COMUNE DI ZIMELLA Provincia di Verona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

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COMUNE DI ZIMELLA Provincia di Verona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Approvato dal consiglio comunale di Zimella con deliberazione n. 16 del 30.06.2011 Art. 1 - Natura del servizio Art. 2 - Organizzazione Art. 3 - Costi Art. 4 - Uscite didattiche Art. 5 - Responsabilità INDICE Art. 6 - Norme comportamentali e sanzioni per violazioni Art. 7 - Pubblicità Art. 8 - Entrata in vigore Art. 1 Natura del servizio 1. Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, garantito dall ente locale nell ambito dell attuazione del diritto allo studio. 2. Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle scuole statali dell obbligo (primaria e secondaria di primo grado) e dell infanzia, poste nel territorio comunale, il raggiungimento del plesso scolastico, concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio, con priorità agli alunni residenti in zone decentrate rispetto alla scuola più prossima all abitazione o iscritti ad una scuola non prossima per motivi non dipendenti dalla scelta della famiglia. 3. L Amministrazione comunale identifica e nomina l ufficio comunale responsabile del rispetto degli obiettivi sopra specificati e dell'organizzazione complessiva del servizio, garantendo all uopo adeguate risorse economiche, umane e strumentali. In particolare, il servizio potrà essere svolto dal Comune anche mediante affidamento a soggetti terzi ai sensi di quanto previsto

dal vigente regolamento comunale e ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. 4. Questo regolamento costituisce atto di indirizzo per l impostazione del servizio e individua i criteri di base per la sua erogazione ai cittadini e per il recupero da parte degli utenti di parte dei costi necessari per la sua organizzazione. 5. I particolari aspetti organizzativi del servizio saranno oggetto di ulteriori specifici provvedimenti assunti in coerenza con quanto disposto dal presente regolamento. Art. 2 Organizzazione 1. I plessi scolastici dipendenti dall Istituto Comprensivo di Veronella-Zimella presenti nel territorio comunale di Zimella sono i seguenti: - Scuola secondaria di primo grado loc. S. Stefano di Zimella; - Scuola primaria plesso in Bonaldo di Zimella; - Scuola primaria plesso in S. Stefano di Zimella; - Scuola primaria plesso di Zimella; - Scuola dell infanzia statale plesso in Bonaldo; - Scuola dell infanzia statale plesso in Zimella. 2. Di regola il servizio è così organizzato: Andata e ritorno per gli alunni residenti frequentanti la scuola dell infanzia statale nei plessi di Bonaldo e di Zimella e residenti nelle frazioni in cui è situata la scuola dell infanzia; Andata e ritorno per gli alunni residenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado in S. Stefano di Zimella e residenti nelle frazioni di Volpino, Bonaldo e Zimella; Andata (se possibile anche andata e ritorno) per gli alunni frequentanti i plessi della scuola primaria di Zimella, S. Stefano e Bonaldo e residenti in zone periferiche rispetto ai plessi frequentati dagli alunni; Andata e ritorno per gli alunni residenti in Volpino frequentanti la scuola primaria del plesso di S. Stefano. Non è previsto l espletamento del servizio nei plessi scolastici non statali. 3. A seguito di eccezionali e comprovati motivi, la Giunta Comunale può consentire deroghe o modificare, anche temporaneamente, l organizzazione del servizio mediante propria deliberazione motivata. 4. Gli itinerari degli scuolabus sono predisposti all avvio dell anno scolastico dal responsabile del servizio, in collaborazione con la ditta eventualmente incaricata di effettuare il trasporto scolastico, sulla base delle richieste presentate e con il criterio della soluzione più razionale e utile al rapido raggiungimento della sede scolastica, avuto riguardo delle risorse disponibili. Il servizio si articola per punti di raccolta degli alunni scegliendo i luoghi più facilmente raggiungibili dall utenza e che offrano garanzie di sicurezza e incolumità. 5. In caso di richieste particolarmente numerose, sarà data priorità all organizzazione del servizio di andata e ritorno per gli alunni frequentanti la scuola dell infanzia e residenti nel plesso ove è ubicata la scuola, al servizio organizzato per gli alunni frequentanti la scuola primaria residenti nella frazione di Volpino e al servizio organizzato per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado nel plesso di S. Stefano e residenti nelle frazioni di Zimella, Volpino e Bonaldo, nonché nelle zone periferiche della frazione di S. Stefano. 6. Per gli alunni frequentanti la scuola primaria dei plessi di Bonaldo e di Zimella, il servizio è garantito per il solo viaggio di andata, mentre il ritorno potrà essere attivato solo per residenti in zone periferiche della frazione e previa compatibilità con l organizzazione del servizio per gli alunni frequentanti la scuola dell infanzia e la scuola secondaria di primo grado.

7. Orari e percorsi possono essere modificati anche nel corso dell anno scolastico, previa informazione agli utenti del servizio, per sopraggiunte variazioni nelle richieste dell utenza o per soluzioni che si ritengono maggiormente idonee all efficacia del servizio. 8. E facoltà del Comune istituire punti di raccolta al di fuori del territorio comunale al fine di permettere la raccolta di alunni residenti in altri comuni e frequentanti i plessi scolastici del Comune di Zimella. L istituzione di tali punti di raccolta non deve comunque essere di pregiudizio all organizzazione del servizio per i residenti. Art. 3 Costi 1. Il servizio di trasporto scolastico è oneroso. 2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, fissa annualmente le tariffe del servizio così come le modalità di versamento delle stesse. 3. Per accedere al servizio chi esercita la patria potestà sull alunno deve presentare istanza al Comune entro il periodo indicato negli appositi moduli messi a disposizione dell utenza. Alla domanda dovrà essere allegata una foto formato tessera del figlio e l attestazione di pagamento indicata al fine di permettere al Comune di emettere il tesserino di riconoscimento che darà titolo alla fruizione del servizio. 4. Tutti gli alunni della scuola dell infanzia statale possono accedere al servizio di trasporto poiché la retta di frequenza ingloba la pluralità dei servizi che il comune mette a disposizione della scuola. Il presente Regolamento, dunque, si applica all utenza della scuola dell infanzia solo per quanto compatibile. 5. Non sono previsti sconti o riduzioni per un utilizzo parziale del servizio. 6. L eventuale mancato accoglimento della domanda di accesso al servizio sarà comunicato al richiedente con atto motivato del responsabile del servizio. 7. Non potranno accedere al servizio di trasporto scolastico gli utenti che non sono in regola con i versamenti delle tariffe, anche avuto riguardo ad anni scolastici precedenti. 8. Il richiedente può rinunciare alla fruizione del servizio senza necessità di motivare tale rinuncia. La rinuncia al servizio non dà comunque titolo a rimborso, fatto salvo il caso del trasferimento di residenza ovvero altri gravi motivi appositamente documentati. In tal caso il rimborso sarà proporzionale al numero di mesi di mancata fruizione del servizio. La domanda di rimborso deve comunque essere presentata entro il 30 giugno dell anno scolastico in corso. 9. Eventuali richieste relative alla fruizione del servizio presentate dopo la scadenza di presentazione delle domande, fissata dal Comune, saranno accolte nel limite della disponibilità di posti e compatibilmente con l itinerario prefissato dello scuolabus. Se la richiesta di fruizione dal servizio sarà effettuata in corso d anno, la quota da versare sarà proporzionata al numero di mesi di fruizione del servizio. 10. La Giunta Comunale, previa motivata richiesta da parte del cittadino residente interessato al servizio sociale, può disporre con propria deliberazione l esonero dal pagamento della tariffa prevista ovvero una riduzione della stessa. Art. 4 Uscite didattiche 1. Si dà atto che gli scuolabus possono essere utilizzati anche per uscite didattiche organizzate dalle singole scuole. 2. La concessione del servizio di trasporto scolastico per le uscite didattiche organizzate dall Istituto Comprensivo di Veronella e Zimella avverrà sulla base degli accordi presi dallo stesso Istituto e dai preposti uffici Comunali sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.

Art. 5 Responsabilità 1. Non sono previste soste nei punti di raccolta degli alunni oltre il tempo necessario per la salita e la discesa dei medesimi dall automezzo. 2. Lungo l itinerario del servizio, gli alunni che attendono il bus o da cui ne sono discesi sono sorvegliati dai genitori, o da un adulto da loro incaricato, i quali si assumono la completa responsabilità in ordine alla sorveglianza e sicurezza degli alunni, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo. 3. Gli alunni che scendono dal bus per la frequenza delle lezioni devono rimanere all interno dell area scolastica fino all apertura delle aule. Al termine delle lezioni gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto devono salire immediatamente nel mezzo se questo è presente, altrimenti trattenersi all interno dell area scolastica finché non giunga lo scuolabus. 4. L organizzazione del servizio assicura la partenza da scuola dei bus al termine delle lezioni e comunque entro i successivi 15 minuti. Solo per cause di forza maggiore, anche determinate dal corretto espletamento del servizio, il predetto tempo di attesa potrà subire prolungamenti. 5. L Amministrazione comunale non è responsabile degli alunni che al momento della partenza dello scuolabus non si trovino a bordo. 6. I genitori che occasionalmente provvedano direttamente o tramite persone incaricate al trasporto scolastico del figlio devono tassativamente avvertire del fatto l autista dello scuolabus. 7. In caso di sciopero di parte del personale della scuola il servizio sarà assicurato per un solo viaggio di andata e un solo viaggio di ritorno degli alunni da scuola. Sarà cura esclusiva dei vertici scolastici informare le famiglie sulla diversa articolazione del servizio per effetto dello sciopero. Art. 6 Norme comportamentali e sanzioni per violazioni 1. L Amministrazione comunale non è responsabile di incidenti o di danni subiti o cagionati dagli utenti per effetto di comportamenti assunti in violazione alle norme contenute nel presente regolamento. 2. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell autista, degli accompagnatori e degli altri alunni presenti nello scuolabus. Devono altresì trattare con rispetto l automezzo e il suo arredo. 3. In caso di danneggiamenti volontari arrecati allo scuolabus, i familiari del responsabile dovranno risarcire il danno al comune. 4. Gli autisti dovranno informare il responsabile comunale del servizio su ogni fatto rilevante riconducibile al servizio stesso, su ogni episodio di comportamento scorretto da parte degli utenti e sui danni arrecati all automezzo indicandone, ove possibile, l autore. 5. In caso di violazioni a norme contenute nel presente Regolamento, il responsabile comunale del servizio si riserva di attuare i seguenti provvedimenti: a) richiamo scritto per comportamento scorretto; b) sospensione temporanea dal servizio da una settimana a un mese se, nonostante il richiamo, il comportamento censurato perdurasse; c) sospensione definitiva dal servizio nel caso in cui il comportamento sanzionato con la sospensione temporanea perdurasse. In ogni caso, prima di irrogare le sanzioni di cui al punto b) e c), il responsabile del servizio informerà la Giunta Comunale. Art. 7 Pubblicità

1. Il presente Regolamento è a disposizione di chiunque abbia interesse alla sua consultazione. Sarà pubblicato in una apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune e ne sarà consegnata copia alla Direzione didattica di Veronella e Zimella. 2. Orari e itinerari del servizio saranno resi noti a tutti gli interessati prima dell avvio dell anno scolastico tramite idonei mezzi e mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell ente. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena avrà ottenuto l approvazione del Consiglio Comunale. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute del D.M. 31.01.1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico e successive modificazioni e integrazioni e a quanto altro previsto dalla Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23, nonché a tutte le ulteriori norme di legge vigenti in materia.