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Decreto Rettore Repertorio nr 92 del 19.03.04 Prot. n. 7231 Tit. II cl. 1 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2002, serie generale, modificato con Decreto Rettorale n. 67 del 24.02.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/03/2003 serie generale, ed in particolare gli artt.12 e 41; VISTO Il decreto Rettorale n. 65 del 19.02.2004 di emanazione del Regolamento per le elezioni del Rettore; CONSIDERATO che, al fine di garantire la maggiore sicurezza possibile nell espletamento di tale procedimento informatico, l Amministrazione ha preso in considerazione la possibilità di far svolgere tali elezioni tramite la procedura certificata dal CINECA, Consorzio Interuniversitario, e che per fare ciò, occorre modificare l art. 12 del suddetto regolamento, il quale recita, tra l altro: ( ) presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato ad un elaboratore centrale installato presso il Rettorato, in quanto nel caso di votazioni telematiche svolte tramite il CINECA, l elaboratore centrale non sarebbe installato presso il Rettorato, ma presso la sede stessa del Consorzio; CONSIDERATO inoltre che, al fine di non aggravare la procedura delle elezioni del Rettore con ulteriori elezioni degli studenti per completare tutti i Consigli di Corso di Studio e di Scuole di Specializzazione, pare opportuno specificare che fanno parte dell elettorato attivo gli studenti, ove eletti, nei Consigli, ove costituiti; VISTA La delibera del Senato Accademico n. 2/2004/5 del 8 marzo 2004 di

ESAMINATO approvazione delle suddette modifiche ogni opportuno elemento DECRETA Art. 1 Il Regolamento per le elezioni del Rettore emanato con D.R. n. 65 del 19.02.2004 è modificato nell art. 7 e nell art.12 e precisamente: 1. viene inserita la parola ove tra le parole studenti ed eletti nel comma 3, prima riga, e viene inserita l espressione ove costituiti dopo Scuole di Specializzazione nel comma 3, seconda riga dell art.7 Elettorato Attivo 2. vengono cassate le parole installato presso il Rettorato dal testo dell art. 12 Operazioni di voto ; Art.2 Il testo del Regolamento per le elezioni del Rettore risultante dalle modificazioni prima indicate, allegato al presente decreto per farne parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione, viene pubblicato all Albo dell Ateneo ed è reso disponibile sul sito web dell Università. REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE Capo I NORME GENERALI Art.1 Indizione delle elezioni Il presente regolamento disciplina le elezioni del Rettore secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 41 dello Statuto. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto dal Professore di I fascia più anziano nel ruolo, d ora in avanti indicato come Decano, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Il decreto del Decano è pubblicato all Albo ufficiale dell Università; è consultabile sul sito web dell Ateneo. Il decreto deve indicare la data delle elezioni, le sedi previste per lo svolgimento delle elezioni, orari e date delle votazioni e dell eventuale ballottaggio, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali nonché l invito alla presentazione delle candidature e dei programmi. Art. 2 Date delle elezioni

La prima votazione, l eventuale seconda votazione e l eventuale ballottaggio hanno luogo secondo il calendario fissato nel decreto di indizione delle elezioni. Art. 3 Anticipata cessazione dalla funzione del Rettore In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale per qualsiasi causa, vengono immediatamente indette nuove elezioni e il Pro Rettore assume le funzioni del Rettore, fino all insediamento del nuovo Rettore. Il Decano indice le elezioni per il Rettore fissando la data di svolgimento delle stesse entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore. Art. 4 Candidature L elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione al Decano di candidature in forma scritta corredate da: a) un documento programmatico; b) il nome del Pro - Rettore; c) una lista contenente almeno 40 firme di elettori proponenti la candidatura. La presentazione delle candidature corredate dai documenti prima indicati deve avvenire entro 30 giorni dalla data stabilita per le elezioni. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l abbia nel frattempo ritirata. Le candidature sono pubblicate all Albo ufficiale dell Università e sono consultabili sul sito web dell Ateneo. Art. 5 Maggioranze per le elezioni In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio. Le elezioni sono da considerarsi valide qualora vi abbia preso parte almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Capo II CORPO ELETTORALE Art. 6 Elettorato passivo Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o che presentino dichiarazione di opzione al regime di impegno a tempo pieno. Sono esclusi i professori fuori ruolo e coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 17 DPR 382/80.

Sono esclusi altresì coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Art. 7 Elettorato attivo L elettorato attivo per l elezione del Rettore, salve le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, è costituito da: 1. i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori; 2. i rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigente in misura pari al 10% del totale del personale di cui al numero 1, eletti con le modalità di cui al successivo art.8; 3. gli studenti, ove eletti, nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Scuole di Specializzazione, ove costituiti, e nella Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica, ove costituita, alla data della indizione delle elezioni. Art. 8 Elezioni dei rappresentanti del personale Prima della presentazione delle candidature per l elezione del rettore, si procede alle operazioni per l elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Tali elezioni sono indette con decreto del decano. L elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ed in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti. Nel decreto di indizione delle elezioni vengono stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni. Art. 9 Liste dei votanti Almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, a cura degli Uffici competenti, sono predisposti gli elenchi degli aventi diritto al voto. Gli elenchi sono pubblicati all Albo ufficiale dell Università e sono consultabili presso il sito web dell Università. Entro e non oltre 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi dovranno pervenire gli eventuali ricorsi sui quali la Commissione elettorale decide nelle successive 48 ore, provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie. Capo III SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI Art. 10 Composizione dei seggi elettorali I componenti dei seggi elettorali vengono designati mediante sorteggio da parte dell Ufficio che si occupa delle elezioni. Il Decano provvede alla nomina dei componenti dei seggi elettorali. I seggi vengono insediati uno a Vercelli, uno ad Alessandria e uno a Novara. Il Seggio è composto da 5 componenti, e 5 supplenti, scelti rispettivamente tra i professori di I fascia, tra i professori di II fascia, tra i ricercatori, tra il personale tecnico amministrativo e tra gli studenti. Le funzioni di componente del seggio sono obbligatorie; in caso di legittimo impedimento il componente di seggio può essere sostituito dal supplente. I membri supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali. Il seggio nomina il Presidente, il vice presidente ed il Segretario.

Art. 11 Il seggio elettorale Il seggio si riunisce il giorno precedente le votazioni per ricevere il materiale concernente le stesse (elenchi elettori assegnati al seggio, elenco candidature, il timbro dell Università, ecc), in caso di votazioni con procedimento non informatizzato; si insedia il giorno stesso in caso di votazioni telematiche. Almeno 3 membri del seggio devono essere sempre presenti allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali. L accesso al seggio è consentito soltanto agli elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di riconoscimento. Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all identificazione degli elettori mediante conoscenza personale. Accertata l identità personale dell elettore il Presidente lo invita ad apporre la propria firma nel registro di seggio. Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell ordine nel seggio elettorale. Egli può, con ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l allontanamento dall aula dello scrutatore o dell elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. Nel caso di allontanamento di uno scrutatore il Presidente provvede alla chiamata di un supplente. In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede l intervento della forza pubblica. Qualora i disordini o incidenti configurino un ipotesi di reato, il Presidente deve farne immediata denuncia all Autorità Giudiziaria. Possono assistere alle operazioni elettorali rappresentanze dei candidati senza possibilità di intervento. In caso di reclami e incidenti relativi alle operazioni di voto il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami di cui sopra. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale nel termine di ventiquattro ore dalla pronuncia. Art. 12 Operazioni di voto In caso di voto mediante procedura telematica un membro del seggio elettorale, dopo aver accertato l identità dell elettore e la sua iscrizione nell apposita lista, accompagna l elettore alla postazione e predispone il computer per l espressione del voto; presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato a un elaboratore centrale. In caso di voto mediante procedura non informatizzata l elettore, dopo che è stata accertata la sua identità, riceve una scheda elettorale e una matita copiativa in dotazione al seggio, si reca nell apposita cabina e indica sulla scheda il nominativo prescelto. Art. 13 Espressione del voto Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed ogni avente diritto può designare un solo nominativo. Queste disposizioni si applicano anche in caso di ballottaggio. Art. 14 Assistenza in caso di impedimento Gli elettori disabili o fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l assistenza di un familiare o di altro elettore dello stesso seggio, liberamente scelto dall elettore stesso;

l impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un disabile. Art. 15 Scrutinio Al termine della votazione mediante procedimento telematico i Presidenti dei seggi o i loro delegati, uno per seggio, si recano presso la sede centrale, recando il materiale elettorale opportunamente sigillato, per procedere immediatamente alle operazioni di scrutinio. Il Presidente del nuovo seggio, costituito dai rappresentanti dei seggi delle tre sedi, accerta la corrispondenza tra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dall elenco degli elettori ed il numero risultante dal sistema telematico, decodifica i voti, stampa il risultato. A conclusione dello scrutinio i risultati della votazione vengono riportati nel verbale cartaceo delle operazioni elettorali sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale. Il verbale cartaceo ed il supporto informatico contenente i dati acquisiti vengono trasmessi al responsabile dell Ufficio competente. Al termine delle votazioni mediante procedimento non informatizzato, per ciascuna votazione i rappresentanti di ciascun seggio elettorale, devono parimenti recarsi presso la sede centrale, recando il materiale elettorale opportunamente sigillato, per procedere immediatamente alle operazioni di scrutinio, accertare il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dal rispettivo elenco, ed estrarre dalle urne le schede riscontrando che il numero corrisponda a quello dei votanti. Per ciascuna votazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio. La proclamazione dei risultati è effettuata con provvedimento del Decano. Capo IV GARANZIE Art. 16 Composizione della Commissione Elettorale Il Decano nomina 20 giorni dopo il decreto di indizione delle elezioni la Commissione elettorale. La Commissione elettorale è composta dal Decano che la presiede, dal Direttore Amministrativo, dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza e da altri due componenti scelti dallo stesso Decano, il quale nomina anche un segretario. Qualora il Preside della Facoltà di Giurisprudenza abbia presentato la candidatura a Rettore, il Decano nomina un Professore esperto in materie giuridiche, e possibilmente nel settore del diritto amministrativo o pubblico. Art. 17 Competenze della Commissione Elettorale La Commissione elettorale riceve, vaglia e decide sui ricorsi per la presentazione delle candidature, la composizione del corpo elettorale, sulle contestazioni per irregolarità delle operazioni di voto e dello scrutinio.

Art. 18 Ricorsi e decisioni della Commissione Elettorale Chiunque abbia interesse può presentare ricorso per la presentazione delle candidature entro 5 giorni dalla pubblicazione all Albo Ufficiale dell Università, la composizione del corpo elettorale alla Commissione Elettorale entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi, per irregolarità delle operazioni di voto o di scrutinio entro ventiquattro ore dalla pronuncia provvisoria del Presidente di seggio. Le decisioni della Commissione Elettorale, che vengono prese secondo diritto, a maggioranza assoluta dei componenti, entro dieci giorni dalla proposizione dei relativi ricorsi, sono inappellabili. Art. 19 Ulteriori garanzie Ad ulteriore garanzia La Commissione Elettorale procede al riesame delle decisioni prese su segnalazione di chiunque vi abbia interesse. Tali segnalazioni devono pervenire entro il termine di tre giorni dalla pubblicizzazione di tali decisioni. Il riesame deve essere effettuato entro 20 giorni dalle relative segnalazioni. Capo V NOMINA DELL ELETTO Art. 20 Nomina Il Rettore è nominato con decreto del Ministro competente ed è reso pubblico mediante affissione all albo ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Il Rettore deve essere in regime di impegno a tempo pieno e lo deve mantenere per tutta la durata della carica, pena la decadenza. Qualora l eletto si trovi in regime di impegno a tempo definito, dovrà optare, entro tre giorni dalla nomina per il regime a tempo pieno, pena la decadenza dall incarico. La carica di Rettore è incompatibile con le cariche di Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento; inoltre, non può essere membro del Nucleo di Valutazione. Art. 21 Decorrenza e durata del mandato Il Rettore dura in carica quattro anni accademici. Il Rettore è rieleggibile in modo consecutivo per una sola volta. Non è rieleggibile per l intera durata del mandato colui il quale abbia già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi precedenti. Capo VI NORME FINALI Art. 22

Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto si fa rinvio, per quanto compatibile, al D.P.R. 30.3.1957 n. 361 Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati e il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei professori e ricercatori e del personale tecnico amministrativo, emanato con D.R. n. 296 del 19.07.2002. Art. 23 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua emanazione ed è pubblicato all Albo dell Ateneo ed è disponibile sul sito web dell Università. Vercelli, 15.03.2004 IL RETTORE (F.to Prof. Ilario VIANO)