CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



Похожие документы
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 TRA., in persona del legale rappresentante pro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

La negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014)

La negoziazione in materia familiare

La Negoziazione Assistita

LE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

ORDINI AVVOCATI PIEMONTE E VALLE D AOSTA COMMISSIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA E MINORI

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

LA DEONTOLOGIA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

INDIVIDUAZIONE DI REGOLE DEONTOLOGICHE SPECIFICHE DA SEGUIRE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE Serena Moroni - Giulia Tamburini

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CON PREVENTIVO DI MASSIMA. Con la presente il/la Signor, nato/a a il e

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

COMUNE DI CASTELL ARQUATO PROVINCIA DI PIACENZA REGOLAMENTO PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DAL D.P.R.

ART. 12 L.162/ ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Alternative Dispute Resolution

Per la trascrizione al Pra è necessaria una dichiarazione di vendita a firma dell'intestatario oppure altro atto che trasferisca la proprietà.

SEPARARSI IN COMUNE. D.L. n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162

Modello di preventivo di massima e conferimento incarico agli avvocati ai sensi della Legge n. 124/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA

La negoziazione assistita. a cura di Lucilla Anastasio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

(Modello di cessione per i soggetti responsabile che intendono cedere il proprio credito nei confronti del GSE, ad un pool di Banche)

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI TRAMITE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON PREVENTIVO DI MASSIMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Prot Lonigo, 20/07/2016

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CLAUDIA TROISI

CONTRATTO DI CONVENZIONE. - Dott.ssa Natascia Bernardi, nata a Bologna, il e residente a

anche le disposizioni contenute nel D.Lgs 2005/206 codice del consumo che recepisce in

ELENCO DEI MEDIATORI. Scheda da compilarsi per ciascun soggetto

ATTO DI TRANSAZIONE TRA. Il sig. Tizio, nato a., il. e residente in. alla Via.. n c.f. e la sig.ra

DOMANDA DI ARBITRATO PER.,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede

COMUNE DI RICCIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E PER LA REALIZZAZIONE DELL ARREDO DI ARREDO DELL AREA COLLOCATA SU V.LE.

TRIBUNALE CIVILE DI. RICORSO EX ART. 702 bis c.p.c. PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,

Транскрипт:

Fac-simile di convenzione di negoziazione assistita (generica) (si rammenta che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, per stipulare la convezione di negoziazione assistita è sufficiente l'assistenza di un solo avvocato) (in rosso le alternative) CONVENZIONE di NEGOZIAZIONE ASSISTITA (a' sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14) A valere ad ogni effetto di legge, tra il/la Sig./Sig.ra, c.f., nato/a a, il residente in, Via/Piazza, n., [eventualmente, qui comparente non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta, c.f./p.i., nato/a a, il, residente/sedente in, Via/Piazza, n. ], assistito/a dall'avv., c.f., con studio professionale in, Via, n., p.e.c. (da una parte) e il/la Sig./Sig.ra, c.f., nato/a a, il residente in, Via/Piazza, n., [eventualmente, qui comparente non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta, c.f./p.i., nato/a a, il, residente/sedente in, Via/Piazza, n. ], assistito/a dall'avv., c.f., con studio professionale in, Via, n., p.e.c. (dall'altra) 1

premesso - che tra le Parti come sopra individuate è insorta questione avente ad oggetto ; eventualmente - che per il tramite dell'avv. del Foro di, il/la Sig./Sig.ra, uti supra, ha invitato il/la Sig./Sig.ra/Ditta a stipulare convenzione di negoziazione a' sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14; - che, [eventualmente, a mezzo dell'avv. del Foro di ], il/la Sig./Sig.ra/Ditta, uti supra, ha comunicato di accettare la procedura di negoziazione assistita; - che, onde dirimere la controversia, le Parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita a' sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14; - che sulla vicenda come sopra precisata non è in corso alcun procedimento giurisdizionale al quale le Parti non intendono dare inizio fino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato. Tanto premesso, le Parti dichiarano di essere consapevoli - che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro; - che è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento; - che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto; - che i difensori delle Parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; - che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle 2

disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili; - che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione; - che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; - che, ove con l'accordo eventualmente raggiunto le Parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo accordo le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; Tutto ciò premesso e dichiarato, le Parti stipulano e convengono quanto segue. I. Oggetto della convenzione. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 164/2014. II. Durata della procedura di negoziazione 1. La Parti concordemente fissano al / / il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Le Parti potranno convenire una proroga di tale termine, fissandone la durata, entro i limiti di legge. Sempre nei limiti di legge, le Parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto. 1 Si ricorda che il termine concordato dalle Parti per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle Parti. 3

III. Fase negoziale. Per favorire il raggiungimento di un intesa le Parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue: il giorno del mese di dell'anno, ad ore, in, presso, si terrà incontro di discussione ed approfondimento delle reciproche pretese e posizioni; ove in detta sede non fosse raggiunto accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, entro i successivi dieci giorni entrambe le Parti formuleranno per iscritto proposta di definizione stragiudiziale della questione sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni; successivamente in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato per la conclusione della procedura in presso si svolgerà nuovo incontro nel quale le Parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l impossibilità della conciliazione; in ogni caso verrà redatto verbale nel quale sarà dato atto del raggiungimento o del mancato raggiungimento dell'accordo. IV. Mancato accordo. L impossibilità del raggiungimento di un accordo sarà fatta constare con verbale sottoscritto dalle Parti, accompagnato da certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi legali. V. Conclusione di intesa conciliativa. In caso di raggiungimento di un intesa le Parti sottoscriveranno altresì una scrittura riportante l accordo raggiunto. Gli avvocati procederanno a certificare con propria firma l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 4

VI. Oneri professionali. A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese, ciascuna delle parti sarà tenuta sopportare l onere dell assistenza del difensore. (sottoscrizione di una Parte) Io sottoscritto, Avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra da me previamente identificato/a. (sottoscrizione dell'avvocato) * * * (sottoscrizione di altra Parte) Io sottoscritto, Avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra da me previamente identificato/a. (sottoscrizione dell'avvocato) 5