Regola di Casotto. R e g o l a m e n t o p e r l a c o n c e s s i o n e d i c o n t r i b u t i e d a g e v o l a z i o n i e c o n o m i c h e



Documenti analoghi
Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del

COMUNE DI VALLEFOGLIA

COMUNE DI PONTOGLIO Provincia di Brescia

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizioni)

Regolamento sui criteri e le modalità per la Concessione di contributi, sovvenzioni e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO (Provincia di Pesaro e Urbino)

COMUNE DI VILLAFALLETTO

Comune di Marcaria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI

Provincia di Imperia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241.

COMUNE DI DOLO *** Provincia di Venezia REGOLAMENTO

COMUNE DI RAPOLLA Provincia di Potenza

COMUNE DI CAMPOSANTO Provincia di Modena

COMUNE DI DOLO *** Provincia di Venezia REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

COMUNE DI MONTESE Provincia di Modena Via Panoramica, Montese

COMUNE di CROGNALETO Provincia di Teramo

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI GREZZANA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

COMUNE DI CASOREZZO (Prov. di Milano)

C o m u n e d i B r u n a t e. P r o v i n c i a di C o m o

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI DELLA COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

COMUNE DI UTA. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA SPORTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Regolamento per la concessione di contributi e di altre forme di sostegno economico-finanziario a soggetti pubblici e privati

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI

COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO

Comune di Pieve Ligure Provincia di Genova

COMUNE DI BREGANZE PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE di MONTE SAN SAVINO

(Delibera UdP n. 34/2014, come modificata dalla delibera UdP n. 80/2014)

Comune di Provaglio d Iseo Brescia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE SIMILARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

C O M U N E D I T A R V I S I O P R O V I N C I A DI U D I N E

REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, E PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO NEL SETTORE SOCIALE. ART.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E E PATROCINIO A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI O SIMILI

COMUNE DI VALLE LOMELLINA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI, SPORTIVE E AMBIENTALI

COMUNE DI SAN MARCELLINO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC..

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como

l. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell imprenditoria e dell occupazione giovanile nei

R E G O L A M E N T O COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 L N. 241).

C O M U N E D I F L A I B A N O P R O V I N C I A D I U D I N E

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL

COMUNE DI UBOLDO Piazza S. G. Bosco n Uboldo (Va)

Regolamento per la concessione del patrocinio da parte dell Amministrazione comunale

C O M U N E DI S A N L U R I REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED INTERVENTI FINANZIARI VARI. Titolo I Principi

COMUNE DI ARQUA POLESINE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI

Per Associazioni o persone giuridiche DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO per attività ordinaria annuale

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE Piazza Municipio Trivignano Udinese PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE. Provincia di Cuneo REGOLAMENTO

COMUNE DI MOIMACCO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

CAPO I Norme Generali. Art.1 Oggetto

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per la attribuzione di vantaggi economici. (art.

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

COMUNE DI CODEVILLA PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI POZZOLENGO Provincia di Brescia

C O M U N E DI SANT A N T I M O (Provincia di Napoli)

COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL ATTIVITA SPORTIVA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUZIONI E VANTAGGI ECONOMICI PER FINALITA SOCIALI E CULTURALI

COMUNE DI SPORMAGGIORE Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI

COMUNE DI LARCIANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

COMUNE DI PRESEGLIE. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED AUSILII FINANZIARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. Politecnico di Bari

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ PER L

Regione Autonoma Valle D Aosta Region Autonome Valléé d Aoste Comune di - Commune de

Modifiche in neretto per facilità di consultazione

COMUNE DI PAULARO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Allegato alla deliberazione consiliare nr. 06 di data 28 aprile IL SEGRETARIO COMUNALE Viviani dr. Diego

INTERVENTI ASOSTEGNO DELLAPRATICA SPORTIVA E DELL INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI. (approvato con delibera commissariale n 14 del 10/03/2016)

REGOLAMENTO CONTRIBUTI E PATROCINI

C O M U N E D I R O S O L I N A P R O V I N C I A D I R O V I G O

COMUNE DI ROMANO CANAVESE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI

Il/la sottoscritto/a... (telefono...) chiede

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 30 DEL 08/10/2015

Art. 1. Art. 2. Art. 3. Nella domanda, da redigersi in carta semplice, devono essere evidenziate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

PROVINCIA DI UDINE INDICE

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

COMUNE DI COSSIGNANO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Transcript:

Regola di Casotto R e g o l a m e n t o p e r l a c o n c e s s i o n e d i c o n t r i b u t i e d a g e v o l a z i o n i e c o n o m i c h e Proposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 19 del 30 novembre 2001 ed approvato dall Assemblea generale dei Regolieri il 16 febbraio 2002, Carta di Regola n. 06/2002.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari o vantaggi economici di qualunque genere ai Regolieri e ad enti pubblici e privati, come previsto dall art. 28 dello Statuto. Art. 2 - Destinatari 1. Sono destinatari delle provvidenze previste dall art. 1, oltre ai Regolieri, anche i sottoelencati enti, purché operanti nel territorio della Regola e contribuiscano con le loro attività allo sviluppo sociale ed economico della Comunità regoliera: a) gli enti privati, siano o non siano persone giuridiche; b) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti ecclesiastici, i patronati. Art. 3 Definizione di contributi, di dispense e loro quantificazione. 1. Le provvidenze, definite in contributi e dispense, sono determinate nei limiti e nelle modalità sottoriportate. 2. Le entrate, soddisfatti gli obblighi statutari di miglioria e salvaguardia del patrimonio agro-silvo-pastorale e tutela dei relativi diritti, sono utilizzabili per: a) contributi per il sostegno economico di Regolieri bisognosi o di vittime di calamità o a parziale rimborso di oneri vari; b) contributi a studenti universitari o di scuole superiori; c) contributi ad opere di pubblica utilità e di particolare interesse per la Comunità Regoliera; d) contributi ad enti privati e pubblici per attività di specifico interesse per la Comunità Regoliera; e) contributi alla Chiesa ed alle manifestazioni religiose; f) contributi per celebrazioni; g) elargizioni ai Regolieri, secondo le antiche consuetudini o dispense ; 3. La misura dei contributi viene stabilita negli appositi capitoli del bilancio. 4. La misura delle quote per le dispense è determinata dalla somma disponibile in bilancio, soddisfatti gli obblighi statutari e privilegiando i contributi di cui alle suddette lettere a), c) ed e). Casotto, 16 febbraio 2002 2 / 5

Art. 4 - Contributi vari a Regolieri 1. Possono essere concessi sussidi in favore dei Regolieri orfani, vedove, o riconosciuti bisognosi, ovvero a beneficio di quelli colpiti da gravi calamità naturali e, inoltre, possono essere elargite somme a parziale rimborso di tariffe pagate per aver usufruito di servizi, quali, ad esempio, di fornitura di acqua, di gas, di raccolta e smaltimento rifiuti. Art. 5 - Contributi a studenti di scuole superiori o di università 1. Per agevolare la prosecuzione degli studi superiori ed universitari da parte degli studenti meritevoli e bisognosi, figli di Regolieri, è prevista la possibilità di concedere sussidi agli interessati che presentino istanza, di norma entro il 31 agosto di ogni anno, per acquisti di libri o altro materiale scolastico, per le spese di mensa o trasporto. 2. La misura del sussidio è stabilita in base alle seguenti fasce di merito: a) sussidio base a favore di coloro che dimostrino, a mezzo di autocertificazione, di essere stati ammessi alla classe superiore o, per gli studenti universitari, di non essere fuoricorso; b) sussidio maggiorato a favore di coloro che dimostrino di essere stati promossi con una media superiore ai 7/10, d aver conseguito il diploma con un punteggio di almeno 70/100, e per gli studenti universitari, a beneficio di coloro che riportino una media di almeno 21/30. 3. La condizione di bisogno è accertata in base al possesso del reddito inferiore al minimo vitale. Tale dichiarazione è dimostrata attraverso la produzione di copia dell ultima dichiarazione dei redditi presentata. Art. 6 - Contributi per l esecuzione di opere di pubblica utilità 1. L Assemblea generale dei capifamiglia Regolieri, riunita con le modalità previste dallo Statuto, può stabilire, di volta in volta, di contribuire al finanziamento di opere o di servizi rispettivamente realizzate o attivate dal Comune, purché all esercizio di detti interventi derivi un evidente beneficio per la Comunità Regoliera e non sia realizzabile attraverso contributi statali ed altre risorse, come previsto nelle realizzazioni per le altre località all interno del territorio comunale di Pedemonte. 2. I fondi di bilancio per i benefici predetti non possono superare annualmente il 50% delle entrate correnti. Casotto, 16 febbraio 2002 3 / 5

Art. 7 - Altre provvidenze a favore di organizzazioni o comitati 1. Il Consiglio d Amministrazione può disporre l erogazione di provvidenze in favore di enti, associazioni, comitati pubblici e cooperative che operano senza fini di lucro nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, sociosanitario, turistico e della promozione di attività economiche. 2. Per ottenere i benefici gli enti di cui al comma precedente devono presentare domanda corredata da: a) statuto o dichiarazione di intenti dell Associazione e sue finalità; b) programma annuale di attività con l indicazione delle relative spese, per le quali si richiede la provvidenza. 3. Per gli interventi in parola il Consiglio d Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio annuale, propone di stanziare le opportune somme. Art. 8 Contributi alla Chiesa ed alle manifestazioni religiose 1. Per antica consuetudine e per gli impegni documentati assunti dagli antichi originari capifamiglia Regolieri, la parrocchia di Casotto può ottenere contributi per le opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto. 2. Il Consiglio d Amministrazione può intervenire, altresì, negli stessi suddetti limiti, a sostegno di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo. Art. 9 - Contributi per celebrazioni 1. Il Consiglio d Amministrazione può concorrere alla spesa per l organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, può erogare contributi per il recupero e la costruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della Comunità Regoliera. 2. Il Consiglio d Amministrazione può patrocinare manifestazioni culturali, ricreative, sportive e può erogare agli Enti, Associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a secondo dell importanza dei destinatari e del rilievo tradizionale dell iniziativa nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L Amministrazione può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, stampati e premi quali: coppe, medaglie o targhe. Casotto, 16 febbraio 2002 4 / 5

Art. 10 - Documentazione per l ottenimento dei benefici 1. Chi è interessato ad ottenere benefici previsti dal presente regolamento deve presentare al Presidente della Regola l istanza che contenga tutti gli elementi utili all istruttoria, desumibili dalle norme stabilite per ciascun intervento. 2. Il sottoscrittore che agisca in nome di un Ente, Associazione o Gruppo, deve indicare l incaricato rivestito, ammesse tutte le responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella responsabilità dell Ente. 3. La domanda va corredata del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisce gli aspetti peculiari ed economici della istanza. Per quanto concerne Enti, Associazioni, Gruppi e Comitati vale quanto stabilito dall art.7 del presente regolamento. 4. L esito della domanda viene comunicato al richiedente entro quaranta giorni dal ricevimento. Art. 11 - Erogazione delle dispense 1. Le eventuali disponibilità di gestione, chiamate, secondo le antiche consuetudini, dispense, potranno essere distribuite ai Regolieri secondo le seguenti norme: a) la famiglia, registrata all anagrafe regoliera, come tale, riceve una quota intera; b) la vedova che ha con se figli/e ottiene una quota intera; c) la vedova sola, ottiene mezza quota; d) i figli/e separati dalla famiglia del padre ottengono, durante la vita di questi, solo metà della quota; e) i fratelli e le sorelle, non sposati, soli, ricevono ciascuno mezza quota; f) gli orfani di entrambi i genitori, se minori, ricevono ciascuno una quota intera. Art. 12 - Erogazione dei contributi ad enti ed organizzazioni 1. L erogazione dei contributi, ove sia legata a specifiche manifestazioni o iniziative, avverrà dopo la presentazione da parte dei richiedenti, siano persone fisiche, enti o associazioni, di una dettagliata relazione circa il programma o interventi svolti e le spese effettivamente sostenute. L ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme eventualmente spese rispetto a quelle ammesse inizialmente. 2. L Amministrazione, in relazione al tipo di attività di cui trattasi, ha la facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 90% dell importo stabilito. Casotto, 16 febbraio 2002 5 / 5