S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A



Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa. d iniziativa del senatore STUCCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2461

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CALABRIA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Oggetto Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Sospensione dell applicazione.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Decreto Legge 13/3/1988 n. 69

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2411

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2830

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 3195 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori CADDEO, NIEDDU, BERTONI e MURINEDDU COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1998 Norme per la continuità territoriale della Sardegna TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 3195 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. La questione dei collegamenti marittimi ed aerei della Sardegna con la penisola è stata più volte portata all attenzione del Parlamento. Con il presente disegno di legge s intende riproporla al fine di ottenere un concreto intervento del Governo. Le previsioni della nostra Costituzione impongono che i cittadini abbiano un uguaglianza di diritti e di doveri. E questo principio fondamentale vale anche quando le condizioni ambientali e geografiche creino disparità che si riflettono sullo sviluppo economico e sociale. La Sardegna infatti, staccata dal continente, si trova in una condizione di svantaggio competitivo che va preso in considerazione e per quanto possibile attutito. Nel corso degli ultimi decenni si sono registrati miglioramenti significativi sul sistema dei trasporti da e per la Sardegna. Basti ricordare l istituzione del servizio traghetti delle ferrovie dello Stato nella linea Golfo Aranci-Civitavecchia, l immissione in servizio di traghetti di nuova concezione o lo sviluppo del traffico aereo. Recentemente sono stati programmati e finanziati interventi rilevanti nel sistema aeroportuale e portuale isolano. Ne è prova il finanziamento dell ammodernamento degli aeroporti ed in particolare dell adeguamento a standard internazionali dell aeroporto di Cagliari. Contestualmente è in fase di ammodernamento anche il complessivo sistema portuale e sta per decollare il porto canale di Cagliari. Questi programmi, se e quando saranno portati a compimento, consentiranno un netto miglioramento dei collegamenti marittimi ed aerei. È necessario però affrontare anche il problema dei costi attuali di trasporto perchè solo una visione globale del problema potrà permettere di individuare le necessarie soluzioni e di inserire la Sardegna in condizioni paritarie nel sistema economico nazionale e internazionale. La penalizzazione più grande consiste nel fatto che il trasporto delle persone e delle cose dalla Sardegna al continente e viceversa è obbligato all uso della nave o dell aereo. E la conseguenza immediata è il consistente aggravio dei costi di trasporto che è molto più oneroso rispetto all utilizzo del treno o dell auto consentito alle imprese e ai cittadini nella parte continentale della nazione. Un miglioramento della situazione è atteso dalle politiche di liberalizzazione del trasporto aereo e del cabotaggio. Ma gli effetti di questa scelta, operata per impulso dell Unione europea, non sono ancora percepibili nè lo saranno in modo apprezzabile nel breve periodo. Tutto questo suggerisce un intervento per rimuovere, almeno parzialmente, le condizioni di svantaggio dei cittadini e delle imprese sarde con un azione che riduca i costi del trasporto per via marittima e le tariffe del trasporto aereo. Nell ambito di queste considerazioni il presente disegno di legge attira l attenzione sulla tassa portuale e sugli effetti distorsivi che essa ha nel trasporto delle merci per le imprese manifatturiere operanti in Sardegna. La legge 28 gennaio 1994, n. 84, con l estensione generalizzata della tassa portuale ha avuto pesanti ricadute sulle imprese sarde aumentando i costi di trasporto e aggravando la loro discriminazione. La dimostrazione di quest affermazione sta nel fatto che nel 1995 in Sardegna sono state pagate tasse portuali per 39,7 miliardi. Si tratta di una somma rilevante specie se la si rapporta al volume dei traffici e delle

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 3195 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI attività economiche dell isola e soprattutto se la si paragona ai 67,3 miliardi riscossi dal fisco nei porti della Liguria. Da questi dati risulta evidente che per un azienda di trasformazione, che svolga la sua attività in Sardegna e che riceva le materie prime via mare e che debba successivamente trasportare il prodotto finito fuori dall isola, l applicazione della tassa comporta una ingiustificata moltiplicazione dei costi. Esistono infatti dei casi in cui la tassa è pagata anche quattro volte per lo stesso prodotto. Il gap naturale dell insularità diventa in questo modo esageratamente penalizzante e di conseguenza è necessario introdurre dei correttivi che riducano le disparità nell accesso ai mercati. Il disegno di legge, come recita l articolo 1, è perciò finalizzato a promuovere il principio della continuità territoriale. L articolo 2 prevede la concessione alle imprese industriali di trasformazione, con sede di stabilimento ubicato in Sardegna, di incentivi in forma automatica per ridurre il peso della tassa portuale. In particolare è concesso un credito d imposta pari all 80 per cento dell importo della tassa e della soprattassa di ancoraggio pagate nei porti sardi. L articolo 3 prevede per i residenti in Sardegna una riduzione delle tariffe di trasporto aereo di linea tra la Sardegna e gli aeroporti di Roma e di Milano fino ad un massimo del 30 per cento del costo al netto dell IVA. Le modalità di applicazione della riduzione delle tariffe saranno definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione d intesa con la regione autonoma della Sardegna. L articolo 4 definisce la copertura finanziaria del provvedimento che ammonta complessivamente a 45 miliardi annui, 20 per il credito d imposta alle imprese e 25 per la riduzione delle tariffe del trasporto dei passeggeri.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 3195 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge persegue la finalità di promuovere il principio della continuità territoriale tra la Sardegna ed il continente. Art. 2. (Credito d imposta) 1. Sono concessi alle imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento ubicata in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione del petrolio, nei limiti stabiliti dall Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui all articolo 4, incentivi in forma automatica, fruibili tramite crediti d imposta. 2. Il credito d imposta è calcolato fino al limite dell 80 per cento dell importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio in un porto della Sardegna. 3. Il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento della imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d imposta, detraendo l importo dell agevolazione dai versamenti da effettuare.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 3195 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 3. (Compensazioni tariffarie nei collegamenti aerei con il continente) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere riduzioni, per i residenti sull isola, sulle tariffe di trasporto aereo di linea tra la Sardegna e gli aeroporti di Roma e Milano. 2. Con decreto ministeriale, il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, d intesa con la regione Sardegna, le modalità di applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, l individuazione delle linee aeree ed il numero dei voli, la determinazione della percentuale di riduzione nella misura massima del 30 per cento delle tariffe normali al netto dell imposta sul valore aggiunto (IVA) e le modalità di rimborso alle società di navigazione aerea. Art. 4. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione degli articoli 2 e 3, valutati rispettivamente in lire 20 miliardi annui e lire 24 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 1998, all uopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.