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7,72/2,'HOOHRSHUD]LRQLSUHOLPLQDUL Articolo 1 Le richieste di Referendum, raccolte nei modi e nelle forme previste all articolo 54 dello Statuto, sono depositate, a cura dei promotori, entro il trenta di novembre e dietro rilascio di attestazione di ricevuta nella Segreteria del Comune. Il Segretario Generale riunisce quindi il Collegio per l'esame dei quesiti da sottoporre a Referendum, nonchè per la conta delle firme necessarie per l'indizione della consultazione. A tale scopo l'ufficio elettorale comunica al Collegio il numero degli elettori previsto al primo comma dell'articolo 54 dello Statuto. E'facoltà del Collegio servirsi di personale del Comune per le operazioni previste ai commi precedenti. Articolo 2 Entro il mese di gennaio il Collegio comunica, a mezzo notifica, al Comitato promotore ed al Sindaco le proprie decisioni. Entro 48 ore dalla notifica le parti interessate possono proporre, con mozione motivata ed in carta libera, il riesame allo stesso Collegio che si pronuncia in via definitiva, non oltre il decimo giorno successivo alla richiesta. Articolo 3 L'indizione del referendum, ai sensi del sesto comma dell'articolo 54 dello Statuto è effettuata con decreto del Sindaco. Egli ne da avviso al Prefetto mediante trasmissione del decreto ed alla cittadinanza mediante affissione, all'albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, del manifesto di convocazione dei comizi. La data del referendum è fissata dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 21 lettera h) dello Statuto, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno per la sessione primaverile, ovvero in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre per la sessione autunnale, in base alla copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione del rispettivo esercizio finanziario. Articolo 4 Sono elettori le persone che alla data del referendum abbiano compiuto il 18 anno di età, residenti nel Comune il 45 giorno precedente il referendum, giorno di affissione del manifesto di convocazione dei comizi ed iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 gennaio, qualora i referendum si svolgano nella sessione primaverile, ovvero siano iscritti nelle liste alla data del 31 luglio, qualora i referendum si svolgano nella sessione autunnale. Articolo 5 I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione del referendum e sono consegnati agli elettori entro il settimo giorno precedente il referendum. I certificati non recapitati a domicilio ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio Elettorale dal quinto giorno precedente il referendum. Articolo 6 L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. Nelle sezioni semi-ospedaliere il numero degli scrutatori è aumentato di una unità. Ai componenti l'ufficio di sezione spettano gli onorari e le maggiorazioni previsti dalle vigenti normative. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale, nonchè dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede il capogruppo consiliare del partito o gruppo politico rappresentato in Consiglio, ovvero una persona promotrice del referendum. Articolo 7 Le schede per il referendum, di carta consistente, hanno le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento, contengono il quesito formulato ai sensi del quarto comma dell articolo 54 dello Statuto letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. In caso di più referendum, per gli scrutini, va osservato l'ordine di deposito presso la Segreteria del Comune delle richieste di referendum. Articolo 8 Entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione del referendum il Consiglio provvede a nominare la Commissione centrale per i risultati del referendum. Esso è composto di tre consiglieri appartenenti ai partiti o gruppi politici di maggioranza e di tre consiglieri appartenenti ai partiti o gruppi politici di minoranza. Il consigliere più anziano assume le funzioni di Presidente. Sono nominati anche membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario Generale o da persona da lui delegata. E'facoltà della Commissione farsi assistere da personale del Comune. Sulla base dei verbali delle operazioni elettorali, trasmessi dagli Uffici di sezione, La Commissione dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati. Di tutte le operazioni è redatto verbale, che resta depositato presso la Segreteria del Comune, unitamente ai verbali delle operazioni elettorali degli Uffici di sezione. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di assistere a tutte le operazioni predette, nonchè di fare copia dell'esemplare del verbale di cui al comma precedente. La Commissione inoltra al Consiglio comunale l'esito del referendum, che ne proclama il risultato. Il Sindaco ne da quindi avviso alla cittadinanza con manifesto da affiggersi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. 7,72/2,,'LVFLSOLQDGHOODSURSDJDQGDHOHWWRUDOH Articolo 9 La giunta municipale tra il 33 ed il 30 giorno precedente quello fissato per il referendum provvede a stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti. Contestualmente la Giunta assegna ad ogni partito o gruppo politico presente in Consiglio comunale, nonchè al comitato promotore del referendum uno spazio avente una superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base. Qualora abbiano luogo più referendum ad ogni partito o gruppo politico, nonchè ai comitati promotori i referendum, questi ultimi intesi come gruppo unico, spetta un unico spazio., SDUWLWL R L JUXSSL SROLWLFL QRQFKq LO FRPLWDWR SURPRWRUH LO L 5HIHUHQGXP SRVVRQR FRQVHQWLUH FKH DVVRFLD]LRQL ILDQFKHJJLDWULFLGDORURLQGLFDWHXWLOL]]LQRORVSD]LRORURDVVHJQDWR

Articolo 10 Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per il ( i ) referendum è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E'vietato altresì il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. 7,72/2,,,'HOSURFHGLPHQWRSUHSDUDWRULRHGHOODYRWD]LRQH Articolo 11 Tra le ore quattordici e le ore sedici del giorno che precede il referendum, Il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: 1 - Il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2 - un esemplare della lista della sezione; 3 - l'estratto della lista di sezione da affiggersi nella sala della votazione; 4 - l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori; 5 - le designazioni dei rappresentanti dei gruppi politici; 6 - il pacco delle schede; 7 - l'urna della votazione; 8 - il pacco di cancelleria; 9 - un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto, nonchè la serie delle buste occorrenti alla confezione dei plichi. Articolo 12 I bolli delle sezioni sono conformi al modello illustrato all'allegato C del presente regolamento. Articolo 13 Entro il ventesimo giorno precedente la consultazione il Sindaco provvede alla nomina, mediante sorteggio dall'albo di cui all'articolo 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 depositato presso il Comune, dei Presidenti di seggio. In caso di impedimento Il Sindaco nomina persone idonee alla funzione possibilmente ricomprese nell'albo. Articolo 14 Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedente il referendum la Commissione elettorale comunale procede, in seduta pubblica, preannunciata almeno due giorni prima mediante affissione di apposito manifesto, alla nomina degli scrutatori occorrenti per le operazioni elettorali sorteggiandoli dall'albo formato ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dall'articolo 7 della Legge 21 marzo 1990. n. 53. Ai sorteggiati il Sindaco notifica nel più breve tempo, l'avvenuta nomina a mezzo messo comunale. L'eventuale impedimento deve essere comunicato entro i termini prescritti al Sindaco che provvede a sostituirli con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5-bis della Legge 21 marzo 1990, n. 53, secondo i criteri del comma precedente, entro i sette giorni precedenti la consultazione. Articolo 15 Alle ore sedici del giorno che precede le consultazioni, il Presidente costituisce l'ufficio nella sala allo scopo designata, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario e invitando i rappresentanti dei gruppi politici ad assistere alle operazioni elettorali. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione le persone presenti che siano idonee all'incarico.

Articolo 16 Appena avvenuta la costituzione dell Ufficio, il Presidente, presa nota del numero degli elettori iscritti nella sezione, apre il pacco delle schede, e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda, autenticandola. Successivamente il Presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala. Compiute le operazioni predette il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede autenticate e i documenti tutti alla Forza pubblica. Articolo 17 Alle ore sei e trenta del giorno fissato per il referendum il Presidente riprende le operazioni elettorali dichiarando aperta la votazione. Gli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione. Essi devono esibire un documento di identità. Ai fini della identificazione degli elettori si applica quanto disposto all'articolo 57 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare. ',6326,=,21,),1$/, I In caso di contemporaneo svolgimento del referendum comunale con referendum nazionali il presente regolamento non trova applicazione se non nelle parti di stretta pertinenza al referendum comunale. II L'Ufficio elettorale predispone le bozze degli stampati e delle pubblicazioni occorrenti alla consultazione, di cui alla distinta, che costituisce l'allegato D. III Tutti gli Atti della votazione, le liste di sezione, le schede avanzate, le schede valide nonchè le schede bianche e nulle e contestate, sono conservate per cinque anni nella Segreteria comunale. IV Il quantitativo di schede per i referendum da destinarsi ai seggi è pari al numero degli elettori della sezione, maggiorato del 10 per cento. Il Comune terrà una scorta complessiva di schede pari al 10 per cento del totale degli elettori per ciascun referendum. le schede sono di colore: avorio per il referendum n. 1 azzurro per il referendum n. 2 verde chiaro per il referendum n. 3 giallo per il referendum n. 4 rosso per il referendum n. 5 violetto per il referendum n. 6 Qualora vengano indetti più di sei referendum il colore delle schede dei referendum eccedenti verrà deciso con provvedimento successivo. In caso di abbinamento con referendum nazionali, se non compatibili, i colori delle schede verranno decisi e concordati con provvedimento a parte, a cura del Segretario. V

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Testo Unico delle Leggi per la elezione della Camera dei Deputati.

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$OOHJDWR& 5()(5(1'80&2081$/, MODELLO DEL BOLLO DELLE SEZIONI Il timbro, in gomma, reca una numerazione progressiva per tutte le sezioni del Comune ed è affidato in custodia all'ufficio Elettorale. Esso è racchiuso in una cassettina di legno o di cartone spesso della dimensione adatta a contenerlo, unitamente ad un tampone del tipo N 2 e ad una boccettina di inchiostro nero senz'olio.

$OOHJDWR' DISTINTA DEGLI STAMPATI Modello N DESCRIZIONE 1 Ref. Manifesto di convocazione dei comizi. 2 Ref. Certificato elettorale maschile. 3 Ref. idem - femminile. 4 Ref. Duplicato certificato elettorale maschile. 5 Ref. idem - femminile. 6 Ref. Manifesto di convocazione della Commissione elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori. 7 Ref. Manifesto contenente avvertenze agli elettori per i certificati elettorali. 8 Ref. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione per i Referendum. 9 Ref. Verbale delle operazioni di votazione con procedura speciale dei degenti in luoghi di cura con meno di cento posti letto. 10 Ref. Verbale delle operazioni di votazione con procedura speciale dei degenti in luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto. 11 Ref. Verbale delle operazioni di votazione del seggio speciale per la votazione presso le sezioni ospedaliere dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina. 12 Ref. Verbale delle operazioni del seggio speciale per la votazione dei detenuti aventi diritto al voto. 13 Ref. Fascicolo dei moduli di ricevuta per la formazione e la consegna dei plichi. 14 Ref. Lista elettorale aggiunta per la votazione dei militari. 15 Ref. Lista elettorale aggiunta per la votazione degli elettori degenti in luoghi di cura. 16 Ref. Lista elettorale aggiunta per la votazione delle elettrici degenti in luoghi di cura. 17 Ref. Lista elettorale aggiunta per la votazione degli elettori detenuti aventi diritto al voto.

18 Ref. Lista elettorale aggiunta per la votazione delle elettrici detenute aventi diritto al voto. 19 Ref. Tabelle di scrutinio. 20 Ref. Verbale dell Ufficio centrale per la proclamazione dei risultati del (dei) Referendum. Buste serie (Ref) Buste serie OS (Ref) Buste serie D (Ref) Serie di buste per la confezione e la spedizione dei plichi da parte degli uffici di sezione. Serie di buste per la votazione dei degenti in luoghi di cura. Serie di buste per la votazione dei detenuti aventi diritto al voto.