi 1,00 Strutture ricettive all aperto Campeggi e villaggi turistici 1,00 6