VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro -Comparto Sanità- 19 aprile 2004 5 giugno 2006 10 aprile 2008 5 ISTITUTO DELLA PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI. CRITERI PER L ASSEGNAZIONE DEI PREMI INCENTIVANTI 18 Agosto 2008
VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA OGGETTO: ISTITUTO DELLA PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI CRITERI PER L ASSEGNAZIONE DEI PREMI INCENTIVANTI. Il giorno 18 Agosto 2008, alle ore 14,00, presso la sala riunioni della Direzione Generale della Cittadella Socio-Sanitaria, si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della contrattazione decentrata di livello aziendale ex art. 4, c. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità 19/04/2004. Tali delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale risultano composte come segue: PARTE PUBBLICA * Direttore Generale * Direttore Sanitario * Direttore Amministrativo * Direttore Soc Direzione Medica di Rovigo * Direttore Soc Gestione Risorse Umane * Responsabile Sos Dpt Direzione Infermieristica e delle Professioni Tecniche Sanitarie PARTE SINDACALE * Cariani Daniele Coordinatore RSU * Osti Fabio UIL FPL * Degan Graziano UIL FPL * Tocchio Antonio UIL FPL * Benazzo Davide FP CGIL * Roveron Michele FP CISL * Barbiani Antonio FP CISL * Barella Raffaella FP CISL * Toselli Chiara NURSING UP * Panin Stefano FSI * Tocchio Antonio FIALS Verbale 5 pag. 2
PREMESSA Le parti prendono innanzitutto atto che a sensi del combinato disposto di cui all art.4, c. 2 del C.C.N.L. 7.04.99 e all art. 36 del C.C.N.L. 19.04.04 la contrattazione integrativa ha, fra l altro, il compito di regolare i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione dei criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all art. 38, c.3 del C.C.N.L. 7.04.99, riconfermato dall art. 30, c.1 del C.C.N.L. 19.04.2004 nell ammontare consolidato alla data del 31/12/2001, cioè alla scadenza del C.C.N.L. 20.09.2001, II biennio economico 2000-2001. Pertanto, prendono atto che l istituto dell incentivazione alla produttività nella sua articolazione del premio di produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e del premio di produttività individuale così come strutturato dalla vigente normativa contrattuale risulta ricalcare le caratteristiche proprie dell analogo istituto introdotto dal C.C.N.L. 1.9.95. In particolare esso risulta essere: 1) importante strumento per migliorare, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, il servizio che le aziende sanitarie sono chiamate ad erogare al cittadino utente, nel quadro di un più efficiente utilizzo delle risorse e pertanto di una migliore economicità di gestione dell Ente; 2) sistema scollegato da ogni presunzione di produttività del dipendente collegata alla maggiorazione dell orario di lavoro e pertanto strumento effettivamente premiante in quanto basato sulla verifica a consuntivo di concreti risultati ottenuti dal singolo dipendente o dall equipe; 3) sistema che si regge sul piano di una maggiore responsabilizzazione dell attività di direzione, in armonia con quanto disposto dall art. 17 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni e dai CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali; 4) strumento da gestire, nell ambito di criteri generali individuati in sede di contrattazione integrativa, in modo decentrato, a livello di singolo Dipartimento/Struttura/Servizio/Ufficio. A) IL FONDO Le parti prendono atto che secondo quanto disposto dall art. 30 del C.C.N.L. 19.04.2004 il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali pari a 2.434.122,35, dato consolidato alla data del 31/12/2001, risulta incrementato come segue: 1) eventuali economie di gestione attuate sulla base di quanto previsto dall art. 43 della L. 449/97 (non si storicizzano). Decorrenza 1.1.2002; 2) eventuali economie derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time (non si storicizzano). Decorrenza 1.1.2002; Verbale 5 pag. 3
3) quote derivanti dall applicazione di leggi che destinano una parte dei proventi delle Aziende ed Enti ad incentivi per il personale; 4) quota fino ad un massimo dell 1% del monte salari 2001, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio; 5) economie di gestione accertate espressamente, ed a consuntivo dei servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione, corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse; 6) quota parte (come da contrattazione integrativa) della somma di 133,90 annui per dipendente in servizio al 31.12.01 al netto degli oneri riflessi ( 10,30/mese per 13 mensilità). Decorrenza 1.1.2003; 7) quota parte delle risorse ex art. 6 comma 1 del CCNL 5.06.2006 (a valere sull anno 2006); 8) quota parte (come da contrattazione integrativa) delle risorse pari al 1,6% (1,2% + 0,4%) del monte salari, calcolato con riferimento all anno 2001 (per ciascun anno 2002, 2003, 2004 e 2005) (non si storicizza); 9) eventuali resti della gestione del fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (non si storicizzano); 10) eventuali resti della gestione del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica (non si storicizzano); 11) eventuale quota parte delle risorse di cui all art. 33, lett. a), b) e c) secondo quanto previsto dall art. 7, c. 1 lett. a) (su indicazione regionale). Il fondo è altresì decurtato secondo le disposizioni di cui all art. 38 del C.C.N.L. 7.4.99. In ragione di quanto sopra le parti prendono atto, confermando, che il fondo destinato all istituto in argomento per ciascuno degli anni 2002-2003-2004-2005 è costituito c/o l A.ULSS 18 dai valori e dalle voci di cui all allegato n.1, al presente verbale. Danno altresì atto che, a sensi dell art. 36, c. 1, le risorse del fondo stanziate che non siano state impegnate nel rispettivo esercizio finanziario sono riassegnate allo stesso nell esercizio dell anno successivo. Dall anno 2006 il fondo viene incrementato secondo quanto previsto dall art. 9 comma 2 del C.C.N.L. 10.04.0008. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall art. 11 comma 1 del suddetto contratto nazionale le parti concordano inoltre di destinare il 51% delle risorse ivi indicate per ciascuno degli anni 2007 e 2008 all incremento di tale fondo. Dopo questa operazione il fondo stesso risulta rideterminato nei valori indicati nell allegato 2 al presente verbale per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Verbale 5 pag. 4
B) PRODUTTIVITA COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Le parti concordano quindi sui seguenti criteri generali cui l A.ULSS 18 si atterrà nell applicazione dell istituto in argomento, impegnandosi, l Amministrazione, a continuare il programma di formazione nei confronti dei dirigenti interessati alla gestione del sistema incentivante. B1) Criteri generali di erogazione degli incentivi Il fondo di produttività è distribuito sulla base del livello degli obiettivi definiti per ogni Centro di Responsabilità dei risultati effettivamente raggiunti e del contributo apportato da ogni singolo operatore agli stessi. La procedura di erogazione delle incentivazioni è articolata come di seguito specificato. B2) Quota budget Definizione di una quota budget di incentivazione spettante ad ogni singolo operatore sulla base della valutazione, effettuata dalla Direzione Generale, degli obiettivi assegnati in sede di budget al Centro di Responsabilità cui lo stesso appartiene. La definizione di tale quota avviene pertanto in fase di programmazione, anteriormente l inizio del periodo cui il processo di budget di riferisce. La quota budget spetta interamente solamente nel caso in cui i risultati effettivamente raggiunti coincidano pienamente con gli obiettivi assegnati in sede di programmazione budget. B3) Procedure di definizione della quota budget Tramite la metodologia di gestione budgetaria, in sede di programmazione per ogni Centro di Responsabilità sono contrattati con il responsabile obiettivi e risorse assegnate. Per ogni obiettivo sono definiti l indicatore di risultato, il criterio di determinazione del grado di raggiungimento, il peso sul totale degli obiettivi assegnati. La Direzione Generale esprime una valutazione sintetica degli obiettivi contrattati con ogni Centro di Responsabilità, collocandolo in una delle seguenti fasce: fascia A, cui corrisponderà la massima quota budget di incentivazione; fascia B, intermedia; fascia C, di base. Verbale 5 pag. 5
La valutazione degli obiettivi è effettuata in relazione ai seguenti criteri: coerenza degli obiettivi proposti con gli obiettivi strategici aziendali; rapporto fra obiettivi proposti e risorse assegnate, La quota budget di incentivazione spettante ad ogni singolo operatore è definita in funzione della fascia assegnata al Centro di Responsabilità di appartenenza. Viene quindi definito un valore della quota budget in corrispondenza della massima fascia di incentivazione (fascia A) per ognuna delle differenti aree contrattuali, sulla base dei diversi fondi a disposizione; nell ambito della medesima area o ruolo, il valore della quota budget può essere differenziato per grado di responsabilità/livello, sulla base del sistema di pesi di cui alla parte economica. Il valore delle altre quote budget è definito sulla base di quello di fascia A: quota budget fascia B = 70% quota budget fascia A; quota budget fascia C = 40% quota budget fascia A; Calcolo del raggiungimento degli obiettivi. Il raggiungimento degli obiettivi verrà stabilito dal Verificatore di 2 istanza sulla base di una relazione a cura del responsabile del Centro di Responsabilità; Verificatore di 1 istanza. L obiettivo, quindi, si intende raggiunto se il valore dell indicatore utilizzato per la misurazione è maggiore dell 85%; ne consegne che la quota spettante ad ogni dipendente è pari al 100%. Nel caso in cui la percentuale di raggiungimento degli obiettivi sia compresa fra il 20% e l 85% la quota sarà attribuita in modo proporzionale. B4) Calcolo delle quote Dato il fondo da distribuire per ciascuna fascia per il calcolo delle quote spettanti al singolo dipendente viene attribuito un peso ad ogni categoria/livello economico contrattuale così come di seguito indicato. CATEGORIA / LIVELLO ECON. PESO CAT. A 57,21 CAT. B 59,51 CAT. BS 80,16 CAT. C 100 CAT. D 119,84 CAT. DS 129,73 Verbale 5 pag. 6
Per i responsabili appartenenti all area del comparto, il peso massimo conseguibile è pari ad 1,5 volte il peso della categoria di appartenenza, ricavabile dalla tabella sopra riportata. Determinazione del valore economico del punto si calcola il peso totale dei dipendenti sommando, per ogni categoria, il prodotto fra il numero dei dipendenti in organico ed il peso di categoria; si divide il fondo per il peso totale dei dipendenti trovato e si determina così il valore del punto. Determinazione dell importo spettante per operatore si moltiplica il valore del punto per il peso di categoria e si ottiene così l importo teorico spettante; viene liquidata una quota di tale importo, calcolata in base ai giorni di presenza in servizio. La quota spettante, decurtata in misura proporzionale alle assenze, viene erogata mensilmente in acconto nella misura dell 80% dell importo complessivo assegnato. L erogazione del saldo pari al 20% avverrà a consuntivo a seguito delle valutazioni del Responsabile del Servizio sui risultati e sugli obiettivi raggiunti. Nel valutare la produttività dei dipendenti, il Responsabile dovrà considerare tutta l attività sia quella effettuata per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi delle unità operative di appartenenza, sia quella effettuata per il raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati al proprio Centro di Responsabilità. Il grado di raggiungimento/partecipazione degli obiettivi del singolo lavoratore sarà valutato in modo oggettivo dal Responsabile utilizzando una scheda con la quale vengono definiti i criteri di valutazione coerente con gli obiettivi prestazionali affidati. B5) Riduzione della quota in base alle assenze Se le giornate di assenza registrate nel corso dell anno sono pari o inferiori a 30 giorni, la quota budget spetta integralmente. La quota budget viene ridotta in proporzione alle giornate di assenza, conteggiate a partire dal 31 giorno di assenza compreso. Non vengono considerate assenze le giornate non lavorate dovute a: ferie permessi sindacali festività riposi sostitutivi assenze dovute ad infortuni sul lavoro Verbale 5 pag. 7
permessi (3 giorni al mese) di cui alla Legge 104/92 come modificata dalla L. 53/2000 e successive modificazioni astensione obbligatoria per maternità (massimo mesi 5) Relativamente alla produttività collettiva oltre a quanto previsto nella parte generale soprariportata; le parti ribadiscono la necessità che: a) vi sia un informazione preventiva e un coinvolgimento dei lavoratori sui singoli progetti, sugli obiettivi di gruppo e/o individuali, anche in relazione ai budget di unità operativa; b) si svolgano riunioni periodiche di unità operativa per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi; c) la mancata predisposizione dei progetto o l errata previsione degli obiettivi nonché l omissione da parte dei dirigenti delle procedure previste ai punti precedenti non inficia la corresponsione della quota intera spettante al personale; d) siano programmati corsi di formazione inerenti le tecniche di valutazione. Infine le parti concordano sul fatto che l erogazione del saldo della quota avvenga entro il mese di luglio dell anno successivo. C) Destinazione dei fondi residuali a fine esercizio I residui del fondo della produttività saranno utilizzati nell anno successivo per finanziare progetti di miglioramento quali/quantitativo delle attività e per il mantenimento dei livelli di assistenza e delle prestazioni erogate. Sulla base delle disponibilità residui dei fondi come sopra evidenziate le parti concordano di utilizzare tali risorse come di seguito specificato: 1) Per 300.000 per permettere le diversificazioni di fascie indicate al punto B3 del presente verbale e comunque fatte salve le quote storiche (2007) di ciascun operatore. 2) Decurtati degli importi di cui sopra, i residui sono destinati per un importo massimo di 270.000,00 annui a progetti predisposti dall amministrazione previa informativa alle OO.SS. per far fronte a necessità contingenti che si verifichino in corso d anno. Per gli anni successivi all anno 2008, fermo restando l impegno delle parti a salvaguardare tale istituto, le risorse verranno individuate entro il 30/11/dell anno precedente a quello di riferimento della progettualità. In tale ambito va collocata anche la progettualità, finanziata a parte, ex art. 43 comma 5 della L. 449/97, di cui al verbale n.6 riguardante la presente tornata contrattuale di livello aziendale. Verbale 5 pag. 8
Letto, confermato e sottoscritto. PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE F.to Adriano Marcolongo F.to Daniele Cariani RSU F.to Giovanni Pilati F.to Fabio Osti UIL FPL F.to Igino Eleopra F.to Graziano Degan UIL FPL F.to Silvia Pierotti F.to Antonio Tocchio FIALS F.to Pierluigi Serafini F.to Francesca Rossi F.to Davide Benazzo CGIL FP F.to Antonio Barbiani CISL FP F.to Silvano Bottin NURSING UP F.to Davide Santato F.to Stefano Panin CISL FP FSI Verbale 5 pag. 9