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Transcript:

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) Allegato 2 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) del 29 settembre 1995 Elenco dei mezzi e degli apparecchi obbligatoriamente a carico degli assicuratori-malattie nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Tenore del 1 luglio 2001 Il presente elenco dei mezzi e degli apparecchi sostituisce quello del 1 gennaio 2001 Pubblicato dal Dipartimento federale dell'interno Diffusione: UVCL, EDMZ, 3003 Berna, www.admin.ch/edmz 318.940 i 12.00 500 10L 1

2

Indice 1. Osservazioni preliminari generali... 4 1.1. Basi giuridiche... 4 1.2. Estratto della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)... 4 1.3. Estratto dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal)... 8 1.4. Estratto dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del Dipartimento federale dell'interno (DFI)... 9 2. Spiegazioni sulle singole disposizioni della LAMal, dell'oamal... 11 e dell'opre 2.1. Campo d'applicazione dell'emap (prestazioni obbligatorie)... 11 2.2. Regolamentazione dei rimborsi EMAp... 11 2.3. Requisiti necessari al rimborso dei dispositivi medici come prestazione obbligatoria da parte degli assicuratori-malattie... 12 2.4. Rapporti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali... 12 3. Procedura d'ammissione nell'emap... 12 4. Struttura dell'emap... 13 4.1. Gruppi di prodotti... 13 4.2. Numero di posizione... 13 4.3. Noleggio/acquisto, cumulo di posizioni... 13 4.4. Limitazioni... 14 4.5. Riparazioni... 14 5. Definizioni e spiegazioni sui singoli gruppi di prodotti (secondo la struttura dell'emap)... 14 6. Osservazioni alla presente edizione dell'emap... 22 6.1. Nuove ammissioni... 22 6.2. Modifiche importanti... 22 6.3. Entrata in vigore... 22 7. Abbreviazioni... 23 8. Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)... 25 3

1. Osservazioni preliminari generali 1.1. Basi giuridiche La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) rappresenta la base giuridica per il rimborso di mezzi e apparecchi quali presta-zioni obbligatorie da parte dell'assicurazione malattie sociale. Disposizioni più dettagliate in proposito si trovano nell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) del Consiglio federale, completata dall'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie (OPre) del Dipartimento federale dell'interno. Le osservazioni preliminari e le spiegazioni dei capitoli 1-6 non fanno parte dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). Qui di seguito sono esposte le singole disposizioni di legge e d'ordinanza relative all'emap. 1.2. Estratto della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 24 Principio L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli articoli 32-34. Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia 1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. 2 Queste prestazioni comprendono: b) le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiro-pratico. Art. 28 Infortuni Per gli infortuni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia. Art. 29 Maternità 1 Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità. Art. 32 Condizioni 1 Le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. 4

2 L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente. Art. 33 Designazione delle prestazioni 1 Il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni. 2 Definisce le prestazioni di cui all'articolo 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 31 capoverso 1. 3Determina in quale misura l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie assume i costi d'una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione. 4 Nomina commissioni che consulta ai fini della designazione delle prestazioni. Provvede al coordinamento dei lavori di queste commissioni. 5 Può delegare al Dipartimento o all'ufficio federale le competenze di cui ai capoversi 1-3. Art. 34 Entità 1Per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25-33. Debitore della rimunerazione; fatturazione Art. 42 1 Se assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante). 2Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). 3 Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della rimunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante l'assicurato riceve una copia della fattura che è stata inviata all'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 4 L'assicuratore può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di natura medica. 5 Il fornitore di prestazioni è legittimato, se le circostanze lo esigono, oppure obbligato in ogni caso, su richiesta dell'assicurato, a fornire le indicazioni di natura medica soltanto al medico di fiducia secondo l'articolo 57. 5

Tariffe e prezzi Art 43 Principio 1 I fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo tariffe o prezzi. 2La tariffa è una base di calcolo della rimunerazione. In particolare essa può: a. fondarsi sul tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale); b. attribuire punti per prestazioni e fissare il valore del punto (tariffa per singola prestazione); c. prevedere rimunerazioni forfettarie (tariffa forfettaria); d. a titolo eccezionale, sottoporre le rimunerazioni di determinate prestazioni, al fine di garantirne la qualità, a condizioni più severe di quelle previste dagli articoli 36-40, quali in particolare l'esistenza delle infrastrutture necessarie e di una formazione di base, di un aggiornamento o di un perfezionamento idonei (esclusione tariffale). 6 Le parti alla convenzione e le autorità competenti devono vigilare affinché si conseguano cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti. 7Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare norme relative all'adeguamento delle tariffe. Esso provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali. Art. 44 1I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla presente legge (protezione tariffale). È salva la disposizione sulla rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3). 2Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla presente legge deve dichiararlo all'organo designato dal governo cantonale (ricusa). In tal caso non ha alcun diritto a rimunerazioni ai sensi della presente legge. Se l'assicurato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve previamente avvertirlo della propria ricusa. Art. 52 Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi 1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6: a. il Dipartimento emana: 3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici. 2 In materia di infermità congenite, le terapie che figurano nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità sono riprese nelle disposizioni e negli elenchi allestiti secondo il capoverso 1. 3 Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso 1. 6

Art. 56 Economicità delle prestazioni 1Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura. 2La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni eccedenti questo limite. Al fornitore di prestazioni può essere richiesta la restituzione di rimunerazioni ai sensi della presente legge ottenute indebitamente. Possono chiedere la restituzione: a. nel sistema del terzo garante (art. 42 cpv. 1), l'assicurato oppure, giusta l'articolo 89 capoverso 3, l'assicuratore; b. nel sistema del terzo pagante (art. 42 cpv. 2), l'assicuratore. 3 Il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti che ha ottenuti: a. da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato; b. da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici. 4 Se il fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l'assicurato o l'assicurazione possono esigere la restituzione dello sconto. 5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando l'assicurato consulta più fornitori di prestazioni. Art. 59 Esclusione di fornitori di prestazioni Se per gravi motivi, segnatamente in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 56 e 58, un assicuratore non vuole o non vuole più permettere a un fornitore di prestazioni d'esercitare secondo la presente legge, la decisione in merito spetta al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 89. Partecipazione ai costi Art. 64 1 Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. 2 La partecipazione ai costi comprende: a. un importo fisso per anno (franchigia); e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). 3 Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. 4 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l'importo massimo dell'aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l'importo massimo dell'aliquota percentuale di un adulto. 7 Per le prestazioni di maternità l'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi. 7

1.3. Estratto dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Titolo 3: Prestazioni Capitolo 1: Designazione delle prestazioni Art. 33 Prestazioni generali Sentita la commissione competente, il dipartimento designa: e. I mezzi e gli apparecchi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 della legge a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; stabilisce gli importi massimi della corrispettiva rimunerazione; Capitolo 3: Commissioni Art. 37a Commissioni consultive e. la Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi Art. 37b Disposizioni generali 1Il Consiglio federale nomina i membri delle commissioni. Quest'ultime sono presiedute da un rappresentante dell'ufas. 2Le commissioni si dotano di un regolamento che deve essere approvato dal dipartimento e deve segnatamente concernere: a. l'organizzazione e il metodo di lavoro della commissione, in particolare la costituzione, i compiti e l'assetto dei comitati; b. le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni; c. la supplenza dei membri; d. la partecipazione di periti; la stessa è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di prestazioni non rappresentati; e. l'inoltro diretto di proposte all'ufas o al dipartimento da parte dei comitati. 3La costituzione dei comitati deve essere approvata dal dipartimento. I membri dei comitati sono designati dal dipartimento. Nei comitati possono anche essere nominate persone non membri di commissioni. Ogni comitato è presieduto da uno dei suoi membri. 4L'UFAS assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei lavori. Può affidare la segreteria a terzi. Art. 37g Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi 1 La Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi consiglia il dipartimento in merito alla valutazione e determinazione dell'importo della rimunerazione di mezzi e apparecchi ai sensi dell'articolo 33 lettera e. Consiglia inoltre il dipartimento riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 4. 2 Essa si compone di 14 membri, di cui: a. due medici; b. due rappresentanti i fabbricanti e i fornitori di mezzi e apparecchi; 8

c. tre rappresentanti i centri di consegna di mezzi e apparecchi, di cui un farmacista; d. quattro rappresentanti gli assicuratori-malattie e gli assicuratori-infortuni ai sensi dalla LAINF; e. due rappresentanti gli assicuratori; f. uno rappresentante l'ufficio federale della sanità pubblica. Titolo 4: Fornitori di prestazioni Sezione 8: Centri di consegna di mezzi e apparecchi Art. 55 Chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratoremalattie un contratto di consegna di mezzi e d'apparecchi diagnostici o terapeutici, può esercitare a carico di questo assicuratore. Parte terza: Regole di coordinamento Titolo 1: Coordinamento delle prestazioni Capitolo 1: Relazioni con altre assicurazioni sociali Sezione 1: Limiti dell'obbligo di fornire prestazioni Art. 110 Principio Ove, in un caso d'assicurazione, prestazioni di uguale natura dell'assicurazione malattie concorrano con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità, le prestazioni di queste altre assicurazioni sociali sono poziori. È fatto salvo l'articolo 128 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni. 1.4. Estratto dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del Dipartimento federale dell'interno Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche e chiropratiche Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici Art. 4 L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici seguenti, prescritti dai chiropratici: c. mezzi e apparecchi: 1. i prodotti del gruppo 05.12. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, 2. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale. 9

Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici Art. 20 Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1 I mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deve assumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo d'applicazione nell'allegato 2. 2I mezzi e gli apparecchi che vengono impiantati nel corpo non figurano nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali. 3Di regola, l'elenco è diffuso ogni anno. Il titolo e il riferimento sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. L'elenco è ottenibile presso l'ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna. (Nota: nuovo indirizzo: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UCFSM, 3003 Berna) Art. 21 Domanda La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). L'UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi. Art. 22 Limitazioni L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o l'età degli assicurati Art. 23 Requisiti Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna. Art. 24 Rimunerazione 1 I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria. 2 Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato. 3 L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati. 4 L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere riutilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio. 10

2. Spiegazioni sulle singole disposizioni della LAMal, dell'oamal e dell'opre 2.1. Campo d'applicazione dell'emap (prestazioni obbligatorie) Giusta l'art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal i mezzi e gli apparecchi atti a diagnosticare o a curare una malattia ed i relativi postumi sono compresi nelle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Al fine di garantire a tutta la popolazione le stesse cure adeguate e di elevata qualità a costi il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal), le prestazioni obbligatorie di cui sopra vengono fissate nell'emap (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal). L'EMAp in linea di principio contiene solo mezzi e apparecchi che possono essere applicati e/o utilizzati direttamente dagli assicurati o, se del caso, da personale ausiliario non medico. Altri dispositivi medici non sono contemplati: il loro rimborso è regolato dalle convenzioni tariffali concluse con i fornitori di prestazioni interessati. 2.2 Regolamentazione dei rimborsi EMAp Paragonati alle altre prestazioni obbligatorie, mezzi ed apparecchi sono un caso particolare. Diversamente da quanto accade p. es. per i medicamenti dell'elenco delle specialità (ES), il loro rimborso da parte delle casse malati non viene sancito con decisioni specifiche che ne fissano il prezzo: nell'emap figurano solo descrizioni generali di prodotti ed importi massimi rimborsabili (art. 33 lett. e OAMal, art. 20 OPre). Gli importi massimi rimborsabili rappresentano il massimo rimborsabile dagli assicuratori nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Per il rimborso è determinante il prezzo di vendita effettivo compresa l'iva (attualmente 7.6 %). In linea di principio l'importo massimo rimborsabile fissato nell'emap corris-ponde al prezzo medio dei prodotti appropriati reperibili sul mercato. In questo contesto, giudicare per l'economicità va tenuto conto anche dei prezzi all'estero. Entro i limiti dell'importo massimo fissato l'assicurato è libero di scegliere il prodotto che ritiene più adatto al suo caso (art. 33 OAMal, art. 24 OPre), ma è tenuto ad assumersi eventuali costi supplementari. Per questa ragione i mezzi e gli apparecchi sono esclusi dalla protezione tariffale di cui all'art. 44 cpv. 1 LAMal. Inoltre, anche per i mezzi e gli apparecchi si applica la partecipazione ai costi degli assicurati con aliquota percentuale e franchigia (vedi art. 64 LAMal, art. 103 OAMal) all'importo massimo rimborsabile. 11

2.3. Requisiti necessari al rimborso dei disposotivi medici come prestazioni obbligatorie da parte degli assicuratori-malattie Fino all'importo massimo figurante sull'emap vengono rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tutti i mezzi e gli apparecchi - se prescritti da un medico o da un chiropratico (per le limitazioni si veda l'art. 4 lett. c OPre) e consegnati da un centro autorizzato dal Cantone ed in possesso di un contratto con un assicuratore-malattie ai sensi dell'art. 55 OAMal - che corrispondano alla descrizione di una posizione EMAp, risponda-no agli scopi diagnostici o terapeutici perseguiti e siano autorizzati sul mercato svizzero, cioè conformi alle norme dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) del 24 gennaio 1996, la cui applicazione e vigilanza incombono all'ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Servizio dispositivi medici, casella postale, 3003 Berna. Mezzi e apparecchi che non corrispondono esattamente alle caratteristiche di una posizione EMAp non possono essere fatturati a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria. Emettere fatture facenti riferimento a un numero di posizione analogo non è lecito. 2.4. Rapporti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali Per i prodotti dell'emap per cui sussiste l'obbligo di prestazione di un'altra assicurazione sociale (assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), assicurazione invalidità (AI), assicurazione infortuni (AINF), assicurazione militare (AM)) esso è sempre prioritario (art. 110 OAMal). (P. es. in caso di infortuni coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o di ortesi e protesi utilizzate per più di un anno, che sono prestazioni a carico dell'assicurazione per l'invalidità). L'assicurazione malattie obbligatoria non fornisce prestazioni complementari all'avs/ai/ainf/am se la terapia o la diagnosi di una malattia sono già di competenza di tali assicurazioni. (Non offre p. es. nessuna copertura del 25% dei costi dei mezzi ausiliari non assunto dall'avs). Per determinati prodotti che in linea di massima non rientrano nelle prestazioni obbligatorie l'assicurazione malattie fornisce eccezionalmente prestazioni quando il richiedente, pur rispondendo ai requisiti necessari a beneficiare di prestazioni mediche dell'ai/avs, non ne soddisfa però le condizioni assicu-rative. Questi prodotti figurano sull'emap con la relativa avvertenza (p. es. apparecchi acustici, scarpe su misura). 3. Procedura d'ammissione nell'emap Conformemente al relativo promemoria con apposito modulo di richiesta, le istanze d'ammissione nell'emap di mezzi e apparecchi vanno inoltrate all'ufficio federale delle assicurazioni sociali, Assicurazione malattie e infortuni, Sezione prestazioni mediche, Effingerstrasse 33, 3003 Berna, presso il quale devono essere ordinati i moduli in questione. 12

Le richieste saranno esaminate dall'ufficio citato e, concluse le verifiche e le analisi di mercato, sottoposte alla Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi, che emetterà una raccomandazione all'attenzione del Dipartimento federale dell'interno, da cui verrà presa la decisione definitiva. 4. Struttura dell'emap 4.1. Gruppi di prodotti I prodotti sono divisi in gruppi secondo la loro funzione. Rispetto agli altri elenchi dell'assicurazione malattie obligatoria l'emap ha la particolarità di menzionare solo descrizioni generali dei prodotti senza indicare alcuna marca. Le disposizioni riferite al titolo di un gruppo o sottogruppo di prodotti valgono per tutte le posizioni del gruppo (p. es. per formati diversi, non elencati, del materiale per medicazione). 4.2. Numero di posizione Le prime due cifre del numero di posizione definiscono il gruppo di prodotti. Le coppie di cifre che seguono, separate da un punto, designano in successione il sottogruppo, il relativo prodotto e l'accessorio/il materiale di consumo. L'ultima cifra specifica se la posizione è applicabile in sistema di noleggio e/o di acquisto: cifra 1 = acquisto, 2 = noleggio, 3 = acquisto e noleggio. Un numero di posizione per l'acquisto di un apparecchio termina con la cifra 1 e quello per il suo noleggio con la cifra 2. Nel caso di posizioni per accessori, materiale di consumo e altri indennizzi (p. es. consegna) in relazione con un apparecchio si possono fatturare ulteriormente le posizioni che terminano con la cifra 1 solo in caso di acquisto del relativo apparecchio e le posizioni che terminano con la cifra 2 solo in caso di noleggio dell'apparecchio. Le posizioni che terminano con la cifra 3 possono essere fatturate ulteriormente se si tratta di un apparecchio acquistato o noleggiato. 4.3. Noleggio/acquisto, cumulo di posizioni Per il noleggio e l'acquisto le posizioni vengono registrate separatamente. L'unità dell'importo registrato (p. es. al pezzo, affitto giornaliero ecc.) è indicata di volta in volta per ogni posizione. Posizioni con diverse funzioni terapeutiche o diagnostiche in linea di principio possono essere cumulate. Accessori e materiale di consumo possono però essere combinati solo con il prodotto cui sono destinati. Eventuali eccezioni o indicazioni particolari sono espressamente menzionate. 13

4.4. Limitazioni I prodotti possono avere delle limitazioni quanto ad indicazioni mediche, quantità e durata dell'applicazione. I prodotti soggetti a limitazione sono contrassegnati da una "L" dopo il numero di posizione. Le limitazioni possono valere per singoli prodotti, sottogruppi o interi gruppi di prodotti e sono indicate alla posizione in questione. 4.5 Riparazioni Le riparazioni sono comprese nel prezzo di noleggio. Nel sistema d'acquisto è previsto un rimborso secondo le spese (in caso di utilizzo accurato senza colpa propria), ma soltanto dopo aver preccedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 5. Definizioni e spiegazioni sui singole gruppi di prodotti (secondo la struttura dell'emap) 01. Apparecchi per aspirazione Prodotti per l'aspirazione di sostanze liquide o solide presenti nel o sul corpo. 03. Mezzi d'applicazione Prodotti che rendono possibile o facilitano l'assunzione di medicamenti e/o soluzioni nutritive indicate a livello medico. 05. Bendaggi I bendaggi sono prodotti perlopiù confezionati, che avvolgono parti del corpo o che aderiscono al corpo, e che hanno lo scopo di comprimere e/o garantire una funzione corporea (sostenendo, stabilizzando o guidando i movimenti). I bendaggi di compressione speciali sono elencati nel gruppo di prodotti 17 (mezzi per la terapia compressiva). 06. Apparecchi per irradiazione Gli apparecchi per irradiazione servono ad applicare energia al corpo umano sotto forma di onde elettromagnetiche di diverso tipo. 14

09. Apparecchi per elettrostimolazione Apparecchi che, attraverso elettrodi, scaricano sui tessuti corrente elettrica in forma ben definita a scopi terapeutici e vengono utilizzati per lenire il dolore, stimolare i muscoli o trattare l'iperidrosi. 10. Mezzi ausiliari per camminare Questi mezzi ausiliari hanno lo scopo di permettere di camminare a chi - in seguito a malattia o infortunio - non ne sarebbe altrimenti più in grado o di sgravare uno degli arti inferiori durante il processo di guarigione o di convalescenza. In caso di invalidità o di utilizzazione di durata superiore ad un anno i mezzi ausiliari per camminare sono una prestazione obbligatoria dell'assicurazione invalidità. 13. Apparecchi acustici Gli apparecchi acustici sono mezzi ausiliari atti a compensare menomazioni congenite o acquisite delle funzioni uditive alle quali non è applicabile una terapia causale. In primo luogo rientrano nelle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). L'assicurazione malattie rimborsa gli apparecchi acustici solo nei casi in cui l'assicurato, pur adempiendo le condizioni mediche delle disposizioni dell'ai/avs, non soddisfa però le condizioni assicurative per beneficiare delle prestazioni della rispettiva assicurazione. Il rimborso avviene secondo le disposizioni (contratto, tariffa, gradi d'indicazione) dell'ai/avs. 14. Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria Questi prodotti svolgono la loro azione terapeutica attraverso le vie respira-torie. Servono a somministrare sostanze mediante inspirazione o a sostenere o a sostituire le funzioni respiratorie. Gli apparecchi per la misurazione delle funzioni respiratorie sono elencati nel gruppo di prodotti 21 (Apparecchi per misurare stati e funzioni dell'organismo). Gli apparecchi per inalazione e terapia respiratoria comprendono i seguenti sottogruppi di prodotti: 15

Apparecchi per inalazione Apparecchi per aerosol: Esigenze tecniche: affinché i principi attivi raggiungano la destinazione desiderata è necessaria una dimensione adeguata delle goccioline: bronchi principali e medi: 80 % < 10 µm, 40 % < 6 µm bronchioli ed alveoli: 80 % < 6 µm, 40 % < 3 µm Gli apparecchi per aerosol dosatori e gli inalatori di polveri sono legati ad una marca specifica: per questo non figurano sull'emap, ma sull'elenco delle specialità (ES). Apparecchi inalatori per la respirazione artificiale (IPPB = intermittent positive pressure breathing): inalatori speciali per la respirazione a sovrappressione in caso di speciali disturbi della ventilazione (parti dei polmoni non ventilate o non sufficientemente ventilate). Devono essere impiegati solo quando con un normale apparecchio aerosol non si riesce ad ottenere l'effetto terapeutico voluto, p. es. in presenza di atelectasie recidivanti, insufficienza respiratoria o instabilità tracheobronchiale. Camere a espansione per aerosol dosatori Questi apparecchi servono a migliorare l'applicazione del medicamento per mezzo di aerosol dosatori, soprattutto in caso di difficoltà di inspirare la dose di aerosol contemporaneamente alla sua emissione. Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie Questi apparecchi hanno la funzione di facilitare il distacco e l'eliminazione del muco nelle vie respiratorie, da una parte mediante una pressione positiva all'espirazione (PEP = Positive Expiratory Pressure), dall'altra tramite impulsi meccanici sotto forma di vibrazioni. Ossigenoterapia L'ossigenoterapia può essere praticata sia a breve scadenza (insufficienza respira-toria transitoria o terminale in caso di gravi malattie) che a lunga scadenza (affezioni croniche polmonari o delle vie respiratorie). Per la terapia a breve scadenza vengono utilizzate bombole d'ossigeno compresso. Ossigenoterapia a lunga scadenza: Per raggiungere gli scopi della terapia (abbassamento dell'ipertensione nell'arteria polmonare, alleviamento della muscolatura respiratoria mediante riduzione del 16

volume respiratorio per minuto grazie all'ossigeno, miglioramento dell'apporto d'ossigeno agli organi, miglioramento dell'efficienza in generale, aumento dell'aspettativa di vita) va somministrato ossigeno per almeno 15 ore al giorno. Un'ossigenoterapia a lunga scadenza richiede un corretto esame preliminare ed indicazioni precise da parte di specialisti e necessita dell'istruzione e successiva assistenza di personale paramedico specializzato. Per un'ossigenoterapia a lunga scadenza sono adatti i seguenti sistemi: concentratore d'ossigeno con bombole di riserva di gas compresso per casi urgenti e piccole bombole leggere di gas compresso da per la mobilità. Una valvola di risparmio supplementare (l'ossigeno viene liberato solo all'inspirazione) permette un miglior sfruttamento dell'ossigeno ed un raggio d'azione notevolmente superiore. sistema ad ossigeno liquido con contenitore fisso e apparecchio portatile riempibile; indicato solo in caso di mobilità quotidiana regolare di più ore fuori di casa. Un 'ossigenoterapia a lunga scadenza con bombole di gas compresso in genere non è economica. Dati tecnici: Bombole di gas compresso: riempite con 200 bar (MPa). 1 l di gas compresso corrisponde a 200 l di ossigeno gassoso. Ossigeno liquido: immagazzinato in un contenitore termoisolato. Punto di ebollizione O 2 = -183 C. 1 l di ossigeno liquido corrisponde ad 860 l di ossigeno gassoso. L'ossigenoterapia non è una prestazione obbligatoria in caso di: ossigenoterapia a più stadi ossigenoterapia con somministrazione direttamente nelle vene ozonoterapia Apparecchi CPAP per la cura dell'apnea da sonno Con la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) si crea una pressione positiva continua nelle vie respiratorie che "mantiene aperte" le stesse. Poiché normalmente questo avviene per via nasale, questi apparecchi vengono chiamati ncpap. Se un apparecchio viene utilizzato in luoghi geograficamente diversi deve essere in grado di adattare automaticamente la pressione ai cambiamenti di altitudine. 17

Una terapia con un apparecchio CPAP richiede un corretto esame preliminare e le indicazioni di specialisti e deve essere introdotta ed adeguata da parte di personale paramedico specializzato. Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio Apparecchi che sostengono o sostituiscono la respirazione. 15. Mezzi ausiliari per l'incontinenza L'incontinenza è l'incapacità di tenere sotto il controllo della volontà la minzione e/o la defecazione. Appartengono a questo gruppo di prodotti mezzi ausiliari assorbenti e di scarico nonché accessori, lubrificante per cateteri ed apparecchi per la terapia dell'enuresi. L'"incontinenza leggera" (per la definizione si veda più in basso) non è considerata una malattia ai sensi della LAMal. Sull'EMAp non figurano quindi assorbenti piccoli. Gradi d'incontinenza: Incontinenza leggera: perdita d'urina < 100 ml/4 h Incontinenza da stress. Perdita d'urina in piccole quantità in concomitanza con determinate sollecitazioni quali starnuti, tosse, scoppi di riso, pratiche sportive. Incontinenza media: perdita d'urina 100-200 ml/4h Incontinenza da stimolo, incontinenza di tipo misto. Perdita di quantità mediograndi a intervalli irregolari sotto sforzo ed in presenza di forte stimolo alla minzione con emissione di urina non più controllabile. Incontinenza forte: perdita d'urina > 200 ml/4h Incontinenza da stimolo, incontinenza riflessa (neurogena, riflesso spinale patologico, senza percezione dello stimolo alla minzione). Svuotamento della vescica improvviso e totale con grandi quantità. Requisiti tecnici: Imbottitura di materiale in grado di assorbire e trattenere il liquido. Strato protettivo contro il riflusso d'umidità all'interno. Strato esterno impermeabile. Protezione dalla fuoriuscita di liquido su tutti i bordi. Strato esterno e strato interno uniti ai bordi su tutto il perimetro. Materiali non irritanti per la pelle. Capacità complessiva d'assorbimento dei liquidi degli assorbenti anatomici: capacità assorbente normale: min. 450 ml capacità assorbente superiore: min. 600 ml alta capacità assorbente: min. 900 ml 18

Capacità complessiva d'assorbimento dei liquidi delle traversine: formato ca. 20 x 40 cm, min. 150 ml formato ca. 20 x 60 cm, min 190 ml Per tutti gli assorbenti il riflusso deve essere inferiore ai 2 g. Velocità di assorbimento degli assorbenti anatomici: min. 3 ml/s Velocità di assorbimento delle traversine per l'incontinenza urinaria: min. 2.5 ml/s 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia Si tratta di prodotti per l'applicazione esterna di calore o di freddo. 17. Mezzi per la terapia compressiva Comprendono prodotti per la compressione terapeutica esterna in presenza di disturbi circolatori venosi o linfatici o di cicatrici da ustione. "Calze antitrombosi" che non giungano a soddisfare le esigenze della classe di compressione II non fanno parte delle prestazioni obbligatorie dell'assicura-zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 21. Apparecchi per misurare stati e funzioni dell'organismo Permettono all'assicurato (o a chi lo assiste) di misurare determinati parametri funzionali o sorvegliare l'evoluzione, quando il controllo della malattia lo esige e/o vi è necessità di adeguare autonomamente la cura. 23. Ortesi Le ortesi sono prodotti per sostenere o guidare l'apparato locomotore median-te materiale rigido. (Al contrario dei bendaggi, che sono in materiale elastico.) L'assicurazione malattie copre di norma soltanto i costi di ortesi destinate ad un uso limitato nel tempo (massimo un anno). Le ortesi destinate ad un uso di più lunga durata o permanenti rientrano normalmente negli obblighi dell'assicurazione per l'invalidità (AI). L'assicurazione malattie assume i costi di ortesi necessarie per più di un anno soltanto se l'assicurato non può beneficiare di prestazioni dell'ai, perché non soddisfa le condizioni assicurative, ma non se l'ai nega il rimborso perché non sono soddisfatte le condizioni mediche. Gli assicurati già beneficiato di prestazioni dell'ai per ortesi conservano ugual diritto nei confronti dell'avs che avessero - a livello qualitativo come quantitativo - sempreché continuino ad essere soddisfatte le condizioni deter-minanti per l'ai (garanzia dei diritti acquisiti). 19

In linea di principio i plantari non rientrano nelle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione malattie. 24. Protesi Le protesi sono prodotti destinati alla sostituzione di una parte del corpo. Le protesi destinate ad un uso di lunga durata o permanenti rientrano normalmente negli obblighi dell'assicurazione per l'invalidità (AI) fino al raggiungi-mento del limite d'età stabilito dalla legge da parte dell'assicurato. L'assicurazione malattie assume i costi delle protesi soltanto se l'assicurato non può beneficiare di prestazioni AI, perché non soddisfa le condizioni assicurative (art. 6 LAI), ma non se l'ai nega il rimborso perché non sono soddisfatte le condizioni mediche. L'assicurazione malattie è tenuta ad assumere i costi per le persone che hanno dovuto far ricorso per la prima volta ad una protesi ad un'età superiore all'età limite AI. L'AVS non assume i costi delle protesi. Gli assicurati AVS che avessero già beneficiato in precedenza di prestazioni dell'ai conservano ugual diritto nei confronti dell'avs per protesi - a livello qualitativo come quantitativo - sempreché continuino ad essere soddisfatte le condizioni determinanti per l'ai (garanzia dei diritti acquisiti). 25. Mezzi ausiliari per la vista I mezzi ausiliari per la vista sono dispositivi ottici per la correzione di vizi di rifrazione o la compensazione, il miglioramento o il trattamento di altre malattie degli occhi. In aggiunta alle posizioni 25.23 e 25.24, Casi speciali per lenti a contatto, possono essere fatturate anche le posizioni concernenti gli occhiali. 29. Articoli per entero- e ureterostomia Sono considerati materiale per stomia i prodotti per la cura di orifizi arifiziali (stomie) praticati con intervento chirurgico all'intestino tenue, all'intestino crasso o all'uretere sulla parete addominale anteriore. 30. Apparecchi terapeutici per muoversi Prodotti per il trattamento di funzioni dell'apparato locomotore. 20

31. Mezzi ausiliari per tracheostomia Prodotti destinati alla cura di una tracheostomia (accesso alla trachea innestato nel collo mediante operazione), necessaria per la respirazione quando questa non può più o può solo in parte avvenire attraverso naso e bocca. 34. Materiale per medicazione Nel gruppo di prodotti Materiale per medicazione sono elencati prodotti per il trattamento esterno e la protezione di lesioni cutanee. In questa categoria rientrano inoltre prodotti per la stabilizzazione dell'apparato locomotore non contemplati nei gruppi di prodotti Ortesi e Bendaggi (p. es. bende elastiche, bende gessate). 99. Diversi A questa voce sono elencati prodotti per i quali l'emap non prevede un gruppo specifico. 21

6. Osservazioni alla presente edizione dell'emap L'EMAp può essere richiesta anche sotto forma di documento EXCEL presso l'ufas all'indirizzo e-mail: stefan.otto@bsv.admin.ch 6.1. Nuove ammissioni 13 Apparecchi acustici - Pile, servizio e manutenzione per aiuto uditivo con ancoraggio osseo percutaneo (pos. 13.01.01.03.1) 6.2. Modifiche importanti 13 Apparecchi acustici - Pile per apparecchi acustici (pos. 13.01.01.01.1, 13.01.01.02.1) 14 Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria - Apparecchio per aerosol, noleggio (pos. 14.01.01.00.2) 6.3. Entrata in vigore La presente edizione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi entra in vigore il 1 luglio 2001. 22

7. Abbreviazioni AHS Assicurazione vecchiaia e superstiti AI Assicurazione invalidità AINF Assicurazione infortuni AM Assicurazione militare Art. Articolo ASTO Association Suisse des Techniciens en Orthopédie cpv. Capoverso DFI Dipartimento federale dell'interno EMAo Elenco dei mezzi e degli apparecchi ES Elenco delle specialità IVA Imposta sul valore aggiunto L Limitazione LAINF Legge sull'assicurazione contro gli infortuni LAMal Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 lett. Lettera n. numero OAMal Ordinanza sull'assicurazione malattie del 27 giugno 1995 ODmed Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 24 gennaio 1996 Opre Ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 OSM (tariffa) Rev. Tariffa per lavori alle scarpe d'ordine tecnico-ortopedico del "Schweizerischen Schuhmacher und Orthopädieschumachermeister- Verbandes (SSOMV)" Revisione: genere della revisione di una posizione nell'attuale EMAp: B: modifica dell'importo del rimborso massimo C: testo modificato N: nuova posizione S: posizione soppresse UCFSM Ufficio centrale federale delle costruzioni e della logistica UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 23

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SOMMARIO DEI GRUPPI DI PRODOTTI 01. APPARECCHI PER ASPIRAZIONE 03. MEZZI D APPLICAZIONE 05. BENDAGGI 06. APPARECCHI PER IRRADIAZIONE 09. APPARECCHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE 10. MEZZI AUSILIARI PER CAMMINARE 13. APPARECCHI ACUSTICI 14. APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA 15. MEZZI AUSILIARI PER L INCONTINENZA 16. MEZZI PER LA CRIOTERAPIA E/O TERMOTERAPIA 17. MEZZI PER LA TERAPIA COMPRESSIVA 21. APPARECCHI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL ORGANISMO 23. ORTESI 24. PROTESI 25. MEZZI AUSILIARI PER LA VISTA 29. ARTICOLI PER ENTERO- E URETEROSTOMIA 30. APPARECCHI TERAPEUTICI PER MUOVERSI 31. MEZZI AUSILIARI PER TRACHEOSTOMIA 34. MATERIALE PER MEDICAZIONE 99. DIVERSI 25

01. APPARECCHI PER ASPIRAZIONE Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 01.01 Pompe tiralatte 01.01.01.00.1 Pompetta tiralatte a mano, acquisto 1.1.1996 1 pezzo 34.00 01.01.02.00.2 Pompa tiralatte elettrica, noleggio 1.1.1996 noleggio al giorno 2.20 01.01.02.01.2 Tassa di base (noleggio tiralatte elettrica) 1.1.1996 tassa di base 7.00 01.01.02.02.2 Set d accessori per tiralatte elettrica 1.1.1996 1 pezzo 19.00 01.02 Apparecchi aspiratori per le vie respiratorie 01.02.01.00.2 Aspiratore tracheale, noleggio 1.1.1996 noleggio al giorno 3.50 26

03. MEZZI D APPLICAZIONE Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 03.01 Mezzi d'applicazione per la nutrizione artificiale 03.01.01.00.1 Sonda transnasale 1.1.1996 1 pezzo 20.00 03.01.02.00.1 Deflussore 1.1.1996 1 pezzo 9.50 03.02 Pompe per insulina 03.02.01.00.2 L Sistema di pompe per insulina, noleggio 1.1.1998 Compresi gli accessori e materiale di consumo. Limitazione: - diabete estremamente labile - la malattia non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno col metodo delle iniezioni multiple - indicazione della terapia con la pompa e assistenza del paziente in un centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da parte di un medico con esperienza nell uso delle pompe per insulina noleggio al giorno 10.00 03.03 L Pompe per perfusione Limitazione: Per la chemioterapia del cancro, la terapia con antibiotici, la terapia del dolore, la terapia con sostanze chelanti, la terapia del morbo di Parkinson e la nutrizione parenterale. 03.03.01.00.1 L Pompa per perfusione, per volumi da 3 a 10 ml, acquisto 1.1.2000 Limitazione: v. pos. 03.03. 1 pezzo 2'550.00 03.03.01.00.2 L Pompa per perfusione, per volumi da 3 a 10 ml, noleggio 1.1.2000 Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos. 03.03. noleggio al giorno 10.00 03.03.01.01.3 Fiala per pompa per perfusione da 3-10 ml 1.1.2000 1 pezzo 3.85 03.03.01.02.3 Set per perfusione con ago per pompa per perfusion 1.1.2000 da 3-10 ml 1 pezzo 8.00 27

03.03.01.03.3 Set per perfusione con ago di teflon per pompa per perfusion 1.1.2001 da 3-10 ml 1 pezzo 11.00 03.03.01.04.3 Pila per pompa per perfusione 3-10 ml 1.1.2000 1 pezzo 11.00 03.03.01.05.3 Asse filettata per pompa per perfusione 3-10 ml 1.1.2000 1 pezzo 20.00 03.03.01.06.3 Adattatore per fissaggio alla pompa per perfusione 3-10 ml 1.1.2000 1 pezzo 10.00 03.03.02.00.2 L Pompa per perfusione portatile, per volumi di 50/100 ml o più 1.1.1997 Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos. 03.03. noleggio al giorno 18.00 03.03.02.01.2 Cassetta per medicamenti, 50 ml 1.1.1997 Non riutilizzabile. 1 pezzo 42.00 03.03.02.02.2 Cassetta per medicamenti, 100 ml 1.1.1997 Non riutilizzabile. 1 pezzo 55.00 03.03.02.03.2 "Remote Reservoir Adaptor Cassette" 1.1.1997 1 pezzo 45.00 03.03.02.04.2 Tubo di raccordo 1.1.1997 1 pezzo 9.00 03.03.02.05.2 Pila per pompa per perfusione 50/100 ml 1.1.1997 1 pezzo 7.00 03.03.02.06.2 Ago 1.1.1997 1 pezzo 0.50 03.03.03.00.2 L Pompa per perfusione non portatile, per volumi maggiori, 1.1.1997 noleggio Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos. 03.03. noleggio al giorno 8.00 03.03.04.00.2 L Pompa per perfusione meccanica, non o solo parzialmente 1.1.1997 programmabile, noleggio Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos. 03.03. noleggio al giorno 2.20 28

03.03.04.01.1 Tubo di raccordo 1.1.1997 1 pezzo 2.10 03.03.05.00.2 Pompa per la somministrazione pulsatile di ormoni 1.1.1996 noleggio al giorno 10.00 03.04 Materiale per terapia mediante perfusione 03.04.01.00.1 Tubo per perfusione, normale 1.1.1997 1 pezzo 4.50 03.04.02.00.1 Tubo per perfusione, nero 1.1.1997 1 pezzo 7.00 03.04.04.00.1 Siringa Luer-lock 1.1.1997 1 pezzo 0.50 03.04.05.00.1 Ago 1.1.1997 1 pezzo 0.50 03.05 Apparecchi per iniezione 03.05.01.00.1 Siringhe per insulina monouso con ago 1.1.1996 100 pezzi 54.00 03.05.02.00.1 L Siringhe monouso, con ago 1.1.1996 Limitazione: se sono stati prescritti degli iniettabili (nella stessa quantità delle fiale) ed il paziente o chi lo assiste provvede all iniezione (non rimborsata come tale). 1 pezzo 0.70 03.05.10.00.1 «Gripper» per Port-A-Cath 1.1.1996 12 pezzi 106.00 03.05.11.00.1 Aghi per Port-A-Cath 1.1.1996 12 pezzi 58.00 03.05.20.00.1 L Pen, apparecchio per iniezioni 1.1.2000 Utilizzabile per diversi medicamenti. Limitazione: 1 Pen ogni due anni. 1 pezzo 150.00 03.05.20.01.1 Apparecchio ad eiezione automatica dell'ago per Pen 1.1.2000 1 pezzo 60.00 03.05.20.02.1 Fiale vuote per Pen 1.1.2000 1 pezzo 3.80 29

03.05.20.03.1 Aghi per iniezioni per Pen 1.1.2000 1 pezzo 0.30 03.05.21.00.1 L Set Pen Pen, ausilio per il riempimento, 5 fiale, 10 aghi per 1.1.2000 iniezioni. Limitazione: 1 Pen ogni due anni. 1 pezzo 175.00 30

05. BENDAGGI 05.01 Metatarso 05.02 Articolazione talocalcaneare 05.02.02.00.1 Bendaggio di compressione dell'articolazione talocalcaneare, 1.1.1999 con pelotta/e Per la compressione dei tessuti molli dell articolazione 1.1.1999 talocalcaneare/compressione del tendine d Achille. 1 pezzo 100.00 05.02.03.00.1 Bendaggio per la sicurezza funzionale dell'articolazione 1.1.1999 talocalcaneare 1 pezzo 120.00 05.02.04.00.1 Bendaggio stabilizzante dell'articolazione talocalcaneare 1.1.1999 1 pezzo 140.00 05.04 Ginocchio 05.04.02.00.1 Bendaggio di compressione del giocchio, con pelotta/e 1.1.1999 Per esempio: bendaggi della rotula, bendaggi dei tendini della rotula. 1 pezzo 105.00 05.04.03.00.1 Bendaggio per doccia del ginocchio 1.1.1999 1 pezzo 160.00 05.04.04.00.1 Bendaggio per doccia del ginocchio con limitazione in 1.1.1999 flessione/in estensione 1 pezzo 580.00 05.04.05.00.1 Bendaggio stabilizzante del ginocchio 1.1.1999 1 pezzo 180.00 05.06 Anca 05.06.01.00.1 Bendaggi per displasia / lussazione dell'anca 1.1.2000 Rimborso secondo le posizioni della tariffa dell'asto sulle ortesi dell'anca (454 100), al valore del punto di CHF 1.85. 05.07 Mano 05.07.01.00.1 Bendaggio per l articolazione a sella del pollice 1.1.1999 1 pezzo 70.00 05.07.02.00.1 Bendaggio per il polso senza fissazione del dito 1.1.1999 1 pezzo 25.00 31

05.07.03.00.1 Bendaggio per il polso con fissazione del dito 1.1.1999 1 pezzo 50.00 05.07.04.00.1 Bendaggio stabilizzante per il polso con parte per le dita e 1.1.1999 per il pollice 1 pezzo 120.00 05.08 Gomito 05.08.01.00.1 Bendaggio per epicondilite senza pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 60.00 05.08.02.00.1 Bendaggio per epicondilite con pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 100.00 05.08.03.00.1 Dispositivo di fissaggio epicondilite con pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 65.00 05.09 Spalla 05.09.01.00.1 Bendaggio per l articolazione della spalla (bendaggio 1.1.1999 di Gilchrist) 1 pezzo 108.00 05.09.02.00.1 Bendaggio per la clavicola (bendaggio «a zaino») 1.1.1999 1 pezzo 51.00 05.11 Tronco 05.11.01.00.1 Bendaggio per il torace (per le fratture costali) 1.1.1996 1 pezzo 35.00 05.11.02.00.1 Bendaggio per sinfisi 1.1.1999 1 pezzo 170.00 05.11.10.00.1 Ventriera, 25 cm di altezza 1.1.1997 1 pezzo 50.00 05.11.11.00.1 Ventriera, 32 cm di altezza 1.1.1997 1 pezzo 65.00 05.12 Colonna vertebrale cervicale 05.12.01.00.1 Collare cervicale (in materia plastica espansa), anatomico 1.1.1999 1 pezzo 50.00 05.12.02.00.1 Collare cervicale (in materia plastica espansa), anatomico, 1.1.1999 rinforzato 1 pezzo 98.00 32