COMUNE DI CASSINELLE PROVINCIA DI ALESSANDRIA Via Colombara n. 41 15070 CASSINELLE. Tel. 0413848129-Fax 0413848139 P.IVA 00450080064 www.comune.cassinelle.al.it e mail: info@comune.cassinelle.al.it ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 12/01/2015 OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CUSTODIA E DELLA CONDUZIONE DI ANIMALI IL SINDACO Considerato che: diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici, senza guinzaglio, senza museruola e depositando i loro escrementi su strade, marciapiedi, giardini pubblici ed altre aree soggette ad uso pubblico, creando disagio e problemi di igiene e sicurezza ai cittadini, in particolare ai bambini, anziani e non vendenti; che i proprietari dei cani sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso; che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo; Valutata la necessità di affrontare in maniera efficace il problema riguardante la custodia dei cani da parte dei proprietari e dei detentori al fine di evitare il rischio di morsicature ed aggressioni, in alcuni casi dalle tragiche conseguenze, come, purtroppo, registrato dalla cronaca nazionale e regionale; Ritenuto di adottare i provvedimenti conseguenti per limitare i disagi ed evitare problemi igienici agli utenti dei luoghi pubblici nonché garantire maggiore sicurezza e pulizia del paese e di dovere metter in atto validi strumenti di prevenzione, volti al rispetto del decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso ed il rispetto degli spazi pubblici e reprimendo quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone; Considerato che a tal fine necessita: - definire e prescrivere misure preventive, già peraltro contemplate nella vigente normativa, nonché vigilare per una puntuale attuazione delle stesse; - porre norme comportamentali a carico dei proprietari, possessori e detentori di cani per una maggiore responsabilizzazione degli stessi e per far loro acquisire una corretta ed appropriata cultura cinofila; Visto il D.P.R. 08/02/1954 n.320 - Regolamento di Polizia Veterinaria; 1
Vista la Legge 689/1981; Vista la L.14/08/1991 n 281 - Legge Quadro in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo; Vista la L. R. n. 18 del 19.07.2004 Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata ; Vista la L. R. n. 27 del 4/11/2009 Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale ; Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 22 marzo 2011, che ha modificato e differito di 24 mesi il termine di efficacia dell'ordinanza del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani; Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art 50, commi 4 e 5 ed art. 54 del D. lgs. N. 267 del 2000 e s.m.i.; Al fine di garantire la sicurezza e la incolumità pubblica, ORDINA I proprietari o i detentori di cani hanno l'obbligo di vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili del rispetto delle disposizioni di legge regolamenti ed ordinanze. Ai fini del presente atto è detentore colui che si occupa abitualmente od occasionalmente della gestione e custodia del cane. Tutti i proprietari e detentori di cani sono tenuti ad osservare le seguenti norme e prescrizioni: Accesso degli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico 1. è vietato l ingresso dei cani, anche condotti al guinzaglio e con museruola, nei parchi e giardini pubblici comunali, parchi gioco ed in tutte le aree in cui siano presenti giochi per bambini; 2. nelle aree pubbliche, o private di uso pubblico, piazze, vie, etc., portici, palestre comunali e campi sportivi, nei pressi dei plessi scolastici, privati e pubblici, del Comune di Visone i detentori di cani possono far circolare i loro animali solo se condotti a mezzo di guinzaglio che ne consenta il controllo. Il guinzaglio non può essere più lungo di mt 1,50; 3. i cani di grossa taglia (oltre i cm 35 al garrese) ed indicati nell'ordinanza del Ministero della Salute del 09 Settembre 2003 qualora circolino nei luoghi innanzi indicati dovranno altresì essere muniti di museruola avente forma e consistenza tale da impedire all animale di mordere. Questi ultimi dovranno inoltre essere condotti da persona maggiorenne in grado di dominarli. 2
4. e vietato condurre cani nei luoghi destinati all esercizio del culto, cimiteri, nelle scuole e negli edifici pubblici, ove tale divieto sia previsto da apposito avviso; 5. salvo il caso di divieto d'accesso per i cani posto all'ingresso dell'esercizio commerciale, i proprietari, o detentori, che conducono gli animali negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e nei negozi, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbi o danno alcuno. E' vietato l'ingresso dei cani nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati e conservati, ovvero i laboratori di alimenti. 6. i proprietari ed i detentori sono tenuti ad adottare tutte le prescrizioni e le misure necessarie ad evitare la fuga dell'animale dalle mani di chi lo conduce al momento. Detenzione dell'animale in luogo privato e rispetto della quiete pubblica 1. i cani, se custoditi all interno di proprietà private devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti; 2. devono essere adottate idonee misure di contenimento finalizzate ad evitare lesioni o danni a terzi per i cani custoditi all'interno di aree private. Tali misure devono comunque non essere in contrasto con le prescrizioni, norme e criteri a salvaguardia del benessere animale; 3. è vietato detenere cani a catena sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto per potersi riparare dalle intemperie. La catena deve avere una lunghezza adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo, onde permettere all'animale di muoversi liberamente senza il pericolo di rimanerne impigliato e raggiungere sempre un riparo ed il contenitore dell'acqua. Deve essere garantito agli stessi uno spazio libero di circolazione adeguato alla loro stazza ed indole; 4. negli spazi condominiali (scale - androni - portoni - etc.) è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio e con la museruola ed eliminare prontamente le loro eventuali deiezioni. Nel rispetto dei regolamenti condominiali e delle altre norme e regolamenti in materia di tutela dei cani, dell'igiene e della salubrità dei luoghi, nelle aree private all'aperto i cani devono essere tenuti in modo da garantire agli stessi un idoneo riparo dalle intemperie e dal sole; 5. I cani fuggiti dal luogo di abituale custodia verranno accalappiati ed ai proprietari verrà applicata una sanzione; 6. i proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni dì non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in 3
cui esse confino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti; 7. i cani dovranno essere custoditi all'interno delle aree private in maniera tale da ridurre al massimo l'eventuale disturbo della quiete, ed in particolare evitare che abbaino nelle fasce orarie pomeridiane (13:00-16:00) ed in quelle serali e notturne (21:00 08:30). Dovranno essere riservate ad essi zone della proprietà il più lontano possibile dalle abitazioni dei confinanti e comunque adottando misure idonee a contenere il propagarsi dei rumori provocati dai cani. Dovranno altresì essere adottate tutte le misure necessarie affinchè i cani non disturbino con il loro abbaiare i passanti sulle aree pubbliche adiacenti l'area dove sono custoditi; 8. salvo quanto disposto dall art. 727 del C.P. è vietato aizzare con grida od altri mezzi i cani tra loro o con altri animali. È altresì vietato eccitarli, spaventarli, batterli, inseguirli con grida e schiamazzi e tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubblico che in luogo privato; Disposizioni igienico sanitarie 1. Ogni persona che conduce cani presso aree pubbliche o private ad uso pubblico, piazze, vie, etc., portici, palestre comunali e campi sportivi, nei pressi dei plessi scolastici, privati e pubblici è tenuto ad evitare che essi insudicino il suolo e che ne derivi disagio per i cittadini e pericolo per la loro salute. In tali aree la persona che conduce il cane deve provvedere immediatamente alla pulizia ed all asportazione delle deiezioni dell animale; 2. A tal fine il conduttore dovrà comunque portare con se quanto necessario per la pulizia e l asportazione degli escrementi dell animale ed idoneo all esecuzione delle operazioni di cui sopra. A richiesta del personale addetto ai controlli sul rispetto delle disposizioni normative i detentori di cani dovranno dimostrare di possedere i mezzi di raccolta previsti; 3. le deiezioni debitamente chiuse in sacchetti o contenitori idonei, dovranno essere depositate nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, laddove mancanti, nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti; 4. gli animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o infestati da pulci, zecche o altri parassiti non possono essere condotti su aree pubbliche nè accedere a luoghi pubblici; 5. i cani appartenenti alla tipologia "molossoide" e tutti i cani riconosciuti, a causa di episodi di aggressioni e morsicature, manifestamente pericolosi devono essere sottoposti periodicamente a visita da parte di apposito organismo tecnico finalizzato ad accertare lo stato di salute e l'attitudine alla convivenza sociale. 4
Individuazione aree di svago L'amministrazione comunale può individuare aree di svago o "sgambettamento" specificatamente destinate ai cani, debitamente delimitate e recintate, segnalate al pubblico mediante appositi cartelli. All'interno di queste aree i cani potranno circolare privi di guinzaglio e museruola. Il proprietario ed il detentore sono comunque tenuti ad adottare tutte le misure e precauzioni necessarie ad evitare che l'animale possa nuocere alle altre persone ed animali presenti nell'area riservata. E' sempre vietato: a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, contrari alla loro natura biologica e sociale alla loro indole e comunque alle normative vigenti in materia; b) abbandonare animali sul territorio comunale; c) addestrare cani per guardia o per altri scopi, ricorrendo a violenza o quant'altro arrechi danno all'animale. d) svolgere sul territorio comunale spettacoli ed altri intrattenimenti pubblici che comportino il maltrattamento di animali e/o contrari alla loro dignità ed al loro rispetto. e) lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche; f) possedere cani non muniti di sistema di identificazione (microchippatura) e registrati all'anagrafe canina ai sensi delle vigenti normative in materia. Obblighi di denuncia e registrazione del cane. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani, devono provvedere a munire i medesimi di microchip ed all'iscrizione all'anagrafe canina regionale istituita presso il Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria Provinciale entro il 3 mese di vita ovvero entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione. Hanno altresì l'obbligo di denunciare presso il Servizio Igiene e Sanità del Comune di residenza, entro il termine di gg. 15: - lo smarrimento accidentale del cane; - la sottrazione del cane (allegando copia della denunzia all'autorità giudiziaria); - la cessione del cane a qualsiasi titolo, comunicando le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario; 5
- la morte del cane, allegando il certificato veterinario; - la variazione di residenza. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Municipale per attivare le eventuali procedure di recupero. Sanzioni Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall art. 5 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempie a quanto previsto dalla presente ordinanza è punito secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81 con l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo edittale di Euro 25,00 (venticinque) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le violazioni alla presente ordinanza saranno, inoltre, perseguite ai sensi dell'art.650 del Codice Penale. I divieti e le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cani in dotazione delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Protezione Civile, ai cani guida per non vedenti e a quelli utilizzati nel corso dell'esercizio delle funzioni di guardia delle greggi e della caccia, a quelli esposti nelle mostre cinofile e a quelli inseriti in programmi formali di Pet-therapy. DEMANDA al Comando Polizia Municipale, alle Forze dell'ordine ed a tutti i soggetti incaricati della vigilanza, il controllo sull'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento e l applicazione delle sanzioni conseguenti. La presente ordinanza viene trasmessa agli Uffici competenti, per i provvedimenti conseguenti, è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, inserita sul sito del comune ed affissa per estratto su cartelli specifici, nelle zone ove ciò sia ritenuto opportuno. Il presente provvedimento, per motivi di salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica, è esecutivo dal giorno della pubblicazione. Contro la presente ordinanza, ai sensi dell art.3, comma 3, della L. n.241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte, o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. IL SINDACO F.to Ravera Renzo Cesare Giuseppe 6