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SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI CONSUMABILI (REAGENTI, MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VETRERIA, CANCELLERIA) REPERTORIO: N. RACCOLTA: N. CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ex Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 163, art. 11, comma 13 L anno, il mese di, il giorno, presso la sede centrale dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, sito in Roma, via Appia Nuova 1411. Avanti a me, Dott. Antonio Cirillo, ufficiale rogante, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 19 febbraio 2010 a rogare, nell interesse dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, gli atti in forma pubblica amministrativa ove sia parte l Istituto stesso, sono personalmente comparsi: l Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, in persona del Direttore Generale Dott. Nazareno Renzo Brizioli, nato a Todi il giorno 8 luglio 1943, domiciliato per la carica ove sopra nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, di seguito denominato Istituto, E l impresa.... di seguito denominato fornitore, PREMESSO CHE l impresa ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente contratto; CHE i documenti di gara definiscono adeguatamente l oggetto della prestazione da fornire; CHE l impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto; CHE l impresa ha altresì presentato la cauzione definitiva a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto ed avente validità per l intera durata del contratto stesso, per un importo pari ad al 10% dell aggiudicazione della gara;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI) 1. Le premesse di cui sopra, unitamente ai documenti di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, relativo ai seguenti lotti:. Art. 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO) 1. Affidamento della fornitura, ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di Beni Consumabili (Reagenti, Materiale Plastico per Laboratori, Dispositivi di Protezione Individuale, Vetreria, Cancelleria) per la sede e le sezioni dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, rispondenti alle caratteristiche e/o alle normative indicate nel Capitolato Tecnico. 2. I beni consumabili dovranno comunque essere conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia e/o nel tempo aggiornata. 3. La fornitura oggetto del presente capitolato sarà affidata secondo le modalità previste dall intera documentazione di gara, in particolare dal Disciplinare di gara. Art. 3 (AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA-DURATA DEL CONTRATTO) 1. Le Ditte fornitrici saranno informate dell affidamento della fornitura in loro favore, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. e/o posta prioritaria, fax, e-mail. Detta comunicazione costituisce termine iniziale del contratto, nonché perfezionamento dello stesso e pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono. 2. Il contratto di fornitura avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo, nell arco dei quali sarà possibile emettere singoli ordinativi. 3. Eventuali aggiornamenti di prezzo saranno regolati secondo quanto previsto dall articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Art. 4 (ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA) 1. Per ciascun lotto, la Ditta aggiudicataria, con la notifica dell affidamento della fornitura in suo favore, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti: a) costituzione della cauzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 5. Art. 5 (CAUZIONE) 1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell intera documentazione sottoscritta, qualora l Amministrazione appaltante ne faccia espressa richiesta e comunque nel caso di forniture per importi superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) I.V.A. esclusa, la Ditta fornitrice è tenuta a costituire, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di affidamento della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell Amministrazione aggiudicatrice di importo pari al 10% (dieci per cento) dell ammontare complessivo del contratto I.V.A. esclusa, in conformità con quanto disposto dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 2. La garanzia fideiussoria verrà restituita, dietro espressa richiesta della Ditta, solo a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare e completo adempimento degli obblighi contrattuali.

3. In caso di risoluzione del contratto, la Ditta fornitrice incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione. Art. 6 (CONSEGNA) 1. I quantitativi indicati nel Capitolato tecnico sono da intendersi indicativi e presunti; potranno pertanto subire aumenti o diminuzioni in sede di ordinativi di fornitura, nei termini previsti all art. 2, comma 5 del Disciplinare di Gara. 2. L Amministrazione appaltante potrà richiedere consegne parziali e/o per il totale della fornitura durante il periodo di durata del contratto, mediante l invio di appositi Buoni d Ordine, per posta, fax o e-mail, senza l applicazione di alcuna maggiorazione o rimborso spesa da parte della Ditta fornitrice. 3. La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata in porto franco presso il Magazzino della Sede Centrale dell Istituto - Via Appia Nuova n. 1411 00178 Roma, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell ordine, attestata dal timbro postale o dalla ricevuta di regolare invio fax o e-mail. 4. Salvo quanto previsto nel comma precedente, con esplicita richiesta all atto dell ordinativo della fornitura (Buono d Ordine) l Amministrazione appaltante potrà richiedere che la consegna venga effettuata presso una Sezione dell Ente (Lazio Toscana) o presso altra destinazione sul territorio nazionale. Anche in tal caso la Ditta fornitrice non potrà applicare alcun addebito per spese di trasporto o altro, intendendosi valide ed applicabili le medesime condizioni di cui al comma 2. 5. I prodotti oggetto della fornitura, qualora soggetti a scadenza, dovranno essere forniti con un periodo di validità di almeno 12 mesi dalla data di spedizione, ovvero non inferiore ai 2/3 (due/terzi) della durata totale di validità degli stessi al momento della produzione, se inferiore a 12 mesi. 6. Nel caso di consegna di beni difformi da quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nell intera documentazione di gara e nell ordinativo di fornitura, ovvero di beni difettosi, la Ditta fornitrice si impegna a provvedere all immediato ritiro a sue spese e alla relativa sostituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione. Art. 7 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI) 1. La Ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del Buono d Ordine con il quale è richiesta la singola fornitura. 2. Il pagamento avverrà, di norma, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario o postale, oppure con mandato diretto per quietanza a favore del titolare o legale rappresentante della Ditta o persona da lui delegata, esigibile presso il Cassiere dell Ente. 3. Dall'importo bonificato sarà detratta una commissione per la banca tesoriera. 4. La Ditta fornitrice si impegna ad uniformare il proprio comportamento al disposto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Art. 8 (PENALI) 1. L ordinativo di fornitura, pervenuto alla Ditta aggiudicataria per posta o fax, costituisce obbligazione contrattuale. 2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna totale o parziale, non imputabile all Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Ditta fornitrice sarà tenuta a corrispondere all Amministrazione appaltante una penale pari all 1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell inadempimento o ritardo (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% dell importo complessivo presunto del contratto (I.V.A. esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alle ipotesi di ritardo afferente la sostituzione di beni difformi, nei termini previsti dall art. 5, comma 6. 4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall Amministrazione appaltante alla Ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La Ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall inizio dell inadempimento. 5. L Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi di forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all art. 4, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 6. L Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all esecuzione in danno previa diffida. Art. 9 (FORO) 1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente il Foro di Roma. Art. 10 (RISOLUZIONE) 1. Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti con il presente contratto, l Istituto potrà risolvere il contratto stesso, previo un termine di giorni sette per porre fine all inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata a/r inviata dall Istituto al fornitore per intimare l adempimento della prestazione. 2. L Istituto potrà procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno. 3. Resta salva la facoltà dell Istituto di procedere all esecuzione del contratto in danno del fornitore. Art. 11 (RECESSO) 1. Ai sensi dell articolo 1373 del Codice Civile, l Istituto ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura. 2. L Istituto può comunicare al fornitore di recedere dal contratto a mezzo raccomandata a/r in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30. 1.Il subappalto è vietato. Art. 12 (SUBAPPALTO) Art. 13 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO) 1. E fatto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. In caso di mancato adempimento da parte del fornitore, l Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 14 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI) 1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all Istituto per legge. Art. 15 (TRATTAMENTO DEI DATI) 1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l esecuzione del presente contratto. Art. 16 (CLAUSOLA FINALE) 1.Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge. Ai sensi dell art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti articoli: art. 5, comma 3; art. 6, comma 1 e 4; art. 8; art. 9. IL RAPPRESENTATE legale della ditta IL DIRETTORE GENERALE Nazareno Renzo Brizioli L UFFICIALE ROGANTE Antonio Cirillo