Genova, 3 giugno 2011. Circolare 13/2011. Ai Signori Clienti Loro Sedi



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STUDIO ROVIDA STUDIO CIDDA GRONDONA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI Dott. Mauro ROVIDA Dott. Luca Andrea CIDDA Dott. Francesca RAPETTI Dott. Pietro GRONDONA Dott. Luca GIACOMETTI Dott. Davide FERRANDO Dott. Barbara MARINI Dott. Micaela MARINI Dott. Paolo PICCARDO Telef.: +39 010 876.641 Fax: +39 010 874.399 Telef.: +39 010 36.26.530 Fax: +39 010 36.28.935 e mail: segreteria@studiorovida.it 16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18 e mail: studio@studiociddagrondona.com Genova, 3 giugno 2011 Circolare 13/2011 Ai Signori Clienti Loro Sedi Proroga dei termini di versamento - Proroga dei termini di presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2011 - Differimento delle scadenze di agosto 2011 INDICE 1 Premessa... 2 2 Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni... 2 2.1 Persone fisiche... 2 2.1.1 Persone fisiche che presentano il modello 730/2011... 2 2.1.2 Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2011 MINI... 3 2.1.3 Contribuenti minimi... 3 2.1.4 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti... 3 2.2 Soggetti diversi dalle persone fisiche... 3 2.2.1 Soci di società e associazioni trasparenti... 3 2.2.2 Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore... 4 2.2.3 Contribuenti estranei agli studi di settore... 4 2.2.4 Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga... 4 2.2.5 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale... 4 2.3 Versamento del saldo IVA 2010 con il modello UNICO 2011... 4 2.4 Versamento dell IVA per l adeguamento agli studi di settore... 5 2.5 Versamento del diritto annuale alle Camere di commercio... 5 2.6 Opzione per la rateizzazione dei versamenti... 5 3 Proroghe di termini in relazione ai modelli 730/2011... 6 3.1 Presentazione dei modelli 730/2011 al sostituto d imposta... 6 3.2 Presentazione dei modelli 730/2011 al CAF o al professionista... 6

3.3 Consegna al contribuente della copia del modello 730/2011 elaborato... 6 3.4 Comunicazione al sostituto d imposta dei dati per i conguagli... 6 3.5 Trasmissione telematica dei modelli 730/2011... 6 3.5.1 CAF e professionisti... 6 3.5.2 Sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale... 7 4 Differimento dei termini scadenti nel periodo feriale... 7 4.1 Versamenti con il modello F24... 7 4.1.1 Versamenti esclusi dal differimento... 7 4.1.2 Versamenti rateali che scadono l 1.8.2011... 7 4.1.3 Altri versamenti che scadono l 1.8.2011... 7 4.2 Altri adempimenti fiscali... 8 1 PREMESSA Con il DPCM 12.5.2011 (pubblicato sulla G.U. 14.5.2011 n. 111) sono stati prorogati i termini: per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della cedolare secca sugli affitti, in relazione a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore; per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, in relazione ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore; di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730/2011; per i versamenti e gli altri adempimenti scadenti ad agosto 2011. 2 PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI L art. 1 del DPCM 12.5.2011 proroga i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. 2.1 PERSONE FISICHE A differenza degli scorsi anni, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della cedolare secca sugli affitti. Tali versamenti devono essere eseguiti: entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione; dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. 2.1.1 Persone fisiche che presentano il modello 730/2011 La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2011, in relazione agli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, per i quali si applica la speciale disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d imposta. Cedolare secca sugli affitti I contribuenti che presentano il modello 730/2011 possono invece beneficiare della proroga in relazione al versamento della prima rata di acconto della cedolare secca sugli affitti. Tale versamento, infatti:

non rientra tra gli importi a debito del modello 730/2011 e non può quindi essere oggetto di conguaglio da parte del sostituto d imposta; deve essere eseguito direttamente dal contribuente, mediante il modello F24, secondo le ordinarie scadenze dei versamenti derivanti dal modello UNICO 2011. 2.1.2 Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2011 MINI La proroga in esame si applica anche ai versamenti relativi alle persone fisiche che presentano il modello UNICO 2011 PF MINI. 2.1.3 Contribuenti minimi La proroga in esame si applica anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano il regime dei contribuenti minimi. 2.1.4 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti I suddetti termini del 6.7.2011 e del 5.8.2011 si applicano anche al versamento del saldo per il 2010 e del primo acconto per il 2011 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell INPS. Ai sensi dell art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%). 2.2 SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, in scadenza il 16.6.2011, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro). Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti: entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione; dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. 2.2.1 Soci di società e associazioni trasparenti La proroga in esame interessa anche i soggetti che: partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; devono dichiarare redditi per trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche: i soci di società di persone; i collaboratori di imprese familiari; i coniugi che gestiscono aziende coniugali; i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);

i soci di società di capitali trasparenti. 2.2.2 Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 ( 4) in relazione all analoga proroga che era stata disposta dal DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che rientrino nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano: cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro); cause di inapplicabilità degli studi stessi. 2.2.3 Contribuenti estranei agli studi di settore Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, estranei agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari: del 16.6.2011, senza maggiorazione di interessi; ovvero del 18.7.2011 (in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta, ad esempio, dei soggetti: titolari solo di reddito agrario (es. società semplici); oppure per i quali trovano applicazione i parametri. 2.2.4 Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2011 per effetto: della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali solari che approvano il bilancio 2010 entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio); della data di chiusura del periodo d imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2010-30.6.2011). 2.2.5 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale In caso di opzione per il consolidato fiscale, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che le proroghe in esame: non siano applicabili qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancorché lo siano tutte le società controllate; siano invece applicabili nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di settore, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddividere i versamenti in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore e versarli applicando termini diversi). 2.3 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2010 CON IL MODELLO UNICO 2011 I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2011 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella

misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2011 (termine ordinario di versamento). Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2011. Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA: entro il 6.7.2011, deve maggiorarlo dell 1,6% (0,4% per i periodi 17.3-16.4, 17.4-16.5, 17.5-16.6 e 17.6-6.7); entro il 5.8.2011, deve maggiorarlo dell 1,6% per il differimento fino al 6.7.2011 e su tale maggiorazione dell 1,6% ha dovuto l ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 7.7.2011 al 5.8.2011. 2.4 VERSAMENTO DELL IVA PER L ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE Le proroghe in esame si estendono anche al versamento dell IVA dovuta per l adeguamento agli studi di settore (compresa l eventuale maggiorazione del 3%). 2.5 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l iscrizione o l annotazione nel Registro delle imprese. Ai sensi dell art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. 2.6 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla citata circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 ( 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell art. 20 del DLgs. 241/97: poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 6.7.2011 (ovvero del 5.8.2011, con la maggiorazione dello 0,4%); per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97: giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA; fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA. Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 6.7.2011: se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2011; se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro l 1.8.2011 (in quanto il 31 luglio cade di domenica), salvo l ulteriore differimento previsto per il periodo feriale.

3 PROROGHE DI TERMINI IN RELAZIONE AI MODELLI 730/2011 L art. 2 del DPCM 12.5.2011 proroga alcuni termini relativi ai modelli 730/2011. 3.1 PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730/2011 AL SOSTITUTO D IMPOSTA I modelli 730/2011 possono essere presentati al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale diretta entro il 16.5.2011 (prima 2.5.2011, in quanto il 30 aprile cadeva di sabato). 3.2 PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730/2011 AL CAF O AL PROFESSIONISTA I modelli 730/2011 possono essere presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro) entro il 20.6.2011 (prima 31.5.2011). 3.3 CONSEGNA AL CONTRIBUENTE DELLA COPIA DEL MODELLO 730/2011 ELABORATO Il soggetto che presta l assistenza fiscale deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2011 elaborato entro: il 15.6.2011 (prima 31.5.2011), se si tratta del sostituto d imposta che presta assistenza fiscale diretta; il 30.6.2011 (prima 15.6.2011), se si tratta di un CAF-dipendenti o di un professionista. 3.4 COMUNICAZIONE AL SOSTITUTO D IMPOSTA DEI DATI PER I CONGUAGLI Entro il 12.7.2011 (prima 30.6.2011), i CAF-dipendenti e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono comunicare ai sostituti d imposta, non ricompresi nell apposito elenco reso disponibile in via telematica dall Agenzia delle Entrate: i risultati contabili dei modelli 730/2011 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell effettuazione dei conguagli (a debito o a credito) in capo al contribuente; con i mezzi più idonei (es. posta ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica). In relazione ai sostituti d imposta ricompresi nel suddetto elenco, in seguito alla comunicazione da essi effettuata entro il 31.3.2011, l invio dei modelli 730-4 avviene in via telematica ad opera dell Agenzia delle Entrate, alla quale devono essere trasmessi in via telematica, unitamente ai modelli 730/2011. 3.5 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730/2011 3.5.1 CAF e professionisti Sempre entro il 12.7.2011 (prima 30.6.2011), i CAF-dipendenti e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate: i modelli 730/2011 elaborati e le relative schede per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell IRPEF (modelli 730-1); anche la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2011 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, se i sostituti

d imposta sono ricompresi nell apposito elenco reso disponibile in via telematica dalla stessa Agenzia. 3.5.2 Sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2011 da parte dei sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 30.6.2011. Si ricorda che, entro la suddetta data del 30.6.2011, il sostituto d imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2011 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell IRPEF (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno. La suddetta scadenza del 30.6.2011 rimane ferma anche qualora il sostituto d imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare sia la trasmissione telematica dei modelli 730/2011 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell IRPEF (modelli 730-1). 4 DIFFERIMENTO DEI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE L art. 3 del DPCM 12.5.2011 effettua il consueto differimento dei termini che cadono nel periodo feriale. 4.1 VERSAMENTI CON IL MODELLO F24 Vengono differiti al 20.8.2011, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1 al 20.8.2011, dei tributi, dei contributi (es. INPS ed ENPALS) e dei premi INAIL rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), compresi gli importi rateizzati. Tuttavia, poiché il 20.8.2011 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2011. 4.1.1 Versamenti esclusi dal differimento Resta ferma la suddetta scadenza del 5.8.2011 relativa al versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della cedolare secca sugli affitti. 4.1.2 Versamenti rateali che scadono l 1.8.2011 Devono ritenersi differiti al 22.8.2011 anche i versamenti delle rate delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, che scadono l 1.8.2011. Infatti, la scadenza ordinaria per i suddetti versamenti, cadente domenica 31.7.2011, slitta automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l applicazione dell ulteriore proroga al 22.8.2011. 4.1.3 Altri versamenti che scadono l 1.8.2011 Analogamente, devono ritenersi differiti al 22.8.2011 anche gli altri versamenti con il

modello F24 che scadono domenica 31.7.2011 (es. IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati). 4.2 ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI Sono prorogati al 20.8.2011, con ulteriore slittamento a lunedì 22.8.2011, anche gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, aventi scadenza tra il 1 e il 20.8.2011. Presentazione dei modelli 770/2011 Viene quindi differito al 22.8.2011 anche il termine per la trasmissione telematica dei modelli 770/2011 Semplificato e Ordinario. Infatti, la scadenza ordinaria per i suddetti adempimenti, cadente domenica 31.7.2011, slitta automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l applicazione dell ulteriore proroga al 22.8.2011. Rimanendo a Vs. disposizione per quant altro possa occorrere, porgiamo cordiali saluti. Studio Rovida - Studio Cidda Grondona