REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI INDICE



Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI

Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Università degli Studi di Bari

L affidamento può essere a titolo gratuito od oneroso per i professori di I e II fascia, sarà obbligatoriamente a titolo oneroso per i ricercatori.

Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto. (Decreto Rettorale n.39 del 12 dicembre 2008)

L affidamento può essere a titolo gratuito od oneroso per i professori di I e II fascia, sarà obbligatoriamente a titolo oneroso per i ricercatori.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

NORME STRALCIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA

Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

Art. 1 Principi generali

Decreto n. 295 DECRETA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

POLITECNICO DI BARI. Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento

IL RETTORE. VISTO lo Statuto dell Università, emanato con D.R. 545 del ;

Articolo 1 (Oggetto, finalità e requisiti) 1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010 n

REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART.23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA FACOLTA DI BIOTECNOLOGIE

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 2, DELLA L. 240/2010

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

I L D I R E T T O R E

Bari, 9 dicembre 2014 Prot. N. 700

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

24/04/

VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l art. 12, relativo all emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

Ufficio Atti Normativi. ART. 1 Oggetto, finalità e requisiti

Il Direttore del Dipartimento di Storia, culture, religioni

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Regolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre Art.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI E DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA FACOLTA DI PSICOLOGIA

ENTRATO IN VIGORE A DECORRERE DAL

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale Via Università 4, Modena

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

A.A. 2016/2017 III AVVISO DI VACANZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI DOCENZA ESTERNA ALLA SAPIENZA. Articolo 1 - Finalità

Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010. Art.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI I N D I C E

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Dipartimento di Medicina Veterinaria

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO IL RETTORE

Dipartimento di Medicina Veterinaria

IL RETTORE. VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, relativa all istituzione del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

FACOLTA di Scienze Sociali Università degli Studi G. d Annunzio

Tabella compensi a.a (

Università degli Studi dell Aquila Facoltà di Scienze della Formazione

Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto

Incarichi inerenti la didattica e loro peculiarità

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE NON COMPRESE NEI COMPITI DIDATTICI D UFFICIO. Art. 1 (Ambito di applicazione)

Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell Università degli Studi di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Settori Insegnamenti CFU MAT/05 Matematica 11

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A TITOLO ONEROSO

Visto il Decreto Rettorale 501 del di emanazione del Codice Etico Ateneo;

SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE VICEPRESIDENZA DI FORLI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE AVVISO VACANZA DI INSEGNAMENTI PER L A.A. 2018/2019

Università degli Studi di Messina

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

c) contratto di diritto privato, a seguito di incarico diretto, ai sensi dell art. 23 comma 3 della legge

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.1, COMMA 12, LEGGE n.

Art. 3. Modalità di conferimento di incarichi di insegnamento Art. 4. Procedure per la selezione

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA INTEGRATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO DELL UNIVERSITA DELLA CALABRIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA. AVVISO DI SELEZIONE Il Vice Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza RENDE NOTO

DECRETO DEL RETTORE Anno Accademico 2012/2013 N. 136 del 30/07/2013

VACANZE DI INSEGNAMENTI A.A. 2017/2018

BANDO N. 37 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER L A.A. 2011/2012

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI E DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell art. 23 della legge 240/10. Art.

SENATO ACCADEMICO 27 aprile CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 aprile Rep. n. 759/2016 Prot n maggio 2016

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti Di.S.S.P.A

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA. AVVISO DI SELEZIONE Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Art. 1 - Definizioni. Art. 2 - Ambito di operatività

REGOLAMENTO PROFESSORI A CONTRATTO

AVVISO DI SELEZIONE. Il Direttore del Dipartimento di Economia e management

Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A TITOLO ONEROSO

SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE VICEPRESIDENZA DI FORLI

BANDO PER ESPLETAMENTO CORSI DI RECUPERO RIVOLTI A STUDENTI FUORI CORSO ISCRITTI AD ORDINAMENTI ANTE RIFORMA (V.O.) E AGLI ORDINAMENTI 509/99.

Art. 1 (finalità) Art. 2 (tipologie di contratto)

2010/2011. IL DIRETTORE DEL CENTRO SDM SCHOOL OF MANAGEMENT

DECRETO DEL RETTORE Anno Accademico 2012/2013 N. 360 del 24/10/2012

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA IL RETTORE

FACOLTÀ DI AGRARIA BANDO AFFIDAMENTO INCARICHI D INSEGNAMENTO IL PRESIDE

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA IL PRESIDE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO SENATO ACCADEMICO Seduta del 28 maggio 2013

A.A. 2017/2018 III AVVISO DI VACANZA

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

I L P R E S I D E d e l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI Titolo I - Ambito applicativo INDICE Art. l) - Ambito di operatività Art. 2) - Programmazione didattica Art. 3) - Soggetti destinatari degli incarichi di insegnamento Titolo II - Conferimento di incarichi didattici Art. 4) - Modalità di conferimento di incarichi didattici Art. 5) - Conferimento di insegnamenti a soggetti interni al sistema della docenza universitaria Art. 6) - Conferimento di insegnamenti ad titolo retribuito mediante selezione pubblica a soggetti anche esterni al sistema della docenza universitaria Art. 7) - Conferimento diretto di incarichi didattici a titolo gratuito e retribuito Art. 8) - Incarichi per chiamata diretta Art. 9) - Conferimento di incarichi di professori straordinario idoneo Art. 0) - Tipologia e modalità degli incarichi di professore straordinario Titolo III - Didattica integrativa e convenzioni con enti pubblici o istituti di ricerca Art. ) - Attività didattica integrativa Art. 2) - Incarichi conferiti in virtù di convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca Titolo IV - Disposizioni comuni Art. 3) - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi Art. 4) - Compiti e doveri didattici dei docenti a contratto Art. l5) - Incompatibilità Art. l6) - Trattamento giuridico ed economico degli incarichi Art. 7) - Revoca, decadenza e risoluzione del contratto di docenza Art. 8) - Disposizioni finali e transitorie

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI TITOLO I - AMBITO APPLICATIVO Art. l - Ambito di operatività. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studi attivati presso l'università telematica Pegaso al personale interno ed esterno al sistema della docenza universitaria ai sensi della legge n. 240 del 30.2.200, del D.I. n. 33 del 2.07.20, del D.L. 09.02.202 n. 5 convertito in legge n. 35 del 04.04.202 e della legge 230/2005. Art. 2 - Programmazione didattica. Al fine di garantire una migliore utilizzazione del corpo accademico in servizio e di soddisfare le necessità relative alle attività formative dei corsi di studio, per ciascun anno accademico il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, verificate le disponibilità finanziarie e relative coperture, delibera la programmazione delle attività formative da affidare mediante incarichi, la loro durata, le modalità di dei medesimi, l'ammontare del compenso degli incarichi retribuiti, l'assegnazione degli stessi alle Facoltà. 2. In particolare, qualora all'esito della procedura di attribuzione dei compiti didattici istituzionali a professori e ricercatori di ruolo risultino ancora scoperti degli insegnamenti il Senato Accademico può proporre allo stesso CdA di: a) affidarli a titolo gratuito, con il loro consenso, a docenti e ricercatori; b) affidarli ad titolo retribuito ai ricercatori, ai sensi dell'art.6 comma 4 della legge 240/200, nonché a ricercatori di ruolo di altra Facoltà di Ateneo; c) conferirli in supplenza, a titolo oneroso o gratuito, a docenti e ricercatori anche a tempo determinato, interni o esterni all'ateneo; d) attribuirli a personale anche esterno alle università, a titolo gratuito o oneroso. 3. I relativi contratti sono stipulati dal Presidente del CdA. 2

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI Art. 3 - Soggetti destinatari degli incarichi di insegnamento.gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento possono essere conferiti a: a) soggetti interni al sistema della docenza universitaria e, specificatamente, professori di prima e seconda fascia a tempo pieno e definito, ricercatori di ruolo a tempo pieno o definito e a tempo determinato, assistenti di ruolo ad esaurimento, tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art.2 della Legge 34/90, sia interni che esterni all'università telematica Pegaso; b) a soggetti anche esterni al sistema della docenza universitaria italiana e straniera in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e dei titoli di studi previsti dalla legge. TITOLO II:CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI Art. 4 - Modalità di conferimento di incarichi didattici l. Gli incarichi didattici possono essere conferiti mediante: a) affidamento-supplenza gratuito o retribuito a personale interno al sistema della docenza universitaria; b) conferimento mediante stipula di contratti di docenza retribuiti anche a soggetti esterni al sistema della docenza universitaria; c) conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito a soggetti esterni al sistema della docenza universitaria. 3

Art. 5 - Conferimento di insegnamenti a soggetti interni al sistema della docenza universitaria l. Il Senato Accademico, in sede di programmazione didattica, individua il carico didattico istituzionale del corpo accademico docente e ricercatore e, specificatamente, stabilisce gli insegnamenti impartiti da docenti e ricercatori a tempo determinato, nonché le attività didattiche integrative (seminari, esercitazioni, ecc.) a cui è tenuto il personale ricercatore. 2. I Presidi di Facoltà propongono al Senato Accademico di affidare, a titolo gratuito, gli insegnamenti ancora scoperti al personale docente e ricercatore anche a tempo determinato, interno alla Facoltà stessa, afferente al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settori affini, ovvero ad affidarli, a titolo retribuito o gratuito, ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato della medesima struttura didattica, nonché ai ricercatori di ruolo di altra struttura didattica di Ateneo previo consenso dell'interessato. 3. Per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento che non siano ricoperti con le modalità di cui sopra, i Presidi di Facoltà possono proporre al Senato Accademico avvisi di attribuzione, a titolo gratuito o oneroso, di incarichi di insegnamento ai professori universitari e ricercatori esterni all Ateneo anche a tempo determinato. La proposta, in particolare, deve indicare per ciascun insegnamento da ricoprire il settore scientifico-disciplinare, il numero delle ore, il corso di studio presso cui svolge l'attività didattica, i titoli scientifici e professionali della persona indicata. Gli incarichi didattici di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Presidente del CdA o suo delegato, previa delibera del CdA. Art. 6 - Conferimento di insegnamento a titolo retribuito a soggetti esterni al sistema della docenza universitaria l. Possono essere conferiti, a titolo gratuito od oneroso, incarichi di insegnamenti vacanti a soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e didattici, individuati dal Senato Accademico che siano in possesso almeno della laurea magistrale o equipollente e che non si trovino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 5. 8

Art.7 - Conferimento diretto di incarichi didattici a titolo gratuito e retribuito ad esperti di alta qualificazione. Con le modalità di cui al precedente art. 6, ai sensi dell'art. 23 comma della legge n. 240/200, l Ateneo può stipulare con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale contratti della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un massimo di 5 anni, a titolo gratuito o oneroso per la copertura di insegnamenti dì alta qualificazione. 2. I predetti contratti sono stipulati dal Presidente del CdA o suo delegato, previa delibera del CdA. Art. 8 - Incarichi per chiamata diretta. È consentita all università di chiamare a ricoprire un posto di professore ordinario, associato o ricercatore senza concorso ai sensi dell art. comma 9 legge 230/2005 per: a) Studiosi stranieri o italiani impegnati all estero che abbiano conseguito all estero un idoneità accademica di pari livello; b) Coloro che abbiano svolto un periodo di docenza nelle università italiane per chiamata diretta autorizzata dal MIUR in applicazione a programmi ministeriali per i cosiddetti professori vincitori in esecuzione a decreti relativi a rientro cervelli ; c) A studiosi per chiara fama senza alcuna restrizione sulla nazionalità di provenienza e sulle caratteristiche degli interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni. Art. 9 - Conferimento di incarichi di professore straordinario. Ai sensi dell art. comma 2 legge 230/2005, l università può conferire incarichi di professore straordinario a soggetti idonei alla fascia di professore ordinario o coloro che sono in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, mediante stipula, da parte dell Ateneo, di convenzioni con imprese o fondazioni, sia pubbliche che private, per la realizzazione di programmi di ricerca. 2. Il trattamento economico per la realizzazione del programma di ricerca di cui in precedenza è determinato ai sensi dell art. 6 del presente regolamento. 9

3. La durata dell incarico è massimo di anni 3 rinnovabile, sulla base di una nuova convenzione, mediante la seguente procedura: Approvazione del programma di ricerca da parte del Senato Accademico e della relativa convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione, coerenti con le esigenze didattiche dei corsi di studio e che prevedano l istituzione di posti temporanei di professore straordinario. Conferimento dell incarico di professore straordinario al responsabile della ricerca, individuato dall ente finanziatore. Art. 0 Tipologia e modalità degli incarichi. Per il conferimento degli incarichi di cui all art. precedente e secondo le prescrizioni della L. 230/2005, i responsabili della ricerca, a cui conferire l incarico di professore straordinario, possono essere: a) Soggetti idonei alla fascia di professore ordinario; b) Soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. 2. Il Senato Accademico prende atto del requisito di cui al punto a), individuando il Settore Scientifico Disciplinare per l incarico. Moriva, altresì, il proprio giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale di cui al punto b), esprimendosi su entrambi i profili. Anche in questo caso esso individua il SSD coerente. 3. I professori straordinari godono, ai sensi della L. 230/2005, dello stesso stato giuridico dei professori ordinari.

TITOLO III: DIDATTICA INTEGRATIVA E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI O ISTITUZIONI DI RICERCA Art. - Attività didattica integrativa. Le attività didattiche integrative si configurano come attività di supporto ad un insegnamento principale e sono finalizzate all'acquisizione di esperienze teoricopratiche; il soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività integrativa è coordinato dal titolare del corso principale e svolge le lezioni nel rispetto degli orari e secondo le modalità concordate con il titolare del corso ufficiale. 2. Le attività in parola possono essere affidate secondo le modalità di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. 3. I docenti integrativi possono partecipare, in qualità di cultori della materia, alle commissioni d'esame della disciplina ufficiale nel cui ambito svolgono l'incarico. 4. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento. Art. 2 - Incarichi conferiti in virtù di convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca. Sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.2.993 n. 593 è possibile affidare incarichi didattici mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo gratuito o retribuito, ai dipendenti dei predetti enti, con le modalità stabilite in dette convenzioni. 2. Tali contratti, sottoscritti dal Presidente del CdA o suo delegato, hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili, compatibilmente con la durata della convenzione, per un periodo massimo di 5 anni.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI COMUNI Art. 3 - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi. Qualora il docente a contratto a titolo retribuito o gratuito sia un dipendente da amministrazioni pubbliche, incluso il personale tecnico amministrativo universitario, di cui al D.lgs n. l65 del 30.03.200 e succ. mod. e int., il contratto è stipulato previa acquisizione di idonea autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. In ogni caso il docente a contratto non può svolgere attività che comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta in ambito universitario. 2. Il personale docente e ricercatore, esterno all Ateneo, deve produrre, prima dell'inizio della docenza, il nulla osta del Dipartimento o della Facoltà di appartenenza. Art. 4 - Compiti e doveri didattici dei docenti a contratto. I docenti a contratto garantiscono lo svolgimento di tutte le attività formative previste dal contratto di docenza, compresa la partecipazione agli appelli di esami e laurea e il ricevimento degli studenti. 2. Al termine dell A.A. va consegnato al Preside di Facoltà la relazione delle attività didattiche svolte che costituisce il presupposto indispensabile per la liquidazione del compenso. 3. Gli stessi docenti a contratto, ad esclusione di quelli che svolgono attività didattica integrativa, partecipano alle riunioni degli organi collegiali della Facoltà, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme statutarie e regolamentari dell'università telematica Pegaso. Art. 5 - Incompatibilità. Non è consentito conferire incarichi d i insegnamento mediante contratti di docenza, a coloro che si trovano in una delle situazioni dì incompatibilità di cui all'art.l3 del D.P.R. /07/980 n. 382 e successive modificazioni o altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Trattamento giuridico ed economico degli incarichi. Per quanto riguarda il trattamento giuridico dei docenti incaricati di cui ai precedenti art. 5-6-7-8-0, si applicano, oltre le disposizioni relative agli obblighi didattici, gli istituti relativi ai periodi di riposo spettanti per l eventuale rapporto principale; tali periodi sono assorbiti e non aggiuntivi a quelli già in godimento dall interessato. 2. Per la cessazione degli incarichi tali docenti non sono vincolati al limite di età, ma alla loro durata e alle disposizioni del presente regolamento. 3. Per il trattamento di quiescenza valgono le disposizioni di legge. 4. Per quanto riguarda il trattamento economico degli incarichi di cui all art. 23 della legge 240/200 e dell art. della legge 230/2005 essi sono commisurati dai seguenti fattori: Curriculum ed esperienze scientifiche e professionali; Impegno per attività didattiche e di ricerca; Durata dell incarico. 5. Nei confronti di tutti gli incarichi di cui al precedente regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità (art. 3 DPR 382/80 art. 6 legge 240/200). Art. 7 - Revoca, decadenza e risoluzione del contratto di docenza. L'incarico è revocato quando: l'incaricato incorre in un caso di sospensione obbligatoria dall'impiego; l'incaricato è collocato in aspettativa per mandato parlamentare o altro caso di incompatibilità previsto dalla legge. Può, altresì, essere revocato in caso di grave inadempienza. In conseguenza della revoca l'incaricato non può richiedere alcun risarcimento, salvo il riconoscimento dell'attività effettivamente svolta. 2. Decadono dal diritto di stipula del contratto coloro che, senza giustificato motivo, non lo sottoscrivono entro il termine fissato dall'ateneo. 3. Il contratto, altresì, si risolve in caso di violazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ovvero qualora il titolare non inizi a svolgere le attività nel termine fissato dal contratto. Il contratto sì intende, altresì, risolto nei casi di legge, per impossibilità di adempimento

della prestazione e in caso di disattivazione dell'insegnamento. 4. Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento si applicano le norme che disciplinano il contratto avente ad oggetto le prestazioni di opera intellettuale di cui all' art. 2230 e ss. del codice civile o di altre disposizioni vigenti in materia. Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie. Agli incarichi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste dalle leggi in vigore. 2. L accettazione dell incarico comporta piena accettazione delle disposizioni statutarie e regolamentari dell Università telematica Pegaso. 3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione, è affisso all'albo di Ateneo e pubblicato sul sito di Ateneo.