CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI RECCO



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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI RECCO Articolo 1: Norme regolatrici dell appalto Il presente servizio ha per oggetto l affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 s.m.i., del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato Broker ), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP. Articolo 2: Oggetto dell appalto Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio concerne l analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche: 1. Analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell Ente, finalizzata alla razionalizzazione delle varie coperture assicurative; 2. Analisi tecnico - assicurativa delle polizze assicurative esistenti, in relazione allo stato dei rischi presenti e delle migliori condizioni rinvenibili sul mercato assicurativo attuale, con conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare; 3. Formulazione del piano assicurativo ottimale confacente alle esigenze dell Ente; 4. Consulenza e assistenza agli Uffici preposti del Comune per l effettuazione della valorizzazione dell inventario ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare del Comune stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi. Analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici e artistici; 5. Gestione dei sinistri per l intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, con valutazione almeno semestrale dell andamento dei sinistri in cui è coinvolto l Ente mediante la produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri chiusi e liquidati, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti); 6. Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dal Comune e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico del Comune, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche; 7. predisposizione dei capitolati speciali d appalto, strutturati sulla base delle reali esigenze dell Ente, per ogni ramo di rischio comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l attribuzione dei corretti massimali della stima valori, nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente finalizzata all ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico del Comune; ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie assicuratrici; 8. Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d oneri, bandi di gara, lettere-invito). Predisposizione di un apposita relazione in ordine alle offerte 1

pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte; 9. Assistenza nell individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato; 10. Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto; 11. Assistenza nella trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale e di quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico, curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicurative degli indennizzi dovuti; 12. Verifica sulla corretta applicazione di eventuali regolazioni e/o franchigie; 13. Consulenza, assistenza e redazione di pareri esaustivi in merito a ogni situazione avente interesse assicurativo che l ente riterrà opportuno sottoporre nel corso del servizio; 14. tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa e relativa valutazione dell impatto nella gestione del pacchetto assicurativo dell Ente; 15. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall Amministrazione Comunale; 16. Rendere disponibile un servizio che agevoli l Amministrazione nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi con creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, indicazione dell ammontare di eventuale franchigia corrisposta; 17. Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull attività svolta dal broker nell arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell Ente; 18. Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici; 19. Redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità; 20. Attività di formazione e informazione del personale del Comune interessato alla gestione delle problematiche assicurative anche su argomenti specifici dallo stesso richiesti, nonché per approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale; 21. Consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri dalle quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento; 2

Articolo 3 - Situazione assicurativa del Comune di Recco I contratti assicurativi attualmente in corso sono i seguenti: Polizza di Responsabilità Civile Terzi RCO: compagnia AXA Assicurazioni premio annuo 90.000,00; Polizza Incendio compagnia: Vittoria Assicurazioni premio annuo 3.887,58; Polizza Furto e rischi assimilati, con la compagnia Vittoria Assicurazioni premio annuo 1.700,00; Polizza RC Auto, Libro matricola per il parco automezzi: Unipol Assicurazioni premio annuo 26.715,00; Polizza Infortuni Cumulativa: Unipol Assicurazioni premio annuo 4.768,00; Polizza Kasko veicoli dipendenti: Unipol Assicurazioni premio annuo 1.900,00; Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi. Articolo 4: Durata dell appalto Con decorrenza presumibilmente dal 9/10/2015 e comunque dalla data che sarà indicata dall amministrazione e scadenza fissa al 9/10/2018. L Ente si riserva la facoltà di breve proroga tecnica nelle more di indizione di una nuova gara. E data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione annuale mediante lettera Raccomandata, da inviarsi almeno 120 gg. prima di ogni scadenza annuale. In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Ditta, su richiesta dell Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre novanta giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta o al Comune medesimo. Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109 D.Lgs 7/09/2005 n. 209. Articolo 5: Corrispettivo Il servizio di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali, conseguentemente a procedura di evidenza pubblica, saranno stipulate le polizze assicurative. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. L importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Art. 6 Pagamento dei premi assicurativi Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker; il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Recco, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Recco. Non sono imputabili all Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker. Il Broker si impegna a rilasciare all Ente le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall eventuale sospensione delle garanzie assicurative. 3

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tale proposito, ai sensi dell art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al c.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'art.3, co.9, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Articolo 8: Obblighi del broker aggiudicatario Il Broker nell espletamento del servizio si impegna a: 1) impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all utilizzo della documentazione necessaria 2) svolgere l incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all offerta presentata in sede di gara, nell interesse dell ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; 3) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività dell Ente; 4) garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta; 5) non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Ente; 6) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall Ente; 7) mettere a disposizione dell Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; 8) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell Amministrazione ; 9) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza dell incarico, inoltre, il broker è tenuto a: assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell inizio dell incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data. a tenere il segreto d ufficio ed osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all articolo 1176 del Codice Civile. Il Comune di Recco s impegna a: non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del Broker; 4

rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Recco con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker; fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; Articolo 9 Svolgimento dell incarico E esplicitamente convenuto che restano in capo all Ente l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d impegnare in alcun modo l Ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Articolo 10 Referente del Broker Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell Ente per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest ultimo. Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest ultimo, che dovrà anch egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa. Articolo 11: Prerogative del Comune Restano di esclusiva competenza del Comune la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l adozione degli atti amministrativi e l approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l appalto delle coperture assicurative di cui necessita l Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali. Articolo 12: Aggiudicazione del servizio L aggiudicazione del servizio avverrà secondo le norme. I termini, le modalità e le condizioni definite all interno del presente capitolato e relativo bando. Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta si sensi dell art. 55, comma 5 D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 s.m.i. Il criterio di aggiudicazione dell appalto è quello a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all art. 83 del suddetto decreto, valutata sulla base degli elementi indicati nel bando. Articolo 13: Penali Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale ovvero nell offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Recco provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, assegnando al Broker 7 gg. naturali e consecutivi dal suo ricevimento per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. 5

Nel caso di mancata trasmissione semestrale delle statistiche sinistri e/o mancata trasmissione nella tempistica di cui all art. 2 punto 5 dell andamento sinistri - previo sollecito dell Ente a scadenza del periodo effettuato con e-mail, fax o lettera raccomandata - verrà introitata dall Ente una percentuale pari all 1% della cauzione versata per ogni giorno di ritardo successivo al terzo giorno dalla data di ricevimento del sollecito stesso. Articolo 14: Risoluzione del Contratto Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Recco risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l immediata risoluzione del contratto. Articolo 15 Divieto di subappalto e cessione del contratto Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. Art. 16 Polizza assicurativa Alla data di presentazione dell offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell incarico e dovrà avere il massimale di almeno 2.500.000,00. Art. 17 Autorizzazione al trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all esecuzione dell incarico regolamentato dal presente capitolato. Articolo 18: Controversie Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell interpretazione e nell esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell Autorità Giudiziaria competente. Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Genova. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell arbitrato di cui all art. 241 c.1 bis del d.lgs.163/2010 Articolo 19: Rinvio normativo Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici, alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia. 6