Il PRESIDENTE. la Legge 28/01/1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale ;



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Ordinanza n.7 del 27maggio 2008 Il PRESIDENTE VISTA VISTO VISTA VISTO la Legge 28/01/1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale ; il D.M. 14/11/1994 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/94, che al punto B dell art. 1 prevede, quale servizio di interesse generale, il servizio di pulizia, raccolta dei rifiuti e conferimento a discarica relativo agli spazi, ai locali ed alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi ecc.) nonché la pulizia ed il disinquinamento degli specchi acquei portuali; la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n. 152, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ; l art. 208, comma 14, del Decreto Legislativo n. 152/06, che rimanda, per quanto si riferisce al controllo e all autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio dei rifiuti portuali, alle disposizioni di cui alla Legge 28/01/1994, n. 84, e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182; VISTA la precedente ordinanza del Presidente dell Autorità Portuale Portuale di Savona n. 5 del 16 giugno 1999 in materia di disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti nell ambito del porto di Savona-Vado; RITENUTO ACQUISITO necessario adeguare le disposizioni relative all organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti all interno delle aree portuali di Savona e Vado Ligure alla luce delle disposizioni normative in materia di recente emanazione; il parere del Settore Difesa Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di Savona, espresso con nota prot. 36600 del 21 maggio 2008; IN VIRTU DEI POTERI CONFERITIGLI ORDINA pag. 1 di 7

ARTICOLO 1 - CAMPO D APPLICAZIONE - Le norme del presente regolamento si applicano alle aree demaniali marittime interne ai bacini portuali di Savona e Vado Ligure. ARTICOLO 2 - OGGETTO - Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti prodotti dai terminalisti, dai concessionari e dagli utenti del porto di Savona-Vado Ligure, in conformità alle normative citate nelle premesse. ARTICOLO 3 - FINALITA - Finalità del presente provvedimento è assicurare che i rifiuti prodotti in ambito portuale vengano recuperati e/o smaltiti senza pericolo per la salute pubblica, evitando il ricorso a procedimenti e metodi che possano recare pregiudizio all ambiente ed, in particolare: - senza determinare rischi per l acqua, l aria, il suolo, nonché per la fauna e flora marina; - senza causare inconvenienti da rumori ed odori. ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI - Ai fini del presente regolamento, e ferme restando le definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato, valgono le seguenti definizioni: - Autorità Portuale, l'autorità Portuale di Savona-Vado; - Autorità Marittima, la Capitaneria di Porto di Savona; - Legge 84/94, la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 come successivamente integrata e modificata; - decreto legislativo 152/06, testo unico ambientale in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308; - Concessionario, impresa titolare della concessione del servizio di pulizia degli spazi pubblici e comuni e degli specchi acquei; pag. 2 di 7

- concessionari, i soggetti titolari di concessione demaniale rilasciata dall Autorità Portuale di Savona; - produttore, la persona giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti; - rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006; - gestione dei rifiuti, raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; - raccolta dei rifiuti, l insieme delle operazioni di prelievo, cernita, raggruppamento e di trasferimento all interno delle aree portuali presso i siti di stoccaggio e deposito temporaneo dei concessionari; - raccolta differenziata, la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee destinate al riciclaggio o recupero di materia prima; - trasporto, le operazioni di trasferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento; - smaltimento, le operazioni previste nell allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006; - recupero, le operazioni previste dall allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006; - stoccaggio preliminare, stoccaggio dei rifiuti destinati allo smaltimento di cui al punto D 15 dell allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 - messa in riserva, un insieme di operazioni, rientrante nella definizione di stoccaggio, che costituiscono attività di recupero dei rifiuti, individuate dal codice R13 dell allegato C della parte quarta del decreto legislativo 152/2006. - deposito temporaneo, raggruppamento temporaneo dei rifiuti effettuato secondo le modalità definite dall art. 183 comma m) del decreto legislativo 152/2006. ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI - Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente provvedimento i rifiuti prodotti dalle navi, i residui del carico ed i rifiuti associati al carico. Le attività di raccolta e gestione di questi rifiuti sono infatti disciplinate da specifico regolamento, predisposto dall Autorità Portuale ai sensi del decreto legislativo 182/2003 ed in conformità del Piano di raccolta e gestione approvato dall Amministrazione regionale ligure in data 15 ottobre 2004. pag. 3 di 7

ARTICOLO 6 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E COMUNI - Il servizio di pulizia delle aree pubbliche (banchine e piazzali non assegnati in concessione) e comuni (viabilità portuale, linee e parchi ferroviari), rientrando tra i c.d. servizi portuali di interesse generale individuati dal D.M. 14 novembre 1994, è garantito dall Autorità Portuale ai sensi dell art. 1 comma c della L. 84/94. In conformità dei termini previsti dall art. 6 della suddetta legge, tramite convenzione, l Autorità Portuale ha affidato in concessione tale servizio a soggetto terzo dalla stessa individuato. Le prestazioni rientranti nell affidamento sono le seguenti: - spazzamento meccanico della viabilità portuale e dei piazzali pubblici; - pulizia e diserbo delle linee e dei parchi ferroviari portuali; - smaltimento dei rifiuti raccolti. Al Concessionario sono demandati gli obblighi attribuiti alla figura di produttore dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 152/2006, tra i quali, in particolare, quelli relativi la compilazione del registro di carico e scarico e dei formulari per il trasporto. Il servizio deve essere svolto con regolarità allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione lungo la viabilità nonché il corretto utilizzo delle banchine e dei piazzali da parte delle imprese portuali. Presso le aree pubbliche e comuni vige l assoluto divieto di depositare rifiuti, indipendentemente dalla loro natura e dalla provvisorietà dello stoccaggio. Nel caso di occupazione temporanea delle banchine o dei piazzali pubblici da parte delle imprese portuali, una volta terminate le operazioni di sbarco/imbarco o di ricarico delle merci, queste ultime hanno l obbligo di restituire le aree operative nel medesimo stato in cui si trovavano prima dell occupazione. Ogni qualvolta, ad insindacabile giudizio dell Autorità Portuale, la presenza di rifiuti nelle aree pubbliche o comuni sia riconducibile in modo evidente ad operazioni commerciali effettuate, o in corso di effettuazione, presso aree portuali limitrofe, gli oneri di pulizia e di smaltimento dei rifiuti saranno a carico dell impresa responsabile delle medesime. ARTICOLO 7 - PULIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI - Il servizio nautico di pulizia degli specchi acquei interni portuali rientra tra i servizi affidatati dall Autorità Portuale al Concessionario. Scopo del suddetto servizio consiste nel prevenire l inquinamento dell ambiente marino e nel garantire la sicurezza della navigazione alle navi ed alle imbarcazioni all interno dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure. pag. 4 di 7

Le attività devono essere effettuate con frequenza regolare mediante l impiego di imbarcazioni dotate di attrezzature idonee alla raccolta del materiale solido galleggiante e l aspirazione dei liquidi oleosi sospesi sul pelo dell acqua. Per i rifiuti raccolti in mare spettano al Concessionario gli obblighi, a termini di norma, attribuiti al produttore. ARTICOLO 8 - PULIZIA DELLE AREE IN CONCESSIONE- I concessionari devono provvedere autonomamente alla pulizia ed alla manutenzione delle aree e delle strutture in concessione. I rifiuti generati dalle diverse attività svolte nell ambito delle suddette aree devono essere gestiti dai concessionari nel pieno rispetto del decreto legislativo 152/2006. La raccolta dei rifiuti viene gestita direttamente dai concessionari in qualità di produttori ; le fasi successive alla raccolta, ossia quelle di trasporto e di recupero/smaltimento, possono essere da questi demandate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 152/2006 e dai regolamenti portuali. Resta a carico dei concessionari l assolvimento di qualsiasi adempimento amministrativo correlato alla gestione dei rifiuti nonché qualsiasi eventuale obbligo di notifica. Ai soli fini statistici, trimestralmente i concessionari devono trasmettere all Autorità Portuale prospetto dettagliato dei rifiuti prodotti. ARTICOLO 9 - DEPOSITO TEMPORANEO E STOCCAGGIO - a) Il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito esclusivamente presso i luoghi di produzione nei limiti quantitativi e temporali imposti dall art. 183 comma m) del decreto legislativo 152/2006. I luoghi adibiti al deposito ed i contenitori devono risultare adeguati alla natura dei rifiuti, ossia possedere caratteristiche tali da garantire il contenimento di qualsiasi loro possibile dispersione nell ambiente. In particolare devono essere rispettate le seguenti prescrizioni tecniche: - i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; - i rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro; - se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di pag. 5 di 7

capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi; - i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente; - se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; - i recipienti mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; - allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione; - i recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. Entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento, i concessionari dovranno presentare all Autorità Portuale una planimetria in scala 1:200 delle aree adibite a deposito temporaneo, specificando codici CER dei rifiuti e modalità di stoccaggio. b) In ambito portuale le attività di stoccaggio, indipendentemente che si tratti di deposito preliminare o di messa in riserva, è consentita esclusivamente se preventivamente autorizzata dalle amministrazioni pubbliche competenti ai sensi dell art. 208 del Decreto legislativo 152/2006. In tal caso il gestore avrà l obbligo di condurre le attività nell assoluto rispetto delle prescrizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione. ARTICOLO 10 - RACCOLTA DIFFERENZIATA - Allo scopo di favorire il recupero dei materiali e di ridurre al massimo la frazione residua destinata allo smaltimento, i concessionari devono dotarsi di procedure operative finalizzate alla differenziazione dei propri rifiuti all atto della produzione. pag. 6 di 7

Analogamente gli utenti devono garantire il proprio contributo al raggiungimento dei suddetti obiettivi utilizzando correttamente i cassonetti per la raccolta differenziata dislocati all interno delle aree portuali ARTICOLO 11 - RECLAMI E SEGNALAZIONI - Le eventuali inadeguatezze rilevate dall utenza nell espletamento del servizio di cui al presente regolamento possono essere segnalate alla Struttura Ambiente, Sicurezza e Spazi Portuali dell Autorità Portuale. Contatti: tel. 019.85541, fax 019 827399 (authority@porto.sv.it); ARTICOLO 12 - NORME SANZIONATORIE - Nel caso di abbandono di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, l'autorità Portuale ingiunge, con comunicazione scritta trasmessa anche a mezzo fax al concessionario ovvero al soggetto interessato, di provvedere a rimuovere i rifiuti abbandonati entro il termine indicato, decorso il quale procederà all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate. ARTICOLO 13 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le pertinenti norme previste dal Regolamento del Codice di Navigazione e dalle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Savona, 27 maggio 2008 Il Presidente Ing. Cristoforo Canavese pag. 7 di 7