Agevolazioni a valere sulla Gestione Ordinaria. Criteri per la concessione di aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.



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Agevolazioni a valere sulla Gestione Ordinaria. Criteri per la concessione di aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008. Visto il Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 214 del 9 agosto 2008 (in seguito denominato regolamento (CE) n. 800/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); preso atto che la Commissione europea ha approvato in data 28 novembre 2007 la Carta di aiuti a finalita' regionale 2007-2013 recepita nel decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante l'elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalita' regionale per il periodo 2007-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 aprile 2008; ritenuto di dover approvare direttive da applicare per la concessione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 800/2008, delle seguenti categorie di aiuti: - aiuti regionali agli investimenti e all occupazione art. 13 del regolamento (CE) n. 800/2008; - aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione art. 14 del regolamento (CE) n. 800/2008; - aiuti agli investimenti e all occupazione in favore delle PMI art. 15 del regolamento (CE) n. 800/2008; il Consiglio di Amministrazione della FINAOSTA S.p.A. nella riunione del 27 novembre 2009 ha approvato i seguenti criteri da applicare agli interventi agevolati a favore delle imprese posti in essere da FINAOSTA S.p.A. a valere sulla Gestione Ordinaria nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento (CE) n. 800/2008. I presenti criteri non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti a valere sulla Gestione Ordinaria nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore ( de minimis ), o in base a regimi autorizzati dalla Commissione europea, previa notifica. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regime si intende per: 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato; 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese 1

definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; 3) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili; 4) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi; 5) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008; 6) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008; 7) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per l Italia per il periodo 2007-2013; 8) «attivi materiali»: terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature; nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo; 9) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate; 10) «prodotti agricoli»: a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000; b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 11) «trasformazione di prodotti agricoli»:qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; 12) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati; 13) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2: a) NACE 55: servizi di alloggio; 2

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione; c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate; d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento; e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali; f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; 14) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d acciaio comune o d acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; c) prodotti finiti a caldo di ferro, d acciaio comune o d acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm; 15) «settore delle fibre sintetiche»: a) l estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati; c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati. Articolo 2 Ambiti di intervento 3

Nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento (CE) n. 800/2008, FINAOSTA S.p.A., a valere sulla Gestione Ordinaria, potrà concedere le seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a finalita' regionale a favore di piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese per investimenti da realizzare nelle aree ubicate nella Regione Valle d Aosta comprese nella Carta degli aiuti a finalita' regionale 2007-2013, ai sensi dell art. 13 del regolamento; b) aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, ai sensi dell art. 14 del regolamento; c) aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell art. 15 del regolamento. Articolo 3 Ambito di applicazione dei criteri I presenti criteri sono applicabili agli aiuti in tutti i settori dell economia, ad eccezione dei seguenti: - aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000; - aiuti al settore agricolo (produzione primaria); - aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; - aiuti nel settore dell'industria carboniera; - aiuti regionali di cui ai Capi II e III dei presenti criteri nel settore dell'industria siderurgica; - aiuti regionali di cui ai Capi II e III dei presenti criteri nel settore della costruzione navale; - aiuti regionali di cui ai Capi II e III dei presenti criteri nel settore delle fibre sintetiche. Sono esclusi inoltre dal campo di applicazione dei presenti criteri: - gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; - gli aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; - gli aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito (Allegato I); - gli aiuti alle imprese in difficoltà come definite, nel caso di grandi imprese, dal punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Gazzetta Ufficiale dell Unione europea C 244 dell 1.10.2004), nel caso di PMI, dall art. 1, par. 7 del regolamento 800/2008; in particolare una PMI è in difficoltà se che soddisfa le seguenti condizioni: 4

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza; una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste al presente punto c). Articolo 4 Soggetti beneficiari Sono finanziabili: le imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio della Valle d'aosta; le imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio della Valle d'aosta, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale; le imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio della Valle d'aosta, che attuino iniziative al di fuori dello stesso, purché funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale. L'attività di impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa. Articolo 5 Tipologia dell aiuto Potranno essere concessi unicamente aiuti trasparenti, ossia aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare a priori con precisione l'equivalente sovvenzione lordo. L aiuto è concesso sotto forma di finanziamento agevolato a titolo oneroso, per il quale l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato secondo le modalità di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02 - G.U. C 14 del 19/01/2008). Il tasso di interesse del finanziamento è fisso ed è determinato nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in ESL secondo quanto previsto nei successivi articoli 14, 17 e 20. L aiuto può inoltre essere concesso a favore di piccole e medie imprese sotto forma di garanzia; in tal caso, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato nel rispetto delle regole di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 5

CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/10 G.U. C 155 del 20/06/2008). Articolo 6 Effetto di incentivazione Possono essere concessi unicamente aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI, l effetto di incentivazione risulta soddisfatto se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di finanziamento. Per quanto riguarda gli aiuti alle grandi imprese, l effetto di incentivazione risulta soddisfatto se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di finanziamento e se la documentazione presentata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri: a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività; b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività; c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività; d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati; e) nel caso di aiuti regionali agli investimenti, ci cui al Capo II dei presenti criteri, che in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nel territorio interessato. Le verifiche di cui sopra sono eseguite nell ambito dell istruttoria della domanda di finanziamento e sono condizione per la concessione del medesimo. Articolo 7 Presentazione della domanda e modalità di concessione La domanda è presentata a FINAOSTA S.p.A. su apposita modulistica e deve essere corredata dalla documentazione richiesta nella stessa. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all art. 3 (Allegato I). FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria in ordine alla validità economica e finanziaria dell'iniziativa oggetto di richiesta, alla capacità economica del richiedente e alla valutazione delle garanzie offerte e ne delibera la concessione. Ciascun atto di concessione di aiuti individuali farà riferimento esplicito ai presenti criteri ed al pertinente articolo del Regolamento n. 800/2008 (citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea) nonché alla pagina web del sito di FINAOSTA S.p.A. in cui i criteri sono pubblicati. Articolo 8 Cumulo 6

Gli aiuti concessi ai sensi dei presenti criteri possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o con aiuti di importanza minore, qualora l aiuto cumulato non superi l intensità o l importo di aiuto applicabile all aiuto in questione in base al regolamento (CE) n. 800/2008. Articolo 9 Vincoli e revoche Il finanziamento è revocato nelle seguenti ipotesi: - alienazione dei beni finanziati; - sospensione, trasformazione o cessazione dell'attività; - trasferimento dell organizzazione operativa e dell attività prevalente fuori del territorio regionale, nel caso di impresa con organizzazione operativa e attività prevalente ubicata nel territorio regionale al momento di presentazione della domanda di finanziamento; - trasferimento dell'attività produttiva finanziata al di fuori del territorio regionale, nel caso di impresa con organizzazione operativa e attività prevalente ubicata al di fuori del territorio regionale al momento di presentazione della domanda di finanziamento. FINAOSTA S.p.A. ha la facoltà di eseguire ispezioni tecniche, contabili ed amministrative per mezzo di propri funzionari od incaricati. Articolo 10 Rinvio Con apposita delibera il Consiglio di Aministrazione approva le disposizioni integrative e di dettaglio necessarie per l attuazione dei presenti criteri. CAPO II AIUTI REGIONALI AGLI INVESTIMENTI E ALL OCCUPAZIONE ART. 13 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 Articolo 11 Zone ammesse alla deroga Gli aiuti possono essere concessi per investimenti localizzati nelle seguenti zone della Valle d Aosta ammesse alla deroga di cui all art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE periodo 2007-2013: - Pont-Saint-Martin (solo le sezioni censuarie 5, 6, 11, 22); - Donnas (8, 9, 10, 11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42); - Bard; - Hône (solo la sezione censuaria 2); - Arnad (solo le sezioni censuarie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17); - Verrès (solo le sezioni censuarie 3, 10, 15, 20, 30); - Issime (solo le sezioni censuarie 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11); - Issogne (solo le sezioni censuarie 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20); - Champdepraz (solo le sezioni censuarie 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37); - Châtillon (solo le sezioni censuarie 5, 16, 17, 20, 30, 33, 34, 38); - Fénis (solo le sezioni censuarie 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21); - Saint-Marcel (solo le sezioni censuarie 13 e 15); 7

- Brissogne; - Pollein (solo le sezioni censuarie 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20); - Aosta (solo le sezioni censuarie 80, 82, 83, 86, 87, 120, 121, 122, 124, 133, 134, 199, 204, 208, 250, 271). Articolo 12 Soggetti beneficiari Possono beneficiare degli aiuti: - le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008; - le grandi imprese. Articolo 13 Spese ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, purché sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a investimenti in attivi materiali ed immateriali avviati successivamente alla presentazione della domanda stessa. Sono ricompresi tra gli investimenti finanziabili gli investimenti immobiliari, gli acquisti di macchinari ed attrezzature, le spese per rinnovo o adeguamento tecnologico, la cessione di azienda o ramo di azienda, anche perfezionata mediante acquisizione di azioni o quote di un'impresa. Onde essere ammissibili le spese devono soddisfare le seguenti condizioni: - gli attivi acquisiti devono essere nuovi, ad eccezione degli interventi a favore delle PMI e dei rilevamenti (cessione di azienda o ramo di azienda, anche perfezionata mediante acquisizione di azioni o quote di un'impresa); - nei caso di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso; - per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, i costi per gli investimenti in attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili dell intervento. L investimento deve essere mantenuto nella regione (zona in deroga) per un periodo minimo di almeno 5 anni e di 3 anni per le PMI dopo il suo completamento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione per il periodo minimo previsto. Articolo 14 Importo del finanziamento e intensità dell aiuto L importo massimo del finanziamento non può superare il 75% delle spese ammissibili; conseguentemente, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. L intensità dell aiuto (ESL) non può superare: - il 30% delle spese ammissibili nel caso delle piccole imprese; 8

- il 20% delle spese ammissibili nel caso delle medie imprese; - il 10% delle spese ammissibili nel caso delle grandi imprese. CAPO III AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE ART. 14 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 Articolo 15 Soggetti beneficiari Possono beneficiare degli aiuti le piccole imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate in uno dei territori della Regione elencati all art. 11. Articolo 16 Spese ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di seguito elencate, purché sostenute successivamente alla presentazione della domanda da parte di una piccola impresa di nuova costituzione. Sono considerati costi ammissibili: - le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa; - i seguenti costi, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell impresa: a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento; b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione; c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'iva e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative; d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto. Articolo 17 Importo del finanziamento e intensità dell aiuto L importo massimo del finanziamento non può superare il 100% delle spese ammissibili. L importo massimo degli aiuti in capo ad una impresa non può superare l ammontare totale di 1.000.000,00 di Euro e l importo massimo annuo per impresa non può essere superiore al 33% del suddetto importo. L intensità dell aiuto (ESL) non può superare il 25 % dei costi ammissibili sostenuti nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi. CAPO IV AIUTI AGLI INVESTIMENTI E ALL OCCUPAZIONE IN FAVORE DELLE PMI ART. 15 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 Articolo 18 Soggetti beneficiari 9

Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008. Articolo 19 Spese ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, purché sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a investimenti in attivi materiali ed immateriali avviati successivamente alla presentazione della domanda stessa. Sono ricompresi tra gli investimenti finanziabili gli investimenti immobiliari, gli acquisti di macchinari ed attrezzature anche usati, le spese per rinnovo o adeguamento tecnologico, la cessione di azienda o ramo di azienda, anche perfezionata mediante acquisizione di azioni o quote di un'impresa. Articolo 20 Importo del finanziamento e intensità dell aiuto L importo massimo del finanziamento non può superare il 100% delle spese ammissibili. L intensità dell aiuto (ESL) non può superare: - il 20% delle spese ammissibili nel caso delle piccole imprese; - il 10% delle spese ammissibili nel caso delle medie imprese. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non può superare il 40% delle spese ammissibili sia nel caso delle piccole imprese che delle medie imprese. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Entrata in vigore e durata I presenti criteri entrano in vigore il 1 febbraio 2010. Essi saranno pubblicati sul sito Internet di FINAOSTA S.p.A.. Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2013. 10

ALLEGATO I Dichiarazione relativa agli aiuti illegali e incompatibili (art.1, par.6 Regolamento n.800/2008) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) * Il/la sottoscritto/a nato a il titolare/legale rappresentante dell impresa/consorzio con sede legale in partita Iva consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere D I C H I A R A a) di non aver ricevuto dall autorità nazionale competente un ingiunzione di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea oppure b) di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un ingiunzione di recupero ricevuta dall autorità nazionale competente. Luogo e data Il dichiarante * Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei controlli ai sensi dell art. 71 dello stesso D.P.R. 11