COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO



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COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO Provincia di Milano DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Originale Numero 29 del 12-04-2016 Oggetto: IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIO= NI - ANNO 2016 - CONFERMA L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 17:30, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano: BARNI FORTUNATA SINDACO P BARENGHI GIOVANNI VICE-SINDACO P PARMIGIANI LUCA ASSESSORE P BORSANI MILENA ASSESSORE P PUNZI ALFREDO ASSESSORE P PRESENTI : 5 ASSENTI..: 0 Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Della Monica Tiziana, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, BARNI FORTUNATA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 29 DEL N. 12.04.2016 IMPOSTA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI ANNO 2016 CONFERMA Visto il d. Lgs. n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il capo I, recante la disciplina dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Visto il regolamento comunale per la disciplina dell imposta sulla pubblicità e l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13/03/2008. Visto il D.P.C.M del 16 febbraio 2001 (G.U. del 17 aprile 2001) di rideterminazione della tariffa dell imposta comunale sulla pubblicità di cui all art. 12 del decreto legislativo n. 57/1993. Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 16/12/2003 che comprendeva la modifica di cui al D.P.C.M del 16/02/2001. Dato atto che successivamente sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 22/02/2005 con un aumento del 5% sulla base; Ritenuto di dover confermare per l anno 2016 le tariffe deliberate per l'anno 2015 con G.C. n. 22 del 26/03/2015. Visto l art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) che dispone : Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento,. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Visto il Decreto del Ministero dell Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine. Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile dell'area Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 di seguito riportato: PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA Dott. Sergio Ciccioli LA GIUNTA COMUNALE Preso atto della proposta di deliberazione del Sindaco; Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle affissioni deliberate per l'anno 2015;

Con voti unanimi resi e verificati in conformità di legge D E L I B E R A Di confermare per l anno 2016 le tariffe dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore, come da allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente atto. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale Finanza Locale. Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge la presente deliberazione

Allegato TARIFFA IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA 1. PUBBLICITÀ ORDINARIA 1.1.Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie(tariffa base): TARIFFE NORMALE SPECIALE Durata: - per anno solare 11,93 23,86 ogni mese o frazione di mese 1,20 2,40 Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Come stabilito dall art.10 della Legge 28/12/2001 n.448 sono esenti dall imposta di pubblicità le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi fino a 5 mq.; 1.2.Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto1.1, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%): Durata: - per anno solare 23,86 47,72 ogni mese o frazione di mese 2,40 4,80 1.3.Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superfici compresa tra i mq.5,5 ed 8,5, la tariffa base dell imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq.8,5 la maggiorazione è del 50%; 1.4.L importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all importo totale dovuto. 2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all interno ed all esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari istallati, per ogni metro quadrato di superficie: Durata: - per anno solare 11,93 ogni mese o frazione di mese 1,20 Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%. Per la pubblicità effettuata all esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell imposta base ivi previste. 2.1.1Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine corsa; Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede. 2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: a) - per i veicoli con portata superiore a 3.000 Kg. 92,96 b)- per i veicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. 61,97 c)- per i motoveic. e veicoli non compresi nelle precedenti categorie. 30,99 Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art.7, c7 del D.Lgs. n. 507/1993. Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l imposta per l indicazione del marchio, della ragione sociale e dell indirizzo dell impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie a mezzo mq. Non è dovuta altresì per l indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell indirizzo dell impresa che effettua attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni; (art.5 bis d.l.452/2001 coordinato con legge conversione n.16/2002 che ha modificato l art.10 della L.448/2001 introducendo il comma 4bis all art.13 del D.Lgs 507 del 1993); E obbligatorio conservare l attestazione dell avvenuto pagamento dell imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 3.PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall impiego di dioni luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mezzo quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa: Durata: - per anno solare 41,32 82,64 ogni mese o frazione di mese 4,13 8,26 Per durate superiori a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare. 3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell impresa, si applica l imposta in misura pari alla metà della tariffa stabilita. 4.PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: Durata: - per ogni giorno 2,58 Per durata superiore a 30 giorni si applica: Durata: - per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di 2,58 - dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di 1,29 5.PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è paria a: 10,33 6.PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d acqua o fasce marittime limitrofe al territorio, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, imposta nella seguente misura: 61,97 7.PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l imposta nella seguente misura: 30,99 8. PUBBLICITÀ VARIA Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l imposta per ciascuna persona

impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: 2,58 9.PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: 7,75 Parte II DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. MISURA DEL DIRITTO 1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati: TARIFFE NORMALE SPECIALE Durata: - per i primi 10 giorni 1,29 2,58 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,388 0,776 1.2 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%; 1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; 1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%; 1.5 Qualora il committente richieda espressamente che l affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto; 1.6 L importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto. 2.AFFISSIONI D URGENZA Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di 25,82 per ogni commissione. 3.RIDUZIONE DEL DIRITTO La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall art.20 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507. Le riduzioni non sono cumulabili.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL SINDACO BARNI FORTUNATA IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Della Monica Tiziana Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all Albo Pretorio comunale dal 20-04-2016 al 05-05-2016 per quindici giorni consecutivi. Dalla residenza comunale, addì 20-04-2016 IL MESSO COMUNALE CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n 267) Si certifica che la presente deliberazione è: divenuta immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n 267; stata pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ovvero dal giorno 20-04-2016 al giorno 05-05-2016 ai sensi dell Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n 267; divenuta esecutiva il giorno ai sensi del comma 3 dell Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n 267 Robecco Sul Naviglio IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Della Monica Tiziana