730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 03 07.04.2014 Il Quadro B e l effetto sostitutivo IMU-IRPEF A partire dall anno d imposta 2012 l IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l IRPEF e le relative addizionali dovute, in relazione ai redditi di fabbricati relativi ai beni non locati. Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 L art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 sottolinea che l IMU: [...] sostituisce, per la componente immobiliare, l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l imposta comunale sugli immobili. Dal 2012 infatti l IMU sostituisce l ICI, l IRPEF e le relative addizionali per quegli immobili che non sono interessati dalla locazione. Se invece gli immobili sono locati, vi sarà una duplice tassazione: sia l assoggettamento ad IMU che ad IRPEF e relative addizionali. Premessa L art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 sottolinea che l IMU: [...] sostituisce, per la componente immobiliare, l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l imposta comunale sugli immobili. www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info
Dal 2012 infatti l IMU sostituisce l ICI, l IRPEF e le relative addizionali per quegli immobili che non sono interessati dalla locazione. Se invece gli immobili sono locati, vi sarà una duplice tassazione: sia l assoggettamento ad IMU che ad IRPEF e relative addizionali. DAL 2012 IMU SOSTITUTIVA DI ICI E IRPEF + ADDIZIONALI PER IMMOBILI NON LOCATI Dal 2013, con varie modifiche normative sono state abolite la prima e la seconda rata dell IMU 2013 dovuta su abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze. Pertanto l IMU 2013 rimane dovuta per abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Questo ha portato le abitazioni principali non di lusso a concorrere nuovamente alla formazione del reddito complessivo e le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso ) avendo scontato l IMU a non concorrere alla formazione dell IRPEF e addizionali. Con l introduzione poi della c.d. mini IMU, dovuta nel caso in cui il comune abbia deliberato un aumento dell aliquota IMU 2013 rispetto a quella standard, l abitazione principale è stata esclusa dalla formazione del reddito complessivo, valendo l effetto sostitutivo IMU-IRPEF. DI LUSSO Sì IMU NO DAL 2013 ABITAZ. PRINCIPALE NO IMU Sì IRPEF NON DI LUSSO Sì MINI IMU NO IRPEF LE ABITAZIONI C.D. DI LUSSO A/1 A/8 A/9 abitazione di tipo signorile :hanno una superficie commerciale superiore a 240 metri quadrati, almeno 3 bagni con finiture eccezionali di tipo signorile, ascensore e portineria. 230 metri quadrati di superficie minima, almeno 3 bagni e giardino «esteso». castelli e palazzi «di eminenti pregi artistici o storici», vincolati o meno che siano. 2
Abitazione principale e relative pertinenze Per l anno 2013, in generale, non è dovuta l IMU per l abitazione principale e le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all ammontare della rendita catastale dell unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. In questo modo, l abitazione principale non verrà tassata ai fini IRPEF, pur rientrando nel reddito complessivo del contribuente. Il reddito derivante dal possesso dell abitazione principale e pertinenze è pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso. REDDITO PER POSSESSO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE = RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% RAPPORTATA AI GIORNI E ALLA PERCENTUALE DI POSSESSO Le pertinenze successive alla prima per ogni categoria catastale (C2, C6 e C7) hanno scontato l IMU e quindi non rientrano nel reddito complessivo. In queste ipostesi, poiché il reddito dell abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Unità in comodato a parenti L art. 2-bis, D.L. n. 102/2013, ha stabilito che il Comune poteva equiparare all abitazione principale, con riferimento alla seconda rata IMU 2013, le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado (figli e genitori), che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale. Da questa facoltà erano comunque escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Poiché tale agevolazione riguardava solo la seconda rata dell IMU 2013, si dovrà tener conto di due periodi differenti: il primo periodo (1 gennaio 30 giugno 2013), in cui l immobile non godeva di alcun beneficio e pertanto è risultato soggetto ad IMU e il secondo periodo (1 luglio 2013 31 dicembre 2013) in cui il contribuente poteva considerare come abitazione principale l immobile concesso in comodato. Tale agevolazione poteva essere concessa in ogni caso ad un solo immobile. Le istruzioni ministeriali al riguardo dispongono comunque che l effetto sostitutivo IMU-IRPEF opera per l intero anno e non solo con riferimento al primo periodo. 3
IMU 2013 (Dovuta solo per parte d anno) Effetto sostitutivo IMU-IRPEF per tutto il 2013 Unità delle cooperative edilizie a proprietà indivisa Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa sono equiparate all abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Pertanto, in linea generale, per questi immobili non opera l effetto sostitutivo IMU - IRPEF. Qualora tuttavia, il Comune abbia deliberato un aliquota 2013 maggiore di quella standard (4%), risulta dovuta la c.d. Mini IMU, l effetto sostitutivo IMU - IRPEF trova piena applicazione. SOCI ASSEGNATARI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA INDIVISA NO IMU Sì MINI IMU Sì IRPEF con deduzione per abitazione principale NO IRPEF Abitazione principale Militari e poliziotti Il D.L. n. 102/2013 prevede che per i seguenti soggetti: personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale appartenente alla carriera prefettizia. Si può considerare come abitazione principale un immobile di loro proprietà, non locato, a prescindere dal rispetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Tale disposizione che si applica a decorrere dal 1 luglio 2013 (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) applica pienamente l effetto sostitutivo IMU IRPEF anche se l IMU risulta dovuta solo per una parte d anno. FORZE ARMATE E DI POLIZIA PAGATA PRIMA RATA IMU NO IRPEF 4
Altre casistiche di assimilati ad abitazione principale Con Circolare n. 2/2013 del Dipartimento delle Finanze del MEF è stata abolita la prima rata d acconto IMU 2013 anche per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e dai cittadini italiani non residenti in Italia, a condizione che non risultino locate; qualora siano state assimilate ad abitazione principale da parte dei Comuni. Anche nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la casa coniugale che viene assegnata all ex coniuge, in quanto titolare del diritto di abitazione, viene assimilata ad abitazione principale. Pertanto, non essendo dovuta l IMU per l anno 2013, il relativo reddito andrà a concorrere alla formazione del reddito complessivo. ALTRI CASI: - ANZIANI / DISABILI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI; - CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI IN ITALIA; - CASA ASSEGNATA ALL EX CONIUGE. NO IMU Sì MINI IMU Sì IRPEF con deduzione per abitazione principale NO IRPEF La Mini IMU Con il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, ha introdotto un abolizione limitata della seconda rata IMU 2013 per alcuni immobili che avevano beneficiato della soppressione della prima rata. Tra questi rientrava l abitazione principale ed unità immobiliari assimilate. Abolizione limitata in quanto poteva verificarsi il fatto che il Comune deliberasse un incremento dell aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4% per l abitazione principale). In questo caso il contribuente avrebbe dovuto versare il 40% di tale differenza (c.d. Mini IMU ). L introduzione della Mini IMU si riflette anche sull effetto sostitutivo IMU - IRPEF. 5
Nel caso di abitazione principale, qualora il comune abbia deliberato un aliquota IMU 2013 maggiore rispetto a quella standard, il contribuente ha versato la c.d Mini IMU con la conseguenza che l abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo in quanto l effetto sostitutivo IMU-IRPEF trova piena applicazione per tutto il 2013. Se invece, l IMU 2013 risulta non dovuta, l effetto sostitutivo IMU - IRPEF non può applicarsi e l abitazione principale concorrerà alla formazione del reddito complessivo del contribuente defalcato comunque dalla deduzione prevista per l abitazione principale che annulla, di fatto, il mancato effetto sostitutivo IMU - IRPEF. ALIQUOTA IMU 2013 maggiore dell aliquota standard PAGAMENTO COSIDDETTA MINI IMU Effetto sostitutivo IMU-IRPEF per tutto il 2013 Fabbricati non locati situati in un comune diverso da quello della abitazione principale In generale l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito. I fabbricati non locati situati in un comune diverso da quello dell abitazione principale scontano l IMU anziché l IRPEF. Si tratta di: immobili a disposizione e immobili non locati con utilizzi diversi. Questi fabbricati non concorrono alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare all imposta sul reddito delle persone fisiche. Nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni indicate nel paragrafo precedente), ma chi presta l assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. IMMOBILE NON LOCATO COMUNE DIVERSO DA QUELLO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Sì IMU NO IRPEF 6
Fabbricati non locati situati nello stesso comune della abitazione principale L articolo 1, comma 717, Legge n. 147/2013 prevede che: [...] il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Tale norma non fa distinzione tra fabbricato di lusso o non di lusso, pertanto, l immobile non locato che si trova nello stesso comune in cui si trova l abitazione principale concorre sempre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, indipendentemente dalla classificazione catastale dell abitazione principale. Dall anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici 2, 9, 10, 15 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8) situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. IMMOBILE NON LOCATO STESSO COMUNE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Sì IMU Sì IRPEF nella misura del 50% I fabbricati esenti da IMU La Circolare del 18 maggio 2012, n. 3/DF del Ministero dell Economia e delle Finanze ha precisato che devono ritenersi assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali gli immobili che sono esenti da IMU, ove queste siano dovute. I fabbricati in oggetto sono: quelli posseduti dallo Stato ed altri enti pubblici (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011); quelli utilizzati dai soggetti di cui all art. 73, comma 1, lett. c), TUIR (enti non commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; attività dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi missionari), alla catechesi e all educazione cristiana. 7
Esempi di compilazione Il Sig. Lonzar possiede, oltre all abitazione principale con categoria catastale A/2 anche due garages di categoria C/6, accatastati separatamente. Nel 2013 non ha versato l IMU su abitazione principale e primo garage, in quanto non dovuta; l IMU sul secondo garage è stata pari ad 102,00. Il quadro B dovrà essere così compilato: I redditi indicati nei righi B1 e B2 andranno rivalutati ed indicati nel rigo 7, Mod. 730-3; confluiranno nel reddito complessivo (rigo 11) e beneficeranno della relativa deduzione (rigo 12). La rendita indicata nel rigo B3 andrà rivalutata ed indicata nel rigo 148, Mod. 730-3. Tale reddito non contribuisce a formare il reddito complessivo. - Riproduzione riservata - 8