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REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 52-2753 PSR 2014-2020 - Misura 19 Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader - Approvazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse tra i Gruppi di Azione locale e degli indirizzi per favorire la celere attuazione della misura durante l'intero periodo di programmazione. A relazione dell'assessore Valmaggia: Visti i regolamenti: - n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; - n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; - n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; - n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; - n. 640/2014 della Commissione dell 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; - n. 807/2014 della Commissione dell 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; - n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; visto l Accordo di Partenariato con l Italia, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, in cui si definisce la strategia per l utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei e che stabilisce, tra l altro, una dotazione minima di contributo pubblico per GAL pari a 3 Milioni di Euro; vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 del Piemonte, recepito con D.G.R. 29-2396 del 9 novembre 2015 e in particolare il contenuto della Misura 19 Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader; dato atto che i beneficiari della Misura 19 sono i Gruppi di Azione Locale (GAL), società miste a partecipazione pubblico-privata che, secondo quanto previsto dallo stesso PSR, definiscono una strategia di sviluppo locale integrata e multisettoriale (Programma di Sviluppo Locale PSL) per i comuni che ricadono in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (tipologia areale D), nelle aree rurali intermedie (tipologia areale C) e nelle aree rurali ad agricoltura intensiva (tipologia areale B) già ammesse alla programmazione 2007-13; la popolazione eligibile di ciascun GAL deve essere compresa tra un minimo di 30.000 e un massimo di 100.000 abitanti e che verranno selezionati indicativamente 13 GAL; vista la DD n. 150 del 23/1/2015 della Direzione A18000 Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, protezione civile, Trasporti e logistica che stabilisce le disposizioni organizzative con individuazione dei referenti di Misura/Sottomisura per le misure del PSR 2014-20 di competenza della Direzione; preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR è stato costituito in data 26 novembre 2015 e che i criteri di selezione per la Misura 19 Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader sono stati formalmente approvati, come risulta dal verbale del 17 dicembre 2015 di detto Comitato agli atti della competente Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione del Programma; che a seguito dell approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 del Piemonte è possibile dare attuazione al Programma stesso, mediante disposizioni attuative relative alle operazioni predisposte dalle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale; che durante gli incontri partnerariali tra le competenti strutture tecniche della Giunta Regionale e AssoPiemonte LEADER, associazione che raggruppa i GAL del Piemonte, è stato condiviso che, per favorire un significativo impatto sul territorio sia necessario concentrare le risorse su al massimo 14 GAL; che Assopiemonte LEADER, in data 18 novembre 2015 (prot. 1971/AMB00) ha fatto pervenire una proposta metodologica di calcolo del contributo pubblico massimo ammissibile per i GAL che

saranno inseriti in graduatoria utile, a valere sul bando per la misura 19 Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader, di imminente apertura; che la proposta di cui sopra prevede di assegnare per i primi 35.000 abitanti l importo minimo di 3 milioni di Euro, come previsto dall accordo di Partenariato sopra citato, e i restanti contributi secondo un metodo a scaglioni di contributo decrescenti per gli abitanti che superano i 35.000 e fino a 100.000 unità; tenuto conto di detta proposta è necessario, come segue, stabilire in dettaglio i criteri di calcolo per definire la popolazione ammissibile a contributo per ciascun GAL (dati Istat 2012) e per il relativo calcolo del contributo in base al numero di abitanti ammessi e compresi nel territorio del GAL; preso atto che, durante gli incontri partnerariali tra le competenti strutture tecniche della Giunta Regionale ed ASSOPIEMONTE, è stato condiviso quanto segue: -per il calcolo della popolazione ammissibile, tenuto conto che la popolazione deve rientrare tra un minimo di 30.000 e un massimo di 100.000 abitanti residenti, è stato proposto che - per comuni con popolazione minore o uguale a 7.000 abitanti è ammessa a contributo la popolazione totale e non sono possibili zonizzazioni del territorio comunale; - per comuni con popolazione superiore a 7.000 abitanti la popolazione ammissibile è pari alla popolazione totale; il GAL tuttavia può optare per una zonizzazione e in tal caso la popolazione ammissibile corrisponderà alla popolazione residente nell area zonizzata in base ai fogli di mappa del territorio comunale; -per il calcolo del contributo pubblico per abitante è stato proposto che - per comuni con popolazione minore o uguale a 7.000 abitanti verrà conteggiata l intera popolazione; - per comuni con popolazione maggiore di 7.000 abitanti la popolazione verrà conteggiata solo fino a 7.000 unità; - se il comune è stato zonizzato, la popolazione conteggiata equivale a quella residente nell area zonizzata fino ad un massimo di 7.000 abitanti; -il contributo totale massimo ammissibile per ciascun GAL verrà calcolato attraverso un metodo di distribuzione a scaglioni decrescenti su tre fasce di popolazione conteggiata: - il primo scaglione, a cui verrà assegnato un contributo pro-capite di 60 euro per abitante, comprende la popolazione che supera i 35.000 e fino a 45.000 abitanti; - il secondo scaglione, a cui verrà assegnato un contributo pro-capite di 50 euro per abitante, comprende la popolazione che supera i 45.000 abitanti e fino a 55.000; - il terzo scaglione, con un contributo pari a 40 euro per abitante comprende la popolazione che supera i 55.000 abitanti fino a 100.000; -per favorire nell arco di tutto il periodo di programmazione un completo utilizzo delle risorse e un celere avanzamento della spesa è stato proposto che - per compensare le aree GAL in cui il contributo pubblico sarà inferiore al contributo massimo assegnato per GAL, eventuali risorse disponibili sul piano finanziario della Misura 19, o comunque derivanti da economie prodottesi sul PSR nonché dalla riserva di efficacia dell'attuazione, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 1303/2013, saranno assegnate prioritariamente ai GAL con le migliori performance e con un contributo per abitante più basso;

- nel caso in cui si riscontrasse, a livello di GAL, il mancato raggiungimento dei target previsti dai Regolamenti, dal PSR o da disposizioni regionali, potranno inoltre essere revocate parte delle risorse già assegnate a favore di altri Gal in grado di contribuire celermente all avanzamento della spesa. Si ritiene pertanto opportuno demandare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera della Direzione A18000 - la definizione tecnica del bando per la presentazione dei programmi di Sviluppo locale da parte dei GAL, le disposizioni attuative relative alla Misura 19 Sviluppo locale partecipativo CLLD LEADER, che stabiliscano, tra l altro, i termini di presentazione delle domande e di approvazione della graduatoria, compresa l istituzione di un Comitato tecnico interdirezionale in grado di supportare il Settore per l istruttoria dei PSL e dei criteri di selezione dei bandi dei GAL ; tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime delibera - la popolazione ammissibile di ciascun GAL, che ai sensi del PSR deve rientrare tra un minimo di 30.000 e un massimo di 100.000 abitanti compresi in Comuni che ricadono in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (tipologia areale D), nelle aree rurali intermedie (tipologia areale C) e nelle aree rurali ad agricoltura intensiva (tipologia areale B) già ammesse alla programmazione 2007-13, verrà conteggiata come segue: - per comuni con popolazione minore o uguale a 7.000 abitanti è ammessa a contributo la popolazione totale e non sono possibili zonizzazioni del territorio comunale; - per comuni con popolazione superiore a 7.000 abitanti la popolazione ammissibile è pari alla popolazione totale; il GAL tuttavia può optare per una zonizzazionee e in tal caso la popolazione ammissibile corrisponderà alla popolazione residente nell area zonizzata in base ai fogli di mappa del territorio comunale; - ai fini del calcolo del contributo pubblico massimo ammissibile per abitante il conteggio è il seguente: - per comuni con popolazione minore o uguale a 7.000 abitanti verrà conteggiata l intera popolazione; - per comuni con popolazione maggiore di 7.000 abitanti la popolazione verrà conteggiata solo fino a 7.000 unità; - se il comune è stato zonizzato, la popolazione conteggiata equivale a quella residente nell area zonizzata, fino ad un massimo di 7.000 abitanti; - il contributo totale massimo ammissibile per ciascun GAL verrà calcolato attraverso un metodo di distribuzione a scaglioni decrescenti in base a tre fasce di popolazione : - il primo scaglione, a cui verrà assegnato un contributo pro-capite di 60 euro per abitante, comprende la popolazione che supera i 35.000 abitanti e fino a 45.000; - il secondo scaglione, a cui verrà assegnato un contributo pro-capite di 50 euro per abitante, comprende la popolazione che supera i 45.000 abitanti e fino a 55.000; - il terzo scaglione, con un contributo pari a 40 euro per abitante comprende la popolazione che supera i 55.000 abitanti fino a 100.000; - per quanto riguarda gli indirizzi utili per favorire nell arco di tutto il periodo di programmazione un completo utilizzo delle risorse e un celere avanzamento della spesa si stabilisce quanto segue:

a) per compensare le aree GAL in cui il contributo pubblico medio sarà inferiore al massimo ammesso in istruttoria, eventuali risorse disponibili sul piano finanziario della misura 19 o comunque derivanti da economie prodottesi sul PSR nonché dalla riserva di efficacia dell'attuazione, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 1303/2013, saranno assegnate prioritariamente ai Gal con buone performance e con un contributo per abitante inferiore al massimo ammesso; b) nel caso in cui si riscontrasse, a livello di GAL, il mancato raggiungimento dei target previsti dai Regolamenti, dal PSR o da disposizioni regionali, potranno essere revocate parte delle risorse già assegnate a favore di altri Gal in grado di contribuire celermente all avanzamento della spesa; - di demandare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera della Direzione A18000 - l adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l attuazione della presente deliberazione, compresi la definizione tecnica del bando per la presentazione dei Programmi di Sviluppo locale (PSL) da parte dei GAL, le successive disposizioni attuative in relazione ai termini di presentazione delle domande e approvazione della graduatoria, compresa l istituzione di un Comitato tecnico interdirezionale in grado di supportare il Settore per l istruttoria dei PSL e dei criteri di selezione dei bandi dei GAL in fase di attuazione delle strategie. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte. (omissis)