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U.O. RIFIUTI E BONIFICA SITI CONTAMINATI tel. 059 209 416 fax 059 209 479 Classifica 09-11-06 fasc. 203/2011. Modena, 23/10/2013 SPETT.LE DITTA FANTON ARRIGO S.R.L. VIA O. RESPIGHI, 190 41122 MODENA (MO) e p.c. e p.c. AL COMUNE DI MODENA SETTORE AMBIENTE ALL'ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA DISTRETTO AREA CENTRO MODENA OGGETTO: D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM. ART. 216. RINNOVO ISCRIZIONE N. MOD010 AL 'REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI'. DITTA FANTON ARRIGO S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI MODENA, VIA O. RESPIGHI, 190. Richiamati: - la comunicazione presentata dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. di Modena in data 20/06/98, ai sensi dell art.33 1 del D.lgs 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 32395/8.8.4 del 29/06/1998, integrata e modificata in data 31/07/2000 e 23/11/2000, relativamente all impianto ubicato in via Respighi, 190 a Modena; - il provvedimento, prot. n. 9195/8.8.4 del 19/02/99, con il quale la ditta Fanton Arrigo S.r.l. è stata iscritta al n. MOD010 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti" della Provincia di Modena, con validità dal 20/06/1998 al 19/06/2003; - la comunicazione di rinnovo senza modifiche trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 31/03/2003, ai sensi del art.33 comma 5 del D.lgs 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 37187/8.8.4 del 01/04/2003; - la comunicazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l., ai sensi dell art.33 del D.lgs 22/97, in data 11/03/2004, per modifica sostanziale delle operazioni di di rifiuti (integrazione di una nuova tipologia di rifiuti, punto 7.10 del D.M. 05/02/98) e la successiva documentazione integrativa trasmessa in data 03/06/2004; - il provvedimento della Provincia di Modena, prot. n. 101845/8.8.4 del 29/07/2004, attestante l avvenuto rinnovo dell iscrizione n. MOD010 al Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti a decorrere dal 20/06/2003 sino al 19/06/2008; 1 Abrogato e sostituito dal D.lgs 152/2006 parte quarta art. 216. Pagina 1 di 13

- la comunicazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 10/06/2005, ai sensi dell art.33 del D.lgs 22/97, per modifica sostanziale delle operazioni di di rifiuti, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 81014/8.8.4 del 14/06/2005; - la comunicazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 29/07/2005, ai sensi dell art.33 del D.lgs 22/97, per modifica sostanziale delle operazioni di di rifiuti, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 103644/8.8.4 del 02/08/2005, tesa ad integrare l attività di come di seguito riportato: gestione di una nuova tipologia di rifiuti: punto 5.16 del D.M. 05/02/98 e ss. mm., aumento dei quantitativi massimi istantanei dei rifiuti previsti ai punti: 3.1, 3.2, 5.1, 5.19 e 9.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., aumento dei quantitativi massimi annuali dei rifiuti previsti ai punti: 3.1 e 5.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., integrazione della tipologia 3.1 con il codice 191202 e della tipologia 5.6 con i codici 200136 e 200140; - la richiesta di autorizzazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 03/06/2006, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 89680/8.8.4 del 05/07/2006, tesa a proseguire, nel regime ordinario dell art. 208 del D.lgs 152/2006 parte quarta (ex art. 28 del D.lgs 22/97), secondo quanto previsto dall art. 11 comma 5 del D.M. 186/2006, le attività di dei rifiuti previsti ai punti 5.8 e 5.16 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. che, pertanto, non sono più ricomprese nella presente iscrizione; - la comunicazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 23/07/2007, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 95521/8.8.4 del 06/08/2007, ai sensi dell art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta, per modifica sostanziale delle operazioni di di rifiuti, consistenti nell aumento delle quantità massime annuali di rifiuti previsti al punto 3.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. da 90.000 a 130.000 ; - la comunicazione di rinnovo senza modifiche trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 14/02/2008, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 17478/8.8.4 del 19/02/2008, ai sensi dell art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.; - il provvedimento prot. n. 14408/8.8.4 del 11/02/2010 attestante l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione n. MOD010 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti" della Provincia di Modena dal 20/06/2008 al 19/06/2013; Visto: - la comunicazione di rinnovo senza modifiche presentata dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 26/02/2013, ai sensi dell art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 22602/9.11.6 del 28/02/2013, relativa all attività di di rifiuti effettuata presso l impianto ubicato in via Respighi, 190 a Modena; - la comunicazione presentata dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 09/04/2013, ai sensi dell art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 41008/9.11.6 del 11/04/2013, nella quale la ditta dichiara l intenzione di installare una nuova presso cesoia al posto di quella attualmente presente e ubicata sotto tettoia, dichiara, inoltre, che la vecchia e la nuova cesoia sono analoghe in termini di potenzialità produttiva, la nuova cesoia è unicamente più potente quindi in grado di pressare materiali più resistenti, a seguito dell installazione della nuova presso-cesoia in loco a quella precedente non verrà modificata in alcun modo l attività di rifiuti già attualmente svolta, la planimetria lay- Pagina 2 di 13

out rifiuti non subisce modifiche in quanto la presso cesoia viene installata nella stessa posizione di quella precedente; - la nota di rettifica trasmessa via mail in data 23/05/2013 nella quale si trasmette nuova pagina 1 dell allegato 1 in sostituzione di quella allegata alla comunicazione di cui sopra riportante un quantitativo di stoccaggio massimo annuale inesatto per i rifiuti previsti al punto 1.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. cioè 5.000 anziché 1.000 ad oggi autorizzate; - la nota della Provincia di Modena prot. n. 59242/9.11.6. del 28/05/2013 nella quale si comunica alla ditta che nulla osta all attivazione, dalla data della stessa, delle modifiche dichiarate nella comunicazione trasmessa in data 09/04/2013 sopra richiamata, facendo salve eventuali ulteriori condizioni e prescrizioni all utilizzo della presso cesoia in materia di rumore di competenza Comunale; Richiamata la nota della Provincia di Modena protocollo n. 63948 del 10/06/2013 con la quale si comunica che la validità dell iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti della Provincia di Modena al n. MOD010, ai sensi dell art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., è confermata dal 20/06/2013 al 19/06/2018 e di informa inoltre che questa Amministrazione provvederà a trasmettere formale e completo atto di rinnovo dell iscrizione; Ciò premesso, con la presente; si comunica il rinnovo dell iscrizione n. MOD010 al Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti della Provincia di Modena intestata alla ditta Fanton Arrigo S.r.l., con sede legale e impianto in via O. Respighi, 190 a Modena, ai sensi e per gli effetti dell art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.. La presente iscrizione ha validità dal 20/06/2013 al 19/06/2018. Si riportano di seguito le tipologie di rifiuti ed i quantitativi massimi ammessi alle operazioni di. Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06 1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t 150101 imballaggi in carta e cartone 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 200101 carta e cartone Subtotale 20 20 1.000 - Pagina 3 di 13

2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t 150107 imballaggi in vetro 160120 vetro 170202 vetro 191205 vetro 200102 vetro Subtotale 20 20 1.000-3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] Operazioni di :, R4 3.1.3 lett. c Operazioni di dei rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio: operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 2. Desc. Recupero Destinazione o mc t 100299 rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO ACCIAIO E GHISA) 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 120199 rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO ACCIAIO E GHISA) 150104 imballaggi metallici 160117 metalli ferrosi 170405 ferro e acciaio 190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti Prodotti ottenuti: rottami di ferro e acciaio che hanno cessato di essere qualificati rifiuti. 2 Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio entrato in vigore il 09/10/2011. Il Regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti. Pagina 4 di 13

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 191202 metalli ferrosi 200140 metallo Subtotale 500 1.000 130.000 130.000 3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199] Operazioni di :, R4 3.2.3 lett. c a) Operazioni di dei rifiuti costituiti da rottami di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio: operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 3. b) Operazioni di dei rifiuti non ferrosi o loro leghe diversi da allumino e leghe di alluminio: 3.2.3 lett. c messa in riserva () per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi <2% in peso; PCB e PCT <25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale; solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. Desc. max mc t annuale Recupero Destinazione o 100899 rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE) 110501 zinco solido 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 120199 rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE) 150104 imballaggi metallici 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170403 piombo 170404 zinco 170406 stagno 170407 metalli misti Prodotti ottenuti: a) rottami di alluminio inclusi i rottami di leghe di alluminio che hanno cessato di essere qualificati rifiuti. b) limitatamente ai rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe diversi dall alluminio: 3.2.4 lett. e materia prima secondaria per l'industria metallurgica,conforme alle specifiche UNI ed EURO. 3 Regolamento che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti. Pagina 5 di 13

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 191203 metalli non ferrosi 200140 metallo Subtotale 200 350 30.000 30.000 5.1 parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili Desc. max mc t annuale Recupero Operazioni di : Destinazione o 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 160116 serbatoi per gas liquido 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti Subtotale 50 90 5.000-5.6 rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 200140 metallo Subtotale 10 20 1.000 - Pagina 6 di 13

5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC Desc. max mc t annuale Recupero Operazioni di : Destinazione o 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 Subtotale 30 30 1.000-6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici Desc. max mc t annuale Recupero Operazioni di : Destinazione o 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 150102 imballaggi in plastica 191204 plastica e gomma 200139 plastica Subtotale 50 25 1.000-7.10 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 120103 limatura e trucioli di materiali non Pagina 7 di 13

ferrosi 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 Subtotale 30 40 500-9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t 030101 scarti di corteccia e sughero 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 150103 imballaggi in legno 170201 legno 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 200301 rifiuti urbani non differenziati Subtotale 50 30 1.000-10.2 pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma Desc. Recupero mc t Operazioni di : Destinazione o 160103 pneumatici fuori uso Subtotale 50 50 1.000 - TOTALE 172.500 160.000 La ditta Fanton Arrigo S.r.l., nello svolgimento dell attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e ss. mm., ed in particolare si ricorda che: Pagina 8 di 13

Art. 1 (Principi generali) comma 1: Le attività, i procedimenti e i metodi di di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Art. 1 comma 2: Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni 4. Art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare: a) le acque di scarico risultanti dalle attività di dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni 5 ; ( ) Art. 1 comma 4: Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati. Art. 3 (Recupero di materia) comma 1: Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini. Art. 3 comma 3: Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Art. 6 (Messa in riserva) comma 1: La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. Art. 6 comma 2: La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva". 4 Abrogato e sostituito con D.lgs 152/2006 parte quarta art. 216. 5 Abrogato e sostituito dalla parte III del D.lgs 152/2006. Pagina 9 di 13

Art. 6 comma 3: La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Art. 6 comma 5: fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di entro un anno dalla data di ricezione. Art. 6 comma 6: la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di nell'impianto stesso. ( ) Art. 6 comma 7: La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento. Art. 6 comma 8: Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di " - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Art. 8 (Campionamenti e analisi) comma 4: Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. Art. 8 comma 5: Il titolare dell'impianto di è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta. La ditta Fanton Arrigo S.r.l. nello svolgimento dell attività è tenuta a rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni: 1) ad effettuare l attività conformemente alle dichiarazioni rilasciate nelle comunicazioni e nella documentazione tecnica richiamate in premessa per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento; 2) ad effettuare lo stoccaggio dei rifiuti oggetto della presente iscrizione devono essere stoccati conformemente a quanto rappresentato nella planimetria "tavola "FAM02081 planimetria lay out rifiuti febbraio 2008" allegata comunicazione di rinnovo del 14/02/2008; 3) ad effettuare l attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006; 4) a rispettare le condizioni previste dall Allegato 5 al suddetto Decreto Ministeriale: Pagina 10 di 13

a. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; b. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva; c. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi; d. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita; e. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate; f. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; g. l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento; h. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili; i. i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto; j. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi; k. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; l. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di ; m. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo ; n. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi; Pagina 11 di 13

o. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse; 5) relativamente ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) di cui al punto 5.19 del D.M. 05/02/98 e ss. mm., preso atto che la ditta effettua la sola messa in riserva dei suddetti rifiuti e stante la documentazione agli atti, la ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: a. non sono ammesse operazioni di trattamento sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE); b. i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) devono essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss. mm.; c. lo stoccaggio dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) deve avvenire esclusivamente all interno del capannone/tettoia (capannone con fronte piazzale e lato destro aperti) adottando tutti gli accorgimenti al fine di evitare il contatto dei rifiuti con acque meteoriche e/o il loro danneggiamento; d. la raccolta dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico; e. devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento; f. devono essere rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; g. deve essere assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; h. devono essere evitate operazioni di riduzione volumetrica; 6) i rifiuti oggetto della sola messa in riserva () dovranno essere inviati ad impianti di autorizzati ai sensi del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.; 7) la ditta è tenuta a mantenere presso l impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta voce a specchio (ovvero, che hanno un corrispondente codice pericoloso) ai sensi dell allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. che ne attestino la non pericolosità. Si ricorda che eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività dovranno essere comunicate alla Provincia di Modena. Si ricorda che ai sensi dell art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di. Pagina 12 di 13

Si ricorda che la ditta è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98. Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto. Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all art. 197 del D.lgs 152/2006. Originale Firmato Digitalmente IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE Ing. Marco Grana Castagnetti (da compilare in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente. Modena, lì Protocollo n. del Pagina 13 di 13