Prot. n. 197/07/ML/mf Roma, 6 settembre 2007 Presidenza Nazionale Cna Fita Unioni Regionali Cna Fita Oggetto: Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Con il decreto legge in oggetto, il governo ha inasprito le sanzioni per violazioni di talune norme di comportamento contenute nel codice della strada: Evidenziamo quelle che hanno maggiore rilevanza per i conducenti di veicoli industriali: L articolo 1 del decreto legge, modificando l articolo 116 del Codice della strada. punisce chiunque guidi autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; è prevista la stessa sanzione per i conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice della strada. Si evidenzia che la violazione non costituisce una semplice violazione amministrativa, ma viene considerata una contravvenzione, e quindi un reato. Lo stesso articolo 1 prevede, in caso di reiterazione del reato nel biennio, la pena dell'arresto fino ad un anno. L Articolo 3 prevede le seguenti sanzioni per chiunque: > supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; > supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Se le violazioni dei limiti di velocità sono commesse alla guida dei veicoli di uno dei veicoli indicati al comma 3 dell articolo 142 del Codice della strada, lettere: b) (autoveicoli e motoveicoli addetti al trasporto di merci pericolose della classe I), e) (autotreni autoarticolati ed autosnodati), f) (autobus e filobus), g) ed h) (autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi), i) (autocarri di massa superiore a 5 ton, se adoperati per il trasporto persone) e l) (mezzi d opera), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie sopra previste sono raddoppiate.
L articolo 3 del decreto legge prevede inoltre che: L'eccesso di velocità, oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocità, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. Inoltre, deve essere sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata. In pratica questa disposizione introduce la presunzione assoluta che il superamento dei limiti di velocità da parte dei veicoli sopra indicati comporti sempre la manomissione del limitatore di velocità. Quando il titolare di una patente di guida commette, in un periodo di due anni, una ulteriore violazione del comma 9 dell articolo 142 (superamento dei limiti di velocità di oltre 10 Km e non oltre 40 Km), si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da otto a diciotto mesi. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione, la sanzione amministrativa accessoria consiste addirittura nella revoca della patente. Il decreto legge modifica, inoltre, come segue la tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni: Vecchia disposizione Norma violata Punti Art. 142, comma 8 2 (Superamento limiti di velocità + di 10Km/h ed entro 40 Km/h) comma 9! 10} (superamento limiti di velocità Oltre i 40 Km/h) Nuova disposizione {Norma violata Punti Art. 142, comma 8 5 commi 9 e 9-bis 10.
L articolo 4 del decreto legge apporta le seguenti modifiche alle sanzioni previste dall articolo 173 del codice della strada concernente l uso di lenti e di apparecchi audiovisivi durante la guida: Mancato uso di occhiali e/o di apparecchi acustici, quanto prescritti: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Uso di apparecchi audiovisivi o cuffie sonore, quando proibite:, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Inoltre, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio". L articolo 5 del decreto legge modifica come segue le sanzioni contenute negli articoli 186 e 187 del codice della strada 1. Art. 186 del codice della strada. Guida in stato di ebbrezza: In caso di guida in stato di ebbrezza le nuove sanzioni previste sono le seguenti: ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere una attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere una attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Accertamento dello Stato di ebbrezza Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento dell eventuale stato di ebbrezza da parte del conducente, questo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni. Con l'ordinanza con la quale si dispone la sospensione della patente e che il trasgressore si sottoponga a visita medica, il prefetto ordina anche la sospensione in via cautelare della stessa patente fino all esito di detta visita medica. Più violazioni nel corso di un biennio, comportano la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Misura cautelativa Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, il prefetto, con l ordinanza prevista che dispone la sospensione della patente, in via cautelare, dispone anche la sospensione della stessa patente fino all'esito della visita medica. Articolo 187 del Codice della strada. Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti : In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope: ammenda da euro 1000 a euro 4000 e arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui sopra sono raddoppiate unitamente al fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. Accertamento dello stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui sopra, il conducente e' soggetto alle stessa sanzione previste dall articolo 186, per fattispecie analoghe. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica. Nel rimandare alla lettura del decreto legge allegato, si evidenzia che il grave inasprimento delle sanzioni, non ha purtroppo ridotto il numero degli incidenti stradali o la gravità di questi. Cordiali saluti Il Responsabile Nazionale.. Maurizio Longo