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Direzione Centrale Entrate Roma, 10/02/2014 Circolare n. 23 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: SOMMARIO: Importo dei contributi dovuti per l anno 2014 per i lavoratori domestici. Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. L ISTAT ha comunicato, nella misura dell 1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l anno 2014 per i lavoratori domestici. Al fine di fornire indicazioni utili a chiarire numerosi quesiti in merito al contributo, si precisa che il citato contributo (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti di

lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). Restano in vigore gli esoneri previsti dall art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell art. 1 comma 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell 8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo che, ovviamente, incide sull aliquota complessiva. Si precisa, inoltre, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari all 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Dal 1 gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La restituzione avviene anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l assunzione a tempo indeterminato. Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare, come di consueto, domanda in via telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, attraverso uno dei seguenti canali: WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell Istituto; Contact Center Multicanale - numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore; Intermediari dell Istituto attraverso i servizi telematici offerti agli stessi. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI Effettiva RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Convenzionale Comprensivo quota Senza quota

fino a 7,86 oltre 7,86 fino a 9,57 oltre 9,57 6,96 7,86 9,57 1,39 (0,35) 1,57 (0,39) 1,91 (0,48) 1,40 (0,35) 1,58 (0,39) 1,92 (0,48) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 5,06 1,01 (0,25) 1,02 (0,25) comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI Effettiva RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Convenzionale Comprensivo quota Senza quota fino a 7,86 oltre 7,86 fino a 9,57 oltre 9,57 6,96 7,86 9,57 1,49 (0,35) 1,68 (0,39) 2,04 (0,48) 1,50 (0,35) 1,69 (0,39) 2,06 (0,48) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 5,00 1,08 (0,25) 1,09 (0,25) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore Coefficienti di ripartizione Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON LAVORATORI DOMESTICI SENZA ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D. 0,872793 0,867579 ASpI 1,03% 0,051584 1,15% 0,057250 C.U.A.F. MATERNITA INAIL 0,065607 0,065215 Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE 19,9675% 0,010016 20,0875% 0,009956 con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo "non indeterminato" GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON LAVORATORI DOMESTICI SENZA ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D. 0,815608 0,811053 ASpI 1,03% 0,048204 1,15% 0,053519 C.U.A.F. MATERNITA INAIL 0,061308 0,060966 Contributo addizionale 1,40% 0,065520 1,40% 0,065154 Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,009360 0,009308 TOTALE 21,3675% 21,4875% Normativa di riferimento art. 2 legge 28/06/2012, n. 92: la DS è sostituita dall ASpI (Assicurazione Sociale per l Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160; art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92: ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all 1,40% della retribuzione convenzionale; articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere

dal 1 gennaio 2007, l aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore; articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1 gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%). art. 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1 febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.); art. 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002). art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull immigrazione): a decorrere dall 1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1 /1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC. art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell introduzione dell IRAP, a partire dal 1 gennaio 1998 il contributo TBC dell 1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30: l aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997. Il Direttore Generale Nori