OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2012. D.M. n. 22 del 12/03/2012 e C.M. n. 23 del 12/03/2012.



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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE FOGGIA CIRCOLARE N. 16 Prot. N. 1683 Foggia, 20 marzo 2012 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA LORO SEDI E,p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA LORO SEDI OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2012. D.M. n. 22 del 12/03/2012 e C.M. n. 23 del 12/03/2012. Il M.I.U.R. con D.M. n. 22 del 12/03/2012 ha fissato al 30 marzo 2012, il termine entro cui il personale docente, educativo ed A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 01/09/2012 e di permanenza in servizio. Lo stesso termine di scadenza vale per la revoca delle istanze di collocamento a riposo già presentate. Tale termine riguarda anche il personale del comparto scuola già destinatario di un precedente provvedimento di proroga a cui intenda rinunciare per ottenere il collocamento a riposo dalla predetta data del 1 settembre 2012. Con la Circolare n. 23 del 12/03/2012 il M.I.U.R. fornisce le indicazioni operative per l attuazione del D.M. n. 22 citato, per le cessazioni dal servizio dal 01/09/2012. L art. 24 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico. E fatto salvo, comunque, il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa precedente, per il personale che alla data del 31/12/2011 ha già maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima della legge citata. In sintesi, i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 01/09/2012 restano di 60 anni di età e 36 di anzianità contributiva oppure di 61 anni di età e 35 di anzianità contributiva al 31/12/2011 (cosiddetta quota 96, che può essere raggiunta sommando le frazioni di età e di anzianità contributiva). L anzianità massima contributiva di 40 anni deve essere maturata alla data del 31/12/2011. Per la pensione di vecchiaia i requisiti utili continuano ad essere di 65 anni di età per gli uomini e 61 per le donne sempre che abbiano maturato alla data del 31/12/2011 un anzianità contributiva di 20 anni (matura il diritto al trattamento pensionistico con 15 anni chi era in servizio al 31/12/1992). Il limite di età di 65 anni continua ad applicarsi anche per tutto il personale che ha maturato l anzianità contributiva di 40 anni o la quota 96 al 31/12/2011, senza possibilità di opzione al nuovo regime. Resta in vigore l art. 1 c. 9 della legge 243/2004, norma confermata dall art. 24 c. 14 del D.L. 201/2011, fino al 31/12/2015, che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e un anzianità contributiva di 35 anni, per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo. Se detti requisiti, però, si maturano a partire dal 01/01/2012, il trattamento pensionistico decorre dal 01/09/2013. Sono, invece, modificate le norme per il personale che non matura i requisiti entro la data del 31 dicembre 2011. 1

Si matura il diritto alla pensione di vecchiaia a 66 anni di età con 20 anni di anzianità contributiva sia per gli uomini che per le donne. La pensione anticipata si matura al compimento di 41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini. Come indicato nella citata Circolare n. 23 del M.I.U.R., il personale di ruolo, deve utilizzare la procedura web POLIS istanze on line, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (http://www.istruzione.it/). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Restano valide le domande già presentate tramite POLIS. Il personale non di ruolo presenta, invece, la domanda di cessazione solo in forma cartacea, all istituzione scolastica di titolarità. Le istanze di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. Tutte le domande vanno indirizzate alla scuola di titolarità. Resta di competenza della stessa istituzione scolastica l inserimento al SIDI della cessazione dal servizio o della cancellazione della stessa nel caso di revoca delle dimissioni per mancanza dei requisiti previsti. Non deve essere acquisita al SIDI la cessazione dal servizio qualora il pensionamento è contestuale alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Si evidenzia che non deve assolutamente essere inserito il numero di partita di spesa fissa. Pertanto, entro il 30 marzo 2012, potrà essere prodotta istanza da parte del personale del comparto scuola intesa ad ottenere : collocamento a riposo per compiuto quarantennio di servizio al 31/12/2011; dimissioni volontarie dal servizio (quota 96 al 31/12/2011); collocamento a riposo per limiti di età (65 anni) per il personale nato dal 01/09/1946 al 31/08/1947 che ha maturato l anzianità contributiva per il diritto a pensione entro il 31/12/2011; richiesta di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza della proroga precedentemente accordata (rinuncia proroga); richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (con unica istanza); permanenza in servizio oltre il 65 anno di età ai sensi dell art. 509 D.lvo.n. 297/1994 comma 3 per il raggiungimento dell anzianità minima pensionabile. Con l entrata in vigore della nuova normativa, venendo meno il concetto di massima anzianità contributiva, non è più applicabile l art. 509 comma 2 del D. l.vo n. 297/1994, ossia la richiesta di proroga per il raggiungimento dell anzianità di 40 anni di servizio. Relativamente al trattenimento in servizio ai sensi dell art. 509 c. 5 del D.lvo n. 297/1994, si fa presente che la disciplina per la concessione di tale beneficio, già mutata dall art. 72 comma 7 della legge 133/2008, ha subito ulteriori modifiche ai sensi dell art. 9 comma 31 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122 del 30/07/2010, e dell art. 1 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 111/2011. Restano valide le indicazioni fornite con la Circolare n. 10 del 20/10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Direttiva Ministeriale n. 94 del 4/12/2009. Per l accoglimento delle istanze di permanenza in servizio, si richiamano le indicazioni operative di cui alla Circolare n. 1924 del 19/03/2012 della Direzione Generale dell Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia. La competenza al trattamento delle suddette istanze di proroga è attribuita ai Dirigenti Scolastici che, dal canto loro, faranno riferimento alla sopra citata normativa e alle note esplicative dell U.S.R. per la Puglia In particolare, la domanda di permanenza in servizio per un biennio non potrà, assolutamente, essere accolta nei casi in cui l interessato/a appartenga a classi di concorso, posti o profili in esubero (vedasi, a tal fine, il prospetto allegato alla citata Circolare n. 1924 del 19/03/2012). In nessun caso potrà essere concessa la permanenza in servizio al personale appartenente al profilo di DSGA. 2

Per l applicazione del comma 11 dell art. 72 della L. 133/2008 (risoluzione del rapporto di lavoro per compiuta anzianità contributiva di 40 anni al 31/12/2011), le SS.LL. hanno provveduto ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2012, notificato al personale interessato entro il 29/02/2012 come indicato dalla nota prot. n. 813 del 24/02/2012 di questo Ufficio, e dalla nota n. 1363 del 24/02/2012 della Direzione Generale dell U.S.R. di Bari. Le SS.LL. sono invitate ad inviare a quest ufficio copia della comunicazione formale di preavviso notificata agli interessati, per gli ulteriori accertamenti. Qualora, da ulteriori verifiche, risulti che il personale interessato al preavviso non abbia maturato l anzianità contributiva di 40 anni al 31/12/2011, quest ufficio comunicherà la revoca del preavviso, con la conseguente permanenza in servizio del personale interessato. DIRIGENTI SCOLASTICI Per quanto concerne la cessazione dei Dirigenti Scolastici, la materia è disciplinata dai CCNL 11/04/2006 dell area V della dirigenza e dal CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, termine prorogato al 30 marzo 2012 limitatamente al corrente anno scolastico. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. In particolare il medesimo sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e, quindi, qualora abbia maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del 2011 sarà soggetto alla finestra mobile di cui all articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Rientra nella competenza della Direzione Generale dell U.S.R. per la Puglia la valutazione delle domande di permanenza in servizio oltre il 65 anno d età. Relativamente all applicazione dell art. 72 comma 11 della Legge 133/2008 (risoluzione anticipata del rapporto di lavoro), la Direzione Generale Ufficio IV con nota n. 1904 del 16/03/2012, ha riesaminato le determinazioni assunte in ordine ai preavvisi di collocamento a riposo comunicati ai dirigenti scolastici a seguito della nota n. 1363 del 24/02/2012, in ottemperanza delle istruzioni esplicative diramate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la citata circolare n. 2 dell 8/03/2012 e dal M.I.U.R. con la circolare n. 23 del 12/03/2012. Infatti, la nuova disciplina stabilisce che nell anno 2012 o negli anni successivi dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Pertanto, saranno collocati a riposo non solo i dirigenti per i quali viene a scadenza il provvedimento di trattenimento in servizio, ma anche i dirigenti nati tra il 01/09/1946 ed il 31/08/1947 con almeno 20 anni sdi anzianità contributiva al 31/12/2011. In considerazione di tutto ciò, e nelle more dell espletamento del concorso, si ritiene che, almeno per il prossimo a.s. 2012/2013, nei confronti dei dirigenti nati dopo il 31/08/1947 ricorrano i presupposti per la revoca dei preavvisi di collocamento a riposo per recesso unilaterale ai sensi del citato art. 72 comma 11. Tale provvedimento di revoca sarà emesso da quest ufficio. Resta attribuita a questo Ufficio Territoriale anche per il corrente anno scolastico, la competenza in ordine all accertamento dei requisiti per il diritto a pensione. L eventuale mancata maturazione del diritto a pensione sarà formalmente comunicata agli interessati. Nella domanda di cessazione dal servizio gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la mancanza dei requisiti. Le SS.LL. entro il 3 aprile 2012 avranno cura di inviare esclusivamente al numero di fax 0881721721 di questo Ufficio IX Territoriale di Foggia, l elenco del personale che cessa dal servizio dal 01/09/2012, a qualsiasi titolo, e del personale che ha chiesto la permanenza in servizio. Per ciascun nominativo deve essere indicata la tipologia di cessazione, la qualifica e la classe di concorso. 3

Al fine di dare uniformità alla procedura di acquisizione delle istanze di collocamento a riposo e consentire a questo Ufficio di disporre in tempo utile della documentazione necessaria sia per l accertamento del diritto a pensione che per la definizione della stessa pratica di trattamento pensionistico, si pregano le istituzioni scolastiche di voler inviare,immediatamente, a questo ufficio le istanze già presentate, con relativa documentazione in triplice copia e, comunque, non oltre il 16 aprile 2012. Dopo tale data si declina ogni responsabilità in ordine al ritardo nella liquidazione del trattamento pensionistico. Le SS.LL. avranno cura di allegare alle domande di pensionamento la documentazione, come da modulistica che viene unita alla presente circolare. Dovranno, inoltre, essere allegati: 1) Dichiarazione relativa al servizio prestato con nomina a tempo indeterminato (dal 1968 in poi ), e/o nomina annuale, con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito, (già utili ex-sé ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S.).Tale dichiarazione deve riportare con esattezza l eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell incarico, il servizio effettivamente prestato, l effettiva retribuzione, le ore di insegnamento, specificando se cattedra o meno. A tal fine si precisa che dal 01.01.1988 per il servizio prestato, anche per supplenze brevi, sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (I.N.P.D.A.P.) pertanto, i predetti servizi sono utili ai soli fini pensionistici e non anche ai fini previdenziali. Per i docenti della scuola dell infanzia e primaria i certificati di servizio devono riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno di servizio. Devono essere, altresì, dichiarati eventuali periodi di assenza con retribuzione ridotta o assente. La scuola allegherà, in tale ipotesi, i provvedimenti di concessione delle assenze. Si chiede di porre la massima attenzione nella assistenza alla compilazione della dichiarazione dei servizi, considerato che sempre più spesso si riscontrano incongruenze tra la tipologia della nomina e l ente previdenziale al quale sono stati versati i contributi. Per un corretto inserimento al SIDI dei servizi prestati, si chiede di tener presente le indicazioni riportate nel manuale della dichiarazione dei servizi, in possesso delle SS.LL. Tanto si chiede, per evitare anomalie e ritardi nell emissione dei provvedimenti di computo/riscatto del servizio pre-ruolo e nell emissione del prospetto dati per il trattamento pensionistico e del T.F.S. o T.F.R. 2) Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, deve essere trasmesso anche il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all Ente di provenienza). 3) Per gli Insegnanti di religione, oltre alla documentazione prevista, è indispensabile la presentazione della dichiarazione attestante tutto il servizio prestato e del decreto di inquadramento con le esatte posizioni stipendiali a partire dall 01.01.1993 fino alla data di cessazione con riferimento ai vari C.C.N.L. succedutesi nel tempo, sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo; 4) Per la richiesta da parte del personale dell accredito del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio occorre presentare l apposito modello dell I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. con l esatta indicazione del CIN IT IBAN. 4) Eventuali provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79. Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all I.N.P.D.A.P., successivamente al 1 settembre 2000, si chiede di inviare a questo ufficio copia di tali richieste o di eventuale provvedimento già adottato dall I.N.P.D.A.P. 5) copia delibera di riscatto emessa dall INPDAP (o ex ENPAS), ai fini della liquidazione del T.F.S. 6) copia cedolino stipendio. Il personale che cessa dal servizio e ha diritto a maggiorazioni del servizio per particolari norme (es. beneficio art. 80 legge 388/2000) deve presentare in attività di servizio, apposita istanza documentata. Il personale che intenda optare per l adesione al Fondo Credito deve presentare apposita richiesta, intestata all I.N.P.S.-Gestione ex I.N.P.D.A.P., esclusivamente in servizio,. quindi, entro e non oltre il 31/08/2012. 4

Successivamente e, comunque, entro il 20 aprile 2012, le Istituzioni Scolastiche dovranno procedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione ed inviare una copia all ufficio pensioni. Per il personale trasferito dagli Enti locali allo Stato dal 01/01/2000, nel caso in cui vi siano dipendenti che abbiano beneficiato di Sentenze favorevoli del Giudice del Lavoro (relative al riconoscimento dell anzianità maturata) già passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 comma 218, le istituzioni scolastiche dovranno emettere il decreto di ricostruzione di carriera definitivo con l aggiornamento delle posizioni stipendiali fino alla data di cessazione ed inviarlo all ufficio pensioni, con allegato la Sentenza del Giudice del Lavoro. Con l occasione, si ritiene utile precisare che per le cessazioni dal servizio per inidoneità o per la pensione di inabilità ai sensi dell art. 2 comma 12 della legge 335/95, è indispensabile inviare, con la documentazione prevista ai fini pensionistici, anche la domanda iniziale presentata dall interessato/a per l avvio del procedimento, con la quale chiede di essere sottoposto a visita, il verbale della Commissione Medica di Verifica e il decreto di cessazione dal servizio emesso dalle SS.LL. Non si deve presentare ulteriore domanda dopo la cessazione. E opportuno anche evidenziare che vi è l obbligo, da parte del personale che intende essere collocato a riposo, di inviare le domande di pensione direttamente all Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità: 1) Compilazione della domanda attraverso l assistenza gratuita del Patronato; 2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell Istituto, previa registrazione. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell accesso alla prestazione pensionistica. La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell apposita sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012. Si confida nella consueta collaborazione delle chiarimenti, si porgono distinti saluti. ALLEGATI SS.LL e, nel far riserva di ulteriori F.to I L D I R I G E N T E (dott. Giuseppe De Sabato) 5