GUIDA TURISTICA. Titolo III



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Transcript:

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42 Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo. 3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15 (Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14 Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 ) Capo I - GUIDA TURISTICA GUIDA TURISTICA Art. 107 - Sanzioni amministrative a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività; 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro: a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per cui ha conseguito l'abilitazione; b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all'articolo 100, comma 1, viola il disposto dell'articolo 100, comma 2; c) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all'articolo 104, comma 2. 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro: a) la guida turistica che contravviene al disposto dell'articolo 104, comma 1; b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l'abilitazione. 4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni 5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni. Art. 108 - Divieto di prosecuzione dell attività 1. La prosecuzione dell attività professionale di guida turistica è impedita dal Comune qualora l interessato perda uno dei requisiti richiesti per l esercizio dell attività. 2. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo II - Accompagnatore turistico Accompagnatore turistico Art. 115 - Sanzioni amministrative a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività; 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 113, comma 2. 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 113, comma 1. 4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni 5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni. Art. 116 - Divieto di prosecuzione dell attività 1. La prosecuzione dell attività professionale di accompagnatore turistico è impedita dal Comune qualora l interessato perda uno dei requisiti richiesti per l esercizio dell attività. 2. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento. Capo III - Guida ambientale Guida ambientale Art. 126 - Sanzioni amministrative a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 124, comma 2. 3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 124, comma 1. 4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni Art. 127 - Divieto di prosecuzione dell attività 1. Fatto salvo il caso previsto dall articolo 121, comma 5, nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all articolo 119, comma 6, l esercizio della professione di guida ambientale è sospeso fino alla presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione dell attività. 2. La prosecuzione dell attività è impedita dal Comune qualora l interessato perda uno dei requisiti richiesti per l iscrizione. 3. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell attività, è ritirata la tessera di riconoscimento. Capo IV - Maestro di sci Maestro di sci Art. 139 - Sanzioni disciplinari 1. I maestri di sci iscritti nell albo regionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla legge 81/1991, sono possibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno; d) radiazione. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l esecutività del provvedimento. Art. 141 - Sanzioni amministrative 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 130; b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 134. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 137, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci. 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro: a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3; b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 137, comma 1 o comma 2. 4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni Capo V - Guida alpina Guida alpina Art. 153 - Sanzioni disciplinari 1. Le guide alpine iscritte nell albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previsto dal presente testo unico o dalla legge 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dell albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno; d) radiazione. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio difettivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l esecutività del provvedimento. Art. 155 - Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 2.600,00 euro chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 144. 2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida alpina che contravvenga alla disposizione dell'articolo 151, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo. 3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 151, commi 1 e 2. 4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative