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Transcript:

COPIA CITTA DI SPINEA Provincia di Venezia Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale DELIBERAZIONE N. 104 DEL 21/12/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:40, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge con nota Prot. n.39537 del 15.12.2015, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 1 CHECCHIN SILVANO P 10 ZORZETTO PENZO MARIO P 2 D'ATRI LUCA P 11 MALVESTIO ANNA P 3 BARBIERO PAOLO P 12 TESSARI CLAUDIO A 4 PAROLARI LUANA P 13 ZAMENGO FRANCA A 5 ZOLLO MAURO P 14 ARMELAO MAURO A 6 DE PIERI FRANCESCO P 15 CARRARO ELIA A 7 LITT GIOVANNI P 16 DE PIERI MASSIMO P 8 MARGIOTTA MANUELA P 17 MAZZOTTA STEFANIA P 9 MARASTONI MARZIA P Totale Presenti 13 Totale Assenti 4 Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Luca D'Atri. Partecipa alla seduta Guido Piras. Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: BARBIERO PAOLO, PAROLARI LUANA, MAZZOTTA STEFANIA invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nell ordine del giorno dell odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 PREMESSO: IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato quanto stabilito dall art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; Visto il Decreto del Ministero dell interno del 28 Ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2016 è differito al 31 Dicembre 2015; Premesso che: - l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l imposta unica comunale (IUC), che si compone dell imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); - l art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, prevede che l istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU; - visto l art. 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2014, il quale dispone che: 1. Le aliquote e le detrazioni d imposta sono approvate con deliberazioni dell organo competente, come individuato dall art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione per l anno di riferimento e ai fini dell approvazione dello stesso. Considerato che la legge n. 147/2013 e successivo decreto - legge n. 16/2014, e Legge di stabilità 2015, n. 190/2014, prevedono: - all art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; - l art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli

determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall art. 13 del citato D.L. 201/2011; Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall art. 1, commi 707 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l imposta municipale unica (IMU) per l anno 2016 risulta basata su una disciplina analoga a quella del 2015, che prevede: - la non applicabilità dell imposta all abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; - la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all abitazione principale; - l esenzione dei fabbricati strumentali all attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; Considerato che l Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l assolvimento dei compiti istituzionali; Ritenuto pertanto necessario, nell ambito delle politiche finanziarie dell Amministrazione comunale tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicarsi all imposta in oggetto per l anno 2016, differenziandole in modo da rispondere a particolari esigenze abitative e sociali ritenute meritevoli di particolare considerazione da parte dell amministrazione comunale; Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella seduta della 1^ Commissione consiliare; Visti i pareri espressi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; VISTO l art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito: PRESENTI 13 ASSENTI 4 VOTANTI 11 FAVOREVOLI 11 CONTRARI 0 ASTENUTI De Pieri M., Mazzotta S. 2 DELIBERA 1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all Imposta municipale unica (IMU), con efficacia dal 1 gennaio 2016: - aliquota pari al 5,0 per mille per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate dal soggetto passivo, intendendosi per tale l immobile nel quale il contribuente e

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L aliquota si estende anche alle relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7; - aliquota pari al 7,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale di Venezia (ATER) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7; - aliquota pari all 8 per mille per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato (L. 431/1998, art. 2 comma 3) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. La sussistenza di tali requisiti deve essere dichiarata dal contribuente nei termini previsti dal regolamento comunale. - aliquota pari al 9,5 per mille per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli ed aree fabbricabili; - di prendere atto pertanto che rimane invariata, ai sensi dell art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, dando atto che l aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta al 9,5 per mille come nel 2014, di cui il 7,6 per mille è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e l 1,9 per mille è la quota di competenza comunale; 2. di confermare, con riferimento all esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli alloggi regolarmente assegnati dallo IACP o dall ATER, nell importo di 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobile; 4. di dare atto che la base imponibile dell IMU è costituita dal valore dell immobile come previsto dall art. 13, comma 3,4 e 5 del D. L. n. 201/2011, determinato applicando alla rendita catastale rivalutata, i moltiplicatori stabiliti dalla legge; 5. Considerato che si stima in modo presunto un gettito nel bilancio di previsione 2016 in circa: - 20.000,00 da imputarsi nella risorsa n. 10101.06.0100 del bilancio per quanto riguarda il gettito dell imposta municipale propria prima casa; - 3.340.000,00 da imputarsi nella risorsa n. 10101.06.0200 del bilancio per quanto riguarda il gettito dato dall imposta municipale propria altri immobili. 6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 8. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del Bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito: PRESENTI 13 ASSENTI 4 VOTANTI 11 FAVOREVOLI 11 CONTRARI 0 ASTENUTI De Pieri M., Mazzotta S. 2 IL CONSIGLIO COMUNALE delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

CITTA DI SPIINEA Provincia di Venezia ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 104 DEL 21/12/2015 PARERI SULLA PROPOSTA N. 73/2015 DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE Note: RESPONSABILE LA RESPONSABILE DEL F.to Sabrina Vecchiato PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE Note: RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO F.to Antonio Baldan

Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente del Consiglio F.to Luca D'Atri F.to Guido Piras REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2016 al 19/01/2016. Spinea, li 04/01/2016 F.to Guido Piras CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione. La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2016. Ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 21/12/2015. F.to Guido Piras Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Spinea, 21/01/2016 Guido Piras