412.106.16 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale



Documenti analoghi
Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)

Pensione più lavoro part-time, i criteri nel pubblico impiego

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Principi operativi sulle modalità di lavoro e sul coordinamento dell alta vigilanza sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA) 1

del 23 marzo 2001 (Stato 10 dicembre 2002)

FAQ Domande più frequenti sugli esami di Stato per la professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO AI SENSI DEL D.M. 270/04

Riepilogo delle regole da rispettare in caso di sciopero che ricadono durante degli scrutini di fine anno

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI E I CONTRATTI PER ESIGENZE DIDATTICHE, ANCHE INTEGRATIVE, AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010. Art. 1 Ambito di applicazione

Testo Unico dell apprendistato

Legge federale su l acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE Piazza Matteotti, Megliadino San Vitale - PD -

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità

ARTICOLO 1 Ambito di applicazione

Percorsi per l ottenimento del livello 1 e 2 FSEA

Legge federale su l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Provincia di Venezia

Riepilogo delle regole da rispettare in caso di sciopero che ricada durante gli scrutini di fine anno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge federale sul lavoro nell industria, nell artigianato e nel commercio

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

visto l articolo 6 capoverso 5 del Regolamento del Consiglio svizzero della scienza e dell innovazione del 1 giugno 2014 (Regolamento CSSI),

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE

Transcript:

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli emolumenti IUFFP) del 17 febbraio 2011 (Stato 1 agosto 2011) Approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2011 Il Consiglio dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visto l articolo 33 capoverso 3 dell ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005 1, emana il seguente regolamento: Art. 1 Principio e campo d applicazione 1 Il presente regolamento stabilisce gli emolumenti percepiti dall Istituto universitario federale per la formazione professionale per le sue offerte di formazione e altri servizi. 2 Non rientrano sotto il presente regolamento le prestazioni commerciali di cui all articolo 48a della legge del 13 dicembre 2002 2 sulla formazione professionale (LFPr). Art. 2 Applicabilità dell ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto il presente regolamento non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell ordinanza generale dell 8 settembre 2004 3 sugli emolumenti. Art. 3 Cicli di formazione 1 La tassa d iscrizione per i cicli di formazione ammonta a 150 franchi. 2 Gli emolumenti per i cicli di studio con diploma e i cicli di studio con certificato sono stabiliti in funzione dei punti ECTS che possono essere conseguiti nell ambito dei cicli di studio. Per ogni punto ECTS è percepito un emolumento di 30 franchi. 3 L emolumento semestrale per il ciclo di studio master ammonta a: a. 900 franchi per la variante studio a tempo pieno; b. 600 franchi per la variante studio a tempo parziale. RU 2011 3255 1 RS 412.106.1 2 RS 412.10 3 RS 172.041.1 1

Formazione professionale 4 Per le prestazioni supplementari sono percepiti i seguenti emolumenti: a. attività di esaminatore durante la lezione di prova determinante per il conseguimento del titolo di studio: 100 franchi; b. attività di esaminatore per il lavoro di diploma: 100 franchi; c. attività di esaminatore per la tesi di master e la relativa difesa: 150 franchi. Art. 4 Procedura di computo 1 Per la procedura di computo di competenze acquisite al di fuori dei cicli di formazione regolamentari (procedura VAE) è percepito un emolumento. 2 Nell ambito dei cicli di studio con diploma e dei cicli di studio con certificato, l emolumento ammonta a 30 franchi per ogni punto ECTS computato. Art. 5 Formazioni continue e altre offerte di formazione 1 Gli emolumenti per le formazioni continue e per le altre offerte di formazione sono calcolati sulla base della contabilità analitica. 2 L emolumento per i corsi di formazione continua e per le altre offerte di formazione destinate ai responsabili della formazione professionale ammonta al massimo a 400 franchi per mezza giornata di formazione. 3 L emolumento per i cicli di formazione continua varia da 400 a 1000 franchi per ogni punto ECTS che può essere acquisito nell ambito del ciclo di formazione. 4 Non sono riscossi emolumenti per le offerte di formazione continua proposte dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle organizzazioni del mondo del lavoro, nonché per le altre offerte di formazione importanti per la gestione della formazione professionale o che sono assolte in vista dell esercizio di un attività di pubblico interesse. Si tratta nella fattispecie di: a. offerte per la formazione di periti d esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 LFPr 4 ); b. formazioni continue per l attuazione di riforme della formazione professionale. Art. 6 Servizi 1 Gli emolumenti per i servizi sono stabiliti in funzione del tempo richiesto. 2 La tariffa oraria varia da 100 a 300 franchi a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato. 4 RS 412.10 2

R degli emolumenti IUFFP 412.106.16 Art. 7 Diritto previgente: abrogazione Il Regolamento degli emolumenti IUFFP del 22 settembre 2006 5 è abrogato. Art. 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 2011. 5 [RU 2006 5697] 3

Formazione professionale 4