L'assegno per il nucleo familiare



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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Prestazioni a sostegno del reddito L'assegno per il nucleo familiare Aggiornato al marzo 2005 E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1 gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'inps) a particolari condizioni. L'assegno per il nucleo familiare per i parasubordinati A CHI SPETTA Ai lavoratori dipendenti in attività; ai disoccupati indennizzati; ai lavoratori cassintegrati; ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili; ai lavoratori assenti per malattia o maternità; ai lavoratori richiamati alle armi; ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale; alle persone assistite per tubercolosi; ai pensionati ex lavoratori dipendenti; ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori; ai soci di cooperative. L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time. Il part-time (CONTRIBUTI) I REQUISITI Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1 luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1 luglio 2003-30 giugno 2004, si deve considerare il reddito prodotto nel 2002. Quali redditi si considerano Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a 1032,92 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si considerano Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite INAIL; le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali; le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili; gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; i trattamenti di famiglia; i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni; gli arretrati delle integrazioni salariali. Almeno il 70% L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. PER QUALI PERSONE SPETTA Per i componenti del nucleo familiare: il richiedente l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se: non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta); non sono a carico del richiedente; non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia). L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile. LA DOMANDA Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'inps. Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

La domanda va presentata: al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola; alla Sede dell'inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'inps). CHI PAGA L'ASSEGNO Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'inps. L'autorizzazione dell'inps è richiesta per il pagamento dell assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero. Ai lavoratori Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'inps. Ai pensionati Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'inps insieme alla rata di pensione. IL RICORSO Nel caso in cui la domanda di assegno per il nucleo familiare venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: presentato agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda; inviato alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. ASSEGNO DI SOSTEGNO Dal 1 gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, il cui importo dal 1 gennaio 2005 è pari a 118,38 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro". Per le domande relative al 2005, il valore dell indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 21.309,43. La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'inps i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'inps il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi. LIMITI DI REDDITO ANNUO Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istat. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili. Nelle seguenti tabelle sono indicati i livelli di reddito e la misura delle prestazioni familiari per il periodo 1 luglio 2003-30 giugno 2004. Da ricordare che dal 1 gennaio 1998 l'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti ecc). p NUCLEI CON ALMENO UN FIGLIO MINORE (SENZA COMPONENTI INABILI) Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 550/95 (per i nuclei con figli minori) + euro 10,33 dal secondo figlio + euro 43,38 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con figli) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal Decreto Ministeriale del 13 maggio 1998 (per i nuclei con figli). Tali nuclei si suddividono nelle seguenti tipologie: nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) - Tabella 11 nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) - Tabella 12 nuclei familiari in cui sono presenti solo minori orfani titolari di pensione ai superstiti, non inabili - Tabella 13 p NUCLEI CON ALMENO UN FIGLIO MINORE (E CON ALMENO UN COMPONENTE INABILE) Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 550/95 (per i nuclei con figli minori) + euro 10,33 dal secondo figlio + euro 43,38 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con figli minori e inabili) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal Decreto Ministeriale 13.5.98 (per i nuclei con figli e inabili). Tali nuclei si suddividono nelle seguenti tipologie: nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile) - Tabella 14 nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile) - Tabella 15 nuclei familiari in cui sono presenti orfani titolari di pensione ai superstiti, di cui almeno un minore, con un inabile - Tabella 16 p NUCLEI SENZA FIGLI MINORI, CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE Hanno diritto all'assegno base + euro 10,33 dal secondo figlio + euro 43,38 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con inabili) + gli aumenti

previsti dalla legge 450/97 e dal Decreto Ministeriale 13.5.98 (per i nuclei con figli e inabili). Tali nuclei si suddividono nelle seguenti tipologie: nuclei familiari con entrambi i genitori, con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 17 nuclei con un solo genitore e con almeno un figlio maggiorenne inabile - Tabella 18 nuclei con soli orfani maggiorenni inabili, titolari di pensione ai superstiti - Tabella 19 p NUCLEI SENZA FIGLI, CON FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con inabili). Tali nuclei si suddividono nelle seguenti tipologie: nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) - Tabella 20/A nuclei in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) - Tabella 20/B p NUCLEI SENZA FIGLI, IN CUI NON CI SIANO FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI Hanno diritto solo all'assegno base e si suddividono nelle seguenti tipologie: nuclei familiari senza figli, in cui non siano presenti componenti inabili (può essere un nucleo con i soli coniugi oppure entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote non inabile) - Tabella 21/A nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata, senza figli, con almeno un fratello, una sorella o nipote non inabile - Tabella 21/B nuclei familiari con i soli coniugi oppure con entrambi i coniugi, di cui almeno uno inabile, senza figli, con fratelli, sorelle o nipoti non inabili - Tabella 21/C nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata e inabile, senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile - Tabella 21/D I fratelli, le sorelle o nipoti non hanno diritto agli aumenti di 10,33 euro e di 43,38 euro. Nel caso in cui, tra i componenti il nucleo, vi siano fratelli, sorelle o nipoti, dagli importi degli assegni indicati nelle tabelle devono essere detratte le seguenti cifre: 10,33 - se c'è un solo figlio - per il primo fratello, sorella o nipote, 53,71 per gli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; 53,71 - se ci sono almeno 2 figli - per ogni fratello, sorella o nipote. L'importo indicato nelle tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 è comprensivo di tali maggiorazioni. Per le stesse tabelle, a decorrere dal 1 gennaio 1998, per i nuclei composti da più di 7 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 deve essere maggiorato del 10% per ogni componente oltre il settimo. Inoltre, sempre per ogni componente oltre il settimo, tale importo è maggiorato di ulteriori 53,71. L'importo indicato nelle tabelle 20/A e 20/B comprende l'assegno base più gli aumenti previsti per i nuclei con inabili.

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE (SENZA COMPONENTI INABILI) TABELLA 11 Fino a 11.989,56 - - 130,66 250,48 358,94 492,18 619,75 11.989,57-14.836,01 - - 114,65 220,53 339,83 481,34 600,64 14.836,02-17.681,91 - - 92,45 190,57 312,97 473,07 584,11 17.681,92-20.526,70 - - 65,59 158.04 283,02 453,97 565,00 20.526,71-23.373,71 - - 43,90 111,55 241,70 407,48 507,68 23.373,72 26.219,59 - - 25,82 81,60 217,43 390,96 488,57 26.219,60 29.066,60 - - 15,49 57,33 176,63 364,10 466,88 29.066,61 31.911,40 - - 15,49 38,73 135,83 339,31 439,50 31.911,41 34.757,30 - - 12,91 25,82 102,77 317,62 426,08 34.757,31 37.602,64 - - 12,91 25,82 91,93 225,18 398,70 37.602,65 40.450,21 - - 12,91 23,24 91,93 154,42 292,83 40.450,22 43.296,09 - - - 23,24 78,50 154,42 218,98 43.296,10 46.142,56 - - - 23,24 78,50 132,21 218,98 46.142,57 48.988,44 - - - - 78,50 132,21 189,02 48.988,45 51.835,46 - - - - - 132,21 189,02 51.835,47 54.682,48 - - - - - - 189,02

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE (SENZA COMPONENTI INABILI) TABELLA 12 Fino a 13.886,81-99,68 184,89 412,13 554,16 724,59 891,92 13.886,82-16.733,28-79,53 164,75 372,37 531,43 715,81 869,20 16.733,29-19.578,06-54,23 136,34 332,60 491,67 701,86 843,89 19.578,07-22.424,52-23,24 102,26 289,73 454,48 676,04 821,17 22.424,53-25.271,54-20,66 73,85 230,34 403,35 616,65 744,21 25.271,55 28.117,43-20,66 48,55 190,57 369,27 593,93 721,49 28.117,44-30.963,31 - - 34,09 159,07 315,56 559,84 693,09 30.963,32-33.809,23 - - 34,09 136,34 261,33 528,34 659,00 33.809,24-36.654,56 - - 28,41 119,30 221,56 499,93 639,37 36.654,57-39.502,13 - - 28,41 119,30 204,52 378.05 605,29 39.502,14-42.348,58 - - 28,41 102,26 204,52 284,05 465,84 42.348,59-45.193,36 - - - 102,26 176,11 284,05 369,27 45.193,37-48.040,38 - - - 102,26 176,11 244,28 369,27 48.040,39-50.886,82 - - - - 176,11 244,28 318,14 50.886,83-53.733,83 - - - - - 244,28 318,14 53.733,84-56.579,73 - - - - - - 318,14

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI MINORI ORFANI TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI, NON INABILI TABELLA 13 Fino a 13.886,81 54,23 90,90 217,94 396,64 512,33 651,25 783,98 13.886,82-16.733,28 20,66 76,95 200,90 368,23 492,70 639,89 764,36 16.733,29-19.578,06 18,08 56,81 178,18 334,15 461,20 631,11 744,21 19.578,07-22.424,52-34,09 149,77 302,64 432,79 611,48 724,59 22.424,53-25.271,54-28,41 127,05 251,51 390,44 560,36 664,68 25.271,55 28.117,43-28,41 107,42 223,11 364,62 543,31 645,05 28.117,44-30.963,31 - - 96,06 197,80 322,27 517,49 622,33 30.963,32-33.809,23 - - 96,06 177,66 279,40 492,18 596,51 33.809,24-36.654,56 - - 81,60 163,72 245,32 469,46 579,46 36.654,57-39.502,13 - - 81,60 163,72 231,37 372,88 554,16 39.502,14-42.348,58 - - 81,60 140,99 231,37 295,93 440,54 42.348,59-45.193,36 - - - 140,99 199,87 295,93 366,68 45.193,37-48.040,38 - - - 140,99 199,87 256,16 366,68 48.040,39-50.886,82 - - - - 199,87 256,16 315,56 50.886,83-53.733,83 - - - - - 256,16 315,56 53.733,84 56.579,73 - - - - - - 315,56

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE) TABELLA 14 Fino a 21.477,00 - - 139,44 270,11 388,38 529,88 668,81 21.477,01 24.322,34 - - 122,40 238,60 368,75 521,62 648,67 24.322,35 27.168,23 - - 99,68 204,52 337,25 510,26 629,04 27.168,24 30.014,69 - - 73,85 170,43 306,26 490,12 608,90 30.014,70 32.860,60 - - 48,55 119,30 260,81 438,99 546,41 32.860,61 35.707,03 - - 28,41 88,31 234,99 421,95 526,79 35.707,04 38.551,83 - - 15,49 62,49 189,54 393,54 500,96 38.551,84 41.398,84 - - 15,49 39,77 147,19 368,23 475,66 41.398,85 44.243,62 - - 12,91 28,41 113,10 342,41 458,61 44.243,63 47.090,63 - - 12,91 28,41 98,64 243,25 430,21 47.090,64 49.936,52 - - 12,91 23,24 98,64 166,30 313,49 49.936,53 52.783,53 - - - 23,24 81,60 166,30 237,05 52.783,54 55.628,87 - - - 23,24 81,60 137,89 237,05 55.628,88 58.475,88 - - - - 81,60 137,89 197,29 58.475,89 61.322,89 - - - - - 137,89 197,29 61.322,90 64.169,36 - - - - - - 197,29

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE) TABELLA 15 Fino a 23.373,71-106,91 198,84 445,70 600,12 783,98 965,26 23.373,72 26.219,59-86,25 178,18 403,87 573,27 772,10 941,50 26.219,60 29.066,60-56,29 145,64 359,45 531,43 760,22 911,55 29.066,61 31.911,40-23,76 110,01 315,04 493,22 730,79 887,79 31.911,41 34.757,30-20,66 77,47 249,45 433,82 665,20 804,64 34.757,31 37.602,64-20,66 53,71 208,13 398,19 641,44 780,88 37.602,65 40.450,21 - - 35,64 172,50 341,38 605,80 748,35 40.450,22 43.296,09 - - 35,64 145,64 281,99 570,17 712,71 43.296,10 46.143,10 - - 29,95 127,56 237,57 540,73 692,05 46.143,11 48.988,44 - - 29,95 127,56 220,01 410,07 656,42 48.988,45 51.834,35 - - 29,95 106,91 220,01 305,74 502,00 51.834,36 54.680,80 - - - 106,91 184,38 305,74 398,19 54.680,81 57.525,02 - - - 106,91 184,38 255,65 398,19 57.525,03 60.371,49 - - - - 184,38 255,65 332,60 60.371,50 63.215,71 - - - - - 255,65 332,60 63.215,72 66.061,60 - - - - - - 332,60

NUCLEI FAMILIARI CON ORFANI TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI, DI CUI ALMENO UN FIGLIO MINORE (CON UN COMPONENTE INABILE) TABELLA 16 Fino a 23.373,71 56,29 100,19 233,44 427,63 551,06 698,77 845,44 23.373,72 26.219,59 20,66 82,63 215,36 395,09 530,40 689,47 822,20 26.219,60 29.066,60 18,08 59,39 191,61 359,45 497,86 678,11 801,54 29.066,61 31.911,40-35,64 162,17 324,33 465,33 656,93 780,37 31.911,41 34.757,30-29,95 138,41 270,62 420,91 603,74 715,81 34.757,31 37.602,64-29,95 117,24 241,19 391,47 585,66 694,63 37.602,65 40.450,21 - - 102,77 211,75 344,48 556,74 670,88 40.450,22 43.296,09 - - 102,77 191,09 300,06 529,88 641,96 43.296,10 46.143,10 - - 85,73 176,11 264,43 503,55 623,88 46.143,11 48.988,44 - - 85,73 176,11 249,45 402,32 597,02 48.988,45 51.834,35 - - 85,73 147,19 249,45 319,69 475,66 51.834,36 54.680,80 - - - 147,19 209,17 319,69 393,54 54.680,81 57.525,02 - - - 147,19 209,17 268,04 393,54 57.525,03 60.371,49 - - - - 209,17 268,04 329,50 60.371,50 63.215,71 - - - - - 268,04 329,50 63.215,72 66.061,60 - - - - - - 329,50

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE TABELLA 17 Fino a 21.477,00 - - 107,94 170,43 289,22 408,00 526,79 21.477,01 24.322,34 - - 96,58 150,81 274,76 402,32 512,33 24.322,35 27.168,23 - - 73,85 130,66 255,13 393,54 498,38 27.168,24 30.014,69 - - 54,23 107,94 234,99 379,60 483,92 30.014,70 32.860,60 - - 34,09 88,31 221,04 373,91 472,56 32.860,61 35.707,03 - - 15,49 68,17 200,90 359,45 458,61 35.707,04 38.551,83 - - - 48,55 166,82 339,83 438,47 38.551,84 41.398,84 - - - 28,41 132,73 319,69 415,75 41.398,85 44.243,62 - - - - 98,64 300,06 404,39 44.243,63 47.090,63 - - - - - 223,11 381,66 47.090,64 49.936,52 - - - - - - 293,86

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE TABELLA 18 Fino a 23.373,71-65,59 127,56 252,03 375,98 499,93 624,40 23.373,72 26.219,59-50,61 113,10 230,86 361,00 494,25 609,42 26.219,60 29.066,60-35,64 91,93 210,20 340,35 485,47 594,44 29.066,61 31.911,40-15,49 71,27 189,54 319,69 470,49 582,56 31.911,41 34.757,30 - - 50,61 165,78 304,71 464,29 567,59 34.757,31 37.602,64 - - 29,95 145,12 284,05 449,83 553,13 37.602,65 40.450,21 - - - 123,95 248,42 428,66 531,95 40.450,22 43.296,09 - - - 103,29 212,78 408,00 511,29 43.296,10 46.143,10 - - - - 177,14 387,34 496,32 46.143,11 48.988,44 - - - - - 307,29 475,66 48.988,45 51.834,35 - - - - - - 380,63

NUCLEI FAMILIARI CON SOLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI TABELLA 19 Fino a 23.373,71 41,83 77,47 201,42 325,37 449,83 573,78 697,73 23.373,72 26.219,59 15,49 65,59 189,54 304,71 434,86 567,59 683,27 26.219,60 29.066,60-50,61 165,78 284,05 414,20 558,81 671,39 29.066,61 31.911,40-29,95 145,12 262,88 393,02 546,93 656,42 31.911,41 34.757,30 - - 123,95 242,22 378,56 538,15 641,44 34.757,31 37.602,64 - - 103,29 218,46 357,39 523,17 626,46 37.602,65 40.450,21 - - - 197,80 321,75 502,51 605,80 40.450,22 43.296,09 - - - 177,14 286,12 481,85 585,15 43.296,10 46.143,10 - - - - 250,48 460,68 570,17 46.143,11 48.988,44 - - - - - 380,63 549,51 48.988,45 51.834,35 - - - - - - 457,58

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE TABELLA 20/A Fino a 20.876,31 - - 98,13 142,03 185,92 229,82 273,72 20.876,32 23.720,54 - - 87,80 123,95 173,01 222,08 260,81 23.720,55 26.567,55 - - 67,14 105,87 154,94 216,91 247,90 26.567,56 29.413,44 - - 49,06 87,80 136,86 204,00 234,99 29.413,45 32.259,90 - - 30,99 67,14 123,95 198,84 222,08 32.259,91 35.105,79 - - 12,91 49,06 105,87 185,92 211,75 35.105,80 37.951,70 - - - 30,99 74,89 167,85 191,09 37.951,71 40.798,14 - - - 12,91 43,90 149,77 173,01 40.798,15 43.642,93 - - - - 12,91 129,11 160,10 43.642,94 46.489,94 - - - - - 61,97 142,03 46.489,95 49.335,83 - - - - - - 61,97

NUCLEI FAMILIARI IN CUI IL RICHIEDENTE SIA CELIBE O NUBILE, SEPARATO/A, DIVORZIATO/A, VEDOVO/A, ABBANDONATO/A, SENZA FIGLI IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE TABELLA 20/B Fino a 22.772,46-56,81 98,13 142,03 185,92 229,82 273,72 22.772,47 25.619,47-43,90 87,80 123,95 173,01 222,08 260,81 25.619,48 28.465,36-30,99 67,14 105,87 154,94 216,91 247,90 28.465,37 31.310,71-12,91 49,06 87,80 136,86 204,00 234,99 31.310,72 34.156,04 - - 30,99 67,14 123,95 198,84 222,08 34.156,05 37.002,50 - - 12,91 49,06 105,87 185,92 211,75 37.002,51 39.848,96 - - - 30,99 74,89 167,85 191,09 39.848,97 42.695,42 - - - 12,91 43,90 149,77 173,01 42.695,43 45.542,43 - - - - 12,91 129,11 160,10 45.542,44 48.388,31 - - - - - 61,97 142,03 48.388,32 51.233,11 - - - - - - 61,97

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI TABELLA 21/A Fino a 11.388,31-46,48 82,63 118,79 154,94 191,09 227,24 11.388,32 14.234,77-36,15 72,30 103,29 144,61 185,92 216,91 14.234,78 17.081,23-25,82 56,81 87,80 129,11 180,76 206,58 17.081,24 19.926,57-10,33 41,32 72,30 113,62 170,43 196,25 19.926,58 22.772,46 - - 25,82 56,81 103,29 165,27 185,92 22.772,47 25.619,47 - - 10,33 41,32 87,80 154,94 175,60 25.619,48 28.465,36 - - - 25,82 61,97 139,44 160,10 28.465,37 31.310,71 - - - 10,33 36,15 123,95 144,61 31.310,72 34.156,04 - - - - 10,33 108,46 134,28 34.156,05 37.002,50 - - - - - 51,65 118,79 37.002,51 39.846,96 - - - - - - 51,65

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI IN CUI IL RICHIEDENTE SIA CELIBE O NUBILE, SEPARATO/A, DIVORZIATO/A, VEDOVO/A, ABBANDONATO/A, CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE NON INABILE TABELLA 21/B Fino a 13.285,58-46,48 82,63 118,79 154,94 191,09 227,24 13.285,59 16.132,60-36,15 72,30 103,29 144,61 185,92 216,91 16.132,61 18.977,37-25,82 56,81 87,80 129,11 180,76 206,58 18.977,38 21.823,26-10,33 41,32 72,30 113,62 170,43 196,25 21.823,27 24.670,84 - - 25,82 56,81 103,29 165,27 185,92 24.670,85 27.516,73 - - 10,33 41,32 87,80 154,94 175,60 27.516,74 30.363,19 - - - 25,82 61,97 139,44 160,10 30.363,20 33.207,98 - - - 10,33 36,15 123,95 144,61 33.207,99 36.054,43 - - - - 10,33 108,46 134,28 36.054,44 38.900,88 - - - - - 51,65 118,79 38.900,89 41.747,34 - - - - - - 51,65

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (SOLO CONIUGI), OPPURE CON CONIUGI DI CUI UNO INABILE E CON ALTRI COMPONENTI NON INABILI (SORELLE, FRATELLI O NIPOTI) TABELLA 21/C Fino a 20.876,31-46,48 82,63 118,79 154,94 191,09 227,24 20.876,32 23.720,54-36,15 72,30 103,29 144,61 185,92 216,91 23.720,55 26.567,55-25,82 56,81 87,80 129,11 180,76 206,58 26.567,56 29.413,44-10,33 41,32 72,30 113,62 170,43 196,25 29.413,45 32.259,90 - - 25,82 56,81 103,29 165,27 185,92 32.259,91 35.105,79 - - 10,33 41,32 87,80 154,94 175,60 35.105,80 37.951,70 - - - 25,82 61,97 139,44 160,10 37.951,71 40.798,14 - - - 10,33 36,15 123,95 144,61 40.798,15 43.642,93 - - - - 10,33 108,46 134,28 43.642,94 46.489,94 - - - - - 51,65 118,79 46.489,95 49.335,83 - - - - - - 51,65

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI IN CUI IL RICHIEDENTE SIA CELIBE O NUBILE, SEPARATO/A, DIVORZIATO/A, VEDOVO/A, ABBANDONATO/A E INABILE, CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE NON INABILE TABELLA 21/D Fino a 22.772,46-46,48 82,63 118,79 154,94 191,09 227,24 22.772,47 25.619,47-36,15 72,30 103,29 144,61 185,92 216,91 25.619,48 28.465,36-25,82 56,81 87,80 129,11 180,76 206,58 28.465,37 31.310,71-10,33 41,32 72,30 113,62 170,43 196,25 31.310,72 34.156,04 - - 25,82 56,81 103,29 165,27 185,92 34.156,05 37.002,50 - - 10,33 41,32 87,80 154,94 175,60 37.002,51 39.848,96 - - - 25,82 61,97 139,44 160,10 39.848,97 42.695,42 - - - 10,33 36,15 123,95 144,61 42.695,43 45.542,43 - - - - 10,33 108,46 134,28 45.542,44 48.388,31 - - - - - 51,65 118,79 48.388,32 51.233,11 - - - - - - 51,65