Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) Allegato 2 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) del 29 settembre 1995 Elenco dei mezzi e degli apparecchi obbligatoriamente a carico degli assicuratori-malattie nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Tenore del 1 luglio 2001 Il presente elenco dei mezzi e degli apparecchi sostituisce quello del 1 gennaio 2001 Pubblicato dal Dipartimento federale dell'interno Diffusione: UVCL, EDMZ, 3003 Berna, www.admin.ch/edmz 318.940 i 12.00 500 10L 1
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Indice 1. Osservazioni preliminari generali... 4 1.1. Basi giuridiche... 4 1.2. Estratto della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)... 4 1.3. Estratto dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal)... 8 1.4. Estratto dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del Dipartimento federale dell'interno (DFI)... 9 2. Spiegazioni sulle singole disposizioni della LAMal, dell'oamal... 11 e dell'opre 2.1. Campo d'applicazione dell'emap (prestazioni obbligatorie)... 11 2.2. Regolamentazione dei rimborsi EMAp... 11 2.3. Requisiti necessari al rimborso dei dispositivi medici come prestazione obbligatoria da parte degli assicuratori-malattie... 12 2.4. Rapporti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali... 12 3. Procedura d'ammissione nell'emap... 12 4. Struttura dell'emap... 13 4.1. Gruppi di prodotti... 13 4.2. Numero di posizione... 13 4.3. Noleggio/acquisto, cumulo di posizioni... 13 4.4. Limitazioni... 14 4.5. Riparazioni... 14 5. Definizioni e spiegazioni sui singoli gruppi di prodotti (secondo la struttura dell'emap)... 14 6. Osservazioni alla presente edizione dell'emap... 22 6.1. Nuove ammissioni... 22 6.2. Modifiche importanti... 22 6.3. Entrata in vigore... 22 7. Abbreviazioni... 23 8. Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)... 25 3
1. Osservazioni preliminari generali 1.1. Basi giuridiche La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) rappresenta la base giuridica per il rimborso di mezzi e apparecchi quali presta-zioni obbligatorie da parte dell'assicurazione malattie sociale. Disposizioni più dettagliate in proposito si trovano nell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) del Consiglio federale, completata dall'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie (OPre) del Dipartimento federale dell'interno. Le osservazioni preliminari e le spiegazioni dei capitoli 1-6 non fanno parte dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). Qui di seguito sono esposte le singole disposizioni di legge e d'ordinanza relative all'emap. 1.2. Estratto della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 24 Principio L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli articoli 32-34. Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia 1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. 2 Queste prestazioni comprendono: b) le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiro-pratico. Art. 28 Infortuni Per gli infortuni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia. Art. 29 Maternità 1 Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità. Art. 32 Condizioni 1 Le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. 4
2 L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente. Art. 33 Designazione delle prestazioni 1 Il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni. 2 Definisce le prestazioni di cui all'articolo 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 31 capoverso 1. 3Determina in quale misura l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie assume i costi d'una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione. 4 Nomina commissioni che consulta ai fini della designazione delle prestazioni. Provvede al coordinamento dei lavori di queste commissioni. 5 Può delegare al Dipartimento o all'ufficio federale le competenze di cui ai capoversi 1-3. Art. 34 Entità 1Per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25-33. Debitore della rimunerazione; fatturazione Art. 42 1 Se assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante). 2Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). 3 Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della rimunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante l'assicurato riceve una copia della fattura che è stata inviata all'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 4 L'assicuratore può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di natura medica. 5 Il fornitore di prestazioni è legittimato, se le circostanze lo esigono, oppure obbligato in ogni caso, su richiesta dell'assicurato, a fornire le indicazioni di natura medica soltanto al medico di fiducia secondo l'articolo 57. 5
Tariffe e prezzi Art 43 Principio 1 I fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo tariffe o prezzi. 2La tariffa è una base di calcolo della rimunerazione. In particolare essa può: a. fondarsi sul tempo dedicato alla prestazione (tariffa temporale); b. attribuire punti per prestazioni e fissare il valore del punto (tariffa per singola prestazione); c. prevedere rimunerazioni forfettarie (tariffa forfettaria); d. a titolo eccezionale, sottoporre le rimunerazioni di determinate prestazioni, al fine di garantirne la qualità, a condizioni più severe di quelle previste dagli articoli 36-40, quali in particolare l'esistenza delle infrastrutture necessarie e di una formazione di base, di un aggiornamento o di un perfezionamento idonei (esclusione tariffale). 6 Le parti alla convenzione e le autorità competenti devono vigilare affinché si conseguano cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti. 7Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare norme relative all'adeguamento delle tariffe. Esso provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali. Art. 44 1I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla presente legge (protezione tariffale). È salva la disposizione sulla rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3). 2Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla presente legge deve dichiararlo all'organo designato dal governo cantonale (ricusa). In tal caso non ha alcun diritto a rimunerazioni ai sensi della presente legge. Se l'assicurato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve previamente avvertirlo della propria ricusa. Art. 52 Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi 1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6: a. il Dipartimento emana: 3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici. 2 In materia di infermità congenite, le terapie che figurano nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità sono riprese nelle disposizioni e negli elenchi allestiti secondo il capoverso 1. 3 Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso 1. 6
Art. 56 Economicità delle prestazioni 1Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura. 2La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni eccedenti questo limite. Al fornitore di prestazioni può essere richiesta la restituzione di rimunerazioni ai sensi della presente legge ottenute indebitamente. Possono chiedere la restituzione: a. nel sistema del terzo garante (art. 42 cpv. 1), l'assicurato oppure, giusta l'articolo 89 capoverso 3, l'assicuratore; b. nel sistema del terzo pagante (art. 42 cpv. 2), l'assicuratore. 3 Il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti che ha ottenuti: a. da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato; b. da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici. 4 Se il fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l'assicurato o l'assicurazione possono esigere la restituzione dello sconto. 5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando l'assicurato consulta più fornitori di prestazioni. Art. 59 Esclusione di fornitori di prestazioni Se per gravi motivi, segnatamente in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 56 e 58, un assicuratore non vuole o non vuole più permettere a un fornitore di prestazioni d'esercitare secondo la presente legge, la decisione in merito spetta al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 89. Partecipazione ai costi Art. 64 1 Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. 2 La partecipazione ai costi comprende: a. un importo fisso per anno (franchigia); e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). 3 Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. 4 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l'importo massimo dell'aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l'importo massimo dell'aliquota percentuale di un adulto. 7 Per le prestazioni di maternità l'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi. 7
1.3. Estratto dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Titolo 3: Prestazioni Capitolo 1: Designazione delle prestazioni Art. 33 Prestazioni generali Sentita la commissione competente, il dipartimento designa: e. I mezzi e gli apparecchi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 della legge a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; stabilisce gli importi massimi della corrispettiva rimunerazione; Capitolo 3: Commissioni Art. 37a Commissioni consultive e. la Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi Art. 37b Disposizioni generali 1Il Consiglio federale nomina i membri delle commissioni. Quest'ultime sono presiedute da un rappresentante dell'ufas. 2Le commissioni si dotano di un regolamento che deve essere approvato dal dipartimento e deve segnatamente concernere: a. l'organizzazione e il metodo di lavoro della commissione, in particolare la costituzione, i compiti e l'assetto dei comitati; b. le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni; c. la supplenza dei membri; d. la partecipazione di periti; la stessa è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di prestazioni non rappresentati; e. l'inoltro diretto di proposte all'ufas o al dipartimento da parte dei comitati. 3La costituzione dei comitati deve essere approvata dal dipartimento. I membri dei comitati sono designati dal dipartimento. Nei comitati possono anche essere nominate persone non membri di commissioni. Ogni comitato è presieduto da uno dei suoi membri. 4L'UFAS assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei lavori. Può affidare la segreteria a terzi. Art. 37g Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi 1 La Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi consiglia il dipartimento in merito alla valutazione e determinazione dell'importo della rimunerazione di mezzi e apparecchi ai sensi dell'articolo 33 lettera e. Consiglia inoltre il dipartimento riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 4. 2 Essa si compone di 14 membri, di cui: a. due medici; b. due rappresentanti i fabbricanti e i fornitori di mezzi e apparecchi; 8
c. tre rappresentanti i centri di consegna di mezzi e apparecchi, di cui un farmacista; d. quattro rappresentanti gli assicuratori-malattie e gli assicuratori-infortuni ai sensi dalla LAINF; e. due rappresentanti gli assicuratori; f. uno rappresentante l'ufficio federale della sanità pubblica. Titolo 4: Fornitori di prestazioni Sezione 8: Centri di consegna di mezzi e apparecchi Art. 55 Chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratoremalattie un contratto di consegna di mezzi e d'apparecchi diagnostici o terapeutici, può esercitare a carico di questo assicuratore. Parte terza: Regole di coordinamento Titolo 1: Coordinamento delle prestazioni Capitolo 1: Relazioni con altre assicurazioni sociali Sezione 1: Limiti dell'obbligo di fornire prestazioni Art. 110 Principio Ove, in un caso d'assicurazione, prestazioni di uguale natura dell'assicurazione malattie concorrano con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità, le prestazioni di queste altre assicurazioni sociali sono poziori. È fatto salvo l'articolo 128 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni. 1.4. Estratto dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del Dipartimento federale dell'interno Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche e chiropratiche Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici Art. 4 L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici seguenti, prescritti dai chiropratici: c. mezzi e apparecchi: 1. i prodotti del gruppo 05.12. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, 2. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale. 9
Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici Art. 20 Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1 I mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deve assumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo d'applicazione nell'allegato 2. 2I mezzi e gli apparecchi che vengono impiantati nel corpo non figurano nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali. 3Di regola, l'elenco è diffuso ogni anno. Il titolo e il riferimento sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. L'elenco è ottenibile presso l'ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna. (Nota: nuovo indirizzo: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UCFSM, 3003 Berna) Art. 21 Domanda La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). L'UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi. Art. 22 Limitazioni L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o l'età degli assicurati Art. 23 Requisiti Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna. Art. 24 Rimunerazione 1 I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria. 2 Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato. 3 L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati. 4 L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere riutilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio. 10
2. Spiegazioni sulle singole disposizioni della LAMal, dell'oamal e dell'opre 2.1. Campo d'applicazione dell'emap (prestazioni obbligatorie) Giusta l'art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal i mezzi e gli apparecchi atti a diagnosticare o a curare una malattia ed i relativi postumi sono compresi nelle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Al fine di garantire a tutta la popolazione le stesse cure adeguate e di elevata qualità a costi il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal), le prestazioni obbligatorie di cui sopra vengono fissate nell'emap (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal). L'EMAp in linea di principio contiene solo mezzi e apparecchi che possono essere applicati e/o utilizzati direttamente dagli assicurati o, se del caso, da personale ausiliario non medico. Altri dispositivi medici non sono contemplati: il loro rimborso è regolato dalle convenzioni tariffali concluse con i fornitori di prestazioni interessati. 2.2 Regolamentazione dei rimborsi EMAp Paragonati alle altre prestazioni obbligatorie, mezzi ed apparecchi sono un caso particolare. Diversamente da quanto accade p. es. per i medicamenti dell'elenco delle specialità (ES), il loro rimborso da parte delle casse malati non viene sancito con decisioni specifiche che ne fissano il prezzo: nell'emap figurano solo descrizioni generali di prodotti ed importi massimi rimborsabili (art. 33 lett. e OAMal, art. 20 OPre). Gli importi massimi rimborsabili rappresentano il massimo rimborsabile dagli assicuratori nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Per il rimborso è determinante il prezzo di vendita effettivo compresa l'iva (attualmente 7.6 %). In linea di principio l'importo massimo rimborsabile fissato nell'emap corris-ponde al prezzo medio dei prodotti appropriati reperibili sul mercato. In questo contesto, giudicare per l'economicità va tenuto conto anche dei prezzi all'estero. Entro i limiti dell'importo massimo fissato l'assicurato è libero di scegliere il prodotto che ritiene più adatto al suo caso (art. 33 OAMal, art. 24 OPre), ma è tenuto ad assumersi eventuali costi supplementari. Per questa ragione i mezzi e gli apparecchi sono esclusi dalla protezione tariffale di cui all'art. 44 cpv. 1 LAMal. Inoltre, anche per i mezzi e gli apparecchi si applica la partecipazione ai costi degli assicurati con aliquota percentuale e franchigia (vedi art. 64 LAMal, art. 103 OAMal) all'importo massimo rimborsabile. 11
2.3. Requisiti necessari al rimborso dei disposotivi medici come prestazioni obbligatorie da parte degli assicuratori-malattie Fino all'importo massimo figurante sull'emap vengono rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tutti i mezzi e gli apparecchi - se prescritti da un medico o da un chiropratico (per le limitazioni si veda l'art. 4 lett. c OPre) e consegnati da un centro autorizzato dal Cantone ed in possesso di un contratto con un assicuratore-malattie ai sensi dell'art. 55 OAMal - che corrispondano alla descrizione di una posizione EMAp, risponda-no agli scopi diagnostici o terapeutici perseguiti e siano autorizzati sul mercato svizzero, cioè conformi alle norme dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) del 24 gennaio 1996, la cui applicazione e vigilanza incombono all'ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Servizio dispositivi medici, casella postale, 3003 Berna. Mezzi e apparecchi che non corrispondono esattamente alle caratteristiche di una posizione EMAp non possono essere fatturati a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria. Emettere fatture facenti riferimento a un numero di posizione analogo non è lecito. 2.4. Rapporti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali Per i prodotti dell'emap per cui sussiste l'obbligo di prestazione di un'altra assicurazione sociale (assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), assicurazione invalidità (AI), assicurazione infortuni (AINF), assicurazione militare (AM)) esso è sempre prioritario (art. 110 OAMal). (P. es. in caso di infortuni coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o di ortesi e protesi utilizzate per più di un anno, che sono prestazioni a carico dell'assicurazione per l'invalidità). L'assicurazione malattie obbligatoria non fornisce prestazioni complementari all'avs/ai/ainf/am se la terapia o la diagnosi di una malattia sono già di competenza di tali assicurazioni. (Non offre p. es. nessuna copertura del 25% dei costi dei mezzi ausiliari non assunto dall'avs). Per determinati prodotti che in linea di massima non rientrano nelle prestazioni obbligatorie l'assicurazione malattie fornisce eccezionalmente prestazioni quando il richiedente, pur rispondendo ai requisiti necessari a beneficiare di prestazioni mediche dell'ai/avs, non ne soddisfa però le condizioni assicu-rative. Questi prodotti figurano sull'emap con la relativa avvertenza (p. es. apparecchi acustici, scarpe su misura). 3. Procedura d'ammissione nell'emap Conformemente al relativo promemoria con apposito modulo di richiesta, le istanze d'ammissione nell'emap di mezzi e apparecchi vanno inoltrate all'ufficio federale delle assicurazioni sociali, Assicurazione malattie e infortuni, Sezione prestazioni mediche, Effingerstrasse 33, 3003 Berna, presso il quale devono essere ordinati i moduli in questione. 12
Le richieste saranno esaminate dall'ufficio citato e, concluse le verifiche e le analisi di mercato, sottoposte alla Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi, che emetterà una raccomandazione all'attenzione del Dipartimento federale dell'interno, da cui verrà presa la decisione definitiva. 4. Struttura dell'emap 4.1. Gruppi di prodotti I prodotti sono divisi in gruppi secondo la loro funzione. Rispetto agli altri elenchi dell'assicurazione malattie obligatoria l'emap ha la particolarità di menzionare solo descrizioni generali dei prodotti senza indicare alcuna marca. Le disposizioni riferite al titolo di un gruppo o sottogruppo di prodotti valgono per tutte le posizioni del gruppo (p. es. per formati diversi, non elencati, del materiale per medicazione). 4.2. Numero di posizione Le prime due cifre del numero di posizione definiscono il gruppo di prodotti. Le coppie di cifre che seguono, separate da un punto, designano in successione il sottogruppo, il relativo prodotto e l'accessorio/il materiale di consumo. L'ultima cifra specifica se la posizione è applicabile in sistema di noleggio e/o di acquisto: cifra 1 = acquisto, 2 = noleggio, 3 = acquisto e noleggio. Un numero di posizione per l'acquisto di un apparecchio termina con la cifra 1 e quello per il suo noleggio con la cifra 2. Nel caso di posizioni per accessori, materiale di consumo e altri indennizzi (p. es. consegna) in relazione con un apparecchio si possono fatturare ulteriormente le posizioni che terminano con la cifra 1 solo in caso di acquisto del relativo apparecchio e le posizioni che terminano con la cifra 2 solo in caso di noleggio dell'apparecchio. Le posizioni che terminano con la cifra 3 possono essere fatturate ulteriormente se si tratta di un apparecchio acquistato o noleggiato. 4.3. Noleggio/acquisto, cumulo di posizioni Per il noleggio e l'acquisto le posizioni vengono registrate separatamente. L'unità dell'importo registrato (p. es. al pezzo, affitto giornaliero ecc.) è indicata di volta in volta per ogni posizione. Posizioni con diverse funzioni terapeutiche o diagnostiche in linea di principio possono essere cumulate. Accessori e materiale di consumo possono però essere combinati solo con il prodotto cui sono destinati. Eventuali eccezioni o indicazioni particolari sono espressamente menzionate. 13
4.4. Limitazioni I prodotti possono avere delle limitazioni quanto ad indicazioni mediche, quantità e durata dell'applicazione. I prodotti soggetti a limitazione sono contrassegnati da una "L" dopo il numero di posizione. Le limitazioni possono valere per singoli prodotti, sottogruppi o interi gruppi di prodotti e sono indicate alla posizione in questione. 4.5 Riparazioni Le riparazioni sono comprese nel prezzo di noleggio. Nel sistema d'acquisto è previsto un rimborso secondo le spese (in caso di utilizzo accurato senza colpa propria), ma soltanto dopo aver preccedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 5. Definizioni e spiegazioni sui singole gruppi di prodotti (secondo la struttura dell'emap) 01. Apparecchi per aspirazione Prodotti per l'aspirazione di sostanze liquide o solide presenti nel o sul corpo. 03. Mezzi d'applicazione Prodotti che rendono possibile o facilitano l'assunzione di medicamenti e/o soluzioni nutritive indicate a livello medico. 05. Bendaggi I bendaggi sono prodotti perlopiù confezionati, che avvolgono parti del corpo o che aderiscono al corpo, e che hanno lo scopo di comprimere e/o garantire una funzione corporea (sostenendo, stabilizzando o guidando i movimenti). I bendaggi di compressione speciali sono elencati nel gruppo di prodotti 17 (mezzi per la terapia compressiva). 06. Apparecchi per irradiazione Gli apparecchi per irradiazione servono ad applicare energia al corpo umano sotto forma di onde elettromagnetiche di diverso tipo. 14
09. Apparecchi per elettrostimolazione Apparecchi che, attraverso elettrodi, scaricano sui tessuti corrente elettrica in forma ben definita a scopi terapeutici e vengono utilizzati per lenire il dolore, stimolare i muscoli o trattare l'iperidrosi. 10. Mezzi ausiliari per camminare Questi mezzi ausiliari hanno lo scopo di permettere di camminare a chi - in seguito a malattia o infortunio - non ne sarebbe altrimenti più in grado o di sgravare uno degli arti inferiori durante il processo di guarigione o di convalescenza. In caso di invalidità o di utilizzazione di durata superiore ad un anno i mezzi ausiliari per camminare sono una prestazione obbligatoria dell'assicurazione invalidità. 13. Apparecchi acustici Gli apparecchi acustici sono mezzi ausiliari atti a compensare menomazioni congenite o acquisite delle funzioni uditive alle quali non è applicabile una terapia causale. In primo luogo rientrano nelle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). L'assicurazione malattie rimborsa gli apparecchi acustici solo nei casi in cui l'assicurato, pur adempiendo le condizioni mediche delle disposizioni dell'ai/avs, non soddisfa però le condizioni assicurative per beneficiare delle prestazioni della rispettiva assicurazione. Il rimborso avviene secondo le disposizioni (contratto, tariffa, gradi d'indicazione) dell'ai/avs. 14. Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria Questi prodotti svolgono la loro azione terapeutica attraverso le vie respira-torie. Servono a somministrare sostanze mediante inspirazione o a sostenere o a sostituire le funzioni respiratorie. Gli apparecchi per la misurazione delle funzioni respiratorie sono elencati nel gruppo di prodotti 21 (Apparecchi per misurare stati e funzioni dell'organismo). Gli apparecchi per inalazione e terapia respiratoria comprendono i seguenti sottogruppi di prodotti: 15
Apparecchi per inalazione Apparecchi per aerosol: Esigenze tecniche: affinché i principi attivi raggiungano la destinazione desiderata è necessaria una dimensione adeguata delle goccioline: bronchi principali e medi: 80 % < 10 µm, 40 % < 6 µm bronchioli ed alveoli: 80 % < 6 µm, 40 % < 3 µm Gli apparecchi per aerosol dosatori e gli inalatori di polveri sono legati ad una marca specifica: per questo non figurano sull'emap, ma sull'elenco delle specialità (ES). Apparecchi inalatori per la respirazione artificiale (IPPB = intermittent positive pressure breathing): inalatori speciali per la respirazione a sovrappressione in caso di speciali disturbi della ventilazione (parti dei polmoni non ventilate o non sufficientemente ventilate). Devono essere impiegati solo quando con un normale apparecchio aerosol non si riesce ad ottenere l'effetto terapeutico voluto, p. es. in presenza di atelectasie recidivanti, insufficienza respiratoria o instabilità tracheobronchiale. Camere a espansione per aerosol dosatori Questi apparecchi servono a migliorare l'applicazione del medicamento per mezzo di aerosol dosatori, soprattutto in caso di difficoltà di inspirare la dose di aerosol contemporaneamente alla sua emissione. Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie Questi apparecchi hanno la funzione di facilitare il distacco e l'eliminazione del muco nelle vie respiratorie, da una parte mediante una pressione positiva all'espirazione (PEP = Positive Expiratory Pressure), dall'altra tramite impulsi meccanici sotto forma di vibrazioni. Ossigenoterapia L'ossigenoterapia può essere praticata sia a breve scadenza (insufficienza respira-toria transitoria o terminale in caso di gravi malattie) che a lunga scadenza (affezioni croniche polmonari o delle vie respiratorie). Per la terapia a breve scadenza vengono utilizzate bombole d'ossigeno compresso. Ossigenoterapia a lunga scadenza: Per raggiungere gli scopi della terapia (abbassamento dell'ipertensione nell'arteria polmonare, alleviamento della muscolatura respiratoria mediante riduzione del 16
volume respiratorio per minuto grazie all'ossigeno, miglioramento dell'apporto d'ossigeno agli organi, miglioramento dell'efficienza in generale, aumento dell'aspettativa di vita) va somministrato ossigeno per almeno 15 ore al giorno. Un'ossigenoterapia a lunga scadenza richiede un corretto esame preliminare ed indicazioni precise da parte di specialisti e necessita dell'istruzione e successiva assistenza di personale paramedico specializzato. Per un'ossigenoterapia a lunga scadenza sono adatti i seguenti sistemi: concentratore d'ossigeno con bombole di riserva di gas compresso per casi urgenti e piccole bombole leggere di gas compresso da per la mobilità. Una valvola di risparmio supplementare (l'ossigeno viene liberato solo all'inspirazione) permette un miglior sfruttamento dell'ossigeno ed un raggio d'azione notevolmente superiore. sistema ad ossigeno liquido con contenitore fisso e apparecchio portatile riempibile; indicato solo in caso di mobilità quotidiana regolare di più ore fuori di casa. Un 'ossigenoterapia a lunga scadenza con bombole di gas compresso in genere non è economica. Dati tecnici: Bombole di gas compresso: riempite con 200 bar (MPa). 1 l di gas compresso corrisponde a 200 l di ossigeno gassoso. Ossigeno liquido: immagazzinato in un contenitore termoisolato. Punto di ebollizione O 2 = -183 C. 1 l di ossigeno liquido corrisponde ad 860 l di ossigeno gassoso. L'ossigenoterapia non è una prestazione obbligatoria in caso di: ossigenoterapia a più stadi ossigenoterapia con somministrazione direttamente nelle vene ozonoterapia Apparecchi CPAP per la cura dell'apnea da sonno Con la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) si crea una pressione positiva continua nelle vie respiratorie che "mantiene aperte" le stesse. Poiché normalmente questo avviene per via nasale, questi apparecchi vengono chiamati ncpap. Se un apparecchio viene utilizzato in luoghi geograficamente diversi deve essere in grado di adattare automaticamente la pressione ai cambiamenti di altitudine. 17
Una terapia con un apparecchio CPAP richiede un corretto esame preliminare e le indicazioni di specialisti e deve essere introdotta ed adeguata da parte di personale paramedico specializzato. Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio Apparecchi che sostengono o sostituiscono la respirazione. 15. Mezzi ausiliari per l'incontinenza L'incontinenza è l'incapacità di tenere sotto il controllo della volontà la minzione e/o la defecazione. Appartengono a questo gruppo di prodotti mezzi ausiliari assorbenti e di scarico nonché accessori, lubrificante per cateteri ed apparecchi per la terapia dell'enuresi. L'"incontinenza leggera" (per la definizione si veda più in basso) non è considerata una malattia ai sensi della LAMal. Sull'EMAp non figurano quindi assorbenti piccoli. Gradi d'incontinenza: Incontinenza leggera: perdita d'urina < 100 ml/4 h Incontinenza da stress. Perdita d'urina in piccole quantità in concomitanza con determinate sollecitazioni quali starnuti, tosse, scoppi di riso, pratiche sportive. Incontinenza media: perdita d'urina 100-200 ml/4h Incontinenza da stimolo, incontinenza di tipo misto. Perdita di quantità mediograndi a intervalli irregolari sotto sforzo ed in presenza di forte stimolo alla minzione con emissione di urina non più controllabile. Incontinenza forte: perdita d'urina > 200 ml/4h Incontinenza da stimolo, incontinenza riflessa (neurogena, riflesso spinale patologico, senza percezione dello stimolo alla minzione). Svuotamento della vescica improvviso e totale con grandi quantità. Requisiti tecnici: Imbottitura di materiale in grado di assorbire e trattenere il liquido. Strato protettivo contro il riflusso d'umidità all'interno. Strato esterno impermeabile. Protezione dalla fuoriuscita di liquido su tutti i bordi. Strato esterno e strato interno uniti ai bordi su tutto il perimetro. Materiali non irritanti per la pelle. Capacità complessiva d'assorbimento dei liquidi degli assorbenti anatomici: capacità assorbente normale: min. 450 ml capacità assorbente superiore: min. 600 ml alta capacità assorbente: min. 900 ml 18
Capacità complessiva d'assorbimento dei liquidi delle traversine: formato ca. 20 x 40 cm, min. 150 ml formato ca. 20 x 60 cm, min 190 ml Per tutti gli assorbenti il riflusso deve essere inferiore ai 2 g. Velocità di assorbimento degli assorbenti anatomici: min. 3 ml/s Velocità di assorbimento delle traversine per l'incontinenza urinaria: min. 2.5 ml/s 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia Si tratta di prodotti per l'applicazione esterna di calore o di freddo. 17. Mezzi per la terapia compressiva Comprendono prodotti per la compressione terapeutica esterna in presenza di disturbi circolatori venosi o linfatici o di cicatrici da ustione. "Calze antitrombosi" che non giungano a soddisfare le esigenze della classe di compressione II non fanno parte delle prestazioni obbligatorie dell'assicura-zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 21. Apparecchi per misurare stati e funzioni dell'organismo Permettono all'assicurato (o a chi lo assiste) di misurare determinati parametri funzionali o sorvegliare l'evoluzione, quando il controllo della malattia lo esige e/o vi è necessità di adeguare autonomamente la cura. 23. Ortesi Le ortesi sono prodotti per sostenere o guidare l'apparato locomotore median-te materiale rigido. (Al contrario dei bendaggi, che sono in materiale elastico.) L'assicurazione malattie copre di norma soltanto i costi di ortesi destinate ad un uso limitato nel tempo (massimo un anno). Le ortesi destinate ad un uso di più lunga durata o permanenti rientrano normalmente negli obblighi dell'assicurazione per l'invalidità (AI). L'assicurazione malattie assume i costi di ortesi necessarie per più di un anno soltanto se l'assicurato non può beneficiare di prestazioni dell'ai, perché non soddisfa le condizioni assicurative, ma non se l'ai nega il rimborso perché non sono soddisfatte le condizioni mediche. Gli assicurati già beneficiato di prestazioni dell'ai per ortesi conservano ugual diritto nei confronti dell'avs che avessero - a livello qualitativo come quantitativo - sempreché continuino ad essere soddisfatte le condizioni deter-minanti per l'ai (garanzia dei diritti acquisiti). 19
In linea di principio i plantari non rientrano nelle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione malattie. 24. Protesi Le protesi sono prodotti destinati alla sostituzione di una parte del corpo. Le protesi destinate ad un uso di lunga durata o permanenti rientrano normalmente negli obblighi dell'assicurazione per l'invalidità (AI) fino al raggiungi-mento del limite d'età stabilito dalla legge da parte dell'assicurato. L'assicurazione malattie assume i costi delle protesi soltanto se l'assicurato non può beneficiare di prestazioni AI, perché non soddisfa le condizioni assicurative (art. 6 LAI), ma non se l'ai nega il rimborso perché non sono soddisfatte le condizioni mediche. L'assicurazione malattie è tenuta ad assumere i costi per le persone che hanno dovuto far ricorso per la prima volta ad una protesi ad un'età superiore all'età limite AI. L'AVS non assume i costi delle protesi. Gli assicurati AVS che avessero già beneficiato in precedenza di prestazioni dell'ai conservano ugual diritto nei confronti dell'avs per protesi - a livello qualitativo come quantitativo - sempreché continuino ad essere soddisfatte le condizioni determinanti per l'ai (garanzia dei diritti acquisiti). 25. Mezzi ausiliari per la vista I mezzi ausiliari per la vista sono dispositivi ottici per la correzione di vizi di rifrazione o la compensazione, il miglioramento o il trattamento di altre malattie degli occhi. In aggiunta alle posizioni 25.23 e 25.24, Casi speciali per lenti a contatto, possono essere fatturate anche le posizioni concernenti gli occhiali. 29. Articoli per entero- e ureterostomia Sono considerati materiale per stomia i prodotti per la cura di orifizi arifiziali (stomie) praticati con intervento chirurgico all'intestino tenue, all'intestino crasso o all'uretere sulla parete addominale anteriore. 30. Apparecchi terapeutici per muoversi Prodotti per il trattamento di funzioni dell'apparato locomotore. 20
31. Mezzi ausiliari per tracheostomia Prodotti destinati alla cura di una tracheostomia (accesso alla trachea innestato nel collo mediante operazione), necessaria per la respirazione quando questa non può più o può solo in parte avvenire attraverso naso e bocca. 34. Materiale per medicazione Nel gruppo di prodotti Materiale per medicazione sono elencati prodotti per il trattamento esterno e la protezione di lesioni cutanee. In questa categoria rientrano inoltre prodotti per la stabilizzazione dell'apparato locomotore non contemplati nei gruppi di prodotti Ortesi e Bendaggi (p. es. bende elastiche, bende gessate). 99. Diversi A questa voce sono elencati prodotti per i quali l'emap non prevede un gruppo specifico. 21
6. Osservazioni alla presente edizione dell'emap L'EMAp può essere richiesta anche sotto forma di documento EXCEL presso l'ufas all'indirizzo e-mail: stefan.otto@bsv.admin.ch 6.1. Nuove ammissioni 13 Apparecchi acustici - Pile, servizio e manutenzione per aiuto uditivo con ancoraggio osseo percutaneo (pos. 13.01.01.03.1) 6.2. Modifiche importanti 13 Apparecchi acustici - Pile per apparecchi acustici (pos. 13.01.01.01.1, 13.01.01.02.1) 14 Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria - Apparecchio per aerosol, noleggio (pos. 14.01.01.00.2) 6.3. Entrata in vigore La presente edizione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi entra in vigore il 1 luglio 2001. 22
7. Abbreviazioni AHS Assicurazione vecchiaia e superstiti AI Assicurazione invalidità AINF Assicurazione infortuni AM Assicurazione militare Art. Articolo ASTO Association Suisse des Techniciens en Orthopédie cpv. Capoverso DFI Dipartimento federale dell'interno EMAo Elenco dei mezzi e degli apparecchi ES Elenco delle specialità IVA Imposta sul valore aggiunto L Limitazione LAINF Legge sull'assicurazione contro gli infortuni LAMal Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 lett. Lettera n. numero OAMal Ordinanza sull'assicurazione malattie del 27 giugno 1995 ODmed Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 24 gennaio 1996 Opre Ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 OSM (tariffa) Rev. Tariffa per lavori alle scarpe d'ordine tecnico-ortopedico del "Schweizerischen Schuhmacher und Orthopädieschumachermeister- Verbandes (SSOMV)" Revisione: genere della revisione di una posizione nell'attuale EMAp: B: modifica dell'importo del rimborso massimo C: testo modificato N: nuova posizione S: posizione soppresse UCFSM Ufficio centrale federale delle costruzioni e della logistica UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 23
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SOMMARIO DEI GRUPPI DI PRODOTTI 01. APPARECCHI PER ASPIRAZIONE 03. MEZZI D APPLICAZIONE 05. BENDAGGI 06. APPARECCHI PER IRRADIAZIONE 09. APPARECCHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE 10. MEZZI AUSILIARI PER CAMMINARE 13. APPARECCHI ACUSTICI 14. APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA 15. MEZZI AUSILIARI PER L INCONTINENZA 16. MEZZI PER LA CRIOTERAPIA E/O TERMOTERAPIA 17. MEZZI PER LA TERAPIA COMPRESSIVA 21. APPARECCHI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL ORGANISMO 23. ORTESI 24. PROTESI 25. MEZZI AUSILIARI PER LA VISTA 29. ARTICOLI PER ENTERO- E URETEROSTOMIA 30. APPARECCHI TERAPEUTICI PER MUOVERSI 31. MEZZI AUSILIARI PER TRACHEOSTOMIA 34. MATERIALE PER MEDICAZIONE 99. DIVERSI 25
01. APPARECCHI PER ASPIRAZIONE Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 01.01 Pompe tiralatte 01.01.01.00.1 Pompetta tiralatte a mano, acquisto 1.1.1996 1 pezzo 34.00 01.01.02.00.2 Pompa tiralatte elettrica, noleggio 1.1.1996 noleggio al giorno 2.20 01.01.02.01.2 Tassa di base (noleggio tiralatte elettrica) 1.1.1996 tassa di base 7.00 01.01.02.02.2 Set d accessori per tiralatte elettrica 1.1.1996 1 pezzo 19.00 01.02 Apparecchi aspiratori per le vie respiratorie 01.02.01.00.2 Aspiratore tracheale, noleggio 1.1.1996 noleggio al giorno 3.50 26
03. MEZZI D APPLICAZIONE Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 03.01 Mezzi d'applicazione per la nutrizione artificiale 03.01.01.00.1 Sonda transnasale 1.1.1996 1 pezzo 20.00 03.01.02.00.1 Deflussore 1.1.1996 1 pezzo 9.50 03.02 Pompe per insulina 03.02.01.00.2 L Sistema di pompe per insulina, noleggio 1.1.1998 Compresi gli accessori e materiale di consumo. Limitazione: - diabete estremamente labile - la malattia non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno col metodo delle iniezioni multiple - indicazione della terapia con la pompa e assistenza del paziente in un centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da parte di un medico con esperienza nell uso delle pompe per insulina noleggio al giorno 10.00 03.03 L Pompe per perfusione Limitazione: Per la chemioterapia del cancro, la terapia con antibiotici, la terapia del dolore, la terapia con sostanze chelanti, la terapia del morbo di Parkinson e la nutrizione parenterale. 03.03.01.00.1 L Pompa per perfusione, per volumi da 3 a 10 ml, acquisto 1.1.2000 Limitazione: v. pos. 03.03. 1 pezzo 2'550.00 03.03.01.00.2 L Pompa per perfusione, per volumi da 3 a 10 ml, noleggio 1.1.2000 Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos. 03.03. noleggio al giorno 10.00 03.03.01.01.3 Fiala per pompa per perfusione da 3-10 ml 1.1.2000 1 pezzo 3.85 03.03.01.02.3 Set per perfusione con ago per pompa per perfusion 1.1.2000 da 3-10 ml 1 pezzo 8.00 27
03.03.01.03.3 Set per perfusione con ago di teflon per pompa per perfusion 1.1.2001 da 3-10 ml 1 pezzo 11.00 03.03.01.04.3 Pila per pompa per perfusione 3-10 ml 1.1.2000 1 pezzo 11.00 03.03.01.05.3 Asse filettata per pompa per perfusione 3-10 ml 1.1.2000 1 pezzo 20.00 03.03.01.06.3 Adattatore per fissaggio alla pompa per perfusione 3-10 ml 1.1.2000 1 pezzo 10.00 03.03.02.00.2 L Pompa per perfusione portatile, per volumi di 50/100 ml o più 1.1.1997 Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos. 03.03. noleggio al giorno 18.00 03.03.02.01.2 Cassetta per medicamenti, 50 ml 1.1.1997 Non riutilizzabile. 1 pezzo 42.00 03.03.02.02.2 Cassetta per medicamenti, 100 ml 1.1.1997 Non riutilizzabile. 1 pezzo 55.00 03.03.02.03.2 "Remote Reservoir Adaptor Cassette" 1.1.1997 1 pezzo 45.00 03.03.02.04.2 Tubo di raccordo 1.1.1997 1 pezzo 9.00 03.03.02.05.2 Pila per pompa per perfusione 50/100 ml 1.1.1997 1 pezzo 7.00 03.03.02.06.2 Ago 1.1.1997 1 pezzo 0.50 03.03.03.00.2 L Pompa per perfusione non portatile, per volumi maggiori, 1.1.1997 noleggio Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos. 03.03. noleggio al giorno 8.00 03.03.04.00.2 L Pompa per perfusione meccanica, non o solo parzialmente 1.1.1997 programmabile, noleggio Non compreso materiale di consumo. Limitazione: v. pos. 03.03. noleggio al giorno 2.20 28
03.03.04.01.1 Tubo di raccordo 1.1.1997 1 pezzo 2.10 03.03.05.00.2 Pompa per la somministrazione pulsatile di ormoni 1.1.1996 noleggio al giorno 10.00 03.04 Materiale per terapia mediante perfusione 03.04.01.00.1 Tubo per perfusione, normale 1.1.1997 1 pezzo 4.50 03.04.02.00.1 Tubo per perfusione, nero 1.1.1997 1 pezzo 7.00 03.04.04.00.1 Siringa Luer-lock 1.1.1997 1 pezzo 0.50 03.04.05.00.1 Ago 1.1.1997 1 pezzo 0.50 03.05 Apparecchi per iniezione 03.05.01.00.1 Siringhe per insulina monouso con ago 1.1.1996 100 pezzi 54.00 03.05.02.00.1 L Siringhe monouso, con ago 1.1.1996 Limitazione: se sono stati prescritti degli iniettabili (nella stessa quantità delle fiale) ed il paziente o chi lo assiste provvede all iniezione (non rimborsata come tale). 1 pezzo 0.70 03.05.10.00.1 «Gripper» per Port-A-Cath 1.1.1996 12 pezzi 106.00 03.05.11.00.1 Aghi per Port-A-Cath 1.1.1996 12 pezzi 58.00 03.05.20.00.1 L Pen, apparecchio per iniezioni 1.1.2000 Utilizzabile per diversi medicamenti. Limitazione: 1 Pen ogni due anni. 1 pezzo 150.00 03.05.20.01.1 Apparecchio ad eiezione automatica dell'ago per Pen 1.1.2000 1 pezzo 60.00 03.05.20.02.1 Fiale vuote per Pen 1.1.2000 1 pezzo 3.80 29
03.05.20.03.1 Aghi per iniezioni per Pen 1.1.2000 1 pezzo 0.30 03.05.21.00.1 L Set Pen Pen, ausilio per il riempimento, 5 fiale, 10 aghi per 1.1.2000 iniezioni. Limitazione: 1 Pen ogni due anni. 1 pezzo 175.00 30
05. BENDAGGI 05.01 Metatarso 05.02 Articolazione talocalcaneare 05.02.02.00.1 Bendaggio di compressione dell'articolazione talocalcaneare, 1.1.1999 con pelotta/e Per la compressione dei tessuti molli dell articolazione 1.1.1999 talocalcaneare/compressione del tendine d Achille. 1 pezzo 100.00 05.02.03.00.1 Bendaggio per la sicurezza funzionale dell'articolazione 1.1.1999 talocalcaneare 1 pezzo 120.00 05.02.04.00.1 Bendaggio stabilizzante dell'articolazione talocalcaneare 1.1.1999 1 pezzo 140.00 05.04 Ginocchio 05.04.02.00.1 Bendaggio di compressione del giocchio, con pelotta/e 1.1.1999 Per esempio: bendaggi della rotula, bendaggi dei tendini della rotula. 1 pezzo 105.00 05.04.03.00.1 Bendaggio per doccia del ginocchio 1.1.1999 1 pezzo 160.00 05.04.04.00.1 Bendaggio per doccia del ginocchio con limitazione in 1.1.1999 flessione/in estensione 1 pezzo 580.00 05.04.05.00.1 Bendaggio stabilizzante del ginocchio 1.1.1999 1 pezzo 180.00 05.06 Anca 05.06.01.00.1 Bendaggi per displasia / lussazione dell'anca 1.1.2000 Rimborso secondo le posizioni della tariffa dell'asto sulle ortesi dell'anca (454 100), al valore del punto di CHF 1.85. 05.07 Mano 05.07.01.00.1 Bendaggio per l articolazione a sella del pollice 1.1.1999 1 pezzo 70.00 05.07.02.00.1 Bendaggio per il polso senza fissazione del dito 1.1.1999 1 pezzo 25.00 31
05.07.03.00.1 Bendaggio per il polso con fissazione del dito 1.1.1999 1 pezzo 50.00 05.07.04.00.1 Bendaggio stabilizzante per il polso con parte per le dita e 1.1.1999 per il pollice 1 pezzo 120.00 05.08 Gomito 05.08.01.00.1 Bendaggio per epicondilite senza pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 60.00 05.08.02.00.1 Bendaggio per epicondilite con pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 100.00 05.08.03.00.1 Dispositivo di fissaggio epicondilite con pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 65.00 05.09 Spalla 05.09.01.00.1 Bendaggio per l articolazione della spalla (bendaggio 1.1.1999 di Gilchrist) 1 pezzo 108.00 05.09.02.00.1 Bendaggio per la clavicola (bendaggio «a zaino») 1.1.1999 1 pezzo 51.00 05.11 Tronco 05.11.01.00.1 Bendaggio per il torace (per le fratture costali) 1.1.1996 1 pezzo 35.00 05.11.02.00.1 Bendaggio per sinfisi 1.1.1999 1 pezzo 170.00 05.11.10.00.1 Ventriera, 25 cm di altezza 1.1.1997 1 pezzo 50.00 05.11.11.00.1 Ventriera, 32 cm di altezza 1.1.1997 1 pezzo 65.00 05.12 Colonna vertebrale cervicale 05.12.01.00.1 Collare cervicale (in materia plastica espansa), anatomico 1.1.1999 1 pezzo 50.00 05.12.02.00.1 Collare cervicale (in materia plastica espansa), anatomico, 1.1.1999 rinforzato 1 pezzo 98.00 32
05.13 Parte toracica della colonna vertebrale 05.13.01.00.1 Bendaggi per la parte toracica della colonna vertebrale 1.1.1999 1 pezzo 105.00 05.14 Colonna vertebrale lombare 05.14.01.00.1 Bendaggio lombare senza pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 128.00 05.14.02.00.1 Bendaggio lombare con pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 190.00 05.14.03.00.1 Bendaggio lombare di sostegno senza pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 200.00 05.14.04.00.1 Bendaggio lombare di sostegno con pelotta/e 1.1.1999 1 pezzo 295.00 05.16 Bendaggi per Ernia alla posizione specifica 05.16.01.00.1 Cintura erniare unilaterale 1.1.1996 1 pezzo 110.00 05.16.02.00.1 Cintura erniare bilaterale 1.1.1996 1 pezzo 160.00 05.16.03.00.1 Bendaggio per ernia ombelicale 1.1.1996 1 pezzo 170.00 05.17 Sospensori 05.17.01.00.1 Sospensorio per idrocele 1.1.1996 1 pezzo 190.00 05.17.02.00.1 Sospensorio postoperatorio 1.1.1996 1 pezzo 30.00 33
06. APPARECCHI PER IRRADIAZIONE Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 06.01 Terapia mediante la luce 06.01.01.00.1 L Lampada per la terapia mediante la luce, acquisto 1.1.1998 Limitazione: in caso di depressione stagionale (Saisonal Affective Disorder, SAD). 1 pezzo 800. 00 06.01.01.00.2 L Lampada per la terapia mediante la luce, noleggio 1.1.1998 Limitazione: in caso di depressione stagionale (Saisonal Affective Disorder, SAD). Noleggio massimo 3 mesi all anno. noleggio al giorno 2.00 06.02 Apparecchi a raggi UV 06.02.01.00.2 L Apparecchio a raggi UV, irradiazione di tutto il corpo 1.1.1996 Limitazione: per la terapia della psoriasi. noleggio al giorno 8.00 06.02.02.00.2 L Apparecchio a raggi UV, irradiazione settoriale 1.1.1996 Limitazione: per la terapia della psoriasi. noleggio al giorno 1.60 34
09. APPARECCHI PER ELETTROSTIMOLAZIONE Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 09.01 Apparecchi per la ionoforesi 09.01.01.00.1 L Apparecchio per la ionoforesi con acqua potabile 1.1.2000 Compresi gli accessori palmoplantari. Limitazione: in caso di iperidrosi palmare e plantare/ascellare se non c è stata reazione al trattamento topico usuale; in caso di efficacia individuale verificata in precedenza sotto controllo medico e sospensione della terapia; ogni assicurato ha diritto ad un'unica consegna. 1 pezzo 850.00 09.01.01.01.1 L Elettrodo per l'ascella per apparecchio per ionoforesi 1.1.2000 Limitazione: ogni assicurato ha diritto ad un'unica consegna. 1 paio 90.00 09.02 Apparecchi per neurostimolazione 09.02.01.00.1 L Apparecchio per neurostimolazione elettrica transcutanea 1.1.1996 (TENS), acquisto Riguardo alla terapia del dolore. Limitazione: Condizioni: - il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l efficacia del TENS sul paziente e averlo istruito circa l uso dello stimolatore; - il medico di fiducia deve aver confermato che l autoterapia praticata dal paziente è indicata; - l indicazione è data segnatamente nei casi seguenti: - dolori derivanti da un neuroma; per esempio dolori localizzati che possono insorgere a causa di pressione in corrispondenza di membra amputate (monconi); - dolori che possono essere provocati o aumentati con la stimolazione (pressione, trazione o stimolazione elettrica) di un punto nevralgico, come ad esempio dolori di tipo sciatalgico o sindromi spalla- braccio; - dolori provocati da compressione dei nervi; per esempio dolori irradianti persistenti dopo operazione dell ernia del disco o del canale carpale. 1 pezzo 300.00 35
09.02.01.00.2 L Apparecchio per neurostimolazione elettrica transcutanea 1.1.1998 (TENS), noleggio Riguardo alla terapia del dolore.; noleggio minimo 10 giorni. Limitazione: v. pos. 09.02.01.00.1 noleggio al giorno 1.40 36
10. MEZZI AUSILIARI PER CAMMINARE 10.01 Stampelle 10.01.01.00.1 Stampelle, acquisto 1.1.1996 1 paio 90.00 10.01.01.00.2 Stampelle, noleggio 1.1.1996 1 paio noleggio al giorno 0.60 10.01.01.01.2 Stampelle, tassa di base per noleggio 1.1.1996 tassa di base 7.00 37
13. APPARECCHI ACUSTICI 13.01 Apparecchi acustici Il rimborso degli apparecchi acustici e delle pile in sostituzione 1.7.2001 C dell'avs/ai avviene soltanto quando l'assicurato soddisfi le condizioni mediche, ma non quelle assicurative stabilite dalle disposizioni dell' AI/AVS in ordine al diritto di fruire delle prestazioni delle due assicurazioni sociali in questione. Il rimborso avviene secondo le disposizioni (contratto, tariffa, gradi d'indicazione) dell'avs/ai. 13.01.01.00.1 Apparecchio acustico 1.7.2001 C Rimborso solo in sostituzione dell AI/AVS, conformemente alle condizioni esposte al pos. 13.01 Apparecchi acustici. 13.01.01.01.1 Pile per apparecchi acustici, monoauricolari 1.7.2001 B,C Rimborso solo in sostituzione dell AI, conformemente alle condizioni esposte al pos. 13.01 Apparecchi acustici. Se la consegna avviene ad anno iniziato si calco lano forfait mensili pro rata a partire dalla data di consegna (il rimborso avviene alla fine dell'anno civile). all'anno 90.00 13.01.01.02.1 Pile per Apparecchi acustici, biauricolari 1.7.2001 B,C Rimborso solo in sostituzione dell AI, conformemente alle condizioni esposte al pos. 13.01 Apparecchi acustici. Se la consegna avviene ad anno iniziato si calco lano forfait mensili pro rata a partire dalla data di consegna (il rimborso avviene alla fine dell'anno civile). all'anno 180.00 13.01.01.03.1 Pile, servizio e manutenzione per aiuto uditivo con ancoraggio 1.7.2001 N osseo percutaneo (p. es. impianti della chiocciola) Rimborso solo in sostituzione dell AI, conformemente alle condizioni esposte al pos. 13.01 Apparecchi acustici. Se la consegna avviene ad anno iniziato si calcolano forfait mensili pro rata a partire dalla data di consegna (il rimborso avviene alla fine dell'anno civile). In caso di costi più elevati documentati può essererimborsato fino al doppio dell importo massimo indicato. all'anno 485.00 38
14. APPARECCHI PER INALAZIONE E TERAPIA RESPIRATORIA Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 14.01 Terapia per inalazione 14.01.01.00.1 L Apparecchio per aerosol, acquisto 1.1.1999 Completo. Compreso nebulizzatore adeguato originale. Limitazione: 1 apparecchio ogni 5 anni. 1 pezzo 390.00 14.01.01.00.2 Apparecchio per aerosol, noleggio 1.7.2001 C Completo. Compreso materiale di consumo, manutenzione e riparazioni. Noleggio minimo di 30 giorni. noleggio al giorno 1.15 14.01.01.01.1 Nebulizzatore di medicamenti 1.1.1999 1 pezzo 49.00 14.01.01.10.1 Maschera di silicone per bambini 1.1.1999 1 pezzo 52.00 14.01.01.90.1 Costi di manutenzionecompreso il materiale di manutenzione. 1.1.1999 all'anno 100.00 14.01.02.00.2 Apparecchio per IPPB 1.1.1996 (apparecchio per pressure-volume-breathing) noleggio al giorno 4.50 14.02 Camere a espansione per aerosol dosatore 14.02.00.01.1 Maschera per camere a espansione 1.1.1999 1 pezzo 7.35 14.02.01.00.1 Camera a espansione per aerosol dosatore, per adulti 1.1.1998 1 pezzo 15.00 14.02.02.00.1 Camera a espansione per aerosol dosatore, per bambini 1.1.1998 e lattanti 1 pezzo 35.00 14.03 Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie 14.03.01.00.1 Apparecchio tascabile PEP per produrre variazioni di 1.1.1999 pressione positive oscillatorie controllate 1 pezzo 50.00 39
14.10 L Ossigenoterapia Limitazione: per l'ossigenoterapia a lunga scadenza: malattia cronica dei polmoni o delle vie respiratorie con costante carenza d'ossigeno di compro vata diagnosi. La prescrizione deve fondarsi sulle Direttive della Società svizzera di pneumologia (aggiornate al 20.09.1996). Il rimborso avviene solo previa garanzia di copertura da parte dell'assicuratore, a sua volta vincolata alle seguenti condizioni: - Indicazione e prescrizione devono essere redatte da un medico pneumologo FMH. - Da analisi dei gas del sangue da eseguire ripe tutamente in stato di tranquillità ed in condizioni cliniche stabili durante i tre mesi precedenti l'inoltro della richiesta devono risultare una pressione arteriosa parziale po2 costante inferiore ai 55 mm Hg o tra i 55 e i 60 mm Hg in caso di sintomi obiettivi di cuore polmonare e/o di una grave poliglobulia. - Nel corso del mese precedente l'inoltro della richiesta deve essere eseguita un'approfondita visita medica. - L'autorizzazione è valida al massimo per 12 mesi. - Per un rinnovo della garanzia di copertura dei costi indicazioni e condizioni di terapia vanno sottoposte alle stesse verifiche effettuate in occasione della prima autorizzazione. - L'autorizzazione può essere negata anche se vi sono validi motivi per ritenere che il paziente non collabori in maniera sufficiente. In caso di nuova richiesta di copertura dei costi successiva ad un rifiuto così moti vato è necessario un parere positivo del medico che ne certifica l'indicazione circa la cooperatività del paziente nell'intervallo intercorso. 14.10.00.01.1 L Cateteri transtracheali 1.7.1999 Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10 all'anno 1'000.00 14.10.01.00.3 Bombole di ossigeno compresso, fino a 5 litri compresi, per 1.1.2001 carica Compreso il materiale di consumo e manutenzione. 1 carica 38.00 14.10.02.00.3 Bombole di ossigeno compresso, da oltre 5 litri a 10 litri 1.1.2001 compresi, per carica Compreso il materiale di consumo e manutenzione. 1 carica 44.00 40
14.10.03.00.3 Bombole di ossigeno compresso, piu di 10 litri, per carica 1.1.2001 Compreso il materiale di consumo e manutenzione. 1 carica 47.50 14.10.04.00.2 Bombole di compresso, noleggio 1.1.2001 Tutte le grandezze e i modelli. noleggio al giorno 0.25 14.10.05.00.2 Riduttore di pressione, noleggio 1.1.2001 1 pezzo per persona. noleggio al giorno 0.25 14.10.06.00.2 Carrello per le bombole, noleggio 1.1.2001 Tutte le grandezze. noleggio al giorno 0.25 14.10.07.00.3 Consegno a domicilio di bombole di ossigena compresso 1.1.2001 Il ritiro di una bombola vuota non è considerato una consegna. 1 consegna 20.00 14.10.08.00.3 Forfait per la prima installazione per il sistema di ossigeno 1.1.2001 compresso, in caso di consegna a domicilio. Esclusa la consegna. forfait 30.00 14.10.10.00.2 L Valvola di risparmio, noleggioaccessori, materiale di consumo, 1.7.1999 consegna e manutenzione compresi. Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10 noleggio al giorno 2.85 14.10.10.01.2 L Forfait per la prima installazione (valvola di risparmio) 1.7.1999 Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10 forfait 120.00 14.10.20.00.2 L Concentratore d ossigeno, noleggio 1.7.1999 Accessori, materiale di consumo, consegna e manutenzione compresi. Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10 noleggio al mese 240.00 14.10.20.01.2 L Forfait per la prima installazione (concentratore d'ossigeno) 1.7.1999 Limitazione: ossigenoterapia a lunga scadenza, v. pos. 14.10 forfait 290.00 41
14.10.30.00.2 L Ossigenoterapia mediante gas liquido, noleggio 1.7.1999 Con un contenitore fisso ed uno portatile, accessori, materiale di con sumo, cariche d'ossigeno, consegna e manutenzione. Limitazione: oltre a quelle usuali per l'ossigenoterapia a lunga scadenza devono essere soddisfatto le seguenti condizioni: - Mobilità dell'assicurato (permanenza quotidiana regolare di più ore al di fuori dell'abitazione). - Esame clinico, misurazioni dell'ossigeno (analisi dei gas del sangue) in condizioni di sforzo standard senza e con apporto supplementare d'ossi geno eseguite il mese precedente l'inoltro della richiesta ed una valutazione della compliance (disciplina nel seguire la terapia) a riprova dell'utilità dell'apporto supplementare d'ossigeno per ottenere la mobilità necessaria. - L'autorizzazione è concessa per un massimo di 6 mesi. - Se, in seguito a cambiamenti della situazione, non sussistono più le condizioni di mobilità citate, nemmeno il rimborso dei costi per una terapia con ossigeno liquido cessa, indipendentemente dal fatto che il termine di 6 mesi sia scaduto o meno. - La terapia deve essere autorizzata da un medico di fiducia dell'assicuratore. noleggio al mese 575.00 14.10.30.01.2 Forfait per la prima installazione (gas liquido) 1.7.1999 forfait 290.00 14.11 Apparecchi per ncpap 14.11.00.01.0 Umidificatore dell aria come accessorio, v. pos. 14.12.99.01 14.11.01.00.1 L Apparecchio ncpap senza compensazione automatica della 1.1.1999 pressione (per cambiamenti) d'altitudine) e senza memorizzazione di dati, acquisto Limitazione: 1 apparecchio ogni 5 anni. 1 pezzo 2'500.00 14.11.02.00.1 L Apparecchio ncpap con compensazione automatica della 1.1.1999 pressione (per cambiamenti d'altitudine) e memorizzazione di dati, acquisto Limitazione: 1 apparecchio ogni 5 anni. 1 pezzo 3850.00 42
14.11.02.00.2 Apparecchio ncpap con compensazione automatica della 1.1.1999 pressione (per cambiamenti d'altitudine) e memorizzazione di dati, noleggio Compreso materiale di consumo, manutenzione e riparazioni. noleggio al giorno 5.10 14.11.02.01.1 Materiale di consumo (ncpap) 1.1.1999 all'anno 450.00 14.11.02.01.2 Forfait per il 1 mese in caso di nuovo noleggio 1.1.1999 forfait 875.00 14.11.02.90.1 Costi di manutenzione 1.1.1999 per 2 anni 150.00 14.12 Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio 14.12.01.00.1 Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria, acquisto 1.1.1999 1 pezzo 6'380.00 14.12.01.00.2 Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria, noleggio 1.1.1999 noleggio al giorno 8.30 14.12.01.01.3 Materiale di consumo, per respiratore a due livelli con 1.7.1999 regolazione respiratoriain casi spaciali con giustificazione medica (p. es. in caso di bisogno di maschere speciali o di respirazione tracheale), l'assicuratore può auto rizzare rimborsi più elevati per la durata di un anno ogni volta. all'anno 450.00 14.12.01.90.1 Manutenzione, per respiratore a due livelli con regolazione 1.1.2001 respiratoria Le posizioni possono essere cumulate nel tempo (p. es. manutenzione ogni due anni a un prezzo doppio rispetto a quello indicato per la manutenzione annuale). all'anno 400.00 14.12.02.00.1 Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria e 1.1.1999 temporale, acquisto 1 pezzo 12'000.00 14.12.02.00.2 Respiratore a due livelli, con regolazione respiratoria e 1.1.2001 temporale, noleggio noleggio al giorno 17.30 14.12.02.01.3 Material di consumo, respiratore a due livelli, con regolazione 1.1.2001 respiratoria e temporalein casi spaciali con giustificazione medica (p. es. in caso di bisogno di maschere speciali o di respirazione tracheale), l'assicuratore può auto rizzare rimborsi più elevati per la durata di un anno ogni volta. all'anno 600.00 43
14.12.02.90.1 Manutenzione, respiratore a due livelli, con regolazione 1.1.2001 respiratoria e temporalele posizioni possono essere cumulate nel tempo (p. es. manutenzione ogni due anni a un prezzo doppio rispetto a quello indicato per la manutenzione annuale). all'anno 450.00 14.12.03.00.1 Respiratore con regolazione volumetrica o/e temporale, 1.1.2001 acquisto 1 pezzo 21'000.00 14.12.03.00.2 Respiratore con regolazione volumetrica o/e temporale, 1.1.2001 noleggio noleggio al giorno 28.00 14.12.03.01.3 Materiale di consumo, respiratore con regolazione volumetrica 1.7.1999 o/e temporale In casi spaciali con giustificazione medica (p. es. in caso di bisogno di maschere speciali o di respirazione tracheale), l'assicuratore può auto rizzare rimborsi più elevati per la durata di un anno ogni volta. all'anno 1'400.00 14.12.03.90.1 Manutenzione, respiratore con regolazione volumetrica o/e 1.7.1999 temporale Le posizioni possono essere cumulate nel tempo (p. es. manutenzione ogni due anni a un prezzo doppio rispetto a quello indicato per la manutenzione annuale). all'anno 1'000.00 14.12.99.01.1 Umidificatore standard dell aria, in caso di ventilazione 1.1.2001 artificiale non invasiva, acquisto Per Apparecchi ncpap e per la ventilazione meccanica a domicilio. 1 pezzo 900.00 14.12.99.01.2 Umidificatore standard dell aria, in caso di ventilazione 1.1.2001 artificiale non invasiva, noleggio Per Apparecchi ncpap e per la ventilazione meccanica a domicilio. noleggio al giorno 1.10 14.12.99.02.1 Umidificatore speciale dell aria, in caso di ventilazione 1.1.2001 artificiale mediante un tracheostoma, acquisto Per Apparecchi ncpap e per la ventilazione meccanica a domicilio. 1 pezzo 2'785.00 14.12.99.02.2 Umidificatore speciale dell aria, in caso di ventilazione 1.1.2001 artificiale mediante un tracheostoma, noleggio Per Apparecchi ncpap e per la ventilazione meccanica a domicilio. noleggio al giorno 4.00 44
15. MEZZI AUSILIARI PER L INCONTINENZA 15.01 Assorbenti per incontinenza, monouso 15.01.02.00.1 L Assorbente medio per incontinenza, monouso 1.1.2001 Limitazione: solo per incontinenza dovuta a malattie o infortunio (non all età) come p. es. sclerosi multipla, paraplegia, paralisi cerebrale, morbo di Parkinson, demenza 1 pezzo 0.95 15.01.03.00.1 Assorbente grande per incontinenza, capacità assorbente 1.1.1999 media, monouso 1 pezzo 1.10 15.01.04.00.1 Assorbente grande per incontinenza, capacità assorbente 1.1.1999 medio-elevata, monouso 1 pezzo 1.30 15.01.05.00.1 Assorbente grande per incontinenza, capacità assorbente 1.1.1999 elevata, monouso 1 pezzo 1.60 15.01.06.00.1 Assorbente grande per incontinenza notturna, capacità 1.1.1999 assorbente molto elevata, monouso 1 pezzo 1.70 15.01.99.01.1 Slip a rete piccolo (34/38) 1.1.1999 1 pezzo 1.30 15.01.99.02.1 Slip a rete medio (38/40) 1.1.1999 1 pezzo 1.40 15.01.99.03.1 Slip a rete grande (42/44) 1.1.1999 1 pezzo 1.60 15.01.99.04.1 Slip a rete molto grande (46/48) 1.1.1999 1 pezzo 1.90 15.02 Pannolini-slip assorbenti per incontinenza monouso 15.02.02.00.1 Slip per incontinenza con capacità assorbente da media a 1.1.1999 elevata, monouso 1 pezzo 2.20 15.02.03.00.1 Slip per incontinenza con capacità assorbente elevata, 1.1.1999 monouso 1 pezzo 2.40 15.02.04.00.1 Slip per incontinenza con capacità assorbente molto elevata, 1.1.1999 monouso 1 pezzo 2.60 45
15.03 Traversine monouso 15.03.01.00.1 Traversina monouso, grandezza 60x60 cm 1.1.1999 1 pezzo 0.90 15.03.02.00.1 Traversina monouso, grandezza 60x90 cm 1.1.1999 1 pezzo 1.60 15.07 Traversine riutilizzabili 15.07.01.00.1 L Traversina riutilizzabile per sedie o sedie a rotelle 1.1.2000 Limitazione: al massimo 3 pezzi all'anno. 1 pezzo 44.00 15.07.02.00.1 L Traversina riutilizzabile coprimaterasso senza lacci laterali 1.1.2000 Limitazione: al massimo 3 pezzi all'anno. 1 pezzo 60.00 15.07.03.00.1 L Traversina riutilizzabile coprimaterasso con lacci laterali 1.1.2000 Limitazione: al massimo 3 pezzi all'anno. 1 pezzo 77.00 15.10 Cateteri monouso 15.10.01.00.1 Catetere monouso senza lubrificante integrato 1.1.1996 1 pezzo 0.70 15.10.10.00.1 Catetere monouso con lubrificante salino integrato con punto 1.1.1999 tipo Nélaton 1 pezzo 3.70 15.10.11.00.1 Catetere monouso con lubrificante salino integrato con punto 1.1.1999 tipo Tiemann 1 pezzo 4.15 15.10.12.00.1 Catetere monouso con lubrificante salino integrato con 1.1.1999 sacchetto integrato 1 pezzo 7.05 15.11 Cateteri permanenti 15.11.01.00.1 Catetere a palloncino in lattice (tempo di permanenza 1.1.1999 massimo 5 giorni) 1 pezzo 3.70 15.11.02.00.1 Catetere a palloncino in lattice per bambini 1.1.1999 1 pezzo 13.25 46
15.11.03.00.1 Catetere a palloncino in lattice rivestito di silicone (tempo 1.1.1999 di permanenza massimo 21 giorni) 1 pezzo 8.50 15.11.04.00.1 Catetere a palloncino in lattice rivestito di silicone per bambini 1.1.1999 (tempo di permanenza massimo 21 giorni) 1 pezzo 20.00 15.11.10.00.1 L Catetere a palloncino in silicone al 100% (tempo di 1.1.1999 permanenza 4 settimane) Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice. 1 pezzo 20.00 15.11.11.00.1 L Catetere a palloncino in silicone al 100% per bambini (tempo 1.1.1999 di permanenza 4 settimane) Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice. 1 pezzo 22.75 15.13 Accessori per cateteri 15.13.01.00.1 Chiusure per catetere 1.1.1999 1 pezzo 0.90 15.13.02.00.1 Specchio da gamba per cateterismo 1.1.1997 1 pezzo 17.50 15.14 Sacchetti da gamba per urina 15.14.03.00.1 Sacchetto da gamba per urina con scarico, non sterile 1.1.1999 1 pezzo 2.00 15.14.04.00.1 Sacchetto da gamba per urina con scarico, sterile 1.1.1999 1 pezzo 4.80 15.14.05.00.1 Sacchetto da gamba per urina con scarico, sterile, 1.1.1999 sistema chiuso con impianto di percolazione Durata di utilizazione ca. 4 settimane. 1 pezzo 27.50 15.14.99.01.1 Porta-sacchetto e cintura per fissazione alla gamba 1.1.1996 1 pezzo 42.00 15.14.99.02.1 Fasce di fissazione per sacchetti per urina 1.1.1999 1 paio 28.80 15.15 Sacchetti da letto per urina 15.15.01.00.1 Sacchetto da letto per urina senza scarico, non sterile 1.1.1999 1 pezzo 1.05 47
15.15.02.00.1 Sacchetto da letto per urina senza scarico, sterile 1.1.1999 1 pezzo 1.90 15.15.03.00.1 Sacchetto da letto per urina con scarico, non sterile 1.1.1999 1 pezzo 2.15 15.15.04.00.1 Sacchetto da letto per urina con scarico, sterile 1.1.1999 1 pezzo 3.00 15.15.99.01.1 Porta-sacchetto per il letto 1.1.1996 1 pezzo 6.50 15.16 Condom urinari e accessori 15.16.01.00.1 Condom urinari di gomma, senza striscia adesiva 1.1.1998 1 pezzo 2.10 15.16.02.00.1 Condom urinari di gomma, con striscia adesiva 1.1.1998 1 pezzo 3.50 15.16.03.00.1 L Condom urinari di silicone, senza gomma, autoadesivi 1.1.1998 Limitazione: in caso di reazione allergica al lattice. 1 pezzo 4.50 15.16.99.01.1 Strisce adesive 1.1.1998 1 pezzo 1.40 15.20 Apparecchi per la terapia dell'enuresi 15.20.01.01.2 L Apparecchio avvertitore per la terapia dell enuresi nei 1.1.2000 bambini, noleggio 1-70 giorno Limitazione: dai 5 anni compiuti. noleggio al giorno 2.60 15.20.01.02.2 L Apparecchio avvertitore per la terapia dell enuresi nei 1.1.2000 bambini, noleggio dal 71 giorno Limitazione: dai 5 anni compiuti. noleggio al giorno 2.15 48
16. MEZZI PER LA CRIOTERAPIA E/O TERMOTERAPIA 16.01 Cuscinetti/compresse per la crioterapia e/o termoterapia 16.01.01.00.1 Cuscinetti/compresse per la crio-/termoterapia, superficie utile 1.1.1997 fino a 300 cm2 1 pezzo 20.00 16.01.02.00.1 Cuscinetti/compresse per la crio-/termoterapia, superficie utile 1.1.1997 oltre 300 cm2 1 pezzo 25.00 49
17. MEZZI PER LA TERAPIA COMPRESSIVA 17.01 L Gambaletti a compressione fisiologica (A-D) Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al massimo 2 paia all anno. 17.01.02.00.1 L Gambaletto a compressione fisiologica (A-D), Classe II 1.1.1996 Limitazione: v. pos. 17.01. 1 pezzo 82.00 17.01.03.00.1 L Gambaletto a compressione fisiologica (A-D), Classe III 1.1.1996 Limitazione: v. pos. 17.01. 1 pezzo 87.00 17.01.04.00.1 L Gambaletto a compressione fisiologica (A-D), Classe IV 1.1.1996 Limitazione: v. pos. 17.01. 1 pezzo 96.00 17.02 L Calze mediche a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F) Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al massimo 2 paia all anno. 17.02.02.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), 1.1.1996 Classe II Limitazione: v. pos. 17.02. 1 pezzo 109.00 17.02.03.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), 1.1.1996 Classe III Limitazione: v. pos. 17.02. 1 pezzo 115.00 17.02.04.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a mezza coscia (A-F), 1.1.1996 Classe IV Limitazione: v. pos. 17.02. 1 pezzo 124.00 17.03 L Calze mediche a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G), Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al massimo 2 paia all anno. 17.03.02.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G), 1.1.1996 Classe II Limitazione: v. pos. 17.03. 1 pezzo 118.00 50
17.03.03.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G), 1.1.1996 Classe III Limitazione: v. pos. 17.03. 1 pezzo 124.00 17.03.04.00.1 L Calza medica a compressione fisiologica a tutta coscia (A-G), 1.1.1996 Classe IV Limitazione: v. pos. 17.03. 1 pezzo 134.00 17.04 L Collants a compressione fisiologica (A-T) Limitazione: Indicazione: varici troncolari, segni evidenti di stasi, disturbi importanti alle gambe, stasi linfatiche. Al massimo 2 paia all anno. 17.04.02.00.1 L Collants a compressione fisiologica (A-T), Classe II 1.1.1996 Limitazione: v. pos. 17.04. 1 pezzo 140.00 17.04.03.00.1 L Collants a compressione fisiologica (A-T), Classe III 1.1.1996 Limitazione: v. pos. 17.04. 1 pezzo 146.00 17.10 Bendaggi di compressione su misura Rimborso secondo le posizioni della tariffa dell ASTO al valore del punto di 1.85 17.10.01.00.1 Bendaggi di compressione per la gamba (con o senza 1.1.2000 pelotte), su misura Rimborso v. pos. 17.10 17.10.02.00.1 Bendaggi di compressione per la mano (con o senza 1.1.2000 pelotte), su misura Rimborso v. pos. 17.10 17.10.03.00.1 Bendaggi di compressione per il braccio (con o senza 1.1.2000 pelotte), su misura Rimborso v. pos. 17.10 17.10.04.00.1 Bendaggi di compressione per il tronco (con o senza pelotte), 1.1.1999 su misura Rimborso v. pos. 17.10 17.10.05.00.1 Bendaggi di compressione per la testa/il collo (con o senza 1.1.1999 pelotte), su misura Rimborso v. pos. 17.10 17.20 Apparecchi per la terapia compressiva 51
17.20.01.00.2 Apparecchio per il pressomassaggio peristaltico sequenziale 1.1.1996 noleggio al giorno 3.50 52
21. APPARECCHI PER MISURARE STATI E FUNZIONI DELL ORGANISMO Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 21.01 Respirazione e circolazione 21.01.01.00.2 L Monitor della frequenza respiratoria 1.1.1996 Compresi gli elettrodi. Limitazione: Lattanti a rischio su prescrizione di un medico di un centro regionale di accertamento della SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). noleggio al giorno 3.30 21.01.02.00.2 L Monitor della frequenza respiratoria e cardiacacompresi gli 1.1.1996 elettrodi. Limitazione: Lattanti a rischio su prescrizione di un medico di un centro regionale di accertamento della SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). noleggio al giorno 10.00 21.01.10.00.1 Peak-Flow-Meter per adulti 1.1.1998 1 pezzo 50.00 21.01.11.00.1 Peak-Flow-Meter per bambini 1.1.1998 1 pezzo 50.00 21.02 Analisi del sangue 21.02.01.00.1 L Apparecchio per misurare la glicemia 1.1.1996 Limitazione: Pazienti insulino-dipendenti, al massimo 1 apparecchio ogni 3 anni. 1 pezzo 250.00 21.02.05.00.1 L Apparecchio per misurare la glicemia con indicazioni 1.1.2000 acustiche Limitazione: per diabetici insulinodipendenti ciechi o con forti menomazioni alla vista. Al massimo 1 apparecchio ogni 3 anni. 1 pezzo 1'100.00 21.02.20.00.1 Apparecchio automatico per lancette/pungidito prelievo del 1.1.1998 sangue per l'autocontrollo della glicemia 1 pezzo 25.00 53
21.02.21.00.1 Lancette 1.1.1996 Monouso. 200 pezzi 45.00 21.02.22.00.1 Tamponi, impregnati 1.1.1996 100 pezzi 6.50 54
23. ORTESI Rimborso se non è stato menzionato nessun importo di rimborso massimo per la posizione EMAp, secondo le posizioni della tariffa dell'asto, al valore del punto di fr. 1.85 o della tariffa dell'osm, al valore del punto di fr. 1.50. 23.01 Ortesi del piede 23.01.01.00.1 Sostegni plantari 1.1.1999 In linea di principio non sono rimborsati dall'assicurazione malattie obbligatoria. Il rimborso avviene in sostituzione dell'ai soltanto quando l'assicurato soddisfi le condizioni mediche, ma non quelle assicurative stabilite dalle disposizioni dell'ai in ordine al diritto di fruire delle sue prestazioni. Il rimborso avviene secondo le disposizioni dell'ai. 23.01.02.00.1 Scarpe su misura 1.1.1999 Condizioni come alla pos. 23.01.01.00.1. Rimborso: v. pos. 23. 23.01.03.00.1 Scarpe speciali (eccetto le scarpe terapeutiche) 1.1.2000 Condizioni come alla pos. 23.01.01.00.1. Rimborso: v. pos. 23. 23.01.04.00.1 Scarpa terapeutica per stabilizzare o correggere la posizione 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.01.10.00.1 Stecca per alluce valgo 1.1.1999 1 pezzo 34.00 23.02 Ortesi dell articolazione talocalcaneare 23.02.01.00.1 Ortesi dell articolazione talocalcaneare 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.03 Ortesi della gamba 23.03.01.00.1 Ortesi della gamba 1.1.2000 Rimborso: v. pos. 23. 23.04 Ortesi del ginocchio 23.04.01.00.1 Ortesi del ginocchio 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 55
23.05 Ortesi della coscia 23.05.01.00.1 Ortesi della coscia 1.1.2000 Rimborso: v. pos. 23. 23.06 Ortesi dell anca 23.06.01.00.1 Ortesi dell anca 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.06.10.00.1 Apparecchio estensore dell anca per bambini 1.1.1999 1 pezzo 300.00 23.10 Ortesi del tronco 23.10.01.00.1 Ortesi del tronco 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.11 Ortesi della colonna vertebrale cervicale 23.11.01.00.1 Ortesi della colonna vertebrale cervicale 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.11.02.00.1 Sostegni cervicali in materia plastica 1.1.1999 (Sostegni cervicali in materia plastiaca espansa (collare cervicale) v. sotto bendaggi) 1 pezzo 120.00 23.20 Stecche per dita 23.20.01.00.1 Stecche per dita 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.21 Ortesi della mano 23.21.01.00.1 Ortesi della mano 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.22 Ortesi dell avambraccio 23.22.01.00.1 Ortesi dell avambraccio 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.23 Ortesi del gomito 23.23.01.00.1 Ortesi del gomito 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 56
23.24 Ortesi del braccio 23.24.01.00.1 Ortesi del braccio 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.25 Ortesi della spalla 23.25.01.00.1 Ortesi della spalla 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 23.25.02.00.1 Cuneo di abduzione della spalla 1.1.1999 Rimborso: v. pos. 23. 57
24. PROTESI Un rimborso avviene solo nei casi in cui l'assicurato non ha diritto a percepire prestazioni dell'ai al momento del primo soccorso (in seguito al superamento del limite di età o al non adempimento di ulteriori condizioni generali dell'ai). 24.01 Protesi oculare 24.01.01.00.1 L Protesi oculare in vetro 1.1.2000 Condizioni: v. pos. 24. Limitazione: Bambini: 1 volta all'anno. Adulti: di norma ogni due anni. Sostituzioni più frequenti sono possibili solo con l'autorizzazione del medico di fiducia dell'assicurazione previa richiesta debitamente motivata dal medico. 1 pezzo 534.00 24.02 Esoprotesi del petto 24.02.01.00.1 L Esoprotesi del petto, per lato 1.1.2001 Condizioni: v. pos. 24. Per l'acquisto di una protesi (di gomma) più costosa si può beneficiare dell'importo massimo fino a tre anni di anticipo. Limitazione: dopo l'amputazione della mammella o agenesia/ aplasia della mammella. all'anno 400.00 24.02.01.01.1 Accessori e reggiseni speciali per esoprotesi definitive del 1.1.2001 seno. Condizioni: v. pos. 24. all'anno 100.00 24.03 Protesi degli arti 24.03.01.00.1 Protesi degli arti, compresi gli adeguamenti necessari e gli 1.1.2001 accessori della protesi (calze delle protesi ecc.). Condizioni: v. pos. 24. Rimborso secondo le posizioni della t ariffa dell ASTO al valore del punto di 1,85 o della tariffa dell OSM al valore del punto di 1.50 58
25. MEZZI AUSILIARI PER LA VISTA 25.01 Lenti per occhiali/lenti a contatto 25.01.01.00.1 Lenti per occhiali/lenti a contatto, fino ai 18 anni compiuti 1.1.2000 all'anno 200.00 25.01.02.00.1 L Lenti per occhiali/lenti a contatto, compiuti i 19 anni 1.1.2000 Per la prima prescrizione di occhiali/lenti a contatto è richiesta la ricetta medica, ma non per successivi adeguamenti, che possono essere effettuati da ottici. Limitazione: una volta ogni 5 anni. ogni 5 anni 200.00 25.02 Casi speciali per lenti per occhiali/lenti a contatto 25.02.01.00.1 L Lenti per occhiali, lenti a contatto o lenti protettive 1.1.1998 Tutti i gruppi di età. Una volta all anno, per lente. Limitazione: in caso di: - modifiche della rifrazione dovute a malattie (ad es.: cataratta, diabete, patologie maculari, turbe dei muscoli oculari, ambliopia); effetti dovuti a medicamenti. - status dopo operazione (ad es. cataratta, glaucoma, amotio retinae). all'anno 200.00 25.02.02.00.1 L Casi speciali per lenti a contatto I 1.1.1998 Tutti i gruppi di età. (Compresi le lenti a contatto e l'adeguamento eseguito dall'ottico). Limitazione: una volta ogni 2 anni, per lente. In caso di: acuità visiva migliorata di 2/10 rispetto agli occhiali; miopia > 8,0; iperopia > +6,0; anisometropia a partire da 3 diottrie, in presenza di disturbi. ogni 2 anni 300.00 25.02.03.00.1 L Casi speciali per lenti a contatto II 1.1.1998 Tutti i gruppi di età; senza limite di tempo, per lente. (Compresi le lenti a contatto e l'adeguamento da parte dell'ottico). Limitazione: In caso di: astigmatismo irregolare; cheratocono; malattia o lesioni della cornea; status dopo un operazione della cornea; difetti dell iride. per lente 700.00 59
29. ARTICOLI PER ENTERO- E URETEROSTOMIA Nella fatturazione, oltre all /agli articolo/i fornito/i va sempre indicata la designazione del numero di posizione e la corrispon dente lettera dell alfabeto affinché l assicuratore possa determinare il costo annuo. 29.01 Colostomia In caso di passaggio dal metodo d irrigazione all uso di sacchetti o viceversa si fa il calcolo pro rata. 29.01.01.00.1 A Colostomia 1.1.1996 all'anno 7'000.00 29.01.02.00.1 B Metodo d irrigazione 1.1.1996 all'anno 4'000.00 29.02 Ileostomia 29.02.01.00.1 C Ileostomia 1.1.1996 all'anno 6'000.00 29.03 Ureterostomia 29.03.01.00.1 D Ureterostomia 1.1.1996 all'anno 7'000.00 60
30. APPARECCHI TERAPEUTICI PER MUOVERSI 30.01 L Stecche per muoversi, con assistenza totale (Apparecchi terapeutici Continuous Passive Motion (CPM) ) Limitazione: durata di noleggio massima 30 giorni. Prolungamento di altri 30 giorni, ogni volta dietro motivazione medica. 30.01.01.00.2 L Stecche per mobilizzazione della mano/delle dita della 1.1.2001 mano/delle dita del piede con assistenza totale Limitazione: v. pos. 30.01. noleggio al giorno 6.50 30.01.02.00.2 L Stecche per mobilizzazione del ginocchio/del gomito, 1.1.2001 con assistenza totale Limitazione: v. pos. 30.01. noleggio al giorno 9.50 30.01.03.00.2 L Stecche per mobilizzazione della spalla/del piede, 1.1.2001 con assitenza totale Limitazione: v. pos. 30.01. noleggio al giorno 13.00 30.01.03.01.2 Forfait per la consegna (compresa la raccolta), la 1.1.2001 regolazione e l'istruzione a domicilio delle stecche per mobilizzazione della spalla. forfait 200.00 61
31. MEZZI AUSILIARI PER TRACHEOSTOMIA 31.01 Cannule tracheali in metallo 31.01.01.00.1 Cannula tracheale argentana con cannula interna 1.1.1996 1 pezzo 160.00 31.01.02.00.1 Cannula tracheale argentana con valvola per parlare 1.1.1996 1 pezzo 360.00 31.01.03.00.1 Cannula tracheale argento sterling con cannula interna 1.1.1996 1 pezzo 360.00 31.01.04.00.1 Cannula tracheale argento sterling con valvola per parlare 1.1.1996 1 pezzo 590.00 31.02 Cannule tracheali in materiale sintetico 31.02.01.00.1 Cannula tracheale teflon con cannula interna 1.1.1996 1 pezzo 155.00 31.02.02.00.1 Cannula tracheale PVC senza cannula interna 1.1.1996 1 pezzo 100.00 31.02.03.00.1 Cannula tracheale PVC con cannula interna 1.1.1996 1 pezzo 160.00 31.02.04.00.1 Cannula tracheale PVC con cannula interna, extra lunga 1.1.1996 1 pezzo 270.00 31.02.05.00.1 Cannula tracheale PVC con 2 cannule interne e valvola 1.1.1996 per parlare 1 pezzo 600.00 31.02.06.00.1 Cannula tracheale Mediplast con cannula interna 1.1.1996 1 pezzo 155.00 31.03 Cannule interne isolate 31.03.01.00.1 Cannula interna Mediplast 1.1.1996 1 pezzo 60.00 31.04 Accessori di protezione per tracheostomia 31.04.01.00.1 Bavaglino MUTIVOIX 1.1.1996 1 paio 29.50 31.04.02.00.1 Filtro di protezione laringea STOM-VENT 1.1.1996 20 pezzi 93.50 62
31.04.03.00.1 Pezzuola protettiva per la laringe 1.1.1996 1 pezzo 23.00 31.04.04.00.1 Tampone protettivo per la laringe con anima di tulle Diolen 1.1.1996 1 pezzo 29.00 31.04.05.00.1 Tracheofix 7x7 1.1.1996 10 pezzi 12.50 31.04.06.00.1 Protezione per la doccia 1.1.1996 1 pezzo 41.00 31.04.07.00.1 Olio per stomia, 100 ml 1.1.1996 1 pezzo 14.50 31.05 Umidificatore dell aria 31.05.01.00.1 Umidificatore dell aria ambiente 1.1.1996 1 pezzo 200.00 31.06 Supporti per cannule tracheali 31.06.01.00.1 Cintura di sostegno per cannule, per usi ripetuti 1.1.1996 1 pezzo 13.00 31.06.02.00.1 Cintura di sostegno per cannule, monouso, 4 m 1.1.1996 1 pezzo 4.10 31.06.03.00.1 Sostegno per mantenere a distanza le cannule in materiale 1.1.1996 sintetico PVC 1 pezzo 14.00 31.06.04.00.1 Compresse per tracheostomia, 8x10 cm 1.1.1996 10 pezzi 7.00 31.06.05.00.1 Compresse di mussola, 10x10 cm 100 pezzi 41.00 31.06.06.00.1 Bavaglini di batista «Billroth», 8x10 cm 1.1.1996 10 pezzi 7.50 31.07 Accessori per la pulizia delle cannule tracheali 31.07.01.00.1 Set per pulizia (equipaggiamento iniziale) 1.1.1996 1 pezzo 35.00 31.07.02.00.1 Set per pulizia, confezione di ricambio 1.1.1996 1 pezzo 32.00 63
31.07.03.00.1 Spazzolini per pulizia 1.1.1996 6 pezzi 12.00 31.07.04.00.1 Pezzuole per pulizia STOM-VENT 1.1.1996 10 pezzi 5.00 31.07.05.00.1 Bagno per immersione (per cannule d argento) 1.1.1996 1 pezzo 17.00 31.07.06.00.1 Spray al silicone (per cannule in materiale sintetico) 1.1.1996 1 pezzo 17.00 31.08 L Apparecchi per l idroterapia e per il nuoto 1.1.1996 Limitazione: Solo se il paziente ha bisogno di una fisioterapia praticata nell acqua per motivi di ordine medico. 31.08.01.00.1 L Apparecchio per idroterapia con boccaglio, sistema Hassheider 1.1.1996 Limitazione: v. pos. 31.08. 1 pezzo 250.00 31.08.01.01.1 L Tubo per la respirazione per l'apparecchio idroterapia, sistema 1.1.1996 Hassheider Limitazione: v. pos. 31.08. 1 pezzo 37.00 64
34. MATERIALE PER MEDICAZIONE Questo materiale per medicazione può essere messo in conto soltanto se non risulta già incluso nella tariffa delle prestazioni mediche. Per quanto riguarda i formati diversi e non elencati si applica l'importo massimo del formato più simile in base alle superficie. 34.01 Compresse/Medicazioni 34.01.01 Compresse di garza, tagliate, sterilizzate 34.01.01.01.1 4x6/5x5 cm 80 pezzi 4.70 1.1.1997 34.01.01.02.1 6x8/5x7,5 cm 80 pezzi 5.60 1.1.1997 34.01.01.03.1 8x12/7,5x10 cm 80 pezzi 8.50 1.1.1997 34.01.01.04.1 20x20 cm 80 pezzi 11.20 1.1.1997 34.01.01.05.1 25x25 cm 80 pezzi 14.40 1.1.1997 34.01.02 Compresse di garza, piegate, sterilizzate 34.01.02.01.1 30x40 cm, piegate a 10x10 cm 10 pezzi 7.90 1.1.1997 34.01.03 Compresse di garza, piegate, sterili 34.01.03.01.1 piegate a 7,5x15 cm 5 pezzi 5.70 1.1.1997 34.01.04 Compresse di garza, con ovatta, sterilizzate 34.01.04.01.1 6x8 cm 10 pezzi 6.50 1.1.1997 34.01.04.02.1 8x12 cm 10 pezzi 8.70 1.1.1997 34.01.04.03.1 25x25 cm 10 pezzi 35.70 1.1.1997 34.01.05 Compresse di garza con ovatta, sterili, piegate 34.01.05.01.1 5x5 cm, 2 pezzi per bustina 10 pezzi 4.40 1.1.1997 34.01.05.02.1 7,5x10 cm, 2 pezzi per bustina 10 pezzi 5.50 1.1.1997 34.01.05.03.1 10x10 cm, 2 pezzi per bustina 10 pezzi 6.20 1.1.1997 34.02 Compresse non tessute 34.02.01 Compresse non tessute, sterili 34.02.01.01.1 5x5 cm 2 pezzi 6.60 1.1.1997 34.02.01.02.1 7,5x7,5 cm 2 pezzi 8.70 1.1.1997 34.02.01.03.1 10x10 cm 2 pezzi 10.80 1.1.1997 34.02.01.04.1 10x20 cm 2 pezzi 20.00 1.1.1997 34.02.02 Compresse non tessute, non sterili 34.02.02.01.1 5x5 cm 100 pezzi 3.20 1.1.1997 34.02.02.02.1 7,5x7,5 cm 100 pezzi 5.40 1.1.1997 34.02.02.03.1 10x10 cm 100 pezzi 8.80 1.1.1997 34.02.02.04.1 10x20 cm 100 pezzi 14.90 1.1.1997 65
34.03 Compresse vulnerarie impregnate/rivestite assorbenti/non assorbenti, non adesive 34.03.01 Compresse vulnerarie impregnate/rivestite assorbenti/non assorbenti, non adesive, sterilizzate 34.03.01.01.1 5x5 cm 20 pezzi 7.00 1.1.1997 34.03.01.02.1 5x7,5 cm 15 pezzi 7.40 1.1.1997 34.03.01.03.1 5x7,5 cm 20 pezzi 7.70 1.1.1997 34.03.01.04.1 7,5x10 cm 10 pezzi 7.00 1.1.1997 34.03.01.05.1 7,5x10 cm 25 pezzi 15.30 1.1.1997 34.03.01.06.1 7,5x20 cm 25 pezzi 27.20 1.1.1997 34.03.02 Compresse vulnerarie impregnate/rivestite assorbenti/non assorbenti, non adesive, sterili 34.03.02.01.1 5x5 cm 10 pezzi 8.40 1.1.1997 34.03.02.02.1 5x7,5 cm 10 pezzi 10.00 1.1.1997 34.03.02.03.1 7,5x10 cm 10 pezzi 11.70 1.1.1997 34.03.02.04.1 10x20 cm 10 pezzi 14.50 1.1.1997 34.04 Compresse vulnerarie con principio attivo 34.04.01.01.1 con clorexidina acetato 0,5%, 10x10 cm 10 pezzi 10.20 1.1.1997 34.04.01.02.1 con clorexidina acetato 0,5%, 15x20 cm 10 pezzi 34.40 1.1.1997 34.04.02.01.1 con framicetina solfato 1%, 10x10 cm 10 pezzi 10.60 1.1.1997 34.04.03.01.1 con sodio fusidato, 10x10 cm 10 pezzi 14.40 1.1.1997 34.05 Cuscinetti vulnerari per la terapia in ambiente umido 34.05.01 Cuscinetti vulnerari per la terapia in ambiente umido, imballati singolarmente, sterili, cambio di medicazione 2 x al giorno (durata di utilizzazione 12 ore) 34.05.01.01.1 Ø 4 cm, 1 pezzo 1 pezzo 3.70 1.1.1997 34.05.01.02.1 Ø 4 cm, da 60 pezzi 1 pezzo 3.40 1.1.1997 34.05.01.03.1 Ø 5,5 cm, 1 pezzo 1 pezzo 4.00 1.1.1997 34.05.01.04.1 Ø 5,5 cm, da 60 pezzi 1 pezzo 3.70 1.1.1997 34.05.01.05.1 7,5x7,5 cm, 1 pezzo 1 pezzo 4.30 1.1.1997 34.05.01.06.1 7,5x7,5 cm, da 60 pezzi 1 pezzo 4.00 1.1.1997 34.05.01.07.1 10x10 cm, da 60 pezzi 1 pezzo 4.90 1.1.1997 34.05.02 Cuscinetti vulnerari per la terapia in ambiente umido, imballati singolarmente, sterili, cambio di medicazione 1 x al giorno (durata di utilizzazione 24 ore) 34.05.02.01.1 Ø 4 cm, 1 pezzo 1 pezzo 5.00 1.1.1999 34.05.02.02.1 Ø 4 cm, da 60 pezzi 1 pezzo 4.60 1.1.1999 34.05.02.03.1 Ø 5,5 cm, 1 pezzo 1 pezzo 5.40 1.1.1999 34.05.02.04.1 Ø 5,5 cm, da 60 pezzi 1 pezzo 5.00 1.1.1999 34.05.02.05.1 7,5x7,5 cm, 1 pezzo 1 pezzo 5.80 1.1.1999 34.05.02.06.1 7,5x7,5 cm, da 60 pezzi 1 pezzo 5.35 1.1.1999 34.05.02.07.1 10x10 cm, da 60 pezzi 1 pezzo 6.60 1.1.1999 66
34.06 Medicazioni idrocolloidali/idroattive 34.06.01 L Medicazioni idrocolloidali/idroattive, sterili Limitazione: in principio per una durata di 3 mesi, in casi motivati (medico curante) per una durata di 6 mesi in caso di: ulcera crurale, ulcere da decubito di 1 e 2 grado, bruciature di 1 e 2 grado, sostituzione temporanea della cute in caso di prelievo superficiale di pelle. 34.06.01.01.1 L 5x5 cm 1 pezzo 5.20 1.1.1997 34.06.01.02.1 L 7,5x7,5 1 pezzo 8.60 1.1.1997 34.06.01.03.1 L 10x10 cm 1 pezzo 13.90 1.1.1997 34.06.01.04.1 L 15x15 cm 1 pezzo 27.20 1.1.1997 34.06.01.05.1 L 15x20 cm 1 pezzo 36.20 1.1.1997 34.06.01.06.1 L 20x20 cm 1 pezzo 49.90 1.1.1997 34.06.01.07.1 L 20x30 cm 1 pezzo 69.70 1.1.1997 34.06.02 L Medicazioni idrocolloidali/idroattive (lesioni profonde), sterili Limitazione: al massimo per una durata di 3 mesi in caso di: ulcere da decubito di 3 e 4 grado, ulcera crurale profonda, ferite addominali aperte, ferite profonde complicate con cicatrizzazione ritardata. 34.06.02.01.1 L 5x5 cm 1 pezzo 11.50 1.1.1997 34.06.02.02.1 L 2x9 cm 1 pezzo 12.50 1.1.1997 34.06.02.03.1 L 4x12 cm 1 pezzo 19.80 1.1.1997 34.06.02.04.1 L 10x10 cm 1 pezzo 25.90 1.1.1997 34.06.02.05.1 L 15x20 cm 1 pezzo 52.50 1.1.1997 34.07 Compresse vulnerarie/tamponi all'alginato di calcio 34.07.01 Compresse all'alginato di calcio 34.07.01.01.1 5x5 cm 1 pezzo 4.50 1.1.2000 34.07.01.02.1 10x10 cm 1 pezzo 10.00 1.1.2000 34.07.01.03.1 10x20 cm 1 pezzo 20.50 1.1.2000 34.07.01.04.1 15x24 cm 1 pezzo 31.80 1.1.2000 34.07.02 Tamponi all'alginato di calcio 34.07.02.01.1 Tampone, 2 g 1 pezzo 19.70 1.1.2000 34.10 L Idrogel Limitazione: ferite secche, necrotiche. 34.10.01.01.1 L tubetto/flaconcino, 5 g 6.00 1.1.1999 34.10.01.02.1 L tubetto/flaconcino, 15 g 11.00 1.1.1997 34.15 Medicazioni di plastica/medicazioni trasparenti con/senza cuscinetto vulnerario 34.15.01.01.1 fino a 6x8 cm 1 pezzo 1.40 1.1.2000 34.15.01.02.1 7,5x10 cm 1 pezzo 2.10 1.1.2000 34.15.01.03.1 10x12 cm 1 pezzo 2.90 1.1.2000 34.15.01.04.1 10x25 cm 1 pezzo 5.60 1.1.2000 67
34.15.01.05.1 15x20 cm 1 pezzo 6.20 1.1.2000 68
34.16 Medicazioni assorbenti 34.16.01 Medicazioni assorbenti, sterili 34.16.01.01.1 10x10 cm 1 pezzo 0.65 1.1.1997 34.16.01.02.1 10x20 cm 1 pezzo 0.85 1.1.1997 34.16.01.03.1 15x25 cm 1 pezzo 1.05 1.1.1997 34.16.01.04.1 20x20 cm 1 pezzo 1.20 1.1.1997 34.16.01.05.1 20x40 cm 1 pezzo 1.60 1.1.1997 34.17 Compresse per allattamento 34.17.01.01.1 Compresse per allattamento, non sterili 30 pezzi 7.35 1.1.1997 34.17.02.01.1 Compresse per allattamento, sterili 20 pezzi 14.70 1.1.1997 34.20 Bende di garza elastiche 34.20.01 Bende di garza elastiche, in tensione 34.20.01.01.1 larghezza 4 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 1.70 1.1.1997 34.20.01.02.1 larghezza 4 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 4.40 1.1.1997 34.20.01.03.1 larghezza 6 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 2.10 1.1.1997 34.20.01.04.1 larghezza 6 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 5.70 1.1.1997 34.20.01.05.1 larghezza 8 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 2.70 1.1.1997 34.20.01.06.1 larghezza 8 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 6.80 1.1.1997 34.20.02 Bende di garza elastiche, coesive 34.20.02.01.1 larghezza 1,5 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 2.40 1.1.1997 34.20.02.02.1 larghezza 2,5 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 2.60 1.1.1997 34.20.02.03.1 larghezza 4 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 2.80 1.1.1997 34.20.02.04.1 larghezza 4 cm, lunghezza 20 m 1 pezzo 10.50 1.1.1997 34.20.02.05.1 larghezza 6 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 3.10 1.1.1997 34.20.02.06.1 larghezza 6 cm, lunghezza 20 m 1 pezzo 11.60 1.1.1997 34.20.02.07.1 larghezza 8 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 3.50 1.1.1997 34.20.02.08.1 larghezza 8 cm, lunghezza 20 m 1 pezzo 13.20 1.1.1997 34.20.02.09.1 larghezza 10 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 3.90 1.1.1997 34.20.02.10.1 larghezza 10 cm, lunghezza 20 m 1 pezzo 14.60 1.1.1997 34.20.02.11.1 larghezza 12 cm, lunghezza 4 m 1 pezzo 4.60 1.1.1997 34.20.02.12.1 larghezza 12 cm, lunghezza 20 m 1 pezzo 17.20 1.1.1997 34.20.03 Bende di garza impregnate (triclosano 2%, Vioformio 5%) 34.20.03.01.1 larghezza 0,5 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 15.30 1.1.1997 34.20.03.02.1 larghezza 1 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 15.40 1.1.1997 34.20.03.03.1 larghezza 2 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 17.50 1.1.1997 34.20.03.04.1 larghezza 4 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 21.80 1.1.1997 69
34.21 Bende elastiche per fissazione 34.21.01 Bende elastiche (bende ideali) per fissazione 100% cotone, in tensione, tessuto elastico 34.21.01.01.1 larghezza 4 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 5.70 1.1.1997 34.21.01.02.1 larghezza 6 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 6.90 1.1.1997 34.21.01.03.1 larghezza 8 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 9.20 1.1.1997 34.21.01.04.1 larghezza 10 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 11.55 1.1.1997 34.21.01.05.1 larghezza 12 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 12.90 1.1.1997 34.21.01.06.1 larghezza 15 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 18.00 1.1.1997 34.21.01.07.1 larghezza 20 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 23.10 1.1.1997 34.21.02 Bende elastiche tessuto misto, in tensione, a elasticità durevole 34.21.02.01.1 larghezza 4 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 4.30 1.1.1997 34.21.02.02.1 larghezza 6 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 5.00 1.1.1997 34.21.02.03.1 larghezza 8 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 5.70 1.1.1997 34.21.02.04.1 larghezza 10 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 6.70 1.1.1997 34.21.02.05.1 larghezza 12 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 7.20 1.1.1997 34.21.03 Bende elastiche, coesive 34.21.03.01.1 larghezza 2,5 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 3.80 1.1.1997 34.21.03.02.1 larghezza 4 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 5.00 1.1.1997 34.21.03.03.1 larghezza 5 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 5.30 1.1.1997 34.21.03.04.1 larghezza 7,5 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 6.20 1.1.1997 34.21.03.05.1 larghezza 10 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 8.00 1.1.1997 34.21.03.06.1 larghezza 15 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 11.90 1.1.1997 34.22 Bende elastiche per compressione 34.22.01 Bende elastiche per compressione, estensibilità ridotta 34.22.01.01.1 larghezza 6 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 7.70 1.1.1997 34.22.01.02.1 larghezza 8 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 10.10 1.1.1997 34.22.01.03.1 larghezza 10 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 12.40 1.1.1997 34.22.01.04.1 larghezza 12 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 13.55 1.1.1997 34.22.02 Bende elastiche per compressione, grande estensibilità 34.22.02.01.1 larghezza 8 cm, lunghezza 7 m 1 pezzo 19.30 1.1.1997 34.22.02.02.1 larghezza 10 cm, lunghezza 7 m 1 pezzo 22.90 1.1.1997 34.22.02.03.1 larghezza 12 cm, lunghezza 7 m 1 pezzo 25.50 1.1.1997 34.22.02.04.1 larghezza 15 cm, lunghezza 7 m 1 pezzo 30.80 1.1.1997 34.23 Bende adesive 34.23.01.01.1 larghezza 6 cm, lunghezza 2,5 m 1 pezzo 11.80 1.1.1997 34.23.01.02.1 larghezza 8 cm, lunghezza 2,5 m 1 pezzo 14.20 1.1.1997 34.23.01.03.1 larghezza 10 cm, lunghezza 2,5 m 1 pezzo 17.10 1.1.1997 70
34.24 Bende alla gelatina di zinco 34.24.01.01.1 lunghezza 5 m, larghezza circa 9 cm 1 pezzo 14.10 1.1.1997 34.24.01.02.1 lunghezza 7 m, larghezza circa 9 cm 1 pezzo 17.95 1.1.1997 34.24.01.03.1 lunghezza 10 m, larghezza circa 9 cm 1 pezzo 23.60 1.1.1997 34.30 Medicazioni tubolari e per fissare altre medicazioni 34.30.01 Medicazione tubolare 34.30.01.01.1 grandezza 01 al metro 0.65 1.1.1997 34.30.01.02.1 grandezza 12 al metro 0.75 1.1.1997 34.30.01.03.1 grandezza 34 al metro 1.05 1.1.1997 34.30.01.04.1 grandezza 56 al metro 1.35 1.1.1997 34.30.01.05.1 grandezza 78 al metro 1.70 1.1.1997 34.30.01.06.1 grandezza T1 al metro 2.40 1.1.1997 34.30.01.07.1 grandezza T2 al metro 3.25 1.1.1997 34.30.02 Medicazione per fissazione a rete 34.30.02.01.1 grandezza 0 al metro 0.65 1.1.1997 34.30.02.02.1 grandezza 1 al metro 1.25 1.1.1997 34.30.02.03.1 grandezza 2 al metro 1.45 1.1.1997 34.30.02.04.1 grandezza 3 al metro 1.70 1.1.1997 34.30.02.05.1 grandezza 4 al metro 1.90 1.1.1997 34.30.02.06.1 grandezza 5 al metro 2.20 1.1.1997 34.30.02.07.1 grandezza 6 al metro 4.30 1.1.1997 34.30.02.08.1 grandezza 7 al metro 4.80 1.1.1997 34.40 Cerotti adesivi/cerotti per fissazione, tape 34.40.01 Cerotti adesivi/di tessuto, di plastica, non tessuti 34.40.01.01.1 larghezza 1,25 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 2.80 1.1.1997 34.40.01.02.1 larghezza 2 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 3.70 1.1.1997 34.40.01.03.1 larghezza 2,5 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 4.80 1.1.1997 34.40.01.04.1 larghezza 5 cm, lunghezza 5 m 1 pezzo 9.10 1.1.1997 34.40.02 Tape rigido 34.40.02.01.1 larghezza 2 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 7.00 1.1.1997 34.40.02.02.1 larghezza 3,75 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 10.00 1.1.1997 34.40.02.03.1 larghezza 5 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 14.60 1.1.1997 34.40.03 Tape elastico 34.40.03.01.1 larghezza fino a 3 cm, lunghezza 4,5 m 1 pezzo 7.65 1.1.1997 34.40.03.02.1 larghezza 5 cm, lunghezza 4,5 m 1 pezzo 10.80 1.1.1997 34.40.03.03.1 larghezza 7,5 cm, lunghezza 4,5 m 1 pezzo 16.20 1.1.1997 34.40.03.04.1 larghezza 10 cm, lunghezza 4,5 m 1 pezzo 21.00 1.1.1997 71
34.40.04 Cerotto per fissazione non tessuto 34.40.04.01.1 larghezza 2,5 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 4.80 1.1.1997 34.40.04.02.1 larghezza 5 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 9.10 1.1.1997 34.40.04.03.1 larghezza 10 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 16.70 1.1.1997 34.40.04.04.1 larghezza 15 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 23.90 1.1.1997 34.40.04.05.1 larghezza 20 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 30.20 1.1.1997 34.40.04.06.1 larghezza 30 cm, lunghezza 10 m 1 pezzo 40.20 1.1.1997 34.42 Cerotti con medicazione 34.42.01 Cerotti con medicazione/di tessuto, di plastica, non tessuti/non sterili 34.42.01.01.1 larghezza 4 cm, lunghezza 1 m 1 pezzo 4.30 1.1.1997 34.42.01.02.1 larghezza 6 cm, lunghezza 1 m 1 pezzo 5.70 1.1.1997 34.42.01.03.1 larghezza 8 cm, lunghezza 1 m 1 pezzo 7.25 1.1.1997 34.42.02 Cerotto con medicazione con cuscinetto vulnerario centrale, non tessuto/sterile 34.42.02.01.1 larghezza fino a 6 cm, lunghezza 7 cm 1 pezzo 0.65 1.1.1997 34.42.02.02.1 larghezza fino a 6 cm, lunghezza 10 cm 1 pezzo 0.95 1.1.1997 34.42.02.03.1 larghezza fino a 9 cm, lunghezza 10 cm 1 pezzo 1.15 1.1.1997 34.42.02.04.1 larghezza fino a 9 cm, lunghezza 15 cm 1 pezzo 1.40 1.1.1997 34.42.02.05.1 larghezza fino a 9 cm, lunghezza 20 cm 1 pezzo 2.00 1.1.1997 34.42.02.06.1 larghezza fino a 9 cm, lunghezza 25 cm 1 pezzo 2.20 1.1.1997 34.42.02.07.1 larghezza fino a 9 cm, lunghezza 30 cm 1 pezzo 3.15 1.1.1997 34.43 Ovatta 34.43.01 Ovatta per medicazione 34.43.01.01.1 zigzag, 50 g 50 g 2.40 1.1.1997 34.43.01.02.1 zigzag, 100 g 100 g 4.00 1.1.1997 34.43.01.03.1 zigzag, 200 g 200 g 7.90 1.1.1997 34.43.01.04.1 zigzag, 500 g 500 g 19.00 1.1.1997 34.43.01.05.1 arrotolata, 1000 g 1000 g 35.40 1.1.1997 34.43.02 Ovatta di cellulosa 34.43.02.01.1 1000 g 1000 g 19.10 1.1.1997 34.43.03 Ovatta per imbottire (ovatta per ospedali), greggia, senza agglutinante, qualità 1a 34.43.03.01.1 500 g 500 g 13.45 1.1.1997 34.43.03.02.1 1000 g 1000 g 25.20 1.1.1997 34.43.04 Cerotti/ovatta emostatica 34.43.04.01.1 Cerotti emostatica, 9 porzioni 9.90 1.1.1997 34.43.04.02.1 Ovatta emostatica 8.25 1.1.1997 34.45 Medicazioni oculari 34.45.01.01.1 Compresse oculari sterili 10 pezzi 5.70 1.1.1997 34.45.02.01.1 Compresse oculari non sterili 50 pezzi 21.30 1.1.1997 72
34.45.03.01.1 Cerotti occlusivi per gli occhi 10 pezzi 7.90 1.1.1997 34.50 Materiale per ingessature e accessori 34.50.01 Bende gessate 34.50.01.01.1 larghezza 4 cm, lunghezza fino a 3 m 1 pezzo 2.80 1.1.1997 34.50.01.02.1 larghezza 6 cm, lunghezza fino a 3 m 1 pezzo 3.40 1.1.1997 34.50.01.03.1 larghezza 8 cm, lunghezza fino a 3 m 1 pezzo 4.00 1.1.1997 34.50.01.04.1 larghezza 10 cm, lunghezza fino a 3 m 1 pezzo 4.70 1.1.1997 34.50.01.05.1 larghezza 12 cm, lunghezza fino a 3 m 1 pezzo 5.15 1.1.1997 34.50.01.06.1 larghezza 15 cm, lunghezza fino a 3 m 1 pezzo 6.20 1.1.1997 34.50.01.07.1 larghezza 20 cm, lunghezza fino a 3 m 1 pezzo 8.00 1.1.1997 34.50.02 «Longuettes» gessate 34.50.02.01.1 larghezza 8 cm al metro 5.50 1.1.1997 34.50.02.02.1 larghezza 10 cm al metro 6.70 1.1.1997 34.50.02.03.1 larghezza 12 cm al metro 7.80 1.1.1997 34.50.02.04.1 larghezza 15 cm al metro 9.45 1.1.1997 34.50.02.05.1 larghezza 20 cm al metro 12.60 1.1.1997 34.50.03 Bende gessate sintetiche 34.50.03.01.1 larghezza 2,5 cm, lunghezza fino a 1,8 m 1 pezzo 15.00 1.1.1997 34.50.03.02.1 larghezza 5 cm, lunghezza fino a 3,6 m 1 pezzo 21.50 1.1.1997 34.50.03.03.1 larghezza 7,5 cm, lunghezza fino a 3,6 m 1 pezzo 25.00 1.1.1997 34.50.03.04.1 larghezza 10 cm, lunghezza fino a 3,6 m 1 pezzo 30.00 1.1.1997 34.50.03.05.1 larghezza 12,5 cm, lunghezza fino a 3,6 m 1 pezzo 35.00 1.1.1997 34.50.05 Stecche gessate di materiale sintetico, pronte all uso (rivestite) Avvertenza: fabbisogno approssimativo circa 40 cm per avambraccio/ gamba dal ginocchio in giù e circa 80 cm per gamba/braccio intero. 34.50.05.01.1 larghezza 2,5 cm per 40 cm 15.30 1.1.1997 34.50.05.02.1 larghezza 5 cm per 40 cm 21.65 1.1.1997 34.50.05.03.1 larghezza 7,5 cm per 40 cm 28.50 1.1.1997 34.50.05.04.1 larghezza 10 cm per 40 cm 33.90 1.1.1997 34.50.05.05.1 larghezza 12,5 cm per 40 cm 42.20 1.1.1997 34.50.05.06.1 larghezza 15 cm per 40 cm 52.90 1.1.1997 34.50.06 Bende tubolari a maglia 34.50.06.01.1 larghezza 6 cm al metro 2.30 1.1.1997 34.50.06.02.1 larghezza 8 cm al metro 2.90 1.1.1997 34.50.06.03.1 larghezza 10 cm al metro 3.30 1.1.1997 34.50.06.04.1 larghezza 12 cm al metro 3.90 1.1.1997 34.50.06.05.1 larghezza 15 cm al metro 5.15 1.1.1997 34.50.07 Bende tubolari di frotté-stretch per imbottitura 34.50.07.01.1 larghezza 6 cm al metro 10.00 1.1.1997 34.50.07.02.1 larghezza 8 cm al metro 12.80 1.1.1997 34.50.07.03.1 larghezza 10 cm al metro 14.00 1.1.1997 73
34.50.08 Diversi accessori per ingessatura 34.50.08.01.1 Stivaletto gessato 1 pezzo 30.00 1.1.1996 34.99 Material per medicazione Diversi 34.99.01 Bretelle per sostenere il braccio 34.99.01.01.1 per bambini, 35 mm 1 pezzo 6.20 1.1.1997 34.99.01.02.1 per adulti, 35 mm 1 pezzo 6.80 1.1.1997 34.99.01.03.1 per adulti, 45/50 mm 1 pezzo 9.80 1.1.1997 34.99.02 Sciarpe triangolari 34.99.02.01.1 greggia, 136 cm 1 pezzo 4.00 1.1.1997 34.99.02.02.1 imbiancata, 126 cm 1 pezzo 5.70 1.1.1997 34.99.03 Ditali 34.99.03.01.1 di gomma 1 pezzo 1.35 1.1.1997 34.99.03.02.1 di plastica/alluminio 1 pezzo 5.35 1.1.1997 34.99.03.03.1 a rete 1 pezzo 2.70 1.1.1997 34.99.04.01.1 Ganci elastici («agrafes») 5 pezzi 2.60 1.1.1997 34.99.05.01.1 Serrapolso 1 pezzo 12.50 1.1.1997 34.99.06.01.1 Ginocchiera 1 pezzo 20.00 1.1.1997 34.99.07.01.1 Cavigliera 1 pezzo 20.00 1.1.1997 34.99.08.01.1 Benda elastica chiusa per il collo del piede 1 pezzo 20.00 1.1.1997 74
99. DIVERSI Riparazioni degli apparecchi nell ambito del sistema d acquisto: in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, rimborso in base alle spese e solo dopo aver precedentemente concordato una garanzia dei costi con l'assicuratore-malattie. 99.01 Aiuti per l'erezione 99.01.01.00.1 L Sistema d erezione tramite aspirazione 1.1.2001 Anelli di tensione e lubrificante compresi. Limitazione: Insufficiente irrigazione arteriosa dell organo genitale maschile. Disturbi del sistema vascolare venoso/ cavernoso («venous leakage»). Lesioni del sistema nervoso interessato con conseguenti disturbi di regolazione. 1 pezzo 460.00 99.02 Prodotti di protezione antiacari 99.02.01.00.1 L Coprimaterassi antiacari 1.1.2001 Limitazione: In caso di provata sensibilizzazione agli acari (prova della presenza di anticorpi IgE specifici nella pelle e/o nei test del sangue) e di asma bronchiale; 1 coprimaterassi ogni 5 anni. Valido fino al 31.12.2002. 1 pezzo 200.00 99.10 Lubrificante 99.10.01.01.1 Lubrificante non sterile senza anestetico, per dose 1.1.1999 per dose 0.70 99.10.01.02.1 Lubrificante non sterile senza anestetico, tubo 1.1.1999 1 tubo 7.00 99.10.02.00.1 Lubrificante sterile senza anestetico, per dose 1.1.1999 per dose 3.15 99.10.04.01.1 Lubrificante sterile+anestetico, dose singola 1.1.1999 1 pezzo 5.90 99.10.04.02.1 Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 2-10 dosi 1.1.1999 per dose 4.25 99.10.04.03.1 Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 11-50 dosi 1.1.1999 per dose 3.90 99.10.04.04.1 Lubrificante sterile+anestetico, confezione da 51-100 dosi 1.1.1999 per dose 2.60 75
99.11 Soluzione per lavaggio 99.11.01.00.1 Soluzione per lavaggio NaCl 0,9%, 1 litro 1.1.1999 1 litro 8.85 99.11.02.00.1 Soluzione per lavaggio Ringer, 1 litro 1.1.1999 1 litro 8.85 99.12 Mezzi per il trattamento delle ferite 99.12.01.00.1 Microperle idrofile per la pulizia delle ferite 1.1.1999 60 g 106.60 99.50 Mezzi ausiliari per la somministrazione di medicamenti 99.50.01.00.1 Scatola a scompartimenti per ripartire le singole dosi dei 1.1.1996 medicamenti 1 pezzo 20.00 76