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MO D E L L O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

Transcript:

Giunta Regionale della Campania DECRETO DIRIGENZIALE AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali COORDINATORE DIRIGENTE SETTORE D.ssa Pizzorno Ilva Avv.Carannante Giuseppe (ad interim) DECRETO N DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 144 29/04/2011 13 1 3 0 Oggetto: Circolare esplicativa e relativa modulistica, ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale nn 816/2010 e 95/2011, in materia di Agenzie di viaggi e turismo. Data registrazione Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo Data dell invio al B.U.R.C. Data dell invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio Data dell invio al settore Sistemi Informativi

IL DIRIGENTE PREMESSO CHE a. la L. 135/2001 all articolo n. 7 definisce imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica ; b. il D.P.C.M. del 13 settembre 2002 ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano individuano, inoltre, le principali tipologie, relativamente alle attività turistiche tra cui attività di tour operator e di agenzia di viaggi che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attivita' di distribuzione di titoli di viaggio. c. l art. 1 comma 3 del D.P.C.M. del 13 settembre 2002 ha stabilito che tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore. d. La legge 217/83 all articolo 9 ha stabilito, tra l'altro, che l autorizzazione all esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo viene rilasciata dalle regioni, previo accertamento del possesso da parte del richiedente, o del direttore tecnico, di specifici requisiti professionali, e previo versamento di un congruo deposito cauzionale; e. la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 4548 del 26.05.1980 ad oggetto Direttive agli Enti Provinciali per il Turismo, ai sensi dell art. 1 del D.P.R. 28.6.1955 n. 630, in materia di rilascio del Nulla osta per l apertura di nuove Agenzie di Viaggi e per la nomina dei Dirigenti Tecnici di Agenzie di Viaggi ha fissato i criteri per l apertura di nuove Agenzie di Viaggi e per l accertamento della competenza tecnica dei Dirigenti; f. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6381 del 13.10.1998 ad oggetto Riconoscimento qualifica di Direttori Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo ex Decreto Legislativo 23.11.1991 n. 392 è stata disciplinata la procedura per il rilascio dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e linguistici per l espletamento delle funzioni di Direttore tecnico di Agenzie di Viaggio e Turismo a coloro cui sia stata riconosciuta l idoneità della certificazione prodotta ai sensi del DL 392/91 art. 4 e 5; g. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1278 del 10.03.1999 ad oggetto Agenzie di Viaggio e Turismo. Provvedimenti consequenziali alla deliberazione di G.R. n. 9037 del 23.12.1998 Adeguamento importo del deposito cauzionale - Approvazione Modulistica è stata specificata la procedura per il rilascio dell autorizzazione all apertura e all esercizio dell attività di Agenzia di Viaggi e Turismo; h. che la costituzione di un deposito cauzionale, quale presupposto di rilascio dell autorizzazione all esercizio di un agenzia di viaggi e turismo, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall art. 14 del Regio Decreto Legge 23 novembre 1936, n. 2523 che al comma 3 recita La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell ufficio a garanzia dei danni eventualmente arrecati ai terzi od alle amministrazioni dello Stato in dipendenza dell esercizio stesso, nonché a garanzie di tasse non pagate e di eventuali pene pecuniarie ;

i. la L.R. 10/2001 all art. 1 ha disposto l inapplicabilità delle tasse di concessione annuali di cui alla L.R. n. 3 del 19.01.1984 e la successiva L.R. n. 1 del 19.01.2007 all art. 16 ha disposto l inapplicabilità delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla L.R. n. 3 del 19.01.1984; j. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2219 del 18.05.1999 ad oggetto Criteri per la voltura delle autorizzazioni per l esercizio di attività delle Agenzie di Viaggio e Turismo sono state emanate le direttive relative alle procedure da adottarsi per l autorizzazione al trasferimento della titolarità delle Agenzie di Viaggi e Turismo; k. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6821 del 03.11.1999 ad oggetto Deliberazione G.R. n. 4548 del 26.05.1980 e n. 5908 del 04.09.1984: revoca parziale e presa d atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 362/98, si è preso atto della sentenza n. 362/68 della Corte Costituzionale relativa alla possibilità di svolgere le attività di agenzia di viaggio e turismo in sedi secondarie o filiali della agenzia madre; l. la L. 131 del 5 giugno 2003, recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V della Costituzione) ha confermato la potestà legislativa delle Regioni con riferimento alla materia del turismo, non essendo esso tra le materie espressamente riservate alla potestà legislativa dello Stato. PREMESSO, altresì, che a. la Regione Campania con la legge regionale n.18 dell 11 dicembre 2008 ha disciplinato le modalità di adeguamento dell ordinamento regionale agli obblighi comunitari; b. l articolo 3 di detta legge prevede che se dalla disciplina comunitaria.deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge ; c. nel rispetto di tale previsione con D.P.G.R. n. 94 del 9.4.2010 è stato emanato il regolamento n. 11/2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno il cui art. 3 espressamente autorizza la Giunta regionale ad individuare i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9/16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5 e 6. d. ai sensi dell art. 3 del Regolamento n. 11/2010 la G.R. con deliberazione n. 816 del 26.11.2010 ha individuato i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE, nel rispetto della normativa statale di cui al D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, disponendo la disapplicazione delle disposizioni regionali in contrasto con la normativa comunitaria e con il predetto D.Lgs. n. 59/2010 nelle materie relative alle attività di servizi: commercio, artigianato, strutture turistico ricettive, agriturismo; e. l articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riformulato interamente l articolo 19 della legge n. 241/1990, ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della autorizzazione o della dichiarazione di inizio di attività in tutti i casi in cui il rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge. e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale ; f. la G.R. con la deliberazione n. 95 del 21/3/2011 - tenuto conto che il termine per il recepimento della surrichiamata direttiva è scaduto il 28 dicembre 2009 e, di conseguenza, da tale data non possono più essere applicate dagli organi amministrativi le disposizioni che prevedono requisiti vietati ai sensi della direttiva servizi sussistendo la responsabilità per lo Stato (e per la Regione) per il mancato recepimento con conseguente obbligo di risarcimento del danno subito dai singoli per effetto

dell inadempimento e alla luce dell art. 3 della L.R. n. 18 del 11.12. 2008 - ha dato atto che la D.G.R. 816/2010 ha correttamente concluso l iter procedimentale previsto dalla L.R. n. 18/2008 e dal regolamento n. 11/2010 e che, per l effetto, essa è esecutiva; TENUTO CONTO c. delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2005 n 206 dettate per la tutela dei consumatori di servizi turistici; d. della nota n. 0301979 del 14/04/2011 con la quale il Coordinatore dell Area Generale di Coordinamento ha invitato i Settori 01 Sviluppo e Promozione Turismo e 02 Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche a dare corso, ciascuno per i procedimenti di propria competenza, a quanto previsto dalla Deliberazione n. 816/2010, dichiarata esecutiva dalla Deliberazione 95/2011, in ordine alla disapplicazione nelle parti procedurali recate dalle disposizioni regionali in contrasto con gli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Direttiva Servizi e con il regolamento regionale n. 11/2010. RITENUTO, pertanto, necessario a. approvare, la circolare esplicativa e la relativa modulistica, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; b. confermare i requisiti tecnici e professionali stabiliti dalla summenzionata disciplina dettata in materia di agenzia di viaggi e turismo; VISTI a. il parere dell Area Generale di Coordinamento Gabinetto Presidente della Giunta Regionale Settore Legislativo, Osservatorio sulle Pronunce Giurisdizionali in Materia Legislativa prot. n. 280239 del 07/04/2011; b. il parere dell Area Generale di Coordinamento Avvocatura Settore Consulenza Legale e Documentazione prot. n. 0246420 del 29/03/2011; c. la L. n. 241 del 07.08.1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e delle modifiche ed integrazioni contenute nella L. 15/2005 e nella L. 69/2009; d. il D.P.R. 160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; e. le DD.G.R.C. n. 2119 del 31 dicembre 2008, n. 545 del 09 luglio 2010, n. 828 del 26 novembre 2010, n. 1006 del 30 dicembre 2010 e n. 128 del 28/03/2011. A seguito dell istruttoria compiuta dal Servizio 03 Affari generali e personale-vigilanza e controllo enti strumentali, e sulla base dell espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Servizio medesimo DECRETA per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 1. di approvare la Circolare esplicativa e la relativa modulistica, allegata alla presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 2. di disporre che la Circolare esplicativa in questione e la relativa modulistica venga pubblicata sul portale istituzionale della Amministrazione Regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 3. inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, a: 3.1 Web-master della Regione Campania, per la pubblicazione sul portale istituzionale;

3.2 Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 3.3 Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali del Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta ; 3.4 Assessore al Turismo e Beni Culturali; 3.5 Coordinatore dell AGC 13 Turismo e Beni Culturali; 3.6 Coordinatore dell AGC 1 Gabinetto Presidente della Giunta Regionale; 3.7 agli Enti Provinciali per il Turismo della Regione Campania; 3.8 alle Province della Regione Campania; 3.9 alle Camere di Commercio della Regione Campania; 3.10 ai Comuni della Regione Campania per il tramite degli Enti Provinciali per il Turismo territorialmente competenti; 3.11 alle Associazioni di Categoria. Avv. Giuseppe Carannate