Concetto di Notifica e Comunicazione



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Transcript:

Premessa Il progetto SNT Sistema Notifiche Telematiche si inserisce nell ambito delle iniziative volte all attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministro della Giustizia ed il Ministro per l Innovazione nella Pubblica Amministrazione siglato il 26/11/2008. L obiettivo del sistema èla digitalizzazione dell invio degli atti, in merito alle notificazioni e comunicazioni, utilizzando il sistema di invio basato sulla Posta Elettronica Certificata

Concetto di Notifica e Comunicazione Il procedimento penale è caratterizzato da una sequenza di atti ed attività che devono essere portati a conoscenza di diversi soggetti ed in generale delle persone che sono chiamate ad agire nella fase processuale e pre processuale ciò avviene tramite l invio delle notificazioni e le comunicazioni. Notificazioni Comunicazioni riguardano gli atti diretti a: interessato (indagato, imputato, condannato), difensori, periti e consulenti, parte offesa, parte civile, responsabile civile. riguardano gli stessi atti ma nel flusso interno agli uffici giudiziari. 2

Il flusso cartaceo Comunicazioni Altre autorità giudiziarie Cancelliere Notificazioni Ufficiali giudiziari Indagato, imputato, condannato Avvocato 3

Soluzione adottata: SNT Sistema Notifiche Telematiche 4

La soluzione adottata consente l invio di notifiche per mezzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) a persona diversa dall imputato, quindi a difensori, periti e consulenti, parte offesa, parte civile, responsabile civile e, ove dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata, anche gli uffici giudiziari verso i quali effettuare comunicazioni. Difensori Periti e Consulenti Cancelliere Parte offesa, Parte civile Uffici Giudiziari 5

La soluzione tecnica individuata propone un sistema distrettuale web based, accessibile a tutte le Cancellerie/Segreterie degli Uffici Giudiziari del settore penale per la gestione, monitoraggio ed il controllo del flusso di informazioni e documenti legati al processo di notificazione di un atto giudiziario verso destinatari che afferiscono ad un procedimento penale. L autonomia da qualsiasi applicativo ne costituisce il pregio e il limite. L evoluzione in cantiere prevede una completa integrazione con gli applicativi dell area penale. 6

L applicativo 7

Flusso della notifica telematica Atto cartaceo Atto Digitale Off line Scanning Destinatari Cancelliere Acquisizione e Classificazione Firma Digitale Invio Notifica Monitoraggio 8

Flusso della notifica telematica: l invio 3. Il Cancelliere ricerca i destinatari nella notifica Cancelliere Avvocato 3.A Il sistema si integra con i Servizi telematici per l interrogazione all indirizzario PEC degli avvocati. Imputato 3.B Il Cancelliere invia la notifica mediante PEC all UNEP che la notificherà all imputato Altri 3.C Il Cancelliere può inviare la notifica mediante PEC a diverse tipologie di destinatari (Uffici Giudiziari, Istituti Penitenziari, UEPE) 4 Il sistema registra tutte le attività svolte e le riproduce sull apposito Registro delle notifiche. 9

Flusso della notifica telematica: le ricevute 4. Il Cancelliere esegue l operazione di invio della notifica 5 Il sistema crea un fascicolo, se non già presente, aggregando informazioni relative al procedimento e alla sede geografica. Una volta creato il fascicolo, il sistema crea il sottofascicolo Notifiche, unico per più destinatari, nel quale collocherà gli atti notificati con l identificativo univoco del numero d ordine della notifica. Cancelliere 6 Il sistema classifica in modo automatico le ricevute PEC recuperate, associandole al relativo fascicolo processuale e al numero d ordine della notifica. avvisa il Cancelliere, attraverso il cruscotto di monitoraggio, dell avvenuta accettazione e consegna delle notifiche inviate per ciascun destinatario PEC. 10

SNT MASCHERA DI MONITORAGGIO DELLE NOTIFICHE INVIATE

L artefatto La notifica, sotto il profilo giuridico, è regolarmente eseguita nel momento in cui l atto viene recapitato presso la casella di posta del destinatario e viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Stante la difficoltà di verificane la regolarità nel corso di un udienza, ma anche per consentire al giudice un facile controllo in ordine alla regolarità del procedimento di notifica durante lo studio del fascicolo, è stato previsto che il sistema generi un documento che riassume tutte le informazioni relative al procedimento suddetto con un attestazione del cancelliere in ordine alla rispondenza dell esito indicato nel documento con quanto risulta dal sistema di posta certificata. 12

NOTIFICHE ON LINE Si stima che ogni anno vengano effettuate 28 milioni di notifiche (20 milioni nel civile e 8 milioni nel penale) con il coinvolgimento di oltre 5000 persone dell amministrazione giudiziaria (il 12% circa di tutto il personale). Il sistema attuale presenta evidenti criticità in termini di impiego delle risorse e del personale impiegato, con significativi disagi per gli utenti (avvocati e cittadini). Per il settore penale, nella sede pilota di Torino, nei primi 6 mesi di esercizio del sistema di notifiche telematiche sono state effettuate circa 50.000 notifiche. Il costo medio di una notifica effettuata da Ufficiale Giudiziario è di circa 4 euro per diritti e trasferta. Il costo di una notifica a mezzo posta èdi 8,37 euro. C.I.S.I.A. TORINO - Corso Sistema Notifiche Penali

Al 15 maggio 2013, 42 Uffici giudiziari, dopo la fase sperimentale, hanno richiesto l avvio con valore legale DISTRETTO UFFICIO LOCALITA' ANCONA TRIBUNALE ASCOLI PICENO BARI BARI TRIBUNALE MINORENNI BARI BOLOGNA TRIBUNALE FERRARA TRIBUNALE FORLI' FORLI' BRESCIA TRIBUNALE SORVEGLIANZA BRESCIA CAGLIARI TRIBUNALE ORISTANO ORISTANO CATANIA TRIBUNALE RAGUSA RAGUSA FIRENZE TRIBUNALE LIVORNO LIVORNO GENOVA CORTE APPELLO GENOVA L'AQUILA VASTO LECCE CORTE APPELLO LECCE GENERALE LECCE MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO MILANO UFFICIO SORVEGLIANZA PAVIA PALERMO TRIBUNALE SCIACCA PERUGIA CORTE APPELLO PERUGIA GENERALE PERUGIA POTENZA TRIBUNALE MELFI TRIBUNALE MATERA MATERA SALERNO TRIBUNALE NOCERA INFERIORE MINORENNI SALERNO TORINO GENERALE TORINO PINEROLO TRIBUNALE CASALE MONFERRATO TRIBUNALE IVREA TRIBUNALE ALESSANDRIA TRIBUNALE BIELLA ASTI BIELLA TRIBUNALE TORINO TORINO TRIBUNALE VERBANIA TORTONA ACQUI TERME ALESSANDRIA TRIBUNALE ACQUI TERME

PEC OBBLIGATORIA PER I PROFESSIONISTI. Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Omissis Art. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Contesto normativo a) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese come modificato i sede di conversione e poi per effetto della legge 221/2012 (legge di stabilità) b) Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, modificato dal DM 209 del 15 ottobre 2012 c) Decreto dirigenziale DGSIA d) Decreto del Ministro di avvio del sistema (eventuale)

Contesto normativo b) Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 Il regolamento individua le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. c) Decreto dirigenziale DGSIA Provvedimento 18 luglio 2011 Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010 d) Decreto del Ministro di avvio del sistema

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Art. 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni acura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Art. 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Art. 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: c bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Art. 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale

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