1. LA DISCIPLINA DELL ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A. Assegno per il nucleo familiare. nota di Elio Corrente



Documenti analoghi
PER SAPERNE DI PIU Informazioni utili per la vita LAVORATIVA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DECRETO 25 marzo 2008

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia

Tabelle A.N.F. (Assegno al Nucleo Familiare) Dal 1 Luglio 2009 al 30 Giugno (Importi aggiornati in base alla Circolare INPS n 81 del )

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1 luglio Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1 luglio Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

Archivio Nazionale Nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 luglio giugno 2006

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

CIRCOLARE - INPS - 12 gennaio 2007, n. 13. OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

OGGETTO: Corresponsione dell assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio giugno 2007.

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio giugno 2002.

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Coordinamento Generale STATISTICO ATTUARIALE. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

TABELLE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE VALIDE DAL AL

Coordinamento Generale Statistico Attuariale. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Coordinamento Generale Statistico Attuariale. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Tabelle ANF 1 luglio giugno 2015

contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati. Il Direttore generale Prauscello

TABELLA 11. Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: NUOVI LIMITI DI REDDITO DAL 1 LUGLIO 2015 (5 A PARTE)

TAB. 16 NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE

OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione: limiti reddito 2010.

Nella circolare l Istituto ha comunicato che gli importi delle prestazioni sono:

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

TAB. 11 NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

TABELLE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE VALIDE DAL AL

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 4" Reparto - 1 OA Div. ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

CIRCOLARE N. 9. Roma, 16 febbraio Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO. Prot. Nr Allegati: vari. Alle AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

TABELLE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE VALIDE DAL AL

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

TABELLE A.N.F. dal al redditi 2005 dal al redditi 2006 INDICE

Circolare Nr. 196/2013. Oggetto: Previdenza Assegni per il nucleo familiare Nuovi limiti di reddito Circolare Inps n. 84 del

ASSEGNO MENSILE PER IL NUCLEO FAMIGLIARE E LIMITI DI REDDITO ANNUO (dal 1 luglio 2002 al 30 giugno 2003)

ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI DAL LUGLIO 2006 A GIUGNO 2007

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Oggetto: Previdenza Assegni per il nucleo familiare Nuovi limiti di reddito Circolare Inps n. 66 del

Oggetto: Previdenza Assegni per il nucleo familiare Nuovi limiti di reddito Circolare Inps n. 68 dell

Decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988,convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, art. 2, comma 12.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l anno 2006 Circolare INPS n. 2

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio giugno 2017.

Emanata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito

TAB. 13 NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI

Roma, 11/01/2010. e, per conoscenza, Circolare n. 2

Nota operativa n. 33 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Periodico informativo n. 44/2012

MEF - RGS - Prot del 26/06/ U

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

DAL 1 GENNAIO Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.

Dal 1 gennaio 2009 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della

ASSEGNI FAMILIARI 2010 NUOVE TABELLE DI REDDITO.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 28/12/2012

Lecce, 08 giugno Circolare n Al personale ATA Al personale DOCENTE sede

TABELLA E NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 150 del e, per conoscenza,

SPECIALE SINDACALE-PREVIDENZA

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali. Roma, 28/12/2018

Coordinamento Generale Statistico Attuariale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 27/05/2016

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Assegno figlio a carico per i lavoratori dipendenti

Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Assegni per il nucleo familiare : la domanda entro giugno

OGGETTO: Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1 luglio 2000.

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Direzione Centrale delle Prestazioni a sostegno del reddito

INPS: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

CIRCOLARE N. 28. Roma, 12 giugno 2000

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1 gennaio Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

CIRCOLARE N. 28. Roma,

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato. e.p.c.

L'assegno per il nucleo familiare

MEF - RGS - Prot del 11/06/ U

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 1 LUGLIO GIUGNO 2011

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1 luglio Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

Come devono essere gestiti gli assegni al nucleo familiare: domanda, autorizzazione Inps, calcolo assegno mensile spettante.

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1 luglio Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE Servizio III Divisione 11 A - Ufficio UTEC Segreteria del Sig. Capo del Corpo

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L ANNO TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE

LE DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO, PER FIGLI A CARICO, PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO, PER REDDITI DI PENSIONE

Assegni nucleo familiare

Oggetto: Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2012.

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

TABELLA 11. Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

Roma,23/12/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati LORO SEDI

Prestazioni a sostegno del reddito

ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L ANNO TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE

MODELLO DI DOMANDA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (Compilare e barrare le caselle)

TAB. 12 NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Coordinamento Generale Statistico Attuariale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 11/06/2014

L'assegno per il nucleo familiare Aggiornato a Luglio 2006 E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti

A.C bis ART Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

F.A.I.L.P. C.I.S.A.L. LE NOSTRE SCHEDE. 24

Transcript:

Assegno per il nucleo familiare nota di Elio Corrente L articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria 2008) ha stabilito che, nei limiti di una maggiore spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dall anno 2008, sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei familiari orfanili. La rideterminazione degli importi e dei limiti di reddito è affidata ad un decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell economia e delle finanze. I criteri e le modalità sono analoghi a quelli indicati all articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296. La citata legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) aveva difatti già apportato notevoli e sostanziali modifiche alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare, in particolare per i nuclei familiari con presenza di figli. Il decreto interministeriale previsto dalla legge finanziaria 2008 è stato emanato in data 25 marzo 2008, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 7 giugno 2008 1. Di seguito si sintetizza la nuova disciplina dell assegno per il nucleo familiare (ANF), così come scaturita dalle due leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008. 1. LA DISCIPLINA DELL ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2007 Il comma 11, lettera a) dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria per l anno 2007) ha apportato modifiche rilevanti alla disciplina vigente 1 La circolare INPS n.68 del 10 giugno 2008 ha illustrato i contenuti di detti provvedimenti. 1

in materia di assegno per il nucleo familiare, in particolare per i nuclei familiari con presenza di figli 2. Era dall anno 1998 che non erano più state apportate modifiche alla disciplina dell assegno per il nucleo familiare, mutandosi ogni anno esclusivamente le fasce di reddito per effetto della rivalutazione automatica in base alle variazioni dell indice ISTAT. A decorrere dal 1 gennaio 2007 sono stati maggiorati gli importi dell assegno per i nuclei familiari che al loro interno vedono la presenza di figli, nonché sono stati rideterminati i livelli di reddito familiare per poter fruire della prestazione 3. Di conseguenza, sono state rimodulate alcune tabelle 4 in vigore al 31 dicembre 2006, riferite alla presenza dei figli, secondo i criteri indicati dalla tabella 1 allegata alla legge finanziaria per l anno 2007, che in particolare hanno interessato: a) tipologie di nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili; b) tipologie di nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Per tale tipologia di nucleo familiare sono stati previsti anche assegni aggiuntivi in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore, che variano in funzione del reddito familiare e del numero dei componenti. Per altre tipologie di nucleo familiare, in cui siano presenti figli, è stata prevista invece esclusivamente la maggiorazione dell importo del 15%. Si tratta di: nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili; nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile; 2 Sulla materia vedi circolare del Dipartimento Democrazia economica, Economia sociale, fisco e Previdenza del 6 febbraio 2007. 3 La circolare INPS n.13 del 12 gennaio 2007, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha illustrato la disciplina in oggetto. 4 La numerazione e la tipologia delle tabelle fa capo alla norma istitutiva dell assegno per il nucleo familiare (articolo 2 della legge 13 maggio 1988, n.153). La numerazione delle tabelle attualmente parte dal n.11 per arrivare alla tabella 21D. Originariamente le tabelle erano di meno, e si sono ampliate e modificate successivamente per effetto di norme che hanno introdotto nuove disposizioni riferite alle fasce dei limiti di reddito, a nuovi soggetti da tutelare (vedi minori, nuclei orfanili, ecc.), ad un maggior importo dell assegno. Per comodità di comprensione e di lettura della normativa, in calce alla nota si presenta un prospetto con l elenco delle tabelle, indicandone numerazione e composizione del nucleo familiare, anche alla luce delle modifiche introdotte dalle recenti disposizioni contenute nelle due leggi finanziarie 2007 e 2008. 2

nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile; nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile; nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile; nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori, e con almeno un figlio maggiorenne inabile; nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. Essendosi create disparità di trattamento tra nuclei con figli minori e nuclei con figli inabili, il decreto del Ministro per la famiglia e del Ministro del lavoro del 7 marzo 2007 ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, l assegno per i nuclei familiari con due o un solo genitore e almeno con un figlio minore, che includono persone inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello spettante ai nuclei familiari equivalenti nei quali, però, non sono presenti componenti inabili 5. Le altre tabelle, riferite a nuclei familiari senza figli, sono rimaste invariate, sia per quanto riguarda gli importi che i livelli di reddito. Si tratta di quelle in vigore al 1 luglio 2006 e, pertanto, non sono stati modificati né gli importi dell assegno né i livelli di reddito per: nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile; nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile; nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) senza figli, in cui non siano presenti componenti inabili; nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui non siano presenti componenti inabili; nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nesun altro componente inabile; nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile. 5 vedi circolare INPS n.88 del 18 maggio 2007, nella quale sono state riformulate le tabelle interessate. 3

2. LA DISCIPLINA DELL ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2008 In ottemperanza alla legge 24 dicembre 2007, n.244, che ha stabilito la rideterminazione dei livelli di redito e degli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili, ed al relativo decreto attuativo interministeriale del 25 marzo 2008, che ne ha indicato i criteri nelle tabelle A e B in esso contenute (vedi allegati 1 e 2 alla presente nota), a decorrere dal 1 gennaio 2008: a) sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 14) e ai nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17) e sono unificate le due tabelle; b) sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell assegno relativi ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15) e ai nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18) e sono unificate le due tabelle; c) è previsto un aumento dell importo dell assegno del 10 per cento per i nuclei orfanili (tabelle 13, 16 e 19) e per i nuclei senza figli e con componente inabile (tabelle 20A, 20B, 21C e 21D). Pertanto, in conseguenza della suddetta rideterminazione e unificazione, dal 1 gennaio 2008: 1. la nuova tabella 14 trova applicazione per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile; 2. la nuova tabella 15 troverà applicazione per i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile; 3. sono state rielaborate le tabelle 13, 16, 19 (nuclei orfanili) e 20A, 20B, 21C e 21D (nuclei senza figli con componenti inabili), incrementando del 10 per cento gli importi mensili della prestazione. Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli assegni di cui ai punti 1.2.3 non si applicano alle altre tipologie di nuclei familiari. Restano, pertanto, invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 11, 12, 21A e 21B. 4

Poiché la nuova normativa è entrata in vigore dal 1 gennaio 2008, con la citata circolare n.68/2008 l INPS ha dato istruzioni in merito alla retroattività delle disposizioni in oggetto. I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate ed in quelle che saranno presentate con decorrenza 1 gennaio 2008, determineranno la misura dell assegno spettante a far data dal 1 gennaio 2008, in relazione al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate alla circolare 68/2008. Tale importo sarà corrisposto per intero nell ipotesi di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già erogato per i beneficiari in essere. I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze. 3. RIVALUTAZIONE ANNUALE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE In base a quanto stabilito dalla norma istitutiva dell assegno per il nucleo familiare, ai fini della corresponsione della prestazione viene disposto che i livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall ISTAT, intervenuta tra l anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell assegno e l anno immediatamente precedente (articolo 2, comma 12 della legge 13 maggio 1988, n.153). La legge 296/06 (finanziaria 2007) ha invece stabilito che i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare restassero fermi per l anno 2007 e trovassero applicazione, per tutte le tabelle, a decorrere dall anno 2008, sempre con effetto dal 1 luglio. Di conseguenza, alla data del 1 luglio 2007 non è stata effettuata alcuna rivalutazione dei livelli di reddito familiare per il riconoscimento del diritto all assegno. Con circolare INPS n. 69 del 4 luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito (indice ISTAT pari all 1,7%), con validità 1 luglio 2008/30 giugno 2009. Alla circolare INPS n.69/2008 sono allegate tutte le tabelle, aggiornate sia per quanto concerne i nuovi livelli reddituali, sia per quanto concerne gli importi mensili 6 dell ANF (assegno per il nucleo familiare), da applicare dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 alle diverse tipologie di nuclei familiari (come da elenco nel prospetto). Le tabelle in oggetto sono di notevole ampiezza e corposità (ad esempio la tabella n.11 è compresa in oltre 20 pagine), e pertanto non è possibile allegarle alla presente nota. 6 Con la circolare INPS n.75 del 17 luglio 2008 le tabelle sono aggiornate con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali dell assegno per il nucleo familiare. 5

L ampiezza delle tabelle è da attribuire ai criteri della nuova rideterminazione, nella quale i livelli di reddito familiare risultano più graduati, poiché ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l importo decresce di una cifra prefissata. Con tale rideterminazione viene superato, inoltre, l ampio intervallo tra le soglie di reddito che, in base alla normativa precedente, comportava una notevole riduzione o la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito familiare. Le nuove tabelle predisposte dall INPS a partire dal 1 luglio 2008 contengono una novità: sono state sviluppate tenendo conto di un numero di componenti il nucleo familiare fino a 12 (le tabelle precedenti erano sviluppate fino a 7 componenti il nucleo familiare). Si rinvia quindi alla citata circolare INPS n.69 del 4 luglio 2008 ai fini della conoscenza dei limiti reddituali e degli importi mensili dell assegno per ogni tipologia di nucleo familiare 7. 7 Per importi dell assegno più articolati (giornalieri, settimanali,ecc.) il rinvio è alla circolare INPS n.75 del 17 luglio 2008. 6

PROSPETTO: TABELLE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF) Numero tabella Composizione del nucleo familiare 11 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili 12 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili 13 Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili 14 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile 15 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile 16 Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile 17 Unificata con la tabella 14 18 Unificata con la tabella 15 19 Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili 20 A Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) 20 B Nuclei monoparentali 8 senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile 21 A Nuclei familiari 9 senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili) 21 B Nuclei monoparentali 10 senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano componenti inabili) 21 C Nuclei familiari 11 senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) 21 D Nuclei monoparentali 12 senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) 8 Richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato 9 Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote 10 Richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato 11 Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote 12 Richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato 7

8