REGOLAMENTO D USO STAZIONI ECOLOGICHE CONSORTILI



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Sede legale: Piazza Risorgimento n. 1 12051 ALBA (CN) Sede Impianti: Loc. Cascina del Mago 12040 Sommariva Perno (CN) Registro Imprese di Cuneo e C. Fiscale: 90011440048 P. I.V.A.: 02298440047 REA 183098 REGOLAMENTO D USO STAZIONI ECOLOGICHE CONSORTILI

SOMMARIO Art.1 Oggetto del regolamento....3 Art. 2 Definizioni...3 Art.3 Gestione del servizio, modalità....3 Art.4 Accesso alle stazioni ecologiche consortili, modalità e obblighi. 4 Art.5 Orari....4 Art.6 Rifiuti ammissibili, modalità...5 Art.7 Divieti....6 Art.8 Vigilanza e Controlli....7 Art.9 Sanzioni....7 Art.10 Disposizioni transitorie e finali...7 Allegato 1 - Imballaggi domestici in plastica conferibili presso le stazioni ecologiche consortili...8 2

Art. 1 Oggetto del regolamento. 1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le modalità e gli obblighi per un ordinato e corretto utilizzo delle stazioni ecologiche consortili, site in ALBA C.so Bra, BRA C.so Monviso, BRA Pollenzo, PRIOCCA, CANALE, MONTÀ, MONTICELLO D ALBA, NEIVE, NARZOLE, NOVELLO, SOMMARIVA DEL BOSCO, SANTO STEFANO BELBO, POCAPAGLIA, CHERASCO, CERVERE, MARENE e LA MORRA ed eventuali altre che in futuro venissero realizzate. Art. 2 Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: - CO.A.B.SE.R: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti; - Stazione ecologica: la struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.) ed allestite e gestite altresì nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell ambiente, nonché della sicurezza del lavoro. - Incaricato del Soggetto Gestore: la persona fisica deputata dal Soggetto Gestore alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento della stazione di conferimento. - Utenza domestica: famiglia che detiene la propria residenza presso una civile abitazione ubicata su uno dei comuni del CO.A.B.SE.R. - Utenza non domestica: attività commerciale, artigianale o di servizi con sede presso uno dei comuni del CO.A.B.SE.R. Art. 3 Gestione del servizio, modalità. 1. Il soggetto gestore della stazione ecologica è il Consorzio di bacino CO.A.B.SE.R. che provvede alla gestione nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia. 2. Le operazioni di competenza del Soggetto Gestore sono realizzate attraverso personale proprio, oppure attraverso l affidamento di specifico incarico a soggetti terzi, sia per quanto riguarda la guardiania sia per quanto riguarda il ritiro e/o il trasporto dei vari materiali. 3

Art. 4 Accesso alle stazioni ecologiche consortili, modalità e obblighi. 1. L accesso alla stazione ecologica consortile è consentito a tutti i cittadini residenti nei comuni del CO.A.B.SE.R. nonché ai titolari di attività commerciali e artigianali ubicate sul territorio del Bacino Consortile medesimo. 2. L accesso è consentito senza limitazioni alle autovetture, mentre per gli automezzi è limitato a trattori, furgoni e camioncini aventi portata utile non superiore a 15 quintali. 3. All interno dell area i mezzi motorizzati dovranno procedere a passo d uomo e i conducenti potranno sostare solo per il tempo necessario alle operazioni di scarico, rispettando l ordine di entrata nella stazione di conferimento. 4. Gli utenti sono tenuti a segnalare la loro presenza all interno della stazione ecologica all incaricato del Soggetto Gestore, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medesimo per quanto attiene il conferimento dei materiali e a comunicare le generalità e la provenienza, qualora richiesto. 5. Per ragioni di controllo e/o di statistica l incaricato del Soggetto Gestore, nel rispetto della normativa vigente, potrà essere autorizzato dal CO.A.B.SE.R. a registrare gli accessi alla stazione ecologica, annotando il nominativo del conferente, il luogo di residenza del medesimo, il quantitativo e la tipologia di rifiuti conferiti. 6. Nei limiti del possibile il materiale deve entrare nella stazione ecologica già separato per tipologie. 7. Eventuali operazioni necessarie alla divisione dei materiali conferiti devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dall incaricato del Soggetto Gestore a cui non è dovuto alcun compenso. Art. 5 Orari. 1. L accesso alle stazioni ecologiche è consentito esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura che sono indicati nell apposita tabella posta all ingresso di ciascuna stazione. Le eventuali modifiche dei giorni ed orari di apertura, sono disposte esclusivamente dal CO.A.B.SE.R. per esigenze legate alla gestione del servizio di custodia. 4

Art. 6 Rifiuti ammissibili, modalità. 1. Con riferimento alla normativa vigente ed in subordine alle possibilità gestionali presso le stazioni ecologiche consortili potranno essere conferite, in modo rigorosamente separato, le seguenti tipologie di rifiuti: - carta e cartone; - vetro; - legno (pedane, pallets, mobilio ecc ); - frazione verde (ramaglie, potature, sfalci); - imballaggi in plastica di cui all allegato 2; - teli agricoli in nylon, nella misura massima di n. 5 ballotti per conferimento ; - rottami e imballaggi ferrosi; - oli motore esausti, esclusivamente provenienti da utenze domestiche e nella misura massima di dieci litri per conferimento; - batterie per auto, esclusivamente provenienti da utenze domestiche e nella misura massima di n. due pezzi per conferimento; - pneumatici fuori uso, esclusivamente provenienti da utenze domestiche, nella misura massima di n. quattro pezzi per conferimento; - farmaci scaduti; - pile e batterie; - RAAE - frigoriferi e congelatori ad uso domestico (massimo due pezzi per conferimento) - RAAE altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso; - macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell abitazione e provenienti da utenze domestiche e nella misura massima di 0,5 metri cubi per conferimento; - scarti di cartongesso derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell abitazione e provenienti da utenze domestiche e nella misura massima di 2,00 metri cubi per conferimento; 5

- materassini di lana di roccia derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell abitazione e provenienti da utenze domestiche e nella misura massima di 2,00 metri cubi per conferimento; - rifiuti ingombranti; - oli vegetali esausti; - contenitori T/FC; - contenitori contenenti residui di vernici, solventi, colle, ecc. provenienti da utenze domestiche; - cartucce toner ed altri consumabili da stampa; - contenitori vuoti per fitofarmaci, che dovranno obbligatoriamente essere lavati secondo le modalità previste dalla D.G.R. 26-25685/98, immessi in sacchi di plastica semitrasparente, chiusi e di peso complessivo inferiore a 30 kg, riportanti mediante adesivo o targhetta i dati identificativi dell azienda agricola di provenienza (ragione sociale, indirizzo e P. IVA) e consegnati all incaricato del Soggetto Gestore. Art. 7 Divieti. 1. È fatto divieto di scarico, da parte di chiunque, di qualsiasi tipo di rifiuto all esterno della recinzione della stazione ecologica. 2. È fatto divieto di scarico di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dagli appositi cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica all interno della stazione. 3. È vietato il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto diverso da quelli previsti al precedente art.5. 4. È fatto divieto di conferimento dei rifiuti di cui al precedente art. 5 in modo non separato. 5. È fatto divieto di conferimento ad opera di utenze non domestiche, di rifiuti speciali, nonché dei rifiuti assimilati agli urbani qualora destinati allo smaltimento e dei rifiuti pericolosi, ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 184. 6. È vietato il conferimento ad opera di utenze domestiche e non domestiche, che risiedono al di fuori dei comuni consorziati. 7. È vietata la cernita manuale dei rifiuti, il recupero del materiale all interno dei cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica, la manipolazione dei rifiuti depositati, l utilizzo di fiamme libere ed ogni altra azione od omissione 6

che possa mettere in pericolo la sicurezza e l incolumità personale, degli altri utenti e degli incaricati dal Soggetto Gestore. 8. E vietato il conferimento di sabbie stradali e/o materiali misti derivanti dalla pulizia di strade ed aree pubbliche, mercati, cimiteri, ecc Art. 8 Vigilanza e Controlli. 1. Le attività di vigilanza presso le stazioni ecologiche potranno avvenire, oltre che attraverso i vari corpi di pubblica sicurezza e la Polizia Municipale, tramite organismi anche a carattere volontario, debitamente autorizzati. 2. L Amministrazione Comunale o il CO.A.B.SE.R. potranno, in qualsiasi momento avvalersi di strumenti audiovisivi, o di altro mezzo, per il controllo della Stazione di conferimento, nel rispetto della normativa vigente. 3. L incaricato del Soggetto Gestore, e/o i soggetti preposti alla vigilanza di cui al precedente comma 1, possono, in qualunque momento, procedere a verifiche del contenuto di sacchi, cartoni o altro, rinvenuti in violazione delle disposizioni del presente Regolamento ovvero della normativa vigente, al fine di individuare il soggetto responsabile. 4. Per tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/81. Art. 9 Sanzioni. 1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l applicazione delle altre sanzioni dirette e accessorie previste dal Titolo VI, Capo I D. Lgs. 152/06, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,82 a Euro 258,22. 2. La violazione dei divieti di cui al precedente art.7. commi 1 e 2, fermo restando l addebito delle spese di bonifica ove necessario, è considerato abbandono di rifiuti e quindi punito ai sensi del D. Lgs. 152/06. Art. 10 Disposizioni transitorie e finali. 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto 8 aprile 2008 disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 7

differenziato e s.m.i. (Decreto 13 maggio2009) nonché alle altre norme statali, regionali, ecc.. emanate o emanande in materia. 2. Il presente Regolamento, a seguito dell approvazione, diventa immediatamente esecutivo. * * * * * * * * * * 8

Allegato 1 Imballaggi domestici in plastica conferibili presso le stazioni ecologiche consortili. ALIMENTARI: Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. (*) Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc. (*) Confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte) Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura) (*) Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati) (*) Vaschette porta uova Vaschette per alimenti, carne e pesce (*) Vaschette/barattoli per gelati (*) Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (*) Reti per frutta e verdura Film e pellicole (*) Barattoli per alimenti in polvere Contenitori vari per alimenti per animali (*) Coperchi Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (*) (*) Sono da considerarsi Frazione estranee (e pertanto non sono conferibili nella raccolta differenziata) se presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili. NON ALIMENTARI: Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata (*) Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici) (*) Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli) Blister, e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il fai da te ) Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte) Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso Reggette per legatura pacchi Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali) (*) Vasi per vivaisti (*) (*) Sono da considerarsi Frazione estranee (e pertanto non sono conferibili nella raccolta differenziata) se presentano evidenti residui pericolosi e non pericolosi. 9