LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Contrastare la violenza maschile contro le donne: legge e libertà femminile. mariavirgilio.wordpress.



Documenti analoghi
VENEZIA 19 settembre 2016 CPO COA VENEZIA. Violenza domestica e di genere: definizioni normative. avv. Maria (Milli) Virgilio

DECRETO-LEGGE. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: UNO SGUARDO GIURIDICO

Angelita. Centro Antiviolenza. Alessandra Di Loreto «LA RETE TERRITORIALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA»

L ammonimento per gli atti persecutori (c.d. stalking) e per condotte di violenza di genere e violenza domestica

VIOLENZA CONTRO LE DONNE E CONVENZIONE DI ISTANBUL

Comando Provinciale Carabinieri Reggio Emilia Reparto Operativo Ten.Col. Alessandro Dimichino

Quadro normativo. a) Quadro normativo internazionale. b)quadro normativo italiano

Il fenomeno della violenza di genere in una visione europea. Joëlle Long Dipartimento di Giurisprudenza

ASPETTI LEGISLATIVI OBBLIGHI GIURIDICI E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE DELLA DONNA Avv. Assunta Todini

Aggravante per i reati contro donne e minori - Stalking

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure contro gli atti persecutori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. VIOLENZA INTRAFAMILIARE e di GENERE: ASPETTI NORMATIVI e ATTIVITA' di POLIZIA GIUDIZIARIA

CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI

Convenzione del Consiglio d Europa sulla. delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

L evoluzione del quadro giuridico e la tracciabilità della violenza sulle donne nei dati di fonte amministrativa

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, ALLASIA, ATTAGUILE, CASTIELLO, GUIDESI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI

25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - STALKING

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e persecutori

Convenzione Internazionale sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle do nne

VIOLENZA DI GENERE: LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA VITTIMA NELL ORDINAMENTO EUROPEO

Applicazione delle norme in materia di violenza e maltrattamento. Dott.ssa Francesca Pidone Associazione Casa della donna Centro antiviolenza

Convegno "Luce sull'ombra"

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

STALKING E FEMMINICIDIO, CASI MEDICO LEGALI ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGISLAZIONE

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

INDICE. 4 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Descrizione della norma, bene giuridico tutelato e presupposto...

Presentazione lavoro Gruppo di lavoro 1 Refertazione/segnalazione casi, accompagnamento e setting

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 10. presentata dai consiglieri. Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai

Violenza contro le Donne La risposta dei poteri pubblici

VIOLENZA REATI E RIMEDI

Art.1 (Dichiarazioni di principio)

Dal 1996 un cambiamento di prospettiva

Misure contro gli atti persecutori

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2464

FEDELI, LANZILLOTTA, ALBANO, BENCINI, BOCCHINO, BORIOLI, CONTE, CUOMO, GAMBARO, PADUA, PALERMO, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI,

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

La presa in carico delle donne in ambito sanitario e non solo

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

La violenza contro le donne

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

che l'art. 5 lett. d) della Legge n. 119/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

LE TUTELE GIURIDICHE

NUOVI PROFILI OPERATIVI PER L OPERATORE DI POLIZIA GIUDIZIARIA A SEGUITO DELL ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 14 AGOSTO 2013, N.93

Primo Dirigente della Polizia Di Stato D.ssa Alessandra Simone

L adattamento del diritto italiano al diritto internazionale e dell Unione europea

NORMATIVA NAZIONALE

Corso base: Conoscere fare volontariato

Violenza di genere: Dalla denuncia alle indagini

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 8 aprile 2019

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL bis. Violenza sessuale.

2^B. Alessandro Fregnan 3^ AFM

Protocollo d Intesa per la realizzazione di Azioni di contrasto alla Violenza di Genere

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI art. 572 c.p.

RAGAZZE, RAGAZZI: STEREOTIPI, MITI E GRANDE CONFUSIONE

NORMATIVA PER TIPOLOGIA DI VIOLENZA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, LUCCHINI, RIBOLLA, SALTAMARTINI

DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2013 n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del

Violenza di genere: nuovi reati

JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973

INFORMATIVA SUL CODICE ROSSO

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRIESTE Compagnia di Aurisina LE INDAGINI SULLE VIOLENZE DOMESTICHE: PROCEDURE E DIFFICOLTA

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Introduzione... xv xvii

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO, CARFAGNA

I NUOVI CONGEDI PER LA VIOLENZA DI GENERE. Avv. Carlo Fossati Studio Legale ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI

INDICE SOMMARIO. Introduzione... Prefazione...

I numeri della VIOLENZA DI GENERE

INDICE SISTEMATICO. Introduzione... PARTE PRIMA LA VIOLENZA IN FAMIGLIA DAL PUNTO DI VISTA SOCIOLOGICO CAPITOLO I LA FAMIGLIA

I REATI IN MATERIA DI PROSTITUZIONE: LE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

TITOLO IX Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE: COSA VEDERE, COME AGIRE, QUALI OBBLIGHI

STALKING CONOSCERLO PER DIFENDERSI LIBERA DI NON AVERE PAURA

I PERICOLI DEL WEB: i reati connessi

LA VIOLENZA SESSUALE

PROPOSTA DI LEGGE N. << Modifiche alla l.r. 17/200 Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

*** ATTO COMPLETO ***

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ (CARFAGNA) E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO)

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

Transcript:

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Contrastare la violenza maschile contro le donne: legge e libertà femminile mariavirgilio.wordpress.com

Direttiva 2012/29/UE Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»

Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Art. 3 a) con l espressione violenza contro le donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

Art. 3 c) con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

Risoluzione Assemblea gen. ONU 19/12/1993, n. 48/104, Dichiarazione sull eliminazione della violenza contro le donne: Articolo 1. Ai fini della presente Dichiarazione l espressione violenza contro le donne sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.

Dichiarazione sull eliminazione della violenza contro le donne: Art. 3. La violenza contro le donne riguarda principalmente: a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento; b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all interno della comunità in generale, compreso lo stupro, l abuso sessuale, le molestie e l intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione forzata; c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque si manifesti.

Sicurezza Pubblica 2008 - Legge 24 luglio 2008 n. 125. Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (modifica i poteri del Sindaco). 2008 - Legge 28 novembre 2008, n. 186. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all immigrazione clandestina. 2009 - Legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori. 2009 - Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 2010 - Legge 17 dicembre 2010, n. 217. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 recante misure urgenti in materia di sicurezza. 2013 - Decreto legge 16 agosto 2013 n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Libertà Cod. Pen. Art. 525. Circostanze attenuanti. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa. Articolo abrogato dall Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Libertà Legge n. 154/2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. La condotta pregiudizievole Codice civile: art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari). Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice ( )

0 Legge n. 119/2013 1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita (in taluni casi) alla querela per stalking; 2) l incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l attribuzione della nuova misura dell allontanamento urgente nei casi di violenza domestica; 3) l estensione dell ammonimento questorile, già previsto per lo stalking, alle condotte di violenza domestica.

1 Legge n. 119/2013 1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita (in taluni casi) alla querela per stalking Art. 612bis ( ) Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all articolo 612, secondo comma. ( )

2 Legge n. 119/2013 2) l incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l attribuzione della nuova misura dell allontanamento urgente nei casi di violenza domestica; Cod. proc. pen. Art. 384 -bis (Allontanamento d urgenza dalla casa familiare) 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l integrità fisica o psichica della persona offesa. ( )

3 Legge n. 119/2013 3) l estensione dell ammonimento questorile, già previsto per lo stalking, alle condotte di violenza domestica. Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 1. Nei casi in cui alle forze dell ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all ammonimento dell autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. ( )