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Ai genitori degli alunni Agli alunni Istituto Istruzione Superiore G. Malafarina Soverato Al sito web www.itmalafarina.it OGGETTO: Informativa alle famiglie - Tasse scolastiche a.s. 2013/14 e 2014/15. A) TASSE SCOLASTICHE La normativa vigente prevede che la Scuola Pubblica sia gratuita fino all età dell obbligo, fissata a 16 anni; questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbano essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore). Esistono quattro tipi di tasse, integralmente devolute all Erario (C/C postale n. 1016): - Tassa di iscrizione: E esigibile all atto dell iscrizione alla classe quarta della scuola secondaria di secondo grado, non è rateizzabile. ( 6,04) - Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno (classe quarta e quinta). In caso di trasferimento dello studente da un istituto statale ad un altro, il pagamento della tassa, verrà ritenuto valido dalla nuova scuola. ( 15,13); - Tassa di esame: E prevista esclusivamente nella scuola secondaria superiore; da pagare in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per lo svolgimento degli esami di: idoneità, integrativi, di qualifica e di Stato ( 12,09). - Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna/ritiro del titolo di studio ( 15,13).- Esenzione dalle tasse scolastiche - T.U. 297/1994 art. 200 In alcuni casi, le famiglie possono chiedere l esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. L esonero può essere ammesso nei seguenti casi: - Meriti scolastici: quando si prevede il conseguimento, allo scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto). - Motivi economici: il ministero della Pubblica Istruzione, annualmente, pubblica una circolare con le tabelle dei limiti massimi di reddito in relazione al nucleo familiare. Circolare e normativa sono reperibili al sito www.pubblica.istruzione.it. 1

IMPORTI Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali. Da versare su bollettino di conto corrente postale 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE. Il riepilogo delle tasse attuali con l importo è di seguito riportato: Classi Tassa di iscrizione Tassa frequenza Tasse esame Tasse diploma 1^ Non dovuta Non dovuta ********** ********** 2^ Non dovuta Non dovuta ********** ********** 3^ Non dovuta Non dovuta ********** ********** 4^ 6,04 (*) 15,13 ********** ********** 5^ Non dovuta 15,13 12,09 15,13 (**) (*) si paga solo una volta;(**) da pagare al momento del ritiro diploma. I candidati esterni agli esami di Stato sono tenuti anche al versamento della tassa interna di 80,00 ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE (che non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti). L'art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche: A. Esonero per motivi economici; B. Esonero per merito; C. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: - Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; - Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro; - Ciechi civili; - Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art,200, c.9) I benefici previsti sono persi dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. (T.U., art, 200, c.11) I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito. (vedi c. m. 15.05.1987, n. 146). Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità). 2

Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente. Nella determinazione del reddito familiare devono essere computati tutti i redditi prodotti dai componenti, anche quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori a quanto previsto. Nel caso di studenti - lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile). Il Miur, con la C.M. n. 7 del 19 gennaio 2012, ha comunicato i limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'a.s. 2012-2013: I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, sono stati rivalutati, per l'anno scolastico 2014/2015, come dal seguente prospetto in euro: per i nuclei familiari limite massimo di rivalutazione in limite massimo di formati dal seguente reddito per l'anno ragione dell'1,5% reddito espresso in numero di persone scolastico 2013-2014 con arrotondamento euro per l'a.s. 2014- riferito all'anno all'unità di euro 2015 riferito all'anno d'imposta 2012 superiore d'imposta 2013 1 5.173,00 78,00 5.251,00 2 8.579,00 129,00 8.708,00 3 11.027,00 165,00 11.192,00 4 13.169,00 198,00 13.367,00 5 15,310,00 230,00 15.540,00 6 17.352.00 260,00 17.612,00 7 e oltre 19.389,00 291,00 19.680,00 In relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.42 del 6 maggio 2011, art.22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, è stato regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto ed è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve,comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d esame da parte del competente Direttore Generale. MODALITA' PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DEGLI ESONERI Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell'istituto, compilando l'apposito modulo RICHIESTA DI ESONERO. Esse vanno indirizzate al Dirigente Scolastico (che ha una precisa responsabilità in ordine alla regolarità delle posizioni fiscali degli alunni, vedi R.D.n.653/1925).La richiesta di esonero per merito e per motivi economici va presentata compilando l'apposito modulo corredato da idoneo giustificativo. (Modello ISEE) L esonero delle tasse scolastiche è previsto unicamente per quelle da versare sul bollettino 1016 agenzia delle entrate e non per il versamento del contributo scolastico. 3

Detraibilità del contributo che le famiglie pagano alla scuola Poche famiglie sono a conoscenza del fatto che questi contributi versati alle scuole possono essere detratti, infatti, a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni e quindi anche i contributi volontari, che sono stati versati durante l arco dell anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Chi può ottenere la detrazione Le persone fisiche possono detrarre il contributo nella misura del 19%, perciò, per un contributo versato di Euro 100,00 potranno essere detratte Euro 19,00. Le Imprese possono invece dedurre le donazioni effettuate a favore di istituti scolastici nella misura del 2% del reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 70.000 euro annui. CONTRIBUTI SCOLASTICI DELLE FAMIGLIE I contributi sono deliberati annualmente dal Consiglio d'istituto (Organo collegiale dove sono rappresentate tutte le componenti che operano nella scuola: genitori, docenti, studenti, personale ATA). Per quanto attiene ai contributi, una volta deliberati, nell'ambito delle competenze derivanti dalla autonomia scolastica, diventano obbligatori e sono destinati alla copertura dei seguenti costi, come rimborsi spese: - ampliamento offerta formativa - libretti giustificazioni assenze - pagelle scolastiche - registro on - line - assicurazione individuale alunni - R.C. e infortuni - uso carta per stampanti e fotocopiatrici - per uso didattico funzionamento laboratori in genere - attivazione servizio messaggeria al cellulare dei genitori - manutenzioni infissi, arredi, ambienti e impianti ( *) - igiene e sanificazione - corrispondenza In considerazione di tali presupposti, il Consiglio di Istituto ha stabilito in 100,00 (cento/00) il contributo finanziario annuo che le famiglie degli studenti di tutte le classi verseranno alla Scuola per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Tale contributo comprende una quota obbligatoria (rimborsi alla Scuola), dovuti dalle famiglie per le seguenti voci : - il costo annuo per la stipula dell assicurazione obbligatoria per Infortuni e Responsabilità Civile degli Alunni pari ad 6,50; - costo pagelle 2,50; - il costo del libretto per le assenze e le comunicazioni scuola-famiglia (max. n. 2) 6,00; - costo gestione registro elettronico. 3,00 - invio sms sui cellulari dei genitori. 5,00 - il costo per la fornitura di fotocopie, materiale occasionale di cancelleria, per ricerche, verifiche approfondimenti, simulazione prove, gesso, cancellini, penne, ecc. 20,00; - l importo per contribuire al costo di gestione dei laboratori (n. 12). 20,00 - il costo per le uscite didattiche con mezzi di trasporto. 15,00; - il costo per manutenzioni infissi, arredi, ambienti e impianti. 15,00; - il costo per igiene e sanificazione. 7,00. 4

Tali contributi sono obbligatori se l alunno intende usufruire delle voci sopra riportate (in caso contrario sarà garantita comunque all alunno la normale attività didattica solo all interno della classe) e sono regolarmente inseriti nel bilancio annuale della Istituzione scolastica che è sottoposto a controllo e certificazione dai revisori contabili. Per le iscrizioni relative agli anni scolastici 2013/14 e 2014/2015 è stato confermato il contributo di 100,00 (Cento/00), da versare con bollettino di conto corrente postale n. 14639884 intestato a I.I.S. G Malafarina o con bonifico bancario su c.c.b. IBAN IT56C0306742770000000001707 Relativamente alla voce manutenzione infissi, arredi, ambienti e impianti l importo potrà essere suscettibile di eventuale ulteriore richiesta in presenza di danneggiamenti causati nel corso dell anno scolastico. RICHIESTA DI RIMBORSO Qualora l'alunno (o il genitore) avesse erroneamente versato il contributo (nulla osta per iscrizione ad altro istituto o contributo dovuto per importo minore), può essere presentata richiesta di rimborso con decurtazione del 20%.. La richiesta va indirizzata al D.S.G.A. dell'istituto allegando l'originale del bollettino di versamento e indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente ed intestatario su cui deve essere fatto il rimborso. Non è dovuto alcun rimborso se l'alunno ha frequentato ANCHE UN SOLO GIORNO. La domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre dell'anno scolastico di riferimento. CONTRIBUTI VOLONTARI La scuola può accettare anche CONTRIBUITI VOLONTARI (Legge 2-04-2007 n. 40 art. 13 comma 3) da parte di privati, genitori, enti e associazioni. Tali contributi sono fiscalmente deducibili dalla Dichiarazione annuale dei Redditi nella misura del 19% del contributo elargito a condizione che nella causale sia riportata la seguente dicitura EROGAZIONE LIBERALE... specificando almeno una delle seguenti motivazioni: - PER L INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PER L AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA - PER L EDILIZIA SCOLASTICA Considerazioni a margine Diverse dalle tasse, che sono espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno obbligatoriamente pagate quando previste, sono la natura dei contributi e la possibilità per le scuole di richiedere alle famiglie l esborso di una somma di denaro per il finanziamento di attività di ampliamento dell offerta formativa e di gestione dei laboartori. Com è noto, le scuole, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all arricchimento dell offerta formativa, fanno ricorso a finanziamenti privati compresi quelli delle famiglie degli alunni iscritti. 5

Tale possibilità, del resto, è contemplata dal D.I. 44/01 che, nell ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, ha previsto che la riscossione delle rette, delle tasse dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali. Tale previsione lascia intendere, pertanto, la riconosciuta facoltà alle scuole di richiedere contributi agli alunni. L art. 53 del R.D.L. 749 del 1924, non abrogato dal Decreto sulla semplificazione normativa, prevede che le scuole che hanno, al proprio interno, laboratori possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo. Alla luce di quanto sopra, è generalmente prevista la facoltà (in generale ai sensi del D.I. 44/01), in capo alle scuole, di richiedere contributi agli alunni non solo per far fronte alle spese di laboratorio, ma anche per attività o progetti volti al miglioramento dell offerta formativa. Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle famiglie per la realizzazione di progetti, o per ulteriori azioni formative, deve essere condivisa dalle famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli organi collegiali (Consiglio d Istituto), alla redazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con le relative finalizzazioni) e all approvazione del conto consuntivo. Il Consiglio d Istituto determina annualmente le condizioni per l esonero dal pagamento. Pertanto, i contributi scolastici dell Istituto Istruzione Superiore G. Malafarina sono finalizzati all arricchimento dell offerta scolastica e per accrescere l offerta culturale, per le spese di laboratorio, per l assicurazione, per consumo di materiali o per altro titolo. Sono detraibili fiscalmente, salvo diverse indicazioni del MEF. Contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un dovere solidale, ove le condizioni economiche lo consentano, anche per consentire alla scuola di offrire una didattica di qualità. Il Dirigente scolastico prof. Domenico A. Servello Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. I versamenti riguardanti il CONTRIBUTO PER L AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA e le eventuali spese per: VIAGGI E SCAMBI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE vanno versati, non cumulativamente, sul Conto Corrente Postale n. intestato a: Occorre indicare sul bollettino: nome e cognome dell alunno/a e la classe frequentata e specificare nella causale, per esempio: CONTRIBUTO SCOLASTICO Oppure VIAGGIO/SCAMBIO [con indicazione della destinazione] oppure CERTIFICAZIONE [con indicazione della lingua straniera e livello] 6

Ovvero indicare la SPECIFICA INIZIATIVA Si allega al presente comunicato, una sintesi dei principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie. Nelle istruzioni del Modello 730, codice 31 è riportata la seguente spiegazione della detraibilità delle spese in questione: per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d istruzione finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa (legge 10 marzo 2000, n. 62). La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. RIFERIMENTI NORMATIVI Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie: Il D.Lgs76/2005 (Diritto - dovere all'istruzione e alla formazione), art.1, riporta: - Comma 3 La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. - Comma 5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza. Le istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4 e 5 anno degli istituti superiori (articolo 200 - DLgs 297/1994, e DPCM 18 maggio 1990). La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16/4/1994 nr. 297, l art. 143 secondo comma e l art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione. Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di autofinanziamento (art. 10 - Comma 1 - DLgs 297/1994). I versamenti a favore delle scuole sono previsti dall articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ). Le modalità contabili di riscossione dei versamenti dei privati, sono previste dall articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali. La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007. 7