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Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015. IL DIRETTORE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1. Individuazione dell articolazione dell Agenzia delle entrate competente alla gestione delle istanze di collaborazione volontaria e all emissione dei relativi atti del procedimento di accertamento. 1.1. Ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187, è attribuita al Centro operativo di Pescara la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, con riferimento a tutte le

2 annualità oggetto delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. 1.2. I contribuenti possono presentare apposita richiesta di instaurare le fasi istruttorie del procedimento, compreso l eventuale contraddittorio, presso il Centro operativo di Pescara ovvero presso una Direzione Regionale dell Agenzia delle entrate o la Direzione Provinciale di Trento, indicando la propria disponibilità a comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti, nominati ai sensi e con le modalità previste dall articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600. 1.3. La richiesta di cui al punto 1.2 può essere inviata mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it anche unitamente alla relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura e alla documentazione. La richiesta di cui al punto 1.2 può essere comunque trasmessa mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara fino a 10 giorni prima della data fissata nell invito al contraddittorio con le modalità previste dall allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 30 gennaio 2015. La richiesta di cui al punto 1.2 e la procura di cui all articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere esibite, in originale, su richiesta dell ufficio. 1.4. Il Centro operativo di Pescara, le Direzioni Regionali e la Direzione Provinciale di Trento adottano idonee misure organizzative per garantire un elevato livello di riservatezza nella gestione delle informazioni e della privacy dei contribuenti durante lo svolgimento delle attività istruttorie che possono essere effettuate anche in collegamento telematico con il Centro operativo di Pescara.

3 1.5. Per i contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione di competenza della Direzione Provinciale di Bolzano, è attribuita alla Direzione stessa la gestione delle istanze e l emissione degli atti relativi alle annualità oggetto delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, ai sensi degli articoli 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1.6. L opzione del contribuente di assoggettare, ai sensi dell art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 153 del 2015, l ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Svizzera (LPP), incluse le prestazioni corrisposte dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento in qualunque forma erogate, ad un aliquota unica del 5% ai fini delle imposte dirette, è inviata, mediante posta elettronica certificata, anche unitamente al corredo informativo e documentale dell istanza, con le modalità previste dall allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 30 gennaio 2015, alla casella individuata al punto 7 del medesimo Provvedimento e, per le istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015, alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it. Motivazioni Il presente provvedimento, che completa i contenuti del Provvedimento 6 novembre 2015, prot. n. 2015/142716, è emanato in attuazione delle modificazioni introdotte in sede di conversione del decreto legge 30 settembre

4 2015, n. 153, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. In particolare, l art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto legge n. 153 del 2015, come convertito in legge, dispone, in deroga all articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che la competenza alla gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 nonché all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni riferiti a tutte le annualità oggetto della procedura, è attribuita ad una specifica articolazione dell'agenzia delle entrate, individuata con il presente Provvedimento nel Centro operativo di Pescara. Nell ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, questi ultimi possono presentare apposita richiesta di instaurare le fasi istruttorie del procedimento, compreso l eventuale contraddittorio, presso il Centro operativo di Pescara, ovvero presso una Direzione Regionale dell Agenzia delle entrate o la Direzione Provinciale di Trento. A tal fine è previsto che debbano indicare nella richiesta la propria disponibilità a comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti, nominati ai sensi e con le modalità previste dall art. 63 del d.p.r. 23 settembre 1973, n. 600; Il provvedimento prescrive che il Centro operativo di Pescara, le Direzioni Regionali e la Direzione Provinciale di Trento adottino idonee misure organizzative per garantire un elevato livello di riservatezza nella gestione delle informazioni e la privacy dei contribuenti durante lo svolgimento delle attività istruttorie. Per i contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione di competenza della Direzione Provinciale di Bolzano è, comunque, la stessa Direzione competente alla gestione delle istanze e all emissione degli atti relativi alle annualità oggetto delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015.

5 Vengono previste altresì le modalità per l invio da parte del contribuente dell opzione per l applicazione, ai fini delle imposte dirette, dell aliquota del 5%, ai sensi dell art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 153 del 2015, alle prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Svizzera (LPP) ed a quelle corrisposte dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento in qualunque forma erogate. Attribuzioni del Direttore dell'agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell'agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6 Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi; Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; disciplina in tema di monitoraggio fiscale; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale; Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento; e Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni:

7 Istituzione di un addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche; Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali; Legge 15 dicembre 2014, n. 186: disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché per il potenziamento della lotta all evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio; Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23; Decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 27/11/2015 IL DIRETTORE DELL AGENZIA Rossella Orlandi