Premesso che: 4999/2002 del 27.11.2002) Comune di Treviso. Comune di Verona. Comune di Padova. Comune di Venezia. Comune di Rovigo.



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Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza PROTOCOLLO D'INTESA TRA GLI ASSESSORI ALL'AMBIENTE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA REGIONE VENETO, IN MORA DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL ATMOSFERA, PER L'ADOZIONE DELLE PRIME URGENTI MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL PM10. Premesso che: - Il quadro di riferimento normativo europeo e nazionale evidenzia come l ormai prossimo 1 Gennaio 2005 costituirà un punto di svolta nella gestione della qualità dell aria, in particolare per quanto riguarda l inquinante polveri sottili o PM10. Infatti, il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 stabilisce che a partire da quella data entrerà in vigore il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m 3 da non superare più di 35 volte nell arco dell anno civile. Dall entrata in vigore del DM 60/2002 sino ad oggi tale valore limite al quale andavano sommati i cosiddetti margini di tolleranza ha avuto un mero significato di riferimento (finalizzato alla zonizzazione di cui al D.Lgs 351/99). Dal 1 Gennaio 2005 invece come sottolinea il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio interrogato sull argomento1 tale valore limite entrerà in vigore a tutti gli effetti, con le eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio per coloro ai quali la normativa stessa assegna la responsabilità della gestione della qualità dell aria. - Il monitoraggio della qualità dell aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui 1 Comunicazione del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio indirizzata al Venezia (prot. 4999/2002 del 27.11.2002)

condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta spesso in maniera consecutiva per più giorni superano di gran lunga il valore limite dei 50 µg/m 3. Nel corso degli ultimi anni nella maggior parte delle città del Veneto monitorate da ARPAV il numero di superamenti annui del valore limite è stato ampiamente superiore ai 35 consentiti dalla normativa; a questo si aggiunga che in alcune città il trend è negativo, con un numero di superamenti che ogni anno tende a crescere, a dimostrazione di come le risposte sino ad oggi attuate per tentare di contrastare l inquinamento atmosferico siano state insufficienti. Pertanto è ragionevole pensare che, con il nuovo anno, il numero dei 35 giorni di superamento del valore limite consentito dalla norma sarà superato sin dai primi mesi, in maniera decisamente analoga a quanto è stato sino ad oggi. Visto: - che la Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 902 del 4 aprile 2003, ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera e ha avviato l iter istituzionale necessario alla definitiva approvazione non ancora avvenuta da parte del Consiglio Regionale; - che diverse Amministrazioni locali hanno inviato proprie osservazioni al testo di Piano adottato, molte delle quali sono state recepite (vedi deliberazione della Giunta regionale n. 40/CR del 6/4/2004 che ha modificato il testo di Piano adottato). Considerato: che il giorno 4 Ottobre 2004, nella discussione del suddetto Piano in sede di Commissione Consiliare VII sono stati uditi gli Assessori all Ambiente dei Comuni capoluogo di Provincia, i quali hanno espresso in sintesi - le seguenti argomentazioni: - i confini amministrativi comunali, seppur utili ai fini dell applicazione delle azioni indicate nel Piano, non devono essere confusi con quelli del bacino areologico interessato dai fenomeni dell inquinamento da PM10. Posto che i meccanismi di formazione ed il comportamento del PM10 sono tali che questo inquinante può considerarsi, a tutti gli effetti, ubiquitario e quindi il fenomeno interessa l intera Valle Padana (6 regioni, 4.234 Comuni, tutti produttori di PM10). - La replicazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione adottati in via d urgenza negli anni precedenti dalle singole Amministrazioni del bacino aerologico non può essere considerata pienamente efficace se non nel limite di contribuire a ridurre l incremento dell inquinamento nei periodi più critici, né sufficiente, sia perchè il traffico rappresenta soltanto uno dei macrosettori che contribuiscono alle emissioni di PM10; 2

sia perché le zone sottoposte alla limitazione rappresentano solo una minima parte del territorio interessato dall inquinamento atmosferico; sia perché sono mancati provvedimenti strutturali importanti ed adeguati. Richiamato: il Protocollo d Intesa tra i Comuni capoluogo del Veneto firmato a Padova il 28.10.2003 con il quale: - è stata disciplinata in maniera uniforme la limitazione dei veicoli a motore, quale azione immediatamente realizzabile e di competenza dei Comuni; - è stato ottenuto il risultato di contenere l incremento dell inquinamento atmosferico riducendo le quote di PM10 immesse nell atmosfera da parte del traffico nel periodo invernale; - è stato costituito un tavolo di confronto tra le maggiori città del Veneto sulle problematiche della qualità dell aria, a cui si vuole dare continuità; per questi motivi nelle more dell approvazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera da parte del Consiglio Regionale, ovvero in assenza dei necessari provvedimenti d urgenza regionali che ne anticipino gli effetti e consentano il rispetto dei limiti fissati dalla normativa per il 2005, gli Assessori all Ambiente dei Comuni capoluogo di provincia : condividono un pacchetto di misure limitative del traffico quali interventi di carattere emergenziale come meglio descritte nelle tabelle in allegati A e B riconoscendo tuttavia che tali misure, di per sé e singolarmente prese, non sono bastanti al raggiungimento dell obiettivo prefisso dal D.M. n. 60/2002 e tuttavia sono le sole che in sede di dibattito tra Comuni sono state da tutti sottoscritte; condividono l obiettivo di incrementare l efficacia di tali misure tentando di ampliare le aree di applicazione degli stessi anche attraverso il coinvolgimento degli altri Comuni (il che rinvia, ancora una volta, alla consapevolezza che esse, in quanto applicate su di un territorio più vasto, sono passibili di produrre benefici effettivi superiori a quelli derivanti da più incisivi limiti alla circolazione sul solo territorio comunale); sottolineano la necessità di una urgente approvazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera da parte del Consiglio Regionale e dello stanziamento di congrui finanziamenti a sostegno sia delle azioni di breve periodo che di quelle di medio-lungo termine indispensabili per conseguire un efficace abbattimento delle concentrazioni di PM10 nell aria ; 3

sottolineano altresì la necessità di coinvolgimento delle superiori autorità per il varo dei competenti e necessari provvedimenti di emergenza volti a produrre il rispetto dei limiti di legge, per il PM10, nel 2005; sono consapevoli che quanto sinora concordato non può che rappresentare un primo passo nell ambito delle azioni che si dovranno o si potranno intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente, perdurando l inerzia dei superiori Enti competenti. Assessore all Ambiente del Venezia Assessore all Ambiente del Padova Assessore all Ambiente del Verona Assessore all Ambiente del Vicenza Assessore all Ambiente del Treviso Assessore all Ambiente del Rovigo Assessore all Ambiente del Belluno ALLEGATI ALLEGATO A: misure limitative del traffico ALLEGATO B: eccezioni alle misure limitative del traffico 4

ALLEGATO A Misure limitative del traffico Tipo di misura: Limitazione del traffico no-kat veicoli oggetto del provvedimento di limitazione* * Salvo specifica documentazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile attestante l installazione di marmitta catalitica a) Autovetture,come individuate all art. 54, lettera a, del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 Nuovo codice della strada, alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1 o Gennaio 1997. b) Autoveicoli,come individuati all art. 54, lettere b,c,d,e,f,gh,i,l,m,n, 2 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 Nuovo codice della strada, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1 Ottobre 1997. c) vetture a benzina immatricolate prima del 1.1.93 (non catalizzate); d) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1.1.2000. Periodo dal 4 novembre 2004 al 25 marzo 2005 Quando? almeno nelle giornate di giovedì e venerdì, estendibili a discrezione delle singole amministrazioni, escluso il periodo dal 23.12.2004 al 7.01.2005 Orario di chiusura nell orario ricompreso tra le ore 7:30 e le ore 19:00 Dove stessa area del bollino blu o aree individuate dai comuni secondo le rispettive esigenze viabilistiche. 2 Autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d opera. 5

Tipo di misura veicoli oggetto del provvedimento di limitazione Circolazione a targhe alterne dei veicoli catalizzati a discrezione delle singole amministrazioni I veicoli catalizzati, ad eccezione dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati dopo il 1.1.2000 e dei motoveicoli a 4 tempi. Periodo dal 4 novembre 2004 al 25 marzo 2005 Quando? nelle giornate di giovedì e venerdì escluso il periodo dal 23.12.2004 al 7.01.2005 Orario di chiusura nell orario ricompreso tra le ore 7:30 e le ore 19:00 Dove stessa area del bollino blu o aree individuate dai comuni secondo le rispettive esigenze viabilistiche. Tipo di misura Quali veicoli sono oggetto del provvedimento di limitazione Blocco totale del traffico Tutti i veicoli Periodo dal 4 novembre 2004 al 25 marzo 2005 Quando? Almeno due domeniche da individuarsi all interno del periodo di limitazione (escluse le domeniche 26.12.2004 e 02.01.2005). Orario di chiusura nell orario ricompreso tra le ore 7:30 e le ore 19:00 Dove stessa area del bollino blu o aree individuate dai comuni secondo le rispettive esigenze viabilistiche. 6

ALLEGATO B Eccezioni alle misure limitative del traffico Le seguenti categorie di veicoli a motore sono escluse dai provvedimenti di cui al precedente allegato A: a) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; b) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico); c) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità; e) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio; f) autovetture al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. g) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; h) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; i) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio") j) veicoli con targa straniera; k) veicoli utilizzati, per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"); l) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi 7

di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato m) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili; n) veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante il servizio prestato; o) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell area interdetta, limitatamente al percorso necessario all andata e al ritorno dall albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione; p) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto nell'ambito di piani di mobility management aziendale; q) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario; r) veicoli commerciali che aderiscono alle iniziative di rinnovo del parco circolante ed espongono il contrassegno previsto dall'amministrazione Per particolari situazioni riguardanti l organizzazione della mobilità e dei trasporti locali, ogni singola Amministrazione potrà disporre ulteriori provvedimenti di deroga. Limitatamente alla misura circolazione a targhe alterne dei veicoli catalizzati è fatta salva la facoltà in capo alle singole Amministrazioni Comunali di prevedere deroghe per i veicoli di proprietà dei residenti nelle aree sottoposte alle limitazioni. Titolo autorizzatorio Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti,. sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.. 8